§ 69.4.85 - D.Lgs. 4 novembre 2014, n. 169.
Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione
Data:04/11/2014
Numero:169


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento
Art. 4.  Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni
Art. 5.  Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie
Art. 6.  Inefficacia di clausole derogatorie
Art. 7.  Assistenza per le esigenze pratiche del passeggero
Art. 8.  Diritto al trasporto
Art. 9.  Divieto di oneri aggiuntivi
Art. 10.  Accessibilità ed informazione
Art. 11.  Assistenza nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus
Art. 12.  Formazione
Art. 13.  Continuazione, reinstradamento e rimborso
Art. 14.  Informazione su cancellazioni e ritardi
Art. 15.  Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza
Art. 16.  Diritto all'informazione sul viaggio e sui diritti dei passeggeri
Art. 17.  Reclami
Art. 18.  Disposizioni transitorie
Art. 19.  Disposizioni finanziarie


§ 69.4.85 - D.Lgs. 4 novembre 2014, n. 169.

Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

(G.U. 21 novembre 2014, n. 271)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

     Visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

     Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

     Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo;

     Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

     Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2013;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2014;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

     Capo I

     DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

     1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

     2. Le disposizioni del presente decreto attengono alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

     3. Salvo quanto previsto all'articolo 18, commi 1 e 2, ai servizi regolari, la cui distanza prevista è pari o superiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applica il regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto.

     4. Salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 2, ai servizi regolari, la cui distanza prevista è inferiore a 250 km, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, si applicano l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 16, paragrafo 2, l'art. 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 del regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in essi previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto.

     5. Salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 3, ai servizi regolari internazionali tra l'Italia ed uno Stato non membro dell'Unione europea o del SEE, qualora diverso dalla Confederazione elvetica, si applica il regolamento e, in caso di violazione degli obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto.

     6. Ai servizi occasionali si applicano le disposizioni del regolamento, ad eccezione degli articoli da 9 a 16, dell'articolo 17, paragrafo 3, nonchè dei capi IV, V e VI e, in caso di violazione degli obblighi previsti nello stesso regolamento, le relative sanzioni stabilite col presente decreto.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;

     b) «Autorità»: l'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

     c) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     d) «Organismo responsabile»: l'organo che svolge i compiti e le funzioni dell'Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento previsto all'articolo 28 del medesimo regolamento;

     e) «servizi regolari»: i servizi che assicurano il trasporto di passeggeri con autobus con una frequenza determinata e su un itinerario determinato e in cui l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri hanno luogo presso fermate prestabilite;

     f) «servizi occasionali»: i servizi che non rientrano nella definizione di servizi regolari e la cui principale caratteristica è il trasporto con autobus di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso;

     g) «contratto di trasporto»: il contratto di trasporto, a titolo gratuito od oneroso, concluso fra un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi regolari o occasionali;

     h) «biglietto»: il documento in corso di validità o altra prova di un contratto di trasporto;

     i) «condizioni contrattuali»: le condizioni del vettore, sotto forma di condizioni generali o tariffe legalmente in vigore, che sono diventate, con la conclusione del contratto di trasporto, parte integrante dello stesso;

     l) «vettore»: la persona fisica o giuridica, diversa dall'operatore turistico, dall'agente di viaggio o dal venditore di biglietti, che offre servizi regolari o occasionali di trasporto al pubblico;

     m) «vettore esecutore»: la persona fisica o giuridica, diversa dal vettore, che esegue effettivamente la totalità o parte del trasporto;

     n) «stazione»: la stazione presidiata in cui, secondo un percorso preciso, un servizio regolare prevede una fermata per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, dotata di strutture tra le quali il banco dell'accettazione, la sala d'attesa o la biglietteria;

     o) «fermata d'autobus»: il punto diverso dalla stazione in cui, secondo il percorso specificato, è prevista una fermata del servizio regolare per l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri;

     p) «ente di gestione della stazione»: l'ente pubblico o privato responsabile della gestione di una stazione designata;

     q) «operatore turistico»: l'organizzatore o il rivenditore, diverso dal vettore, ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;

     r) «agente di viaggio»: l'intermediario che agisce per conto del passeggero nella conclusione di contratti di trasporto;

     s) «venditore di biglietti»: l'intermediario che conclude contratti di trasporto per conto del vettore;

     t) «persona con disabilità o persona a mobilità ridotta»: la persona la cui mobilità sia ridotta nell'uso del trasporto a causa di una disabilità fisica, sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea, disabilità o minorazione mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento alle sue esigenze specifiche del servizio fornito a tutti i passeggeri;

     u) «condizioni d'accesso»: le norme, gli orientamenti e le informazioni relative all'accessibilità degli autobus o delle stazioni designate, comprese le strutture per persone con disabilità o a mobilità ridotta;

     v) «prenotazione»: la prenotazione di un posto a sedere nell'autobus per un servizio regolare ad uno specifico orario di partenza;

     z) «cancellazione»: la mancata effettuazione di un servizio regolare originariamente previsto;

     aa) «ritardo»: la differenza di tempo fra l'ora di partenza del servizio regolare prevista secondo l'orario pubblicato e l'ora della partenza effettiva.

 

     Art. 3. Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento

     1. L'organismo responsabile di cui all'articolo 28 del regolamento è individuato nell'Autorità e svolge le seguenti funzioni:

     a) vigilare sulla corretta applicazione del regolamento ed effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto;

     b) istruire e valutare i reclami, presentati ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento, ai fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi previsti dal regolamento, relativamente ai servizi regolari, di cui all'articolo 1, commi 3, 4, e 5, del presente decreto.

     c) accertare le violazioni delle disposizioni del regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal presente decreto.

     2. L'Autorità è altresì responsabile dell'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394, relativamente alla materia disciplinata dal regolamento [1].

     3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità può acquisire dai vettori, dagli enti di gestione delle stazioni o da qualsiasi altro soggetto interessato informazioni e documentazione e può effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione delle stazioni.

     4. L'Autorità riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attività espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario, l'Autorità può avanzare al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto, anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate.

     5. Ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo al vettore, trascorsi novanta giorni dalla presentazione può presentare un reclamo all'Autorità per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalità tecniche stabilite con provvedimento della medesima Autorità, adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L'Autorità istruisce e valuta, a norma dell'articolo 4, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione.

     6. Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i reclami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, all'Autorità con periodicità mensile. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni.

     7. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in ordine ai compiti ed alle funzioni dell'Autorità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali interessati, indicano le stazioni di autobus che forniscono assistenza a persone con disabilità o a mobilità ridotta, ai fini della designazione prevista all'articolo 12 del regolamento cui provvede il Ministero. Al fine di garantire la tutela uniforme dei diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, con decreto non avente natura regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i criteri e le modalità in base ai quali sono designate dette stazioni.

     8. Per lo svolgimento delle funzioni cui ai commi 1 e 2, all'Autorità sono assegnate ulteriori dieci unità di personale, da reperire nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con le modalità previste dall'articolo 37, comma 6, lettera b-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse, già previste a legislazione vigente, di cui al medesimo articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e senza incremento del contributo a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati.

 

     Art. 4. Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni

     1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Organismo si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Autorità, con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia, disciplina i procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

     2. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, l'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, dà avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione.

     3. L'Autorità determina l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto per ogni fattispecie di violazione dal presente decreto, nel rispetto dei principi di effettività e proporzionalità ed in funzione:

     a) della gravità della violazione;

     b) della reiterazione della violazione;

     c) delle azioni poste in essere per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

     d) del rapporto percentuale dei passeggeri coinvolti dalla violazione rispetto a quelli trasportati.

     4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti i soggetti passivi interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio sono tutelati dal segreto d'ufficio.

     5. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorità, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, il predetto fondo è assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle regioni, in misura tale che a ciascuna Regione sia trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto su autobus di competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio.

 

Capo II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

Sezione I

Sanzioni in materia di contratto di trasporto

 

     Art. 5. Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie

     1. Il vettore che non emette al passeggero un biglietto in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

     2. Il vettore che offre al pubblico condizioni contrattuali o applica tariffe in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.

 

     Art. 6. Inefficacia di clausole derogatorie

     1. Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento.

 

Sezione II

Sanzioni in materia di assistenza in caso di incidente

 

     Art. 7. Assistenza per le esigenze pratiche del passeggero

     1. Il vettore, che non presta un'assistenza ragionevole e proporzionata per le esigenze pratiche e immediate dei passeggeri in violazione dell'articolo 8 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 40.000 per ciascun incidente.

 

Sezione III

Sanzioni per la violazione degli obblighi relativi a persone con disabilità o a mobilità ridotta

 

     Art. 8. Diritto al trasporto

     1. Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico, salvo ricorrano le ragioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento, che rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di far salire a bordo una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La medesima sanzione si applica quando, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, del regolamento, cessano di applicarsi le ragioni di cui al paragrafo 1 del predetto articolo, nonchè quando, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, l'accompagnatore non è trasportato gratuitamente.

 

     Art. 9. Divieto di oneri aggiuntivi

     1. Il vettore, l'agente di viaggio e l'operatore turistico che offrono alle persone con disabilità o a mobilità ridotta prenotazioni e biglietti con oneri aggiuntivi sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

 

     Art. 10. Accessibilità ed informazione

     1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che non stabiliscono, in collaborazione con le organizzazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento, condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

     2. Il vettore, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione, che non mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.

     3. Il vettore, l'operatore turistico o l'ente di gestione della stazione, che non distribuiscono materialmente, su richiesta del passeggero, le informazioni sulle condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta in violazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

     4. Il vettore, l'operatore turistico o l'agente di viaggio, che non garantiscono la disponibilità, su richiesta del passeggero, in formati adeguati ed accessibili alle persone con disabilità o a mobilità ridotta delle informazioni generali e delle condizioni di trasporto di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.

 

     Art. 11. Assistenza nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus

     1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano l'obbligo di prestare gratuitamente assistenza ai sensi dell'articolo 13 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 1.200.

     2. Il vettore, l'ente di gestione della stazione, l'agente di viaggio o l'operatore turistico, che violano gli obblighi sulle condizioni di prestazione dell'assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta di cui all'articolo 14, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900.

 

     Art. 12. Formazione

     1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano gli obblighi attinenti alla formazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.

 

Sezione IV

Sanzioni per la violazione dei diritti del passeggero in caso di cancellazione o ritardo

 

     Art. 13. Continuazione, reinstradamento e rimborso

     1. Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500 per ciascun passeggero.

     2. Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4, del regolamento, è soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

 

     Art. 14. Informazione su cancellazioni e ritardi

     1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo. Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria sono soggetti il vettore o l'ente di gestione della stazione, che non assicurano che le persone con disabilità o a mobilità ridotta ricevano le informazioni necessarie di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento.

 

     Art. 15. Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza

     1. Il vettore che, per il viaggio la cui durata prevista supera le tre ore, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza da una stazione superiore a novanta minuti viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 21 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun passeggero.

 

Sezione V

Sanzioni in materia di informazione e reclami

 

     Art. 16. Diritto all'informazione sul viaggio e sui diritti dei passeggeri

     1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che omettono, nell'ambito delle rispettive competenze, di fornire ai passeggeri informazioni sul viaggio di cui all'articolo 24 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun viaggio.

     2. Il vettore o l'ente di gestione delle stazioni, che, nell'ambito delle rispettive competenze, violano gli obblighi di informazione sui diritti dei passeggeri di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500 per ciascun passeggero.

 

     Art. 17. Reclami

     1. Il vettore che non istituisce e non dispone di un sistema per il trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 25.000.

     2. Il vettore, che non notifica al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non fornisce una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500.

 

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 18. Disposizioni transitorie

     1. Fino al 28 febbraio 2015, i servizi regolari nazionali, la cui distanza prevista è pari o superiore a 250 km, sono esclusi dall'applicazione del regolamento, fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 dello stesso regolamento.

     2. Fino al 28 febbraio 2018, i servizi regolari, nazionali od internazionali, tra l'Italia e gli Stati membri dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica, sono esclusi, per quanto concerne i conducenti, dall'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento.

     3. Fino al 28 febbraio 2017, i servizi regolari di competenza statale tra l'Italia ed uno Stato non appartenente all'Unione europea o al SEE, qualora diverso dalla Confederazione elvetica, sono esclusi dall'applicazione del regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, qualora ritenuto necessario, viene stabilita l'esclusione dell'applicazione del regolamento a questi ultimi servizi regolari, per un periodo che non può, a decorrere dal 1° marzo 2017, avere termine oltre il 28 febbraio 2021.

 

     Art. 19. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


[1] Comma così modificato dall'art. 37 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.