§ 41.7.352 - D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 222.
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:15/12/2015
Numero:222


Sommario
Art. 1.  Ambito operativo
Art. 2.  Trasferimento delle funzioni sanitarie
Art. 3.  Trasferimento dei rapporti di lavoro
Art. 4.  Trasferimento delle attrezzature e beni strumentali
Art. 5.  Ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto
Art. 6.  Rapporti di collaborazione
Art. 7.  Trasferimento delle risorse finanziarie
Art. 8.  Esenzioni fiscali
Art. 9.  Decorrenza dell'efficacia
Art. 10.  Rinvio


§ 41.7.352 - D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 222.

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria.

(G.U. 21 gennaio 2016, n. 16)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

     Visto l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008;

     Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione del 12 ottobre 2015;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Ambito operativo

     1. La Regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici nella materia della sanità penitenziaria, a norma dell'articolo 20 in relazione all'articolo 17, lettere b) e c), dello Statuto.

     2. Il presente decreto disciplina le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della regione delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria.

 

     Art. 2. Trasferimento delle funzioni sanitarie

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Servizio sanitario della Regione tutte le funzioni sanitarie svolte nell'ambito del territorio regionale dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 e successive modifiche ed integrazioni. Tra le funzioni sanitarie rientrano quelle di cui all'articolo 3, comma 11 del presente decreto.

     2. La Regione assicura l'espletamento delle funzioni trasferite tramite le Aziende sanitarie provinciali della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti ed i servizi penitenziari nonchè i servizi minorili.

     3. La Regione nell'ambito della propria autonomia statutaria disciplina con propri provvedimenti, in coerenza ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato A) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria), l'esercizio delle funzioni trasferite e le relative modalità organizzative, gli obiettivi e gli interventi da attuare a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari nonchè dei minori sottoposti a provvedimento penale.

     4. La Regione siciliana, inoltre, nell'ottica del superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari e delle Case di cura e di custodia, disciplina con le modalità indicate al comma 3, gli interventi da attuare in coerenza con le linee guida di cui all'allegato C del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008.

 

     Art. 3. Trasferimento dei rapporti di lavoro

     1. Il personale medico, infermieristico e tecnico, dipendente di ruolo, in servizio alla data del 28 febbraio 2015 ed ancora presente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che esercita le funzioni sanitarie di cui all'articolo 2 nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia di competenza del territorio regionale, è trasferito dalla data di entrata in vigore del presente decreto alle Aziende sanitarie provinciali della Regione nel cui ambito territoriale di competenza sono ubicati gli istituti penitenziari e i servizi minorili ove tale personale presta servizio.

     2. Il personale di cui al comma 1, appartenente alle qualifiche e ai profili di cui alla tabella dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, viene inquadrato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle Aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale sulla base della medesima tabella B.

     3. Per il personale infermieristico e tecnico, di cui al comma 1, fermo restando la corresponsione dell'indennità professionale specifica prevista per la categoria e il profilo di inquadramento, la fascia retributiva di confluenza nell'ambito della categoria di inquadramento, è determinata, facendo riferimento ai parametri contrattuali relativi al biennio 2008/2009 del CCNL del comparto Sanità, tenendo conto del maturato economico corrispondente alla sommatoria dello stipendio tabellare e dell'indennità penitenziaria, determinati anch'essi sulla base dei rispettivi parametri contrattuali relativi al biennio 2008/2009 del CCNL Ministeri, decurtato del valore della predetta indennità professionale specifica; ove l'importo così determinato non corrisponda a quello delle fasce retributive della categoria di inquadramento, al dipendente viene assegnata la fascia immediatamente inferiore e la differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali. Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche.

     4. Per i dirigenti medici penitenziari di cui al comma 1 il trattamento economico è determinato sulla base del corrispondente profilo del Servizio sanitario nazionale e della tipologia di incarico che verrà assegnato dalle Aziende sanitarie provinciali. Il valore delle classi di stipendio in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'aggiunta del rateo in corso di maturazione alla stessa data espresso in ventiquattresimi, viene, comunque, conservato a titolo di retribuzione individuale di anzianità. Qualora l'importo del trattamento economico complessivo in godimento alla predetta data per stipendio iniziale ed altri assegni fissi e continuativi risulti maggiore di quello corrispondentemente spettante nella nuova posizione di inquadramento, la relativa differenza è conservata come assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali. Con il trasferimento, il rapporto di lavoro viene disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, dalla contrattazione collettiva del personale dei ruoli del Servizio sanitario nazionale. Il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche.

     5. Il personale di cui al comma 1 appartenente al profilo di psicologo è inquadrato in apposito ruolo ad esaurimento nell'ambito dell'area III della dirigenza sanitaria non medica del Servizio sanitario nazionale, articolato in sezioni distinte in base al possesso o meno dei necessari requisiti e titoli professionali, definite in sede di contrattazione collettiva, con attribuzione, in fase di prima applicazione, del trattamento economico iniziale della dirigenza sanitaria non medica.

     6. Al personale di cui al comma 1, non in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nei servizi minorili di riferimento, è consentita la facoltà di optare tra le Aziende sanitarie provinciali cui sono trasferite le funzioni sanitarie di cui all'articolo 2 del presente decreto.

     7. I rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati ai sensi della legge 9 ottobre 1970, n. 740, in essere alla data del 28 febbraio 2015 ed ancora esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia alle Aziende sanitarie provinciali della Regione nei cui territori sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento e continuano ad essere disciplinati dalla citata legge n. 740 del 1970 fino alla relativa scadenza. Tali rapporti, ove siano a tempo determinato con scadenza entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati, ove non in contrasto con la disciplina del lavoro a tempo determinato, per la durata di dodici mesi a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto.

     8. In fase di prima applicazione, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria di natura psicologica prestata ai detenuti e agli internati, le Aziende sanitarie provinciali della Regione, nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento, possono stipulare con il Ministero della giustizia apposite convenzioni non onerose della durata non superiore a dodici mesi, redatte secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di avvalersi della collaborazione degli esperti convenzionati con il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

     9. L'elenco nominativo dei titolari dei rapporti di lavoro trasferiti ai sensi del presente articolo è annesso ad apposito decreto direttoriale del Direttore generale del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Direttore generale del personale del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     10. Le Aziende sanitarie provinciali, previo accordo con il Ministero della giustizia e nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni e dei vincoli ivi previsti in materia di contenimento delle spese di personale, possono avvalersi delle graduatorie dei concorsi espletati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento alle stesse.

     11. Con apposite convenzioni da stipularsi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra il Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio ed il Provveditore regionale per l'amministrazione penitenziaria e/o il Direttore del centro per la giustizia minorile, in conformità allo schema tipo di convenzione approvato in sede di Conferenza unificata il 29 ottobre 2009, è individuato il personale medico cui affidare le prestazioni medico legali in favore del personale del Corpo della Polizia penitenziaria.

 

     Art. 4. Trasferimento delle attrezzature e beni strumentali

     1. Le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali, afferenti alle attività sanitarie di cui all'articolo 2 del presente decreto, di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia e individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono trasferiti alle Aziende sanitarie provinciali competenti per territorio con la sottoscrizione di un verbale di consegna.

     2. La Regione può avvalersi per la redazione degli inventari di cui al comma 1 di personale delle Aziende sanitarie provinciali.

     3. I beni trasferiti ai sensi della comma 1 entrano a far parte del patrimonio delle Aziende sanitarie provinciali e sono sottoposti al regime giuridico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e della normativa regionale di attuazione del medesimo.

     4. I locali adibiti all'esercizio delle funzioni sanitarie di cui all'articolo 2, individuati con apposito inventario compilato d'intesa tra il Ministero della giustizia e la Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concessi in uso a titolo gratuito, per l'utilizzo da parte delle Aziende sanitarie provinciali nel cui ambito territoriale sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla base di apposite convenzioni stipulate in conformità allo schema tipo approvato in sede di Conferenza unificata il 29 aprile 2009.

     5. Nelle convenzioni di cui al comma 4 sono altresì disciplinate la facoltà e le modalità di subentro delle Aziende sanitarie provinciali nei contratti in essere con terzi, aventi ad oggetto i beni conferiti in uso e i servizi.

     6. Gli inventari di cui al comma 4 dovranno includere anche i locali già utilizzati gratuitamente dalle stesse Aziende sanitarie provinciali per le attività connesse alle patologie da dipendenza.

 

     Art. 5. Ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite all'Azienda sanitaria provinciale di Messina le funzioni sanitarie connesse al superamento dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto.

     2. Le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali afferenti le attività sanitarie di cui al comma 1, sono trasferiti all'Azienda sanitaria provinciale di Messina con le modalità, i criteri e le procedure indicati nell'articolo 4 del presente decreto.

 

     Art. 6. Rapporti di collaborazione

     1. Le forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza e di rapporti di collaborazione tra l'ordinamento sanitario e l'ordinamento penitenziario, anche in materia di patologie di dipendenza, sono disciplinati secondo i principi contenuti nell'Accordo adottato in sede di Conferenza unificata il 20 novembre 2008 ed in conformità all'ordinamento statutario della Regione, nonchè negli Accordi fra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previsti dal decreto del Ministero della salute 1° ottobre 2012 recante «Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia», diretti a regolamentare lo svolgimento delle funzioni penitenziarie nelle strutture residenziali per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

 

     Art. 7. Trasferimento delle risorse finanziarie

     1. Ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario regionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1, dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 sono trasferite alla Regione siciliana nella misura e secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regione e Province autonome di Trento e di Bolzano.

     2. Nelle more del trasferimento alle Aziende sanitarie provinciali, per il tramite della Regione, delle risorse finanziarie di cui al comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere, fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito, salvo gli eventuali conguagli di competenza delle Aziende sanitarie provinciali del Servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 8. Esenzioni fiscali

     1. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

 

     Art. 9. Decorrenza dell'efficacia

     1. Fatti salvi i termini espressamente previsti, le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso.

     2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, previa sottoscrizione del verbale di consegna, sono trasferiti le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali di cui all'articolo 4, comma 1.

     3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, previa sottoscrizione di apposite convenzioni stipulate in conformità allo schema tipo approvato in sede di Conferenza unificata il 29 aprile 2009, sono concessi in uso gratuito i locali di cui all'articolo 4, comma 4.

 

     Art. 10. Rinvio

     1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente decreto, e se non in contrasto con le prerogative statutarie della Regione siciliana, si rinvia alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008.