§ 80.5.892 - D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 184.
Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:30/10/2014
Numero:184


Sommario
Art. 1 . Definizioni
Art. 2 . Informazione e presentazione delle candidature
Art. 3 . Coordinamento e programmazione
Art. 4 . Svolgimento del periodo del distacco presso l'Unione europea
Art. 5 . Contingente massimo di END
Art. 6 . Informazione e presentazione delle candidature
Art. 7 . Svolgimento del periodo di distacco presso Stati esteri o organizzazioni ed enti internazionali
Art. 8 . Banca dati
Art. 9 . Valorizzazione dell'esperienza maturata
Art. 10 . Comportamento del personale distaccato
Art. 11 . Clausola di invarianza finanziaria


§ 80.5.892 - D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 184.

Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri.

(G.U. 15 dicembre 2014, n. 290)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 9, comma 2, e l'articolo 17, comma 3;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'articolo 21;

     Vista la legge 27 luglio 1962, n. 1114;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare l'articolo 12;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 32;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

     Vista la decisione della Commissione europea C(2008)6866 del 12 novembre 2008;

     Vista la decisione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza n. 2012/C12/04 del 23 marzo 2011;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

     Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 agosto 2014;

     Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

 

     Adott a

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

     a) «esperti nazionali distaccati», di seguito «END»: i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     b) «altri distacchi»: le fattispecie di distacco presso le organizzazioni, gli enti internazionali e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     c) «amministrazioni»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     d) «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

     e) «rappresentanza diplomatica»: la rappresentanza diplomatica italiana competente per il Paese o per l'organizzazione internazionale di distacco;

     f) «ufficio consolare»: l'ufficio consolare italiano competente per il Paese o per l'organizzazione internazionale di distacco;

     g) «Presidenza»: il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri nei Capi I e III, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nel Capo II;

     h) «Unione europea»: le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea, inclusi il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna e le agenzie.

 

Capo I

Esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea

 

     Art. 2. Informazione e presentazione delle candidature

     1. Il Ministero, d'intesa con la Presidenza, assicura la diffusione delle informazioni relative agli END presso le amministrazioni e pubblica nel proprio sito istituzionale le posizioni END richieste dall'Unione europea.

     2. Le amministrazioni promuovono la presentazione di candidature sulla base delle priorità definite nell'ambito del coordinamento e programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Verificati la rispondenza delle candidature ricevute al profilo richiesto, l'interesse dell'amministrazione e la possibilità di futura valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, le amministrazioni le trasmettono al Ministero. Per ciascuna amministrazione un unico ufficio svolge gli adempimenti di cui al presente comma.

     3. Il Ministero inoltra le candidature all'Unione europea e alla Presidenza, previa verifica della completezza della documentazione fornita e della rispondenza al profilo richiesto e alle priorità definite nell'ambito del coordinamento e programmazione di cui all'articolo 3, comma 1.

     4. Le amministrazioni di appartenenza, entro 30 giorni dall'adozione del relativo provvedimento, comunicano al Ministero e alla Presidenza l'inizio, il termine ed eventuali proroghe del distacco degli END.

 

     Art. 3. Coordinamento e programmazione

     1. La Presidenza e il Ministero organizzano periodici incontri con le amministrazioni per concordare le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare e monitorare l'attività del personale distaccato in termini di rispondenza agli obiettivi concordati.

     2. In ciascuna amministrazione un punto di contatto promuove attività di informazione, sensibilizzazione e, nei limiti delle risorse a ciò destinate, formazione sugli END e partecipa alle attività di cui al comma 1. Il punto di contatto è individuato preferibilmente nel nucleo di valutazione di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, o nell'ufficio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in ogni caso, agisce in raccordo con il nucleo stesso.

 

     Art. 4. Svolgimento del periodo del distacco presso l'Unione europea

     1. Il Ministero, d'intesa con la Presidenza, informa i funzionari da distaccare e le amministrazioni di appartenenza sulle priorità del sistema Paese nel settore in cui essi opereranno. Al termine del periodo di distacco gli END e le amministrazioni di appartenenza riferiscono alla Presidenza e al Ministero sugli esiti del servizio prestato e sul raggiungimento delle priorità del sistema Paese nel settore in cui hanno operato.

     2. Gli END mantengono i contatti con l'amministrazione di appartenenza, secondo modalità indicate da quest'ultima all'inizio del distacco stesso, nel rispetto della normativa europea. Con periodicità almeno annuale, gli END trasmettono all'amministrazione di appartenenza una relazione sul servizio prestato, anche ai fini del successivo inoltro al Ministero e alla Presidenza. Essi partecipano agli incontri promossi dalle amministrazioni di appartenenza in ambiti attinenti al servizio prestato come END.

     3. Ai fini della valutazione della performance individuale le amministrazioni di appartenenza tengono conto delle relazioni annuali degli interessati e di altri elementi di giudizio comunque disponibili, anche acquisiti presso l'Unione europea. Le amministrazioni, di regola prima dell'inizio del periodo di distacco dei propri dipendenti come END, concordano con i competenti uffici dell'Unione europea le modalità di acquisizione, su base almeno annuale, dei predetti elementi di giudizio.

     4. La durata massima del periodo di distacco è stabilita dalla normativa delle istituzioni dell'Unione europea.

     5. Resta ferma la disciplina sul trattamento economico di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

     Art. 5. Contingente massimo di END

     1. Il contingente massimo di END è fissato in 300 unità.

     2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, ciascuna amministrazione può distaccare i propri dipendenti entro un massimo del 3% del personale in servizio, con arrotondamento all'unità superiore.

 

Capo II

Distacco presso gli Stati membri dell'Unione europea, gli altri

Stati, le organizzazioni e gli enti internazionali

 

     Art. 6. Informazione e presentazione delle candidature

     1. Il Ministero segnala alla Presidenza e alle amministrazioni interessate le posizioni di distacco di possibile interesse nel contesto delle priorità di politica estera.

     2. Le amministrazioni ricevono le candidature e, verificatane la rispondenza al profilo richiesto, l'interesse dell'amministrazione e le possibilità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, le trasmettono alla Presidenza ed al Ministero, che entro 30 giorni possono comunicare la sussistenza di eventuali motivi ostativi. La Presidenza e il Ministero possono acquisire elementi di giudizio anche mediante uno o più colloqui con il dipendente interessato, che possono essere svolti con modalità a distanza.

     3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le amministrazioni informano la Presidenza e il Ministero circa l'esistenza di accordi di reciprocità relativi a distacchi presso Stati esteri.

     4. L'avvio di negoziati con amministrazioni pubbliche di Stati esteri o con organizzazioni ed enti internazionali e la successiva stipula di intese tecniche per disciplinare il distacco sono subordinati al nulla osta della Presidenza e del Ministero. Rimangono ferme le procedure vigenti per la concessione dei pieni poteri alla firma degli accordi internazionali ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112, laddove necessari.

     5. Le intese di cui al comma 4 prevedono l'acquisizione presso l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente di destinazione di elementi di valutazione sullo svolgimento del distacco, la ripartizione degli oneri del distacco nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, e, se stipulate con Stati esteri, lo scambio di dipendenti su basi di reciprocità.

     6. Le amministrazioni di appartenenza comunicano alla Presidenza e al Ministero l'inizio, il termine ed eventuali proroghe del distacco.

     7. Per ciascuna amministrazione un unico ufficio provvede agli adempimenti di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

     Art. 7. Svolgimento del periodo di distacco presso Stati esteri o organizzazioni ed enti internazionali

     1. D'intesa con la Presidenza e con altre amministrazioni interessate, il Ministero, informa i dipendenti da distaccare sulle eventuali priorità del sistema Paese nel settore in cui essi saranno chiamati ad operare.

     2. I dipendenti distaccati mantengono un raccordo costante con la rappresentanza diplomatica.

     3. I dipendenti distaccati mantengono i contatti con l'amministrazione di appartenenza, secondo modalità indicate da quest'ultima. Con periodicità almeno annuale, i predetti trasmettono all'amministrazione di appartenenza una relazione sul servizio prestato, anche ai fini del successivo inoltro al Ministero e alla Presidenza. Essi partecipano agli incontri organizzati dalle amministrazioni in ambiti attinenti al servizio prestato.

     4. Le amministrazioni tengono conto delle relazioni annuali ai fini della valutazione della performance individuale e di ogni altro elemento di giudizio comunque disponibile, ivi incluse le valutazioni fornite dalle organizzazioni e dagli enti di distacco.

     5. La durata massima del distacco è fissata in 5 anni complessivi nel corso dell'intero periodo di servizio prestato alle dipendenze della pubblica amministrazione.

     6. La disciplina del trattamento economico del personale in distacco è stabilita dalle intese di cui all'articolo 6, comma 4, secondo i principi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     7. Resta fermo quanto previsto dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114.

 

Capo III

Disposizioni comuni

 

     Art. 8. Banca dati

     1. Presso il Ministero è istituita una banca dati, organizzata in sezioni, in cui sono raccolti i profili di potenziali candidati a posizioni di distacco di cui al presente regolamento, qualificati dal punto di vista della competenza in materia europea e internazionale e delle conoscenze linguistiche, individuati tra le seguenti categorie:

     a) dipendenti di amministrazioni pubbliche che hanno prestato o prestano servizio come END presso le istituzioni dell'Unione europea con l'indicazione dell'ufficio o degli uffici presso i quali hanno prestato o prestano servizio;

     b) dipendenti di amministrazioni pubbliche le cui candidature a posizioni END sono state trasmesse all'Unione europea;

     c) potenziali candidati a posizioni di END, segnalati, con il consenso degli interessati, dalle amministrazioni pubbliche con l'indicazione dei settori d'interesse per un eventuale distacco nell'ambito dell'Unione europea;

     d) dipendenti di amministrazioni pubbliche che hanno prestato o prestano servizio come distaccati presso le organizzazioni, gli enti internazionali e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2. Il Ministero riceve le informazioni di cui al comma 1 dalle amministrazioni di appartenenza degli interessati e le registra nella banca dati. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le informazioni di cui al comma 1, lettera a), già in possesso del Ministero, sono immesse nella banca dati.

     3. Il Ministero e la Presidenza stabiliscono le modalità di costituzione, di accesso e di sicurezza della banca dati di cui al comma 1. Il titolare del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è il Ministero.

     4. La Presidenza ha accesso pieno e senza alcuna limitazione alla banca dati di cui al comma 1. Le altre amministrazioni che ne facciano richiesta al Ministero hanno accesso alle informazioni registrate nelle sezioni di interesse della medesima banca dati, per le finalità previste dall'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     5. I profili di cui al comma 1 comprendono le generalità, l'amministrazione di appartenenza, il titolo di studio, l'esperienza professionale maturata e i recapiti professionali ai quali gli interessati possono ricevere comunicazioni inerenti alle finalità del presente regolamento.

 

     Art. 9. Valorizzazione dell'esperienza maturata

     1. L'esperienza maturata con il distacco all'estero è titolo preferenziale valutabile, a parità di altre condizioni, per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali o verticali di carriera all'interno dell'amministrazione di appartenenza, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore a un anno continuativo, senza demerito.

     2. L'amministrazione tiene conto dell'esperienza maturata all'estero nell'assegnazione del dipendente alla fine del periodo di distacco.

 

     Art. 10. Comportamento del personale distaccato

     1. Durante il distacco all'estero, il dipendente distaccato è tenuto a comportarsi con particolare discrezione e riservatezza. La sua condotta, sia pubblica sia privata, deve attenersi ai codici adottati ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed informarsi ai principi di correttezza e decoro imposti dalle funzioni rappresentative anche indirettamente rivestite e dal rispetto delle leggi e degli usi locali e delle regole di comportamento stabilite dall'ente di destinazione.

     2. Il dipendente distaccato può pubblicare scritti, anche non firmati, effettuare conferenze o interventi orali in pubblico o diretti al pubblico, concedere interviste o parteciparvi, su argomenti connessi con l'attività dell'amministrazione di appartenenza o che comunque abbiano attinenza con le relazioni internazionali, informando l'amministrazione di appartenenza e la rappresentanza diplomatica con anticipo di almeno 15 giorni, salvo giustificati casi di urgenza. Entro detto termine, la rappresentanza diplomatica può formulare osservazioni, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Sono fatti salvi i regimi autorizzativi eventualmente previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

     3. In conformità con la normativa europea, il comma 2 non si applica alle pubblicazioni e alle attività a rilevanza esterna svolte dagli END nell'esercizio delle funzioni d'ufficio presso l'Unione europea.

     4. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     5. Il dipendente si attiene alle indicazioni in materia di sicurezza fornite dall'autorità presso cui è distaccato. In mancanza di tali indicazioni, il dipendente informa la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente per territorio e si conforma alle disposizioni in materia di sicurezza da essi ricevute. La violazione degli obblighi previsti dal presente comma può dare luogo a responsabilità disciplinare.

 

     Art. 11. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza l'istituzione di nuove strutture.

 

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2014  Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. ne n. 3119