§ 13.2.158 - Direttiva 25 ottobre 2012, n. 28.
Direttiva n. 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:25/10/2012
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Opere orfane
Art. 3.  Ricerca diligente
Art. 4.  Riconoscimento reciproco dello status di opera orfana
Art. 5.  Termine dello status di opera orfana
Art. 6.  Utilizzi consentiti di opere orfane
Art. 7.  Applicazione continuata di altre disposizioni giuridiche
Art. 8.  Applicazione nel tempo
Art. 9.  Recepimento
Art. 10.  Clausola di riesame
Art. 11.  Entrata in vigore
Art. 12.  Destinatari


§ 13.2.158 - Direttiva 25 ottobre 2012, n. 28.

Direttiva n. 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane

(G.U.U.E. 27 ottobre 2012, n. L 299)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei accessibili al pubblico, nonché gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico aventi sede negli Stati membri sono attivi nella digitalizzazione su ampia scala delle loro collezioni o dei loro archivi al fine di creare biblioteche digitali europee. Svolgono altresì un ruolo importante nella creazione di biblioteche digitali europee, come Europeana, grazie al loro impegno a favore della conservazione e della diffusione del patrimonio culturale europeo. Le tecnologie che consentono la digitalizzazione di massa di opere in formato cartaceo, nonché la ricerca e l’indicizzazione, aumentano il valore delle collezioni delle biblioteche ai fini della ricerca. La creazione di vaste biblioteche online promuove la ricerca telematica e gli strumenti di identificazione delle risorse che aprono nuovi orizzonti a ricercatori e studiosi, che altrimenti dovrebbero fare affidamento solo su metodi di ricerca più tradizionali e analogici.

 

(2) L’esigenza di promuovere la libera circolazione della conoscenza e dell’innovazione nel mercato interno costituisce un elemento importante della strategia Europa 2020, confermato anche nella comunicazione della Commissione intitolata "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", che include tra le iniziative emblematiche la creazione di un’agenda digitale europea.

 

(3) L’istituzione di un quadro giuridico che promuova la digitalizzazione e la diffusione di opere e di altri contenuti protetti dai diritti d’autore o dai diritti connessi e il cui titolare dei diritti non sia stato individuato o, se individuato, non sia stato rintracciato, le cosiddette opere orfane, rientra nelle azioni fondamentali dell’agenda digitale europea, così come previsto dalla comunicazione della Commissione intitolata "Un’agenda digitale europea". La presente direttiva affronta il problema specifico della determinazione giuridica dello status delle opere orfane e delle relative conseguenze in termini di utilizzatori e utilizzi consentiti delle opere o dei fonogrammi considerati opere orfane.

 

(4) La presente direttiva lascia impregiudicato lo sviluppo di soluzioni specifiche negli Stati membri per far fronte a questioni di più ampia scala sulla digitalizzazione di massa, come nel caso delle cosiddette opere "fuori commercio". Tali soluzioni tengono conto delle specificità dei diversi tipi di contenuto e dei differenti utilizzatori e si basano sul consenso delle pertinenti parti interessate. L’approccio in questione è stato altresì seguito nel memorandum d’intesa sui principi chiave relativi alla digitalizzazione e alla messa a disposizione di opere fuori commercio, firmato il 20 settembre 2011 dai rappresentanti di biblioteche, autori, editori e società di gestione collettiva europei, alla presenza della Commissione. La presente direttiva lascia impregiudicato il memorandum d’intesa in parola, che invita gli Stati membri e la Commissione a garantire che gli accordi volontari conclusi tra utilizzatori, titolari dei diritti e organizzazioni di gestione collettiva dei diritti relativi in materia di concessione di licenze di utilizzo per le opere fuori commercio sulla base dei principi contenuti nel memorandum stesso godano della necessaria certezza del diritto in un contesto nazionale e transfrontaliero.

 

(5) Il diritto d’autore è il fondamento economico dell’industria creativa, dato che stimola l’innovazione, la creazione, gli investimenti e la produzione. La digitalizzazione e la diffusione di massa delle opere sono pertanto un mezzo per tutelare il patrimonio culturale europeo. Il diritto d’autore è uno strumento importante per garantire che il settore creativo sia remunerato per il proprio lavoro.

 

(6) I diritti esclusivi dei titolari dei diritti per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico delle proprie opere e di altri contenuti protetti, armonizzati dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione [3], impongono il consenso preventivo dei titolari dei diritti per la digitalizzazione e la messa a disposizione al pubblico di un’opera o di un altro contenuto protetto.

 

(7) Nel caso delle opere orfane non è possibile ottenere tale consenso preventivo all’esecuzione di atti di riproduzione o alla messa a disposizione del pubblico.

 

(8) La coesistenza di approcci diversi al riconoscimento dello status di opera orfana nei diversi Stati membri può ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, nonché l’utilizzo delle opere orfane e l’accesso ad esse in altri paesi. Detti approcci diversi potrebbero inoltre limitare la libera circolazione di beni e servizi che incorporano contenuti culturali. Pertanto è opportuno garantire il riconoscimento reciproco di tale status poiché consentirà l’accesso alle opere orfane in tutti gli Stati membri.

 

(9) In particolare, un approccio comune al conferimento dello status di opera orfana e alla definizione degli utilizzi consentiti delle stesse è necessario per garantire la certezza del diritto nel mercato interno per quanto concerne l’utilizzo di opere orfane da parte di biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico.

 

(10) Tra le opere cinematografiche o audiovisive e i fonogrammi conservati negli archivi di emittenti di servizio pubblico e prodotti dalle stesse figurano opere orfane. Vista la situazione particolare delle emittenti radiotelevisive in quanto produttori di fonogrammi e di materiale audiovisivo e tenuto conto della necessità di adottare misure che limitino il fenomeno delle opere orfane nel futuro, occorre stabilire una data limite per l’applicazione della presente direttiva alle opere e ai fonogrammi conservati negli archivi di tali emittenti.

 

(11) Ai fini della presente direttiva è opportuno che le opere cinematografiche e audiovisive e i fonogrammi contenuti negli archivi di emittenti di servizio pubblico e prodotti da tali emittenti siano considerati comprensivi delle opere cinematografiche e audiovisive e dei fonogrammi commissionati da tali emittenti esclusivamente per uso proprio o per uso di altre emittenti di servizio pubblico coproduttrici. Le opere cinematografiche e audiovisive e i fonogrammi contenuti negli archivi di emittenti di servizio pubblico che non sono stati prodotti o commissionati da tali emittenti ma che queste sono state autorizzate a utilizzare mediante un accordo di licenza non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

 

(12) Per ragioni di cortesia internazionale, è opportuno che la presente direttiva si applichi esclusivamente ad opere e fonogrammi di prima pubblicazione nel territorio di uno Stato membro o, in caso di mancata pubblicazione, di prima trasmissione nel territorio di uno Stato membro o, in caso di mancata pubblicazione o trasmissione, resi pubblicamente accessibili dai beneficiari della presente direttiva con il consenso dei titolari dei diritti. In quest’ultimo caso, è opportuno che la presente direttiva si applichi soltanto se è ragionevole presumere che il titolare dei diritti non si opporrebbe all’utilizzo consentito dalla presente direttiva.

 

(13) Prima che un’opera o un fonogramma si possano considerare come opere orfane, occorre svolgere in buona fede una ricerca diligente per individuarne i titolari dei diritti, compresi i titolari dei diritti di opere e altri contenuti protetti che sono inclusi o incorporati nell’opera o nel fonogramma. È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di disporre che tale ricerca diligente sia eseguita dalle organizzazioni di cui alla presente direttiva, oppure da altre organizzazioni. Queste ultime possono esigere un corrispettivo per svolgere la ricerca diligente.

 

(14) Occorre che tale ricerca diligente sia regolata da un approccio armonizzato, al fine di garantire un alto livello di protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi all’interno dell’Unione. È necessario che la ricerca diligente preveda anche la consultazione di fonti che forniscano informazioni sulle opere e sugli altri contenuti protetti, fonti determinate, conformemente alla presente direttiva, dallo Stato membro in cui deve essere svolta la ricerca diligente. Nel farlo gli Stati membri potrebbero far riferimento agli orientamenti sulla ricerca diligente concordati nel contesto del gruppo di lavoro ad alto livello sulle biblioteche digitali istituito quale parte dell’iniziativa in materia di biblioteche digitali i2010.

 

(15) Al fine di evitare una duplicazione delle ricerche, la ricerca diligente dovrebbe essere svolta nello Stato membro di prima pubblicazione dell’opera o del fonogramma oppure, nel caso in cui la pubblicazione non sia avvenuta, nello Stato membro di prima trasmissione. La ricerca diligente delle opere cinematografiche o audiovisive il cui produttore ha la sede o risiede abitualmente in uno Stato membro dovrebbe essere svolta nello Stato membro in questione. Nel caso di opere cinematografiche o audiovisive che sono il frutto di una co-produzione tra produttori aventi la sede in Stati membri diversi, la ricerca diligente dovrebbe essere svolta in ciascuno degli Stati membri in questione. Per quanto riguarda le opere e i fonogrammi che non sono stati né pubblicati né trasmessi ma che sono stati resi pubblicamente accessibili dai beneficiari della presente direttiva con il consenso dei titolari dei diritti, la ricerca diligente dovrebbe essere svolta nello Stato membro in cui è stabilita l’organizzazione che ha reso l’opera o il fonogramma pubblicamente accessibili con il consenso del titolare dei diritti. Le ricerche diligenti dei titolari dei diritti per le opere e gli altri contenuti protetti che sono inclusi o incorporati in un’opera o in un fonogramma dovrebbero essere svolte nello Stato membro in cui si svolge la ricerca diligente relativa all’opera o al fonogramma che contiene o incorpora l’opera o il contenuto protetto interessati. Occorre altresì effettuare una consultazione delle fonti di informazioni disponibili in altri paesi se sussistono motivi per ritenere che in tali altri paesi possano essere recuperate informazioni pertinenti sui titolari dei diritti. Le ricerche diligenti possono produrre diversi tipi di informazioni, quali una documentazione della ricerca e l’esito della ricerca. È opportuno conservare la documentazione della ricerca affinché l’organizzazione interessata possa dimostrare che la ricerca effettuata è stata diligente.

 

(16) Occorre che gli Stati membri garantiscano che le organizzazioni interessate conservino la documentazione delle ricerche diligenti e che gli esiti di dette ricerche, in particolare qualsiasi risultanza che indichi che un’opera o un fonogramma devono essere considerati un’opera orfana ai sensi della presente direttiva, nonché le informazioni relative ai cambiamenti di status e all’utilizzo delle opere orfane da parte di tali organizzazioni siano raccolti e messi a disposizione del pubblico, in particolare tramite la registrazione delle pertinenti informazioni in una banca dati online. Tenendo in particolare considerazione la dimensione paneuropea e al fine di evitare una duplicazione delle medesime ricerche, è opportuno prevedere la creazione di una banca dati online unica per l’Unione che contenga le summenzionate informazioni e la sua messa a disposizione del pubblico in modo trasparente. In tal modo sia le organizzazioni che svolgono le ricerche diligenti sia i titolari dei diritti possono accedere facilmente a dette informazioni. La banca dati può altresì svolgere un ruolo importante nel prevenire e nel far cessare eventuali violazioni dei diritti d’autore, in particolare nel caso di modifiche allo status di opere orfane di opere e fonogrammi. Il regolamento (UE) n. 386/2012 [4] prevede che all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno ("Ufficio") siano assegnati taluni compiti e attività, per il cui finanziamento l’Ufficio ricorre a fondi propri, intesi a facilitare e sostenere le attività delle autorità nazionali, del settore privato e delle istituzioni dell’Unione nella lotta alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la loro prevenzione.

 

In particolare, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento, tali compiti dell’Ufficio includono quello di fornire meccanismi che contribuiscano a migliorare, tra le autorità degli Stati membri attive nel settore dei diritti di proprietà intellettuale, lo scambio online di informazioni pertinenti e promuovere la cooperazione tra tali autorità. È pertanto opportuno fare affidamento sull’Ufficio per la creazione e la gestione della banca dati europea contenente le informazioni relative alle opere orfane di cui alla presente direttiva.

 

(17) Possono esistere più titolari dei diritti in relazione a una determinata opera o fonogramma, e le opere e i fonogrammi stessi possono a loro volta includere altre opere o contenuti protetti. È opportuno che la presente direttiva non pregiudichi i diritti di titolari identificati e rintracciati. Se almeno un titolare dei diritti sia stato identificato e rintracciato, un’opera o un fonogramma non dovrebbero essere considerati un’opera orfana. Ai beneficiari della presente direttiva dovrebbe essere consentito soltanto di utilizzare un’opera o un fonogramma il cui o i cui titolari dei diritti non sono stati identificati o rintracciati, se sono autorizzati a effettuare gli atti di riproduzione o di messa a disposizione del pubblico di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE dai titolari dei diritti che sono stati identificati e rintracciati, compresi i titolari dei diritti delle opere e degli altri contenuti protetti che sono contenuti o incorporati nelle opere o nei fonogrammi in questione. I titolari dei diritti che sono stati identificati e rintracciati possono concedere detta autorizzazione soltanto per quanto riguarda i diritti che detengono, o perché i diritti spettano loro o perché i diritti sono stati loro trasferiti, e ai sensi della presente direttiva non dovrebbero poter autorizzare alcun utilizzo a nome dei titolari dei diritti che non sono stati identificati e rintracciati. Analogamente, quando dei titolari dei diritti precedentemente non identificati e non rintracciati rivendicano i diritti sull’opera o sul fonogramma, l’utilizzo lecito dell’opera o del fonogramma in questione da parte dei beneficiari può continuare soltanto se i titolari dei diritti concedono la loro autorizzazione all’utilizzo ai sensi della direttiva 2001/29/CE per quanto riguarda i diritti che detengono.

 

(18) I titolari dei diritti dovrebbero potere porre fine allo status di opera orfana nel caso in cui rivendichino i loro diritti sulle opere o su altri contenuti protetti. I titolari dei diritti che pongono fine allo status di opera orfana per un’opera o un altro contenuto protetto dovrebbero ricevere un equo compenso per l’utilizzo che è stato fatto della loro opera o altro contenuto protetti a norma della presente direttiva, che sarà determinato dallo Stato membro in cui ha sede l’organizzazione che utilizza l’opera orfana. È opportuno che gli Stati membri siano liberi di stabilire le circostanze in cui il pagamento di suddetto compenso può essere organizzato, compreso il momento in cui il pagamento è dovuto. Allo scopo di stabilire il possibile livello di equo compenso, occorre tenere in debito conto, tra l’altro, gli obiettivi di promozione culturale degli Stati membri, la natura non commerciale dell’utilizzo fatto dalle organizzazioni in questione per conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico, quali la promozione dell’apprendimento e la diffusione della cultura, nonché l’eventuale danno arrecato ai titolari dei diritti.

 

(19) Se un’opera o un fonogramma sono stati indebitamente considerati opere orfane a seguito di una ricerca che non è stata diligente, rimangono validi i mezzi di ricorso per le violazioni dei diritti d’autore previsti nella legislazione nazionale degli Stati membri, conformemente alle disposizioni nazionali pertinenti e al diritto dell’Unione.

 

(20) Al fine di promuovere l’apprendimento e la diffusione della cultura, occorre che gli Stati membri prevedano un’eccezione o una limitazione oltre a quelle previste all’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE. Tale eccezione o limitazione dovrebbe concedere a talune organizzazioni, di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2001/29/CE e agli istituti per il patrimonio cinematografico e sonoro che operano senza scopo di lucro nonché alle emittenti di servizio pubblico, di riprodurre e mettere a disposizione del pubblico, ai sensi di detta direttiva, opere orfane, a condizione che tali utilizzi rientrino nella loro missione di interesse pubblico, volta in particolare a conservare, restaurare e concedere l’accesso alle loro collezioni a fini culturali e formativi, comprese le loro collezioni digitali. Ai fini della presente direttiva, si considera che gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro comprendano le organizzazioni designate dagli Stati membri per svolgere attività di collezione, catalogazione, conservazione e restauro di filmati e altre opere audiovisive o fonogrammi che fanno parte del loro patrimonio culturale. Ai fini della presente direttiva, per emittenti di servizio pubblico si intendono le emittenti che assicurano una missione di interesse pubblico, quale assegnata, definita e organizzata da ciascuno Stato membro. L’eccezione o la limitazione istituita dalla presente direttiva per consentire l’utilizzo di opere orfane lascia impregiudicate le eccezioni e le limitazioni previste dall’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE e può essere applicata solo in determinati casi speciali che non sono in conflitto con il normale sfruttamento dell’opera o dell’altro contenuto protetto e che non arrecano ingiustificatamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.

 

(21) Onde incentivare la digitalizzazione, ai beneficiari della presente direttiva dovrebbe essere consentito generare guadagni dall’utilizzo delle opere orfane ai sensi della presente direttiva per conseguire gli obiettivi connessi con la loro missione di interesse pubblico, anche nel contesto degli accordi di partenariato pubblico-privato.

 

(22) Gli accordi contrattuali possono contribuire a incentivare la digitalizzazione del patrimonio culturale europeo, restando inteso che le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei accessibili al pubblico, nonché gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico dovrebbero avere la facoltà, nel quadro degli utilizzi consentiti dalla presente direttiva, di concludere accordi con partner commerciali per quanto concerne la digitalizzazione e la messa a disposizione del pubblico di opere orfane. Tali accordi possono prevedere contributi finanziari da parte di questi partner. Tali accordi non dovrebbero imporre alcuna restrizione ai beneficiari della presente direttiva per quanto riguarda il loro utilizzo di opere orfane e non dovrebbero conferire al partner commerciale alcun diritto a utilizzare le opere orfane o a controllarne l’utilizzo.

 

(23) Al fine di migliorare l’accesso al patrimonio culturale europeo da parte dei cittadini dell’Unione, è altresì necessario garantire che le opere orfane digitalizzate e messe a disposizione del pubblico in uno Stato membro possano anche essere accessibili al pubblico negli altri Stati membri. È opportuno che biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico che utilizzano un’opera orfana nel quadro della propria missione di interesse pubblico abbiano la possibilità di mettere a disposizione del pubblico l’opera orfana in altri Stati membri.

 

(24) La presente direttiva lascia impregiudicate le modalità di gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese, le presunzioni legali di rappresentanza o di trasferimento, la gestione collettiva o modalità simili oppure qualsiasi combinazione di tali elementi, anche a fini di digitalizzazione di massa, concordate negli Stati membri.

 

(25) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire assicurare la certezza del diritto in merito all’utilizzo di opere orfane, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della necessità di uniformare le norme sull’utilizzo delle opere orfane, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva disciplina taluni utilizzi di opere orfane effettuati da biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico aventi sede negli Stati membri, al fine di conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico.

 

2. La direttiva si applica a:

 

a) opere pubblicate sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei accessibili al pubblico, nonché nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro;

 

b) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi conservati nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei accessibili al pubblico, nonché nelle collezioni di archivi o di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro; e

 

c) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti da emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002 e che siano conservati nei loro archivi

 

che sono protetti dal diritto d’autore o da diritti connessi, di prima pubblicazione in uno Stato membro o, in caso di mancata pubblicazione, di prima trasmissione in uno Stato membro.

 

3. La presente direttiva si applica altresì alle opere e ai fonogrammi di cui al paragrafo 2 che non sono mai stati né pubblicati né trasmessi, ma che sono stati resi pubblicamente accessibili dalle organizzazioni di cui al paragrafo 1 con il consenso dei titolari dei diritti, se è ragionevole presumere che i titolari dei diritti non si opporrebbero agli utilizzi di cui all’articolo 6. Gli Stati membri possono limitare l’applicazione del presente paragrafo alle opere e ai fonogrammi che sono stati depositati presso le organizzazioni in questione entro il 29 ottobre 2014.

 

4. La presente direttiva si applica anche alle opere e agli altri contenuti protetti che sono inclusi, incorporati o che formano parte integrante delle opere o dei fonogrammi di cui ai paragrafi 2 e 3.

 

5. La presente direttiva non interferisce con le modalità di gestione dei diritti a livello nazionale.

 

     Art. 2. Opere orfane

1. Un’opera o un fonogramma sono considerati opere orfane se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro sia stato individuato, nessuno di loro è stato rintracciato nonostante una ricerca diligente dei titolari dei diritti sia stata svolta e registrata conformemente all’articolo 3.

 

2. Ove vi sia più di un titolare dei diritti su un’opera o su un fonogramma e non tutti i titolari siano stati individuati oppure, anche quando siano stati individuati, non siano stati rintracciati in seguito a una ricerca diligente svolta e registrata conformemente all’articolo 3, l’opera o il fonogramma possono essere utilizzati in conformità della presente direttiva a condizione che i titolari dei diritti che sono stati identificati e rintracciati abbiano autorizzato, per quanto riguarda i diritti da loro detenuti, le organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, a effettuare gli atti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE.

 

3. Il paragrafo 2 lascia impregiudicati i diritti concernenti l’opera o il fonogramma dei titolari dei diritti che sono stati individuati e rintracciati.

 

4. L’articolo 5 si applica, mutatis mutandis, ai titolari dei diritti sulle opere di cui al paragrafo 2 che non siano stati individuati e rintracciati.

 

5. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di opere anonime o pseudonime.

 

     Art. 3. Ricerca diligente

1. Al fine di stabilire se un’opera o un fonogramma sia un’opera orfana, le organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, garantiscono lo svolgimento in buona fede di una ricerca diligente relativamente a ciascuna opera o ad ogni altro contenuto protetto, tramite consultazione delle fonti appropriate per la categoria di opere e di altri contenuti protetti in oggetto. La ricerca diligente è effettuata anteriormente all’utilizzo dell’opera o del fonogramma.

 

2. Ciascuno Stato membro stabilisce le fonti appropriate per le singole categorie di opere o di fonogrammi in oggetto, in consultazione con i titolari dei diritti e con gli utilizzatori, includendo almeno le fonti pertinenti elencate nell’allegato.

 

3. Una ricerca diligente è svolta nello Stato membro di prima pubblicazione o, in caso di mancata pubblicazione, di prima trasmissione, ad eccezione delle opere cinematografiche o audiovisive il cui produttore ha sede o risiede abitualmente in uno Stato membro, nel qual caso la ricerca diligente è svolta nello Stato membro in cui sia stabilita la sua sede principale o la sua abituale residenza.

 

Nel caso di cui all’articolo 1, paragrafo 3, la ricerca diligente è effettuata nello Stato membro in cui è stabilita l’organizzazione che ha reso l’opera o il fonogramma pubblicamente accessibile con il consenso del titolare dei diritti.

 

4. Se sussistono motivi per ritenere che informazioni pertinenti sui titolari dei diritti debbano essere recuperate in altri paesi, si procede alla consultazione anche delle fonti di informazioni disponibili in tali paesi.

 

5. Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, conservino la documentazione relativa alle loro ricerche diligenti e che tali organizzazioni forniscano le seguenti informazioni alle autorità nazionali competenti:

a) gli esiti delle ricerche diligenti effettuate dalle organizzazioni e che hanno permesso di concludere che un’opera o un fonogramma sono considerati un’opera orfana;

 

b) l’utilizzo che le organizzazioni fanno delle opere orfane conformemente alla presente direttiva;

 

c) qualsiasi modifica, conformemente all’articolo 5, dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi utilizzati dalle organizzazioni;

 

d) le pertinenti informazioni di contatto dell’organizzazione interessata.

 

6. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che le informazioni di cui al paragrafo 5 siano registrate in un’unica banca dati online pubblicamente accessibile, istituita e gestita dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno ("Ufficio") conformemente al regolamento (UE) n. 386/2012. A tal fine, essi trasmettono tali informazioni all’Ufficio senza indugio dopo averle ricevute dalle organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

 

     Art. 4. Riconoscimento reciproco dello status di opera orfana

Opere o fonogrammi considerati opere orfane in uno Stato membro ai sensi dell’articolo 2 sono considerati come tali in tutti gli Stati membri. Tali opere o fonogrammi possono essere utilizzati e consultati in conformità della presente direttiva in tutti gli Stati membri. La presente disposizione si applica altresì alle opere e ai fonogrammi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, per quanto riguarda i diritti dei titolari che non siano stati individuati o rintracciati.

 

     Art. 5. Termine dello status di opera orfana

Gli Stati membri provvedono a garantire che il titolare dei diritti su un’opera o su un fonogramma considerati opera orfana abbia, in qualunque momento, la possibilità di porre fine a tale status, per quanto riguarda i diritti ad esso spettanti.

 

     Art. 6. Utilizzi consentiti di opere orfane

1. Gli Stati membri introducono un’eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione e al diritto di messa a disposizione del pubblico previsti, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE per garantire che le organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, abbiano facoltà di utilizzare le opere orfane contenute nelle loro collezioni con le seguenti modalità:

 

a) messa a disposizione del pubblico dell’opera orfana ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29/CE;

 

b) atti di riproduzione, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, a fini di digitalizzazione, messa a disposizione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro.

 

2. Le organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, utilizzano un’opera orfana in conformità del paragrafo 1 del presente articolo unicamente per scopi connessi con le loro missioni di interesse pubblico, in particolare la conservazione, il restauro e la concessione dell’accesso a fini culturali e formativi di opere e fonogrammi contenuti nella propria collezione. Le organizzazioni possono generare entrate nel corso di detti utilizzi al solo scopo di coprire i costi sostenuti per la digitalizzazione delle opere orfane e per la messa a disposizione del pubblico delle stesse.

 

3. Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, indichino in qualsiasi utilizzo dell’opera orfana il nome degli autori e degli altri titolari dei diritti che sono stati individuati.

 

4. La presente direttiva non pregiudica la libertà contrattuale di tali organizzazioni nell’adempimento della propria missione di interesse pubblico, in particolare rispetto ai contratti di partenariato pubblico-privato.

 

5. Gli Stati membri dispongono che ai titolari dei diritti che pongono fine allo status di opera orfana delle loro opere o degli altri contenuti protetti spetti un equo compenso per l’utilizzo che è stato fatto dalle organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di dette opere e altro contenuto protetto conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati membri sono liberi di stabilire le circostanze in cui il pagamento di tale compenso può essere organizzato. Il livello del compenso è fissato, entro i limiti imposti dal diritto dell’Unione, dal diritto dello Stato membro in cui è stabilita l’organizzazione che utilizza l’opera orfana in questione.

 

     Art. 7. Applicazione continuata di altre disposizioni giuridiche

La presente direttiva non osta all’applicazione delle disposizioni concernenti segnatamente i brevetti, i marchi, i disegni o i modelli, i modelli di utilità, le topografie di prodotti a semiconduttori, i caratteri tipografici, l’accesso condizionato, l’accesso via cavo ai servizi di diffusione, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, gli obblighi di deposito legale, le norme sulle pratiche restrittive e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati e il rispetto della vita privata, l’accesso ai documenti pubblici, il diritto contrattuale e le norme sulla libertà di stampa e la libertà di espressione nei mezzi di comunicazione.

 

     Art. 8. Applicazione nel tempo

1. La presente direttiva si applica a tutte le opere e fonogrammi di cui all’articolo 1 e che sono tutelati dalla legislazione degli Stati membri relativa al diritto d’autore il o successivamente al 29 ottobre 2014.

 

2. La presente direttiva non si applica agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 29 ottobre 2014.

 

     Art. 9. Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 ottobre 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 10. Clausola di riesame

La Commissione tiene costantemente sotto osservazione lo sviluppo delle fonti di informazione sui diritti ed entro il 29 ottobre 2015, e successivamente a cadenza annuale, presenta una relazione sull’eventualità di estendere l’ambito di applicazione della presente direttiva agli editori e ad opere o altro materiale protetto attualmente non compreso nel suo ambito di applicazione, in particolare singole fotografie e altre immagini.

 

Entro il 29 ottobre 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione della presente direttiva, tenendo conto dello sviluppo delle biblioteche digitali.

 

Ove opportuno, in particolare per garantire il funzionamento del mercato interno, la Commissione presenta proposte di modifica della presente direttiva.

 

Qualora abbia validi motivi per ritenere che l’attuazione della presente direttiva pregiudichi una delle modalità nazionali relativa alla gestione dei diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 5, uno Stato membro può sottoporre la questione all’attenzione della Commissione, corredandola di tutti i pertinenti elementi di prova. La Commissione prende in considerazione detti elementi in fase di elaborazione della relazione di cui al secondo comma del presente articolo e in sede di valutazione della necessità di presentare proposte di modifica della presente direttiva.

 

     Art. 11. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 12. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] GU C 376 del 22.12.2011, pag. 66.

 

[2] Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2012.

 

[3] GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

 

[4] Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 1).

 

 

ALLEGATO

 

Le fonti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, comprendono le seguenti.

 

1) Per i libri pubblicati:

 

a) il deposito legale, i cataloghi di biblioteche e i registri delle autorità conservati da biblioteche e altri istituti;

 

b) le associazioni degli editori e degli autori del rispettivo paese;

 

c) le banche dati e i registri esistenti, WATCH (Writers, Artists and their Copyright Holders), ISBN (International Standard Book Number) e le banche dati in cui sono elencati libri in formato cartaceo;

 

d) le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare le organizzazioni che gestiscono i diritti di riproduzione;

 

e) le fonti che completano banche dati e registri multipli, inclusi VIAF (Virtual International Authority Files) e ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works);

 

2) per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste:

 

a) l’ISSN (International Standard Serial Number) per i periodici;

 

b) gli indici e i cataloghi di raccolte storiche e collezioni di biblioteche;

 

c) il deposito legale;

 

d) le associazioni degli editori e le associazioni degli autori e dei giornalisti del rispettivo paese;

 

e) le banche dati delle società di gestione collettiva, inclusi gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione;

 

3) per le opere visive, inclusi gli oggetti d’arte, la fotografia, le illustrazioni, il design, l’architettura, le bozze di tali opere e di altro materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi o altre opere:

 

a) le fonti di cui ai punti 1 e 2;

 

b) le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare riguardanti le arti visive e incluse le organizzazioni che gestiscono i diritti di riproduzione;

 

c) se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche;

 

4) per le opere audiovisive e i fonogrammi:

 

a) il deposito legale;

 

b) le associazioni dei produttori del rispettivo paese;

 

c) le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le biblioteche nazionali;

 

d) le banche dati con i relativi standard e identificatori, come ISAN (International Standard Audiovisual Number) per il materiale audiovisivo, ISWC (International Standard Music Work Code) per le composizioni musicali e ISRC (International Standard Recording Code) per i fonogrammi;

 

e) le banche dati delle società di gestione collettiva, in particolare per autori, interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e produttori di opere audiovisive;

 

f) l’elenco di quanti hanno partecipato alla realizzazione e altre informazioni riportate sulla confezione dell’opera;

 

g) le banche dati di altre associazioni pertinenti che rappresentano una categoria specifica di titolari dei diritti.