§ 3.6.53 - L.R. 21 gennaio 2015, n. 2.
Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati e commercio
Data:21/01/2015
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Sagra)
Art. 3.  (Premio "Sagra eccellente dell'Umbria")
Art. 4.  (Feste popolari)
Art. 5.  (Attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e di intrattenimento e svago)
Art. 6.  (Requisiti aree destinate a sagre e feste popolari)
Art. 7.  (Disciplina comunale)
Art. 8.  (Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari)
Art. 9.  (Sanzioni amministrative)
Art. 10.  (Modificazione all'articolo 8 della legge regionale 16/2009 )
Art. 11.  (Clausola valutativa)
Art. 12.  (Norma transitoria)
Art. 13.  (Norma finanziaria)
Art. 14.  (Norma di abrogazione)


§ 3.6.53 - L.R. 21 gennaio 2015, n. 2.

Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande

(B.U. 28 gennaio 2015, n. 6)

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La Regione, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 10 e 11 dello Statuto regionale, promuove la valorizzazione delle vocazioni territoriali, lo sviluppo e l'integrazione dell'identità regionale, e riconosce le sagre e le feste popolari quali espressioni del patrimonio storico, sociale e culturale delle comunità dell'Umbria.

2. La Regione promuove e valorizza le sagre e le feste popolari al fine di favorire:

a) la conoscenza delle tradizioni culturali regionali e del territorio;

b) l'aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo.

3. Le sagre e le feste popolari, in particolare, valorizzano l'identità, la cultura, la tradizione, la civiltà del territorio, dei suoi luoghi e dei suoi abitanti e le relazioni con il contesto nazionale ed internazionale.

4. La presente legge disciplina le sagre e le feste popolari quali manifestazioni o incontri di persone che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, connotati da eventi o iniziative collettive riconducibili, per contenuto a finalità culturali, storiche, folcloristiche, di promozione del territorio, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport.

 

     Art. 2. (Sagra)

1. Ai fini della presente legge per sagra si intende una manifestazione avente come finalità la valorizzazione di un territorio mediante l'utilizzo e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico aventi rappresentatività culturale o identitaria rispetto al territorio stesso.

2. Nelle sagre per lo svolgimento congiunto dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e dell'attività di intrattenimento e svago gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, non possono essere superiori al settanta per cento della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata dalla sagra, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica.

3. In ciascuna sagra l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande non può avere una durata superiore a dieci giorni, che devono essere consecutivi, ed i prodotti somministrati e indicati nel menù proposto devono provenire, per almeno il sessanta per cento da:

a) prodotti inseriti nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 ) o comunque prodotti classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Umbria;

b) prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità).

4. Nelle sagre il sessanta per cento dei piatti e delle bevande proposti nel menù deve essere riferito ai prodotti e alle lavorazioni caratterizzanti la sagra stessa, e nel menù medesimo devono essere indicati, per ciascuna pietanza e bevanda, il luogo di provenienza dei prodotti utilizzati.

5. Il comune, ai fini dell'inserimento della sagra nel calendario regionale di cui all'articolo 8, alle manifestazioni che si svolgono sul proprio territorio e che rispettano i parametri dimensionali e le prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e i requisiti di cui all'articolo 6, nonché la disciplina comunale di cui all'articolo 7, assegna l'attestazione "Sagra dell'Umbria". La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, criteri e modalità per l'assegnazione dell'attestazione "Sagra dell'Umbria".

 

     Art. 3. (Premio "Sagra eccellente dell'Umbria")

1. E' istituito, a partire dall'anno 2015, il premio annuale "Sagra eccellente dell'Umbria".

2. Il premio "Sagra eccellente dell'Umbria" è riconosciuto alle sagre che si contraddistinguono in particolar modo per:

a) totale utilizzo di prodotti tipici e di qualità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) ;

b) mancata produzione di rifiuti indifferenziati;

c) altri aspetti o elementi di qualità coerenti con quanto previsto dalla presente legge.

3. La Giunta regionale approva, con proprio atto, il disciplinare di selezione e assegnazione del premio "Sagra eccellente dell'Umbria" proposto dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia - Umbria, quale ente maggiormente rappresentativo dei soggetti organizzatori delle sagre.

 

     Art. 4. (Feste popolari)

1. Ai fini della presente legge per festa popolare si intende una manifestazione organizzata esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, storiche, politiche, religiose, sportive e di volontariato in genere, non necessariamente legata alla valorizzazione del territorio, con esercizio di attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande. La denominazione delle feste popolari non può contenere riferimenti espliciti, diretti o indiretti, a prodotti alimentari.

2. Nelle feste popolari per lo svolgimento congiunto dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e dell'attività di intrattenimento e svago gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, non possono essere superiori al cinquanta per cento della superficie complessiva a disposizione dell'area interessata dalla festa popolare, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica.

3. In ciascuna festa popolare l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande non può avere una durata superiore a dieci giorni, che devono essere consecutivi e, i prodotti somministrati e indicati nel menù proposto devono provenire, di norma, per almeno il sessanta per cento da prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità.

 

     Art. 5. (Attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e di intrattenimento e svago)

1. L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande e l'attività di intrattenimento e svago nelle sagre e nelle feste popolari, comunque si configurino o siano denominate e che si svolgano congiuntamente, sono esercitate nel rispetto degli articoli 68 e 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché dell'articolo 41 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 .

2. Fermo il rispetto della normativa e dei requisiti previsti in materia igienica e sanitaria, l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nelle sagre e nelle feste popolari non comporta mutamento della destinazione d'uso degli edifici o di singole unità immobiliari.

 

     Art. 6. (Requisiti aree destinate a sagre e feste popolari)

1. Lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) aree destinate a parcheggi anche provvisori la cui estensione e dotazione, nei limiti degli spazi pubblici o privati a disposizione, è calcolata in base agli standard previsti dal regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)) e riferite alla superficie destinata alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande nonché alla superficie destinata all'intrattenimento e allo spettacolo come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica;

b) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande e all'intrattenimento e allo spettacolo, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata;

c) servizi igienici di cui almeno uno per soggetti diversamente abili raggiungibili in autonomia e sicurezza;

d) idoneo servizio di vigilanza, nel rispetto di quanto prevede la normativa statale vigente in materia.

 

     Art. 7. (Disciplina comunale)

1. Il comune tenuto conto delle caratteristiche e delle esigenze presenti nel territorio comunale disciplina lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari e in particolare:

a) riconosce gli eventuali prodotti tipici locali o le preparazioni e lavorazioni caratterizzanti la sagra stessa, ad integrazione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), anche ai fini della assegnazione dell'attestazione "Sagra dell'Umbria";

b) può disporre motivate deroghe a quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettera a), anche prevedendo apposite aree temporaneamente destinate a parcheggio;

c) prevede e disciplina le modalità di comunicazione dell'elenco dei fornitori delle materie prime o dei semilavorati;

d) disciplina lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari al fine di evitare la sovrapposizione di sagre o feste popolari, anche coordinandosi con i comuni limitrofi, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e le associazioni degli organizzatori delle sagre e delle feste popolari stesse;

e) disciplina lo spostamento di data e di luogo delle sagre e delle feste popolari inserite nel calendario regionale di cui all'articolo 8 ;

f) disciplina la raccolta differenziata ai sensi della normativa vigente e prevede l'utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili in confezioni monouso o, in alternativa, realizzate in materiali biodegradabili e compostabili a norma UNI EN 13432 del 2002;

g) stabilisce i criteri in materia di orari di svolgimento e di emissioni sonore, secondo le normative vigenti, da applicare alle singole sagre e feste popolari in relazione alle loro specifiche caratteristiche;

h) disciplina ulteriori eventuali adempimenti necessari allo svolgimento delle sagre e delle feste popolari in conformità alla normativa vigente.

 

     Art. 8. (Calendario regionale delle sagre e delle feste popolari)

1. La Giunta regionale predispone, nell'ambito delle banche dati di interesse regionale di cui all'articolo 16 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), il calendario regionale delle sagre e delle feste popolari di seguito denominato calendario regionale.

2. Il calendario regionale contiene la denominazione, la durata, il luogo e altre indicazioni specifiche relativi alle sagre e alle feste popolari.

3. Almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della sagra o della festa popolare, l'organizzatore trasmette al comune competente per territorio la richiesta di inserimento della manifestazione nel calendario regionale utilizzando apposito modello, predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto. L'organizzatore può dichiarare per le sagre la destinazione dei proventi o altri elementi di qualità; per le feste popolari può dichiarare la utilizzazione di almeno il sessanta per cento dei prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità.

4. Il comune, verificato il rispetto dei parametri e il possesso dei requisiti, di cui agli articoli 2, 4 e 6 e alla disciplina comunale di cui all'articolo 7, assegna l'attestazione "Sagra dell'Umbria" di cui all'articolo 2, comma 5 e trasmette alla Regione, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 3, i dati necessari al fine dell'inserimento della sagra o della festa popolare nel calendario regionale.

5. Le modifiche di luogo e di data di svolgimento di sagre e di feste popolari, già inserite nel calendario, sono comunicate dal comune alla Regione entro dieci giorni.

6. Il calendario regionale è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione.

 

     Art. 9. (Sanzioni amministrative)

1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), nonché quelle previste dalla normativa statale vigente in caso di violazioni in materia di igiene e sicurezza alimentare, chiunque esercita attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre o di feste popolari in violazione delle norme della presente legge o della relativa disciplina comunale è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per:

1) superamento della durata massima dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande o violazione dell'obbligo di consecutività dei giorni previsti per lo svolgimento dell'attività medesima, di cui all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 4, comma 3 ;

2) svolgimento della sagra o festa popolare in un periodo diverso da quello indicato nel calendario regionale;

b) sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 per:

1) mancato rispetto dei parametri di cui agli articoli 2 e 4;

2) mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 ;

3) superamento dei limiti di superficie dedicata alla somministrazione temporanea di cui all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 4, comma 2 .

2. Nei casi in cui la sagra o la festa popolare si sia svolta senza essere inserita nel calendario regionale di cui all'articolo 8 si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, nonché l'immediata interruzione della sagra o festa popolare. In tal caso la sagra o festa popolare non può essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi alla violazione.

3. I comuni, anche avvalendosi della polizia provinciale attraverso apposita convenzione, svolgono attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei parametri dimensionali e delle prescrizioni di cui alla presente legge, nonché delle previsioni dettate dalla disciplina comunale di cui all'articolo 7 .

4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate e introitate dal comune competente per territorio secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati).

 

     Art. 10. (Modificazione all'articolo 8 della legge regionale 16/2009 )

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche), le parole: " Tali attività sono altresì disciplinate secondo le previsioni di cui alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46 (Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre) " sono sostituite dalle seguenti: " L'esercizio di tali attività è comunque subordinato al rispetto delle procedure autorizzative previste dalla normativa regionale vigente in materia di esercizio temporaneo di somministrazione di alimenti e bevande, e i prodotti somministrati e indicati nel menù proposto devono provenire, di norma, per almeno il sessanta per cento da prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità). ".

 

     Art. 11. (Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione delle vocazioni territoriali, di sviluppo e integrazione dell'identità regionale con il riconoscimento delle sagre e feste popolari.

2. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) indicazione delle sagre inserite nel calendario e la percentuale dei prodotti somministrati in ciascuna sagra indicando rispettivamente la tipologia prevista all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b);

b) indicazione delle feste popolari inserite nel calendario, la percentuale dei prodotti somministrati e indicati nel menù in relazione al riferimento di filiera corta, chilometro zero e di qualità;

c) indicazione delle sagre a cui è riconosciuto il premio "Sagra eccellente dell'Umbria" con la specificazione dei criteri e delle modalità che hanno determinato l'assegnazione del premio;

d) i controlli effettuati, la tipologia delle violazioni riscontrate e l'entità delle sanzioni irrogate dal comune competente.

3. Tutti i soggetti interessati alla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al comma 2 .

 

     Art. 12. (Norma transitoria)

1. Per le sagre e le festa popolari che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nei calendari comunali formulati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46 (Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre), per il relativo anno di iscrizione nel calendario stesso, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla medesima l.r. 46/1998 ancorché abrogata.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento del premio di cui all'articolo 3 è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 10.000,00 sulla Unità previsionale di base 08.1.012 "Interventi in favore del commercio" del bilancio regionale di previsione, alla cui copertura si provvederà mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 "Testo unico in materia di commercio".

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

 

     Art. 14. (Norma di abrogazione)

1. Salvo quanto previsto all'articolo 12, la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46 (Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre) è abrogata.