§ 4.1.143 - L.R. 29 novembre 2013, n. 32.
Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:29/11/2013
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...]
Art. 2.  Inserimento dell’articolo 1 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla [...]
Art. 3.  Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...]
Art. 4.  Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...]
Art. 5.  Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla [...]
Art. 6.  Inserimento dell’articolo 3 ter nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla [...]
Art. 7.  Inserimento dell’articolo 3 quater nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche [...]
Art. 8.  Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...]
Art. 9.  Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla [...]
Art. 10.  Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...]
Art. 11.  Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge [...]
Art. 12.  Inserimento dell’articolo 11 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla [...]
Art. 13.  Efficientamento energetico dei nuovi edifici
Art. 14.  Disposizioni attuative e transitorie
Art. 15.  Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 24 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni
Art. 16.  Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni
Art. 17.  Modifica all’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”
Art. 18.  Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive [...]
Art. 19.  Disposizioni transitorie in materia di Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC)
Art. 20.  Abrogazioni
Art. 21.  Entrata in vigore


§ 4.1.143 - L.R. 29 novembre 2013, n. 32.

Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia.

(B.U. 30 novembre 2013, n. 103)

 

CAPO I

Modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e disposizioni per la riqualificazione edilizia

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” [1]

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

“1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati:

a) al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente, nonché a favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili;

b) ad incentivare l’adeguamento sismico e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti;

c) ad incentivare la demolizione e ricostruzione in area idonea di edifici esistenti che ricadono in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica;

d) a favorire la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto di edifici esistenti.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 le parole: “di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5” sono sostituite con la parola: “edilizi” e le parole: “titolare della proprietà demaniale o” sono soppresse.

 

     Art. 2. Inserimento dell’articolo 1 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” [2]

1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è inserito il seguente:

“Art. 1 bis. Definizioni e modalità applicative.

1. Ai fini della presente legge:

a) per prima abitazione del proprietario o prima casa di abitazione si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l’avente titolo o i suoi familiari risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza e a mantenerla;

b) per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado in linea retta e collaterale e gli affini entro il secondo grado e altri aventi diritto;

c) per edificio residenziale unifamiliare si intende la costruzione funzionalmente indipendente, anche se a schiera, che disponga di uno o più accessi, destinata all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

2. Gli ampliamenti e gli incrementi in termini di volume o di superficie esistenti sono determinati sulla base dei parametri edificatori stabiliti dallo strumento urbanistico.

3. Nei limiti degli ampliamenti e degli incrementi volumetrici consentiti non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente.

4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 4 sono consentiti una sola volta anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli ampliamenti o degli incrementi volumetrici e di superficie complessivamente previsti.”.

 

     Art. 3. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni [3]

1. La rubrica dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituita dalla seguente: “Interventi edilizi di ampliamento”.

2. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

“1. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti al 31 ottobre 2013 nei limiti del 20 per cento del volume, o della superficie; è comunque consentito un ampliamento fino a 150 metri cubi per gli edifici residenziali unifamiliari da destinarsi a prima casa di abitazione. Resta fermo che sia l’edificio che l’ampliamento devono insistere in zona territoriale omogenea propria.”.

3. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

“2. L’ampliamento di cui al comma 1 può essere realizzato in aderenza, utilizzando un corpo edilizio già esistente ovvero con la costruzione di un corpo edilizio separato. Il corpo edilizio separato, esistente o di nuova costruzione, deve trovarsi sullo stesso lotto di pertinenza dell’edificio che genera l’ampliamento o su un lotto confinante; l’ampliamento può essere, altresì, realizzato su un altro lotto, purché lo stesso si trovi a non più di 200 metri, misurabili in linea d’aria, rispetto al lotto di pertinenza dell’edificio che genera l’ampliamento e appartenga, già alla data del 31 ottobre 2013, al medesimo proprietario o al di lui coniuge o figlio.”.

4. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: “31 maggio 2011” sono sostituite con le parole: “31 ottobre 2013”.

5. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, dopo le parole: “case appartenenti alla schiera” sono aggiunte le parole: “, ad eccezione delle unità di testa che possono avere forma diversa”.

6. Il comma 4 bis dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è abrogato.

7. Al comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, la parola: “fonti” è sostituita con le parole: “qualsiasi fonte” e le parole: “3 Kw” sono sostituite con le parole: “3 kW”.

8. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è aggiunto il seguente:

“5 ter. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 5 per cento per gli edifici residenziali e 10 per cento per gli edifici ad uso diverso, qualora l’intervento preveda la messa in sicurezza sismica dell’intero edificio, purché la stessa non sia già obbligatoria per legge.”.

 

     Art. 4. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni [4]

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, dopo la parola: “esistente” sono inserite le parole: “al 31 ottobre 2013” e le parole “, realizzati anteriormente al 1989 e” sono soppresse.

2. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

“2. Gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, sono consentiti in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali. La demolizione e ricostruzione, purché gli edifici siano situati in zona territoriale omogenea propria, può avvenire anche parzialmente e può prevedere incrementi del volume o della superficie:

a) fino al 70 per cento, qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive che portino la prestazione energetica dell’edificio, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e successive modificazioni, alla corrispondente classe A;

b) fino all’80 per cento, qualora l’intervento comporti l’utilizzo delle tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile”. A tali fini la Giunta regionale integra le linee guida di cui all’articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2007, n. 4, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell’intervento.”.

3. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

“3. Gli interventi di cui al comma 2, qualora comportino una ricomposizione planivolumetrica che comporti una modifica sostanziale con la ricostruzione del nuovo edificio su un’area di sedime completamente diversa, sono assentiti, in deroga all’articolo 6, mediante rilascio del permesso di costruire, ai sensi del Capo II del Titolo I della Parte I del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modificazioni.”.

4. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, dopo le parole: “regolare titolo abilitativo” sono soppresse le parole da “, purché” sino a “ricostruzione”.

 

     Art. 5. Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” [5]

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è inserito il seguente:

“Art. 3 bis. Interventi nelle zone agricole.

1. Nelle zone agricole gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono consentiti limitatamente agli edifici a destinazione residenziale e a quelli funzionalmente destinati alla conduzione del fondo agricolo.

2. Per gli edifici residenziali in zona agricola l’ampliamento, qualora realizzato sulla prima casa di abitazione, è calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa. Limitatamente agli edifici composti da due unità immobiliari, anche se sovrapposte, e ai soli fini del calcolo dell’ampliamento, la volumetria massima assentibile è riferita a ciascuna unità immobiliare anziché all’intero edificio, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 4.

3. L’ampliamento di cui all’articolo 2 e l’eventuale ampliamento previsto dall’articolo 44, comma 5, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni, possono essere realizzati recuperando la struttura agricolo-produttiva non più funzionale alla conduzione del fondo, ancorché separata dall’edificio principale, o con la costruzione di un corpo edilizio separato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2.”.

 

     Art. 6. Inserimento dell’articolo 3 ter nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” [6]

1. Dopo l’articolo 3 bis della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, così come introdotto dall’articolo 5, è inserito il seguente:

“Art. 3 ter. Interventi per favorire la rimozione e lo smaltimento dell’amianto.

1. Per gli interventi sugli edifici esistenti che comportano la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto, qualora ciò non sia già obbligatorio per legge, è concesso un ampliamento fino al 10 per cento del volume o della superficie, anche in deroga ai parametri dello strumento urbanistico comunale.”.

 

     Art. 7. Inserimento dell’articolo 3 quater nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” [7]

1. Dopo l’articolo 3 ter della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, così come introdotto dall’articolo 6, è inserito il seguente:

“Art. 3 quater. Interventi su edifici in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica.

1. Per gli edifici ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica è consentita l’integrale demolizione e la successiva ricostruzione in zona territoriale omogenea propria non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, anche in deroga ai parametri dello strumento urbanistico comunale, con un incremento fino al 50 per cento del volume o della superficie.

2. Limitatamente agli edifici a destinazione residenziale, la ricostruzione di cui al comma 1 è consentita anche in zona agricola, purché caratterizzata dalla presenza di un edificato già consolidato e sempre che l’area non sia oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici o territoriali che ne impediscano l’edificazione.

3. La demolizione dell’edificio deve avvenire entro tre mesi dal rilascio del certificato di agibilità per gli edifici ricostruiti; in caso di mancata demolizione trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 31 del DPR n. 380/2001.

4. Agli edifici ricostruiti ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.”.

 

     Art. 8. Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” [8]

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: “Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3” sono sostituite con le parole “Ferma restando l’applicazione dell’articolo 17 del DPR n. 380/2001, per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 3 quater”.

2. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, dopo le parole “o dell’avente titolo”, sono aggiunte le parole: “; negli stessi casi, per le famiglie con un numero di figli pari o superiore a tre, il contributo afferente al permesso di costruire non è dovuto”.

3. Al comma 1 bis dell’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 dopo le parole: “articoli 2 e 3” sono inserite le parole: “3 ter e 3 quater” e le parole: “3 kwh” sono sostituite con le parole: “3 kW”.

4. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è inserito il seguente:

“1 ter. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 1 bis si intendono riferite:

a) nel caso previsto dagli articoli 2 e 3 ter al volume o alla superficie ampliati;

b) nel caso previsto dagli articoli 3 e 3 quater al volume ricostruito e alla nuova superficie comprensivi dell’incremento.”.

5. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 1 bis, lettera a), l’obbligo a stabilire e a mantenere la residenza di cui all’articolo 1 bis, comma 1, lettera a) non può essere inferiore ai quarantadue mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. Qualora si contravvenga a tale obbligo il comune, a titolo di penale, richiede il versamento dell’intero contributo altrimenti dovuto maggiorato del 50 per cento; per i comuni turistici la suddetta maggiorazione è pari al 200 per cento.”.

 

     Art. 9. Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni [9]

1. L’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Elenchi e monitoraggio.

1. I comuni, a fini conoscitivi, istituiscono e aggiornano l’elenco degli interventi autorizzati ai sensi della presente legge.

2. L’elenco di cui al comma 1 indica, per ciascun tipo di intervento, il volume o la superficie di ampliamento o di incremento autorizzati, la localizzazione e se si tratta di prima casa di abitazione.

3. I volumi e le superfici di ampliamento o di incremento autorizzati ai sensi della presente legge sono inseriti nel quadro conoscitivo di cui all’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni.”.

 

     Art. 10. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni [10]

1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: “e 4” sono sostituite con le parole: “3 ter, 3 quater e 4”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole da: “. I comuni possono” fino alle parole: “dalla presente legge” sono soppresse.

3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: “articoli 2, 3 e 4” sono sostituite con le parole: “articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4”.

4. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: “soggetti all’obbligo della demolizione” sono soppresse.

5. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: “di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali” sono sostituite con le parole: “di commercio”.

6. Alla fine della lettera g) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, sono aggiunte le seguenti parole: “, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3 quater”.

7. Il comma 2 bis dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

“2 bis. Per gli edifici dismessi o in via di dismissione, situati in zone territoriali omogenee diverse dalla zona agricola, è consentito il mutamento della destinazione d’uso con il recupero dell’intera volumetria esistente, qualora l’intervento sia finalizzato alla rigenerazione o riqualificazione dell’edificio, fermo restando che la nuova destinazione deve essere consentita dalla disciplina edilizia di zona. Sono fatti salvi eventuali accordi o convenzioni precedentemente sottoscritti.”.

8. Il comma 2 ter dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

“2 ter. Gli interventi previsti dal comma 2 bis sono assentiti, in deroga all’articolo 6, mediante rilascio del permesso di costruire.”.

9. I commi 3 e 5 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, sono abrogati.

10. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, dopo le parole: “articoli 2, 3” sono inserite le parole: “3 ter, 3 quater”.

11. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: “31 marzo 2009” sono sostituite con le parole: “31 ottobre 2013”.

12. Il comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:

“7. Le istanze per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 devono essere presentate entro il 10 maggio 2017.”.

13. Dopo il comma 8 dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è aggiunto il seguente:

“8 bis. Al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l’obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell’articolo 2 bis del DPR n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell’altezza dell’edificio esistente.”.

 

     Art. 11. Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: “e all’interno della sagoma del fabbricato precedente” sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, le parole: “volumi e sagoma” sono sostituite con le parole: “i volumi”.

3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è aggiunta la seguente:

“b bis) negli interventi di ristrutturazione edilizia la ricostruzione a seguito della demolizione può avvenire anche su area di sedime parzialmente diversa, purché ciò non comporti una modifica sostanziale della localizzazione dell’edificio nell’ambito del lotto di pertinenza. In caso di interventi ubicati nelle zone di protezione delle strade e nelle zone vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, la ricostruzione è consentita anche in area adiacente, purché al di fuori della fascia di rispetto o dell’area inedificabile.”.

 

     Art. 12. Inserimento dell’articolo 11 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e disposizioni in materia di volumi tecnici [11]

1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, è inserito il seguente:

“Art. 11 bis. Interventi finalizzati a garantire la fruibilità degli edifici mediante l’eliminazione di barriere architettoniche.

1. Le percentuali di cui all’ articolo 2, comma 1 e all’articolo 3 sono elevate fino ad un ulteriore 40 per cento per gli interventi da chiunque realizzati e finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16.

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta trascorsi i quali si prescinde dal parere, integra le prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, approvate ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16, prevedendo la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento in funzione del livello di fruibilità garantito dall’intervento.”.

2. Gli ascensori esterni e i sistemi di sollevamento realizzati al fine di migliorare l’accessibilità agli edifici sono da considerarsi volumi tecnici, esclusi pertanto dal calcolo del volume o della superficie e soggetti alle norme del codice civile in materia di distanze.

 

     Art. 13. Efficientamento energetico dei nuovi edifici

1. Al fine di favorire l’efficientamento energetico, qualora la prestazione energetica dell’edificio, così come definita dal decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modificazioni e dal decreto del presidente della repubblica n. 59 del 2009, sia corrispondente alla classe A, il costo di costruzione è ridotto del:

a) 50 per cento per la realizzazione di nuovi edifici residenziali;

b) 25 per cento per la realizzazione di nuovi edifici adibiti ad uso diverso.

2. L’esenzione di cui al comma 1 riguarda le istanze per la realizzazione di nuovi edifici presentate entro il 10 maggio 2017.

 

     Art. 14. Disposizioni attuative e transitorie [12]

1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia, detta nuove disposizioni esplicative della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 come modificata dalla presente legge in sostituzione delle precedenti che, decorso il suddetto termine, non trovano più applicazione.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, con l’entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai comuni in attuazione della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici”.

3. Alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 e della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge. Resta ferma la possibilità per il richiedente di integrare l’istanza presentata ovvero di presentare altra istanza in applicazione della nuova normativa contenuta nel Capo I; in tale ipotesi il comune è tenuto a verificare e riesaminare l’istanza integrata o la nuova istanza alla luce delle nuove disposizioni recate dalla presente legge.

 

CAPO II

Modifica di leggi regionali

 

     Art. 15. Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 24 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni [13]

1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 26 della legge regionale 24 aprile 2004, n. 11, è inserito il seguente:

“2 ter. I progetti strategici di cui al comma 7 dell’articolo 42 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, sono di interesse regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010” qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali e sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.”.

 

     Art. 16. Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni

1. Dopo il comma 7 septies dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:

“7 octies. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all’approvazione del primo PAT, possono essere adottate, con le procedure di cui all’articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modificazioni, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all’insediamento, esclusivamente all’interno del centro storico, di medie o grandi strutture di vendita, come definite dall’articolo 3, comma 1, lettere e) e g) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.”.

 

     Art. 17. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”

1. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 le parole: “centottanta giorni” sono sostituite dalle parole: “un anno”.

     Art. 18. Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni

1. Le varianti allo strumento urbanistico generale consentite in deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quella prevista dall’articolo 16, possono essere adottate fino all’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) [14].

 

     Art. 19. Disposizioni transitorie in materia di Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC)

1. Dall’entrata in vigore della presente legge e sino all’approvazione del PTRC, adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 427 del 10 aprile 2013 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 3 maggio 2010, n. 39 e, comunque, sino alla scadenza delle misure di salvaguardia previste dall’articolo 29 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, non si applicano le disposizioni dell’articolo 38 delle norme tecniche di cui all’allegato B4 del PTRC medesimo.

 

CAPO III

Norme finali

 

     Art. 20. Abrogazioni

1. È abrogato il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”.

2. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici”.

3. È abrogato l’articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”.

 

     Art. 21. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 aprile 2019, n. 14.

[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 aprile 2019, n. 14.

[3] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 aprile 2019, n. 14.

[4] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 aprile 2019, n. 14.

[5] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 aprile 2019, n. 14.

[6] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 aprile 2019, n. 14.

[7] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 aprile 2019, n. 14.

[8] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 aprile 2019, n. 14.

[9] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 aprile 2019, n. 14.

[10] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 aprile 2019, n. 14.

[11] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 aprile 2019, n. 14.

[12] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 aprile 2019, n. 14.

[13] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 18 maggio 2021, n. 10.

[14] Comma inserito dall'art. 63 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.