§ 95.28.412 - D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 157.
Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.28 uffici finanziari
Data:24/09/2015
Numero:157


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali


§ 95.28.412 - D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 157.

Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

(G.U. 7 ottobre 2015, n. 233 - S.O. n. 55)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale è stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera h), con il quale il Governo è delegato a procedere alla revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in funzione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonchè ai fini di una più razionale ripartizione delle funzioni tra le diverse agenzie;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2015;

     Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e, per i profili di carattere finanziario, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;

     Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2015;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Disposizioni in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali

     1. Le agenzie fiscali procedono alla riorganizzazione delle proprie strutture in funzione del contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo con l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari anche grazie all'impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, contribuendo a una maggiore competitività delle imprese italiane e favorendo l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale. Nei programmi di riorganizzazione le agenzie, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni loro assegnate, perseguono, inoltre, la riduzione della invasività dei controlli e dei connessi adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi. Le agenzie orientano, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di facilitare e promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari, i programmi di formazione e sviluppo del personale, nonchè i criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel quadro della revisione del sistema delle convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     2. Al fine di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa e favorire l'emersione delle basi imponibili, le convenzioni stipulate ai sensi del citato articolo 59, comma 2, stabiliscono per le agenzie fiscali specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti tributari, anche mediante l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 634, 635 e 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dei nuovi istituti introdotti in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23.

     3. Per la misurazione degli obiettivi di cui al comma 2, le convenzioni di cui al comma 1 definiscono, per ciascuna agenzia fiscale:

     a) indicatori della produttività, qualità e tempestività dell'attività svolta nelle aree di operatività;

     b) indicatori della complessiva efficacia e efficienza gestionale.

     4. Gli indicatori di cui al comma 3 sono definiti in base ai seguenti criteri generali:

     a) rispetto dei principi di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riguardo alla richiesta di documentazione già in possesso dell'amministrazione finanziaria;

     b) preponderanza di peso degli indicatori espressione delle attività volte a facilitare gli adempimenti tributari, a contribuire a una maggiore competitività delle imprese italiane e a favorire l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale, nonchè delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente e di tempestiva esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio;

     c) tempestività delle direttive adottate a seguito di mutamenti legislativi e della giurisprudenza di legittimità che possano incidere sui rapporti pendenti ai fini dell'autotutela, acquiescenza a sentenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni giudiziali.

     5. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono i criteri per la redazione della mappa dei rischi operativi e per la definizione degli indicatori di rischio di non conformità di ciascuna agenzia fiscale.

     6. Le disposizioni del presente decreto relative alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

     7. All'esito positivo delle verifiche effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, finalizzate ad accertare il maggior gettito incassato con riferimento all'ultimo anno consuntivato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui al comma 1, sulla base di strumenti di monitoraggio e di riscontro del suddetto maggior gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e dell'attività di controllo fiscale, ivi compreso, ove disponibile e in relazione ai dati pertinenti, il rapporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo 2014, n. 23, nonchè in base all'accertamento dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrati con apposito provvedimento in corso di gestione per la quota incentivante di cui all'articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema. In forza di tale vincolo, per l'attività svolta a decorrere dall'anno 2016 l'ammontare della predetta quota non può superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia in applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. In relazione al vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema e subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali, con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 1997 riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12 per la quota di risorse rivenienti dall'attività delle agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i finanzieri, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza nonchè quanto previsto dal medesimo articolo in relazione all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi annualmente con decreto ministeriale. Con il medesimo decreto ministeriale può essere altresì stabilita un'ulteriore quota, eccedente i vigenti limiti di spesa, di ammontare non superiore a 30 milioni di euro annui, da destinare al fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi da 11 a 11-quinquies, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, i sistemi di misurazione e valutazione della performance individuale adottati dalle agenzie fiscali e i criteri selettivi da esse stabiliti per l'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance del personale dipendente sono verificati nel quadro delle convenzioni di cui al comma 1 [1].

     8. Ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono di non meno del 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.

     9. Le agenzie provvedono a una riduzione complessiva di almeno il 10 per cento delle posizioni dirigenziali di livello generale, computata con riferimento alla dotazione organica cumulativa delle agenzie stesse relativa a tali posizioni.

     10. A seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, i fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente di prima e seconda fascia sono corrispondentemente ridotti in proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi.

     11. In coerenza con il processo d'integrazione operativa tra le attività dell'Agenzia delle entrate e quelle dell'incorporata Agenzia del territorio cessano di avere effetto le limitazioni per specifiche materie introdotte dall'articolo 23-quater, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicedirettori, fermo restando il contingente complessivo ivi previsto.


[1] Comma già modificato dall'art. 1, comma 999, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 356, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.