§ 36.1.55 - D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163.
Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.


Settore:Normativa nazionale
Materia:36. Diritto d'autore
Capitolo:36.1 disciplina generale
Data:10/11/2014
Numero:163


Sommario
Art. 1 . Disciplina delle opere orfane
Art. 2 . Disposizioni applicative
Art. 3 . Disposizioni finanziarie


§ 36.1.55 - D.Lgs. 10 novembre 2014, n. 163.

Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.

(G.U. 10 novembre 2014, n. 261)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva n. 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni utilizzi consentiti di opere orfane;

     Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

     Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

     Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633;

     Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

     Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

     Visto l'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Visto l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2014;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Disciplina delle opere orfane

     1. Al Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo l'articolo 69 sono inseriti i seguenti:

 

     «Art. 69 bis.

     1. Le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei, accessibili al pubblico, nonchè gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico hanno la facoltà di utilizzare le opere orfane di cui all'articolo 69-quater, contenute nelle loro collezioni, con le seguenti modalità:

     a) riproduzione dell'opera orfana ai fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro;

     b) messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

     2. Le opere orfane possono essere utilizzate dalle organizzazioni di cui al comma 1 unicamente per scopi connessi alla loro missione di interesse pubblico, in particolare la conservazione, il restauro e la concessione dell'accesso a fini culturali e formativi di opere e fonogrammi contenuti nelle proprie collezioni.

     3. I ricavi eventualmente generati nel corso degli utilizzi di cui al comma 2 sono impiegati per coprire i costi per la digitalizzazione delle opere orfane e per la messa a disposizione del pubblico delle stesse.

     4. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono indicare, in qualsiasi utilizzo dell'opera orfana, nelle formule d'uso, il nome degli autori e degli altri titolari dei diritti che sono stati individuati.

     5. Le organizzazioni di cui al comma 1, nell'adempimento della propria missione di interesse pubblico, hanno la facoltà di concludere accordi volti alla valorizzazione e fruizione delle opere orfane attraverso gli utilizzi di cui al comma 1. Tali accordi non possono imporre ai beneficiari dell'eccezione di cui al presente articolo alcuna restrizione sull'utilizzo di opere orfane e non possono conferire alla controparte contrattuale alcun diritto di utilizzazione delle opere orfane o di controllo dell'utilizzo da parte dei beneficiari. Gli accordi non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere, nè arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari dei diritti.

 

Art. 69 ter.

     1. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-bis si applicano alle seguenti opere protette ai sensi della presente legge, di prima pubblicazione in uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione dell'emissione in uno Stato membro dell'Unione europea e considerate orfane ai sensi dell'articolo articolo 69-quater:

     a) opere pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, nonchè nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;

     b) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, nonchè nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;

     c) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti da emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002 e che siano conservati nei loro archivi. Per opere prodotte fino al 31 dicembre 2002 si intendono anche quelle commissionate da emittenti di servizio pubblico per un uso proprio esclusivo o per uso esclusivo di altre emittenti di servizio pubblico coproduttrici. Le opere cinematografiche e audiovisive e i fonogrammi contenuti negli archivi di emittenti di servizio pubblico che non sono stati prodotti o commissionati da tali emittenti ma che queste sono state autorizzate a utilizzare mediante un accordo di licenza non possono essere considerate orfane.

     2. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-bis si applicano altresì alle opere e ai fonogrammi in qualsiasi forma che rientrano nelle categorie di opere o materiali di cui al comma 1, depositati presso le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, entro il 29 ottobre 2014, che non sono mai stati pubblicati ovvero diffusi, ma che siano stati resi pubblicamente accessibili dalle predette organizzazioni con il consenso dei titolari dei diritti. Le utilizzazioni sono consentite solo se è ragionevole presumere, sulla base di documentate espressioni di volontà, che i titolari dei diritti non si opporrebbero a tale utilizzo.

     3. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-bis si applicano altresì alle opere e agli altri contenuti protetti che sono inclusi, incorporati o che formano parte integrante delle opere o dei fonogrammi di cui al comma 1.

 

Art. 69 quater.

     1. Un'opera o un fonogramma, come individuati dall'articolo 69-ter, sono considerati orfani se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro siano stati individuati, nessuno di loro è stato rintracciato, al termine di una ricerca diligente svolta e registrata conformemente al presente articolo.

     2. La ricerca diligente è svolta anteriormente all'utilizzo dell'opera o del fonogramma dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, secondo i principi di buona fede e correttezza professionale. La ricerca è svolta consultando fonti di informazione appropriate e comunque quelle previste dall'articolo 69-septies per ciascuna categoria di opere o di fonogrammi. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite le associazioni dei titolari dei diritti e degli utilizzatori maggiormente rappresentative, possono essere individuate ulteriori fonti di informazione che devono essere consultate, per ciascuna categoria di opere o fonogrammi, nel corso della ricerca diligente.

     3. Se, nel corso di una ricerca svolta in Italia, emergono motivi per ritenere che informazioni pertinenti sui titolari dei diritti debbano essere recuperate in altri Paesi, si procede alla consultazione anche delle fonti di informazioni disponibili in tali Paesi.

     4. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, l'inizio della ricerca diligente e gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma possano essere considerati orfani, nonchè gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma non possano essere considerati orfani. Tali informazioni devono includere gli estremi identificativi delle opere o dei fonogrammi e i riferimenti per contattare l'organizzazione interessata. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano, altresì, qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi da loro utilizzati. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore, è costituita una banca dati delle ricerche condotte dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1.

     5. Le opere e i fonogrammi sono considerate orfane e la ricerca diligente, svolta dalle organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, è conclusa decorso il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione, su un'apposita pagina del sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'esito della consultazione delle fonti senza che la titolarità sia stata rivendicata da alcuno. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica all'organizzazione che ha effettuato la ricerca l'eventuale rivendicazione dell'opera da parte di uno o più titolari.

     6. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo gli utilizzi delle opere orfane, anche laddove la ricerca sia stata effettuata da altri. Il decreto di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo di comunicazione di ulteriori informazioni a carico delle organizzazioni.

     7. Ove vi sia più di un titolare dei diritti su un'opera o su un fonogramma e non tutti i titolari siano stati individuati oppure, anche quando individuati, non siano stati rintracciati, al termine di una ricerca diligente svolta ai sensi del presente articolo, l'opera o il fonogramma possono essere utilizzati secondo i termini e nei limiti delle autorizzazioni concesse dai titolari dei diritti identificati e rintracciati.

     8. La ricerca diligente è svolta nello Stato membro dell'Unione europea di prima pubblicazione o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione dell'emissione. Per le opere cinematografiche o audiovisive il cui produttore ha sede o risiede abitualmente in uno Stato membro dell'Unione europea, la ricerca diligente è svolta nello Stato membro dell'Unione europea in cui sia stabilita la sua sede principale o la sua abituale residenza. Nel caso di opere cinematografiche o audiovisive coprodotte da produttori aventi sedi in Stati membri dell'Unione europea diversi, la ricerca diligente deve essere svolta in ciascuno degli Stati membri in questione.

     9. Nel caso di cui all'articolo 69-ter, comma 2, la ricerca diligente è effettuata nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilita l'organizzazione che ha reso l'opera o il fonogramma pubblicamente accessibile.

     10. In tutti casi in cui la ricerca è effettuata in Italia, si applicano le procedure di cui al presente articolo. Laddove la ricerca è effettuata da titolati soggetti italiani in un altro Stato membro dell'Unione europea, la ricerca diligente è svolta seguendo le procedure e consultando le fonti di informazione prescritte dalla legislazione nazionale di tale Stato membro.

     11. Sono considerate orfane le opere e i fonogrammi già considerati opere orfane, ai sensi della direttiva 2012/28/UE, in un altro Stato membro dell'Unione europea.

     12. Non possono essere considerate orfane le opere in commercio.

     13. Restano impregiudicate le disposizioni in materia di opere anonime o pseudonime.

     14. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, conservano la documentazione relativa alle loro ricerche diligenti in modo che sia disponibile a richiesta degli interessati.

     15. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette senza indugio all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno per la registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile:

     a) gli esiti delle ricerche diligenti effettuate ai sensi del presente articolo che hanno permesso di concludere che un'opera o un fonogramma sono considerati un'opera orfana;

     b) l'utilizzo che le organizzazioni fanno delle opere orfane conformemente alla presente legge;

     c) qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi utilizzati dalle organizzazioni;

     d) le pertinenti informazioni di contatto dell'organizzazione interessata.

 

Art. 69 quinquies.

     1. Il titolare dei diritti su un'opera o su un fonogramma considerati opere orfane ha, in qualunque momento, la possibilità di porre fine a tale status in relazione ai diritti a lui spettanti. Gli utilizzi delle opere non più orfane possono proseguire solo se autorizzati dai titolari dei relativi diritti. Gli accordi di cui all'articolo 69-bis, comma 5, cessano di avere efficacia.

     2. Ai titolari dei diritti che pongono fine allo status di opera orfana spetta un equo compenso per l'utilizzo di cui all'articolo 69-bis.

     3. La misura e le modalità di determinazione e corresponsione dell'equo compenso di cui al comma 2 sono stabilite mediante accordi stipulati fra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari dei diritti di cui alla presente legge e le associazioni delle categorie interessate di cui all'articolo 69-bis, comma 1. Nella stipula dei predetti accordi le parti tengono in debito conto gli obiettivi di promozione culturale correlati all'uso effettuato dell'opera, la natura non commerciale dell'utilizzo fatto dalle organizzazioni per conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico, quali la promozione dell'apprendimento e la diffusione della cultura, nonchè l'eventuale danno arrecato ai titolari dei diritti.

     4. I titolari dei diritti o il soggetto utilizzatore, rientrante fra quelli previsti dall'articolo 69-bis, comma 1, nel caso in cui non vi sia l'accordo di cui al comma 3 o nel caso in cui non ritengano di aderirvi, possono esperire il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 194-bis, al fine di determinare la misura dell'equo compenso. In difetto di accordo, i predetti soggetti possono adire la competente Autorità giudiziaria, affinchè, secondo i criteri di cui al comma 3, determini la misura e la modalità di determinazione dell'equo compenso.

     5. Il compenso di cui al comma 2 è dovuto dalle organizzazioni che hanno utilizzato l'opera o il fonogramma.

 

Art. 69 sexies.

     1. I titolari dei diritti possono richiedere di porre fine allo status di opera orfana in relazione ai diritti loro spettanti rivendicando la titolarità presso le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1.

     2. In caso di controversia sulla titolarità dei diritti si applica il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 194-bis.

     3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica prontamente all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, per la registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile, qualsiasi modifica dello status di opera orfana.

 

Art. 69 septies.

     1. Le fonti di cui all'articolo 69-quater, comma 2, comprendono le seguenti:

     a) per tutte le categorie di opere: il Registro Pubblico Generale delle Opere Protette presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

     b) per i libri pubblicati:

     1) il Sistema Bibliotecario Nazionale, inclusi i registri d'autorità per gli autori;

     2) le associazioni nazionali degli editori e degli autori, gli editori che hanno pubblicato le opere, se noti, e gli agenti letterari operanti in Italia;

     3) il deposito legale;

     4) la banca dati dell'agenzia italiana ISBN, per i libri pubblicati e per gli editori;

     5) la banca dati WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders);

     6) le banche dati della SIAE e del servizio Clearedi;

     7) le banche dati dei libri in commercio ALICE ed ESAIE (per i titoli scolastici);

     8) l'Anagrafe Nazionale Nominativa dei Professori e dei Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche (ANPRePS);

     Le fonti sopra riportate possono essere consultate o direttamente o attraverso sistemi che ne consentono l'interrogazione integrata quali VIAF (Virtual International Authority Files) e ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works).

     c) per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste:

     1) l'ISSN (International Standard Serial Number) per i periodici;

     2) gli indici e i cataloghi di raccolte storiche e collezioni di biblioteche;

     3) il deposito legale;

     4) le associazioni italiane degli editori e le associazioni italiane degli autori e dei giornalisti;

     5) le banche dati delle società di gestione collettiva, inclusi gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione.

     d) per le opere visive, inclusi gli oggetti d'arte, la fotografia, le illustrazioni, il design, l'architettura, le bozze di tali opere e di altro materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi o altre opere:

     1) le fonti di cui alle lettere a), b) e c);

     2) le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare riguardanti le arti visive e incluse le organizzazioni che gestiscono i diritti di riproduzione;

     3) se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche.

     e) per le opere audiovisive e i fonogrammi:

     1) il deposito legale;

     2) le associazioni italiane dei produttori;

     3) le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le biblioteche nazionali;

     4) le banche dati con i relativi standard e identificatori, come ISAN (International Standard Audiovisual Number) per il materiale audiovisivo, ISWC (International Standard Music Work Code) per le composizioni musicali e ISRC (International Standard Recording Code) per i fonogrammi;

     5) le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare per autori, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e produttori di opere audiovisive;

     6) l'elenco di quanti hanno partecipato alla realizzazione e altre informazioni riportate sulla confezione dell'opera;

     7) le banche dati di altre associazioni pertinenti che rappresentano una categoria specifica di titolari dei diritti.».

 

     Art. 2. Disposizioni applicative

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle opere e ai fonogrammi di cui all'articolo 69-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, che sono tutelate ai sensi della normativa sul diritto d'autore alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Le predette disposizioni non si applicano agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014.

 

     Art. 3. Disposizioni finanziarie

     1. Salvo quanto disposto dall'articolo 69-quater, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, per l'implementazione di una banca dati, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 69-quater, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserito dal presente decreto, nel limite massimo di 150.000,00 euro per l'anno 2014, si provvede, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.