§ 31.1.184 - D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153.
Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:31. Criminalità organizzata
Capitolo:31.1 criminalità organizzata
Data:13/10/2014
Numero:153


Sommario
Art. 1 . Modificazioni concernenti la validità della documentazione antimafia e l'ambito delle relative verifiche
Art. 2 . Modificazioni in materia di rilascio delle comunicazioni antimafia
Art. 3 . Modificazioni in materia di rilascio delle informazioni antimafia
Art. 4 . Nuove norme in materia di funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
Art. 5 . Norme transitorie, di coordinamento e di invarianza finanziaria
Art. 6 . Entrata in vigore


§ 31.1.184 - D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153.

Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

(G.U. 27 ottobre 2014, n. 250)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;

     Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia;

     Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

     Visto il decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

     Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge n. 136 del 2010, i quali prevedono che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi articoli, il Governo può apportare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;

     Ritenuto alla luce del primo periodo di applicazione del Libro II del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011, di avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010, al fine di apportare alcune modificazioni alla disciplina della documentazione antimafia, nell'ottica anche di realizzare ulteriori semplificazioni e snellimenti dell'azione amministrativa;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014;

     Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2014;

     Sulla proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modificazioni concernenti la validità della documentazione antimafia e l'ambito delle relative verifiche

     1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 85, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater che risiedono nel territorio dello Stato.»;

     b) all'articolo 86, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia, nei termini di validità di cui ai commi 1 e 2, è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.».

 

     Art. 2. Modificazioni in materia di rilascio delle comunicazioni antimafia

     1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 87, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis.

     2. Nei casi di cui all'articolo 88, commi 2, 3 e 3-bis, la comunicazione antimafia è rilasciata:

     a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;

     b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.»;

     b) all'articolo 88:

     1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.»;

     2) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

     4-ter. La revoca e il recesso di cui al comma 4-bis si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.

     4-quater. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.

     4-quinquies. La comunicazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»;

     c) all'articolo 89, comma 1, dopo le parole: «è richiesta l'informazione antimafia» sono inserite le seguenti: «e salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis»;

     d) dopo l'articolo 89, è inserito il seguente:

     «Art. 89-bis (Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia). - 1. Quando in esito alle verifiche di cui all'articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un'informazione antimafia interdittiva e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia.

     2. L'informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta.».

 

     Art. 3. Modificazioni in materia di rilascio delle informazioni antimafia

     1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 90 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. L'informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3.

     2. Nei casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, l'informazione antimafia è rilasciata:

     a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;

     b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.»;

     b) all'articolo 92:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.»;

     2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. L'informazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.»;

     3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.»;

     4) il comma 5, è sostituito dal seguente:

     «5. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria.».

 

     Art. 4. Nuove norme in materia di funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

     1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 99, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

     «2-ter. Con uno dei regolamenti di cui al comma 1 possono essere disciplinate le modalità con le quali la banca dati nazionale unica acquisisce, attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati anagrafici dei soggetti di cui all'articolo 85, comma 3, e li raffronta con quelli del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.»;

     b) dopo l'articolo 99, è inserito il seguente:

     « Art. 99-bis (Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia). - 1. Qualora la banca dati nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione di cui all'articolo 89 e l'informazione antimafia è rilasciata secondo le modalità previste dall'articolo 92, commi 2 e 3. Nel caso in cui la comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di un importo pari al valore del contributo, finanziamento, agevolazione o erogazione.

     2. Il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, pubblica immediatamente l'avviso del mancato funzionamento della banca dati nazionale unica sul proprio sito istituzionale, nonchè sui siti delle Prefetture.

     3. Con le modalità di cui al comma 2 viene data notizia del ripristino del funzionamento della banca dati nazionale unica. Il periodo di mancato funzionamento della banca dati nazionale unica è accertato con decreto del capo del predetto Dipartimento ovvero di altro dirigente appositamente delegato. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno nella sezione "Amministrazione trasparente".».

 

     Art. 5. Norme transitorie, di coordinamento e di invarianza finanziaria

     1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 34, comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.»;

     b) agli articoli 82, comma 1, e 96, comma 1, le parole: "di seguito denominata «banca dati»" sono sostituite dalle seguenti: "di seguito denominata «banca dati nazionale unica»";

     c) agli articoli 87, comma 3, 88, commi 1, 2 e 3, 90, comma 3, 91, comma 3, 92, comma 1, 96, comma 2, 97, rubrica e comma 1, 98, rubrica e commi 1, 2 e 3, 99, rubrica e commi 1, lettere a) e b), e 2-bis, le parole: «banca dati» sono sostituite dalle seguenti: «banca dati nazionale unica»;

     d) all'articolo 88, comma 3-bis, le parole: «Banca dati» sono sostituite dalle seguenti: «banca dati nazionale unica».

     2. Alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ad eccezione di quelle modificate dagli articoli 1, 2, comma 1, lettere b), c) e d), 3, comma 1, lettera b).

     3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni provvederanno agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.