§ 62.1.10 - D.P.R. 26 settembre 2012, n. 208.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:62. Metalli preziosi e pietre
Capitolo:62.1 metalli preziosi e pietre
Data:26/09/2012
Numero:208


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002


§ 62.1.10 - D.P.R. 26 settembre 2012, n. 208.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

(G.U. 4 dicembre 2012, n. 283)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare, l'articolo 27, che dispone l'emanazione del regolamento di applicazione del citato provvedimento mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed in particolare, l'istituzione del Ministero dello sviluppo economico, subentrato nelle competenze del Ministero delle attività produttive che, a sua volta, era subentrato nelle competenze in materia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     Ritenuto necessario apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, per adeguarne le disposizioni al progresso tecnico ed all'adesione dell'Italia alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, sottoscritta a Vienna il 15 novembre 1972, e successive modificazioni;

     Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica della direttiva 83/189/CEE, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;

     Considerato che il Comitato centrale metrico è stato soppresso dai commi 36 e 37 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e che le modifiche da apportare al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, per la loro natura, non sono tali da richiedere il parere facoltativo degli istituti metrologici primari;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 7 giugno 2012;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;

     Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 11, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     «3-bis. I metodi ufficiali di analisi, di cui all'allegato II previsto dal comma 1, sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare, anche in relazione all'evoluzione delle norme di cui al comma 3.»;

     b) all'articolo 12, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. Il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso previsti dall'articolo 4 del decreto possono essere impressi anche mediante tecnologia laser.

     5-ter. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare sono stabilite le disposizioni tecniche di dettaglio indispensabili all'attuazione del presente regolamento relativamente alle modalità per l'applicazione della tecnologia laser, nonchè per la sicurezza informatica e per l'esecuzione di controlli in relazione all'utilizzo di tale tecnologia.»;

     c) all'articolo 25, comma 7, lettera c), le parole: «apposta ai fini dell'esportazione.» sono sostituite dalle seguenti: «apposta ai fini dell'esportazione, salvo il caso in cui si tratta di marchi o indicazioni previsti da convenzioni o accordi internazionali di cui l'Italia sia firmataria.»;

     d) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Il marchio di cui all'articolo 13 del decreto è costituito dall'immagine di profilo della testa dell'Italia turrita all'interno di un cerchio sotto cui è un cartiglio riportante la sigla della provincia.

     2. Il marchio di cui al comma 1 è realizzato in una serie di tre diverse grandezze; le sue caratteristiche e dimensioni sono indicate nell'allegato VII.

     2-bis. Il marchio di cui al comma 1 può essere apposto anche con tecnologia laser.»;

     e) all'articolo 35, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Nel caso di applicazione del marchio su tutti gli oggetti ai sensi del comma 3, gli interessati possono richiedere, ai laboratori all'uopo abilitati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, l'apposizione del marchio di cui al comma 2 dell'articolo 34 come marchio ufficiale a convalida dei marchi e delle indicazioni apposti in relazione alle prescrizioni di convenzioni o accordi internazionali di cui l'Italia sia firmataria.

     3-ter. I marchi o indicazioni di cui al comma 3-bis possono essere apposti anche con tecnologia laser.»;

     f) all'articolo 35, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Le spese per il saggio e per l'applicazione dei marchi previsti dall'articolo 34 sulle materie prime e sugli oggetti sono a carico del richiedente.»;

     g) l'allegato VII è sostituito dall'allegato al presente decreto.

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2012  Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 114

 

 

Allegato

(Omissis)