§ 62.1.13 - D.P.R. 4 agosto 2015, n. 168.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:62. Metalli preziosi e pietre
Capitolo:62.1 metalli preziosi e pietre
Data:04/08/2015
Numero:168


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 62.1.13 - D.P.R. 4 agosto 2015, n. 168.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

(G.U. 22 ottobre 2015, n. 246)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, ed in particolare l'articolo 27;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, n. 208;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2014, n. 195;

     Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica 83/189/CE recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;

     Considerato che il Comitato centrale metrico è stato soppresso dai commi 36 e 37 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e che le modifiche da apportare al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, per la loro natura, non sono tali da richiedere il parere facoltativo degli istituti metrologici primari;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;

     Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 maggio 2015;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lettera q) dell'articolo 1, comma 1, è sostituita dalla seguente:

     «q) per "saggio facoltativo", l'analisi delle leghe e degli oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta facoltativamente dagli interessati, ed eseguita da un laboratorio di prova o di taratura accreditato per la certificazione del titolo dei metalli preziosi e delle loro leghe da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;»;

     b) la lettera d) dell'articolo 23, comma 1, è sostituita dalla seguente:

     «d) gli oggetti usati, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera h), del decreto, pervenuti in possesso delle aziende commerciali successivamente all'entrata in vigore dello stesso, possono essere nuovamente posti in vendita anche se privi del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo, nel caso in cui le aziende sono in grado di documentare le modalità lecite del relativo acquisto e gli oggetti ai fini della vendita sono accompagnati da fattura in cui il venditore indica, sotto la propria responsabilità, la descrizione dell'oggetto e il titolo del metallo prezioso;»;

     c) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

     «Art. 33. - 1. I produttori che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 9 del decreto, di apporre, in aggiunta al marchio di identificazione, marchi tradizionali di fabbrica o sigle particolari, li depositano preventivamente, su supporto cartaceo o informatico, presso la competente camera di commercio.

     2. I produttori hanno, altresì, la facoltà di apporre, con l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 9 del decreto e delle modalità di cui al comma 1, marchi collettivi o, su richiesta e per conto di committenti, l'indicazione del nominativo dei medesimi, della loro ragione sociale o apposite sigle identificative indicate dai singoli clienti.

     3. Il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto è accertato dagli organi incaricati dei controlli di cui all'articolo 20 del decreto.»;

     d) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

     «Art. 34. - 1. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto è costituito dall'immagine di profilo della testa dell'Italia turrita all'interno di un cerchio sotto cui è un cartiglio riportante la sigla della provincia.

     2. Il marchio di cui al comma 1 è realizzato in una serie di quattro diverse grandezze; le sue caratteristiche e dimensioni sono indicate nell'Allegato VII.

     3. Il marchio di cui al comma 1 può essere apposto anche con tecnologia laser.

     4. Il marchio di cui al comma 1 è apposto sugli oggetti in metalli preziosi che, già muniti dell'indicazione del titolo legale e del marchio di identificazione, risultano, attraverso l'analisi, conformi ai requisiti di cui all'Allegato XI.

     5. Per ottenere l'apposizione del marchio di cui al comma 1 gli interessati si rivolgono alla camera di commercio competente, la quale si avvale per le analisi di un laboratorio di prova o di taratura accreditato per la certificazione del titolo dei metalli preziosi e delle loro leghe in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. I laboratori accreditati possono appartenere anche alla stessa camera competente, o a un'altra camera di commercio, o a un'azienda speciale di una delle suddette camere.

     6. Al fine di avvalersi del saggio facoltativo e di ottenere l'apposizione del relativo marchio, gli interessati dichiarano di conoscere ed applicare i requisiti tecnici di cui all'Allegato XI, nonchè di accettare l'eventuale danneggiamento di uno o più oggetti tra quelli presentati che può derivare dall'applicazione di uno dei metodi di analisi previsti dal presente regolamento.

     7. A richiesta del presentatore, in sostituzione dell'apposizione sugli oggetti del marchio di cui all'articolo 13 del decreto, la Camera di commercio può, in caso di esito positivo delle analisi, rilasciare un certificato di analisi, indicante la data, il peso, il titolo ed il metallo prezioso relativo, che è posto, insieme agli oggetti cui si riferisce, all'interno di un involucro sigillato, a cura del laboratorio che ha effettuato le analisi. Tale involucro reca all'esterno i sigilli comprovanti l'avvenuta certificazione.

     8. Nel caso in cui dall'analisi gli oggetti, per cui è stato richiesto il saggio facoltativo, risultano non conformi ai requisiti tecnici di cui all'Allegato XI, gli stessi sono resi all'interessato e possono essere posti in vendita solo dopo che sono stati adeguati a quanto prescritto dalle norme del decreto e del presente regolamento.»;

     e) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

     «Art. 35. - 1. Nel caso di apposizione, ai sensi dell'articolo 34, su tutti gli oggetti del marchio di cui all'articolo 13 del decreto, gli interessati possono inoltre richiedere l'apposizione di marchi e indicazioni previsti da convenzioni o accordi internazionali di cui l'Italia sia firmataria.

     2. I marchi o indicazioni di cui al comma 1 possono essere apposti anche con tecnologia laser.

     3. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto può, altresì, essere apposto sulle materie prime, a garanzia del titolo reale riscontrato in sede di analisi. A tal fine il laboratorio di cui all'articolo 34, comma 5, provvede direttamente ad imprimere tale titolo, espresso in millesimi e decimi di millesimi, accanto al predetto marchio.

     4. L'apposizione del marchio e del titolo di cui al comma 3 sono, in ogni caso, subordinati alla preventiva apposizione da parte del produttore, del proprio marchio di identificazione.

     5. Le spese per il saggio e per l'applicazione sulle materie prime e sugli oggetti del marchio di cui all'articolo 13 del decreto e dei marchi e indicazioni di cui al comma 1, sono a carico del richiedente.

     6. Ai soli fini dell'applicazione del marchio facoltativo di cui all'articolo 34, il numero di oggetti da prelevare da un lotto e il numero di campioni presi da tali oggetti per essere esaminati e analizzati è riportato nell'Allegato XII, che disciplina le linee guida per il campionamento.»;

     f) l'Allegato VII è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento che ne costituisce parte integrante;

     g) dopo l'Allegato X è inserito, contraddistinto come Allegato XI, l'Allegato B al presente regolamento che ne costituisce parte integrante;

     h) dopo l'Allegato XI è inserito, contraddistinto come Allegato XII, l'Allegato C al presente regolamento che ne costituisce parte integrante.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2015  Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3623

 

     Allegato A

     (articolo 1, comma 1, lettera f))

     (Omissis)

 

     Allegato B

     (articolo 1, comma 1, lettera g))

 

     «Allegato XI

     (articolo 34, comma 4)

 

     Requisiti tecnici per l'applicazione del marchio del saggio facoltativo

     1. Definizioni

     Ai soli fini dell'applicazione del marchio di cui all'articolo 34 e tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 25, si utilizzano, oltre quelle di cui all'articolo 1, le seguenti definizioni:  1.1 Oggetto in metallo prezioso

     Per oggetto in metallo prezioso s'intende qualsiasi articolo di gioielleria, oreficeria, argenteria o orologeria o qualsiasi altro oggetto costituito, in tutto o in parte, da metalli preziosi o loro leghe. Con "in parte" s'intende che un oggetto in metallo prezioso può contenere, per ragioni tecniche o ornamentali, (i) parti non metalliche (ii) parti in metallo comune. Un oggetto in metallo prezioso, che contiene, per ragioni ornamentali, parti in metallo comune, è indicato come "oggetto multi metallo".

     1.2 Rivestimento/placcatura

     Per rivestimento o placcatura s'intende uno o più strati di:

     (i) metallo prezioso (o lega di metallo prezioso);

     (ii) metallo comune (o lega di metallo comune);

     (iii) sostanza non metallica;  applicati sulla totalità o su parte di un oggetto in metallo prezioso, ad esempio attraverso processo chimico, elettrochimico, meccanico o fisico.

     1.3 Metalli comuni

     Per metalli comuni s'intendono tutti i metalli ad eccezione del platino, dell'oro, del palladio e dell'argento.

     1.4 Oggetti multimetallo

     Un oggetto "multimetallo" è un oggetto composto da:

     1) un metallo prezioso a titolo legale:

     a) con uno spessore non inferiore a 500 micrometri;

     b) una superficie sufficientemente estesa da consentire l'applicazione di un marchio;  e

     2) metalli non preziosi che siano:

     a) visibili;

     b) distinguibili per colore (ad es. nè rivestiti, nè trattati per dar loro l'apparenza di un metallo prezioso);

     c) non utilizzati per ragioni tecniche (ad es. non utilizzati per quelle funzioni meccaniche per le quali non posso essere utilizzati i metalli preziosi, sia per resistenza, sia per durata.);

     d) marchiati "METALLO" (o equivalente) in linea con i requisiti del presente Allegato.

     2. Requisiti tecnici

     2.1 Il marchio del saggio facoltativo non può essere apposto su:

     a) oggetti costituiti di leghe aventi un titolo inferiore a 850 millesimi per il platino, 375 millesimi per l'oro, 500 millesimi per il palladio e 800 millesimi per l'argento;

     b) qualsiasi oggetto destinato a usi medici, dentistici, veterinari, scientifici o tecnici;

     c) monete aventi corso legale;

     d) parti o semi-lavorati incompleti (ad es. parti metalliche o strati superficiali);

     e) materie prime quali barre, lastre, fili e tubi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, commi 3 e 4;

     f) oggetti in metallo comune rivestiti con metallo prezioso.

     2.2 Tolleranze

     Non sono ammesse tolleranze negative rispetto al titolo legale indicato sull'oggetto.

     2.3 Uso di saldature

     Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8, le saldature possono essere utilizzate solo al fine di unire e, in via di principio, devono essere allo stesso titolo dell'oggetto.

     Sono consentite le seguenti eccezioni:

     2.3.1 Filo: Nel filo riempito di saldatura, in cui venga usata una saldatura a titolo inferiore, il filo, nel suo complesso, deve essere ad un titolo consentito.

     2.3.2 Metallo prezioso: Se si utilizza una saldatura a titolo inferiore, l'oggetto, nel suo complesso, deve essere ad un titolo consentito, con le seguenti eccezioni:

     ORO

     negli oggetti in lega d'oro con un titolo pari o superiore a 916 millesimi possono essere utilizzate saldature in oro con un titolo minimo di 750 millesimi;

     nel caso di oggetti in filigrana e di casse d'orologio a titolo 750 millesimi, la saldatura deve contenere non meno di 740 millesimi di oro. Nel caso di oggetti in oro bianco a titolo 750 millesimi, la saldatura deve contenere non meno di 585 millesimi d'oro;

     ARGENTO

     nel caso di oggetti in argento a titolo 925 millesimi, la saldatura deve essere a titolo non inferiore a 650 millesimi di argento;

     nel caso di oggetti in argento a titolo 800 o 830 millesimi, la saldatura deve essere a titolo non inferiore a 550 millesimi di argento;

     PLATINO

     per unire parti di oggetti in platino, devono utilizzarsi saldature con un contenuto minimo totale di metalli preziosi pari a 800 millesimi;

     PALLADIO

     per unire parti di oggetti in palladio, devono utilizzarsi saldature con un contenuto minimo totale di metalli preziosi pari a 700 millesimi.

     2.3.3 Metallo prezioso misto

     La saldatura può essere quella permessa per il titolo più basso del metallo prezioso.

     2.3.4 Metallo prezioso con metallo comune

     Può essere utilizzata qualsiasi saldatura adatta, incluso il metallo comune.

     2.3.5 Altri metodi di unione

     Al posto delle saldature consentite possono utilizzarsi adesivi.

     2.4 Uso di parti in metallo comune e di sostanze non metalliche

     È consentito l'uso di parti in metallo comune e di parti non metalliche negli oggetti in metallo prezioso per ragioni sia tecniche che ornamentali alle seguenti condizioni:

     a) le parti di metallo comune e non metalliche devono essere chiaramente distinguibili dal metallo prezioso;

     b) non devono essere nè rivestite nè trattate per dar loro l'apparenza di un metallo prezioso;

     c) non devono essere utilizzate allo scopo di rinforzare, appesantire o riempire;

     d) devono recare impressa o incisa la parola "METALLO" o il nome del metallo comune utilizzato.

     Dettagli ed eccezioni:

     a) Sono consentite parti in metallo comune ad uso decorativo a condizione che la parte in metallo prezioso sia a titolo legale e che abbia uno spessore non inferiore a 500 micrometri ed una superficie sufficientemente estesa da consentire l'apposizione di un marchio.

     La parte in metallo non prezioso deve essere sempre visibile. Deve essere chiaramente distinguibile per colore e non essere utilizzata per ragioni tecniche;

     b) È consentito l'utilizzo di parti in metallo comune per quelle funzioni meccaniche per le quali non possono essere utilizzati i metalli preziosi, sia per resistenza, sia per durata;

     c) Dove non sia possibile stampare o incidere la parola "METALLO", la parte in metallo comune deve essere chiaramente distinguibile per colore dal metallo prezioso con l'eccezione dei movimenti di orologio;

     d) Sostanze non metalliche non visibili sono consentite nei seguenti casi:

     il riempimento della base con materiale non metallico è ammesso per garantire una maggiore stabilità (ad es. candelieri, vasi per fiori e oggetti simili in argento);

     il riempimento dei manici con mastice (o materiale simile) è permesso (ad es. posateria, posate da insalata, coltelli e forchette da scalco, servizi per manicure, servizi da toletta e oggetti simili).

     2.5 Rivestimenti

     Sono ammessi i seguenti rivestimenti:

     a) rivestimenti metallici, secondo la seguente tabella:

 

 

SU

CONSENTITO

 

 

platino

rodio, rutenio, platino|

oro

rodio, rutenio, platino, oro

palladio

rodio, rutenio, platino, oro, palladio

argento

rodio, rutenio, platino, oro, palladio, argento

 

     I rivestimenti di metalli preziosi devono come minimo essere ai seguenti titoli:

     Oro: 375‰

     Argento: 800‰

     Platino: 850‰

     Palladio: 500‰

     Se la lega ed il rivestimento sono costituiti dallo stesso metallo prezioso, il titolo del rivestimento non può essere inferiore a quello della lega;

     b) Trattamenti chimici o termici di lunga durata (ad es. argento solforato, Deposito Fisico di Vapore [PVD], Deposito Chimico di Vapore [CVD]).

     La colorazione della superficie degli oggetti in metallo prezioso mediante trasformazione chimica della lega o dei suoi componenti può essere consentita qualora il titolo dell'oggetto non venga alterato dal processo;

     c) Rivestimenti non metallici (ad es. smalto, niello).

     3. Attività di controllo del Laboratorio - Generalità

     3.1 Il Laboratorio incaricato deve esaminare se gli oggetti in metalli preziosi presentatigli per essere marchiati con il marchio di cui all'articolo 34, soddisfino le condizioni di cui al presente Allegato.

     3.2 Nel caso in cui il Laboratorio constati che un oggetto sia completo per quanto riguarda tutte le sue parti metalliche e che sia conforme a quanto previsto nel presente Allegato, deve, a richiesta, marchiare l'oggetto con il marchio di cui all'articolo 34. Prima di apporre il marchio di cui all'articolo 34, il Laboratorio deve verificare che l'oggetto rechi il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo.

     3.3 L'esame degli oggetti in metalli preziosi presentati per essere marchiati con il marchio di cui all'articolo 34 è costituito dalle seguenti due fasi:

     a) valutazione dell'omogeneità del lotto;

     b) determinazione del titolo della lega.

     4. Metodi di analisi e di esame

     4.1 Il Laboratorio, per valutare l'omogeneità di un lotto, può utilizzare i seguenti metodi di esame:

     a) esame con la pietra di paragone;

     b) esame mediante spettroscopia a raggi X.

     4.2 Il Laboratorio, per determinare il titolo degli oggetti in metalli preziosi, deve utilizzare uno dei metodi di analisi di cui all'Allegato II.

     5. Campionamento

     Il numero di oggetti da prelevare da un lotto e il numero di campioni presi da tali oggetti per essere esaminati e analizzati deve essere sufficiente a stabilire l'omogeneità del lotto e verificare che tutte le parti di tutti gli oggetti controllati nel lotto siano al richiesto titolo legale. Le linee guida per il campionamento sono riportate all'Allegato XII. Le modifiche alle linee guida sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

     6. Marchiatura

     6.1 Ogni qualvolta possibile, il marchio di cui all'articolo 34 deve essere apposto immediatamente vicino al marchio di identificazione e all'indicazione del titolo.

     6.2 Oggetti costituiti da due o più leghe dello stesso metallo prezioso

     Nel caso in cui un oggetto sia costituito da diverse leghe dello stesso metallo prezioso, l'indicazione del titolo deve essere quella corrispondente al titolo più basso presente nell'oggetto.

     7. Rimando

     Per quanto non espressamente previsto nel presente Allegato si applica quanto previsto nel Decreto e nel Regolamento.».

 

     Allegato C

     (articolo 1, comma 1, lettera h))

 

     «Allegato XII

     (articolo 35, comma 6)

 

     Linee guida per il campionamento

     1. Screening

     1.1 Ispezione visiva per accertare che gli oggetti rechino il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo.

     1.2 Ispezione visiva per rilevare ogni saldatura eccessiva o sottotitolo.

     1.3 Ispezione visiva per rilevare parti in metallo comune o riempimenti non autorizzati.

     1.4 Esame, con metodo chimico o altro metodo, per rilevare la presenza di placcature o altri rivestimenti e per determinarne la natura.

     1.5 Isolamento di tutti gli oggetti dubbi da sottoporre a speciali esami.

     1.6 Vi sono tre diversi livelli di screening determinati sulla base del livello di qualità della conformità degli oggetti rilevato durante l'anno in corso. Le informazioni devono essere conservate per almeno due anni. Il livello di screening è determinato secondo la seguente formula:

    

 

 

     Oggetti respinti = Oggetti non conformi ai requisiti materiali e tecnici previsti.

     Nota: detti requisiti includono, per esempio, il titolo, i rivestimenti autorizzati, la composizione delle saldature, le parti funzionali e ogni altro requisito tecnico.

     Σ oggetti respinti = la somma totale degli oggetti respinti.

     Nota: se un oggetto del lotto è respinto, tutti gli oggetti dello stesso lotto sono respinti.

 

 

     OGGETTI ACCETTATI come % degli OGGETTI PRESENTATI

    

 

     1.7 Lo screening è effettuato secondo il seguente piano:

 

    

 

     2. Campionamento

     2.1 Si possono utilizzare i seguenti metodi di campionamento:

     cesoiatura;

     raschiatura;

     trapanatura.

     2.2 La cesoiatura è il metodo preferibile per accuratezza, ma spesso non è praticabile. In questi casi, il campione può essere prelevato per raschiatura. In particolari circostanze, il campione può essere ottenuto anche per trapanatura.

     2.3 In casi particolari, quando un oggetto potrebbe essere danneggiato in maniera irragionevole dal campionamento, è possibile eseguire il saggio su un campione del materiale utilizzato per la sua fabbricazione. In tali casi, il Laboratorio deve prendere ogni precauzione necessaria per accertare che il campione proviene dalla stessa partita di materiale da cui proviene l'oggetto (ad esempio, lo stesso rotolo di filo, la stessa lastra, barra, ecc.).

     2.4 Se la superficie dell'oggetto è stata arricchita (ad esempio, mediante decapaggio) o se è stata rivestita con un metallo permesso (ad esempio, per elettrodeposizione), lo strato superficiale deve essere rimosso prima di prelevare il campione. Ciò può effettuarsi mediante raschiatura, limatura o pulitura.

     2.5 I campioni devono essere prelevati in punti convenienti affinchè siano rappresentativi della parte campionata. Le saldature possono essere incluse nel campione, ad eccezione dei casi in cui, ai sensi del Decreto e del Regolamento, esse possano essere ad un titolo inferiore a quello dell'oggetto. Altri tipi di impurità superficiali, quali residui mezzi di lucidatura, devono essere rimossi prima del prelevamento del campione. Anche le lacche devono essere rimosse con l'utilizzo di idoneo solvente.

     2.6 Campioni di un oggetto che siano stati lucidati o siano contaminati da grasso possono richiedere la sgrassatura con l'utilizzo di idoneo solvente (ad es. tricloroetilene) prima dell'effettuazione del saggio.

     2.7 Il numero di oggetti selezionati per il campionamento e la quantità di campioni tratti da più di un oggetto da collazionare prima di effettuare il saggio, dipende dai casi. In alcuni casi, per esempio, può essere più appropriato selezionare a caso uno o più oggetti da un lotto e saggiarli separatamente, in altri casi può essere preferibile trarre campioni da un maggior numero di oggetti, riunendoli successivamente e saggiandoli insieme. L'esperienza circa la variazione di titolo all'interno di un lotto e il grado di danneggiamento di un oggetto a seguito del campionamento devono essere i fattori decisivi. In via generale, vi è un numero raccomandato di oggetti da selezionare in considerazione della grandezza del lotto e del livello di screening. La seguente tabella indica il numero raccomandato di oggetti da selezionare a seconda della grandezza del lotto:

 

LOTTO COMPOSTO DA UNA O PIÙ PARTI DELLO STESSO MATERIALE

 

 

     *sia con il metodo della pietra di paragone, sia con l'XRF.

 

     Nota: Nei casi in cui il campionamento può danneggiare l'oggetto, sono ammesse analisi non distruttive.

 

     2.8 Nel caso in cui un oggetto selezionato per il campionamento è composto da più parti, ciascuna parte dell'oggetto deve, ove possibile, essere campionata.

     2.9 I campioni prelevati da parti separate di uno stesso oggetto possono essere mischiati se sembra che siano fatte dello stesso materiale. Se sembra che siano fatte di materiali differenti, i campioni prelevati da tali parti devono, per quanto possibile, essere saggiati separatamente. Per gli oggetti realizzati per elettroformatura, l'indicazione del titolo apposta su di essi non deve essere superiore al titolo più basso riscontrato in sede di analisi.

     2.10 Se vi è il sospetto che oggetti contengano riempimenti non autorizzati, si può procedere a trapanatura o cesoiatura o ad immersione in idoneo reagente. Se vi è il sospetto che un oggetto contenga ferro o acciaio, si può esaminarlo con un magnete.».