§ 4.1.122 - L.R. 12 luglio 2007, n. 16.
Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:12/07/2007
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Interventi.
Art. 4.  Beneficiari.
Art. 5.  Competenze.
Art. 6.  Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti.
Art. 7.  Interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche soggetti a denuncia di inizio di attività.
Art. 8.  Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Art. 9.  Risorse per interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Art. 10.  Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità.
Art. 11.  Edifici e spazi pubblici.
Art. 12.  Edifici e spazi privati aperti al pubblico.
Art. 13.  Edifici privati.
Art. 14.  Facilitatori della vita di relazione.
Art. 15.  Accessibilità ai servizi di trasporto.
Art. 16.  Adattamento di mezzi di locomozione privati.
Art. 17.  Piano annuale di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Art. 18.  Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche.
Art. 19.  Progetti speciali.
Art. 20.  Domande di contributo degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.
Art. 21.  Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati.
Art. 22.  Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni.
Art. 23.  Modalità di erogazione dei contributi.
Art. 24.  Ulteriori adempimenti della Giunta regionale.
Art. 25.  Rapporti finanziari.
Art. 26.  Norma finanziaria.
Art. 27.  Disposizioni transitorie.
Art. 28.  Abrogazioni.


§ 4.1.122 - L.R. 12 luglio 2007, n. 16.

Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche

(B.U. 17 luglio 2007, n. 63)

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione del Veneto promuove iniziative ed interventi atti a garantire la fruibilità degli edifici pubblici, privati e degli spazi aperti al pubblico, quale condizione essenziale per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone con disabilità.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente legge s’intende per:

     a) persona con disabilità: soggetto con disabilità fisica, sensoriale, psicologico-cognitiva, permanenti o temporanee;

     b) facilitatori della vita di relazione: le suppellettili, le attrezzature e gli arredi che consentano alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane;

     c) fruibilità: la possibilità, per le persone, di poter utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi costruiti, arredi, servizi informativi, attrezzature e svolgere attività in sicurezza ed in autonomia.

 

     Art. 3. Interventi.

     1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite, in particolare, attraverso:

     a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscono la integrazione sociale delle persone con disabilità;

     b) gli interventi finalizzati alla formazione e aggiornamento di tecnici edili, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;

     c) la disciplina urbanistica ed edilizia, pubblica e privata;

     d) gli interventi finanziari per garantire la fruibilità degli edifici e spazi pubblici, degli edifici e spazi privati aperti al pubblico;

     e) gli interventi finanziari per garantire la fruibilità degli edifici privati;

     f) gli interventi finanziari per l'acquisto di facilitatori della vita di relazione;

     g) gli interventi finanziari per consentire l’accesso e l’uso dei mezzi di trasporto pubblico locale da parte delle persone con disabilità;

     h) gli interventi finanziari per l’adattamento di mezzi di locomozione privati;

     i) gli interventi finanziari per la redazione o revisione dei piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e successive modificazioni e all'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni.

 

     Art. 4. Beneficiari.

     1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge:

     a) gli enti pubblici;

     b) le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale;

     c) i soggetti privati proprietari di spazi o edifici aperti al pubblico, ivi comprese le imprese;

     d) le persone con disabilità, coloro i quali li abbiano a carico, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che li assistono o li rappresentano secondo le norme del codice civile.

 

     Art. 5. Competenze.

     1. La Giunta regionale:

     a) adotta il piano annuale di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 17;

     b) assegna alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo gli indirizzi del piano annuale di intervento di cui all’articolo 17;

     c) provvede al funzionamento del centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche di cui all'articolo 18;

     d) provvede alla realizzazione dei progetti speciali di cui all'articolo 19;

     e) assegna ai comuni contributi per la redazione o revisione dei piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 8;

     f) promuove l’organizzazione dei corsi di formazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3.

     2. Spettano, nel rispetto delle disposizioni poste dal piano annuale di intervento di cui all’articolo 17:

     a) alle province, le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale;

     b) ai comuni, le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore dei soggetti privati di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 4.

 

CAPO II

Disposizioni edilizie

 

     Art. 6. Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti.

     1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, o parte di questi, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici e degli spazi pubblici e privati, anche aperti al pubblico, stabilite con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale.

     2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzate senza barriere architettoniche, né ai volumi tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

     3. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge e dal provvedimento di cui al comma 1, nonché nelle more dell’approvazione di quest’ultimo, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di barriere architettoniche.

     4. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse.

 

     Art. 7. Interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche soggetti a denuncia di inizio di attività.

     1. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa la denuncia di inizio di attività, in alternativa al permesso di costruire, per la realizzazione dei seguenti interventi:

     a) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di rampe ed ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

     b) interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, modifiche di volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti nella destinazione d’uso;

     c) interventi consistenti in manufatti di eliminazione delle barriere architettoniche, qualora interessino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, nonché immobili aventi valore storico - architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali, previo preventivo parere o autorizzazione richiesti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e dalle ulteriori disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali previste dalla legislazione vigente.

     2. La denuncia di inizio di attività di cui al comma 1 deve riferirsi alla realizzazione d’interventi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e dev’essere corredata dalla documentazione di cui al comma 5 dell’articolo 10.

     3. La denuncia di inizio d’attività di cui al comma 1 è disciplinata dall’articolo 23 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modificazioni.

     4. Al titolo abilitativo edilizio formatosi all’esito della denuncia di inizio di attività si applica, in ogni caso, il comma 6 dell’articolo 10.

 

     Art. 8. Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

     1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi generali desumibili dalla legislazione statale vigente in materia, detta disposizioni per la redazione e la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 32, comma 21, della legge n. 41/1986 e all'articolo 24, comma 9, della legge n. 104/1992.

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai comuni che redigono o revisionano i piani di cui al comma 1, nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta.

 

     Art. 9. Risorse per interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

     1. Per l’attuazione dei piani di cui all’articolo 8, i comuni riservano alla realizzazione di interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche almeno il dieci per cento dei proventi annuali derivanti dal contributo di costruzione di cui al DPR n. 380/2001 e successive modificazioni e dalle sanzioni in materia edilizia, paesaggistica ed urbanistica. La percentuale è ridotta al cinque per cento nel caso di comuni con popolazione inferiore a 3.500 abitanti.

     2. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la rendicontazione relativa agli adempimenti di cui al comma 1.

 

     Art. 10. Facilitazioni per interventi su immobili abitati da persone con disabilità.

     1. La realizzazione di incrementi volumetrici o di superficie utile abitabile, funzionali alla fruibilità di edifici abitati da soggetti riconosciuti invalidi con impedimento permanente alla deambulazione dalla competente commissione, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992, dà diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all’intervento, in misura del cento per cento [1].

     2. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce i criteri per l’attuazione della disposizione di cui al comma 1.

     3. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765” e successive modificazioni, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per una sola volta, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 150 metri cubi, realizzati in aderenza agli edifici esistenti limitatamente ad un singolo intervento per nucleo familiare [2].

     4. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 3, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, la normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione.

     5. La domanda per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi deve essere corredata da:

     a) una certificazione medica rilasciata dall’azienda ULSS, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, o equivalente certificazione medica ai sensi del comma 3 dell’articolo 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2003), già rilasciata o in attesa di rilascio, relativa alla persona ivi residente;

     b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;

     c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento, nel rispetto della normativa vigente.

     6. All'atto del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, sulle volumetrie realizzate ai sensi del comma 3, è istituito a cura del titolare del permesso un vincolo di durata decennale, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari, di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti che non siano persone con disabilità.

 

CAPO III

Interventi finanziari per la fruibilità degli edifici pubblici e privati e degli spazi aperti al pubblico

 

     Art. 11. Edifici e spazi pubblici.

     1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spazi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, con fondi regionali possono essere concessi contributi in percentuale sulla spesa effettivamente sostenuta, secondo i criteri e le modalità stabilite dal piano annuale di intervento di cui al comma 1 dell'articolo 17.

     2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.

 

     Art. 12. Edifici e spazi privati aperti al pubblico.

     1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al cinque per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 12.000,00 per ogni singolo intervento.

     2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.

 

     Art. 13. Edifici privati.

     1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 12.000,00 per ogni singolo intervento.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, sino a completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e successive modificazioni.

 

     Art. 14. Facilitatori della vita di relazione.

     1. Per l'acquisto e la posa in opera di facilitatori della vita di relazione, come definiti alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, con fondi regionali possono essere concessi contributi ad enti e soggetti pubblici e privati in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 20.000,00 per ogni singolo intervento.

 

CAPO IV

Disposizioni e interventi finanziari per la facilitazione nel trasporto

 

     Art. 15. Accessibilità ai servizi di trasporto.

     1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità ed i criteri per l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale, onde consentirne l'utilizzo anche da parte delle persone con disabilità.

     2. Ai fini di consentire l’accesso e l’uso dei mezzi di trasporto alle persone con disabilità, sono concessi contributi alle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.

     3. I contributi di cui al comma 2, da assegnare in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento della spesa effettivamente sostenuta, sono assegnati privilegiando le iniziative che consentono la continuità, a bordo dei mezzi di trasporto, dei sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l’orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti, installati o da installare a terra presso i centri intermodali passeggeri, le autostazioni e le pensiline di fermata.

 

     Art. 16. Adattamento di mezzi di locomozione privati.

     1. Per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali di cui agli articoli 327 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e successive modificazioni, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 12.000,00.

     2. Per l'adattamento di mezzi ai fini del trasporto di persone con disabilità sprovvisti di patente, con fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi euro 12.000,00.

     3. I contributi di cui ai commi 1 ed 2 sono cumulabili, sino alla completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 104/1992.

 

CAPO V

Funzioni regionali

 

     Art. 17. Piano annuale di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

     1. Entro il termine ordinatorio del 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, adotta il piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel quale sono definiti:

     a) l'ammontare complessivo dei fondi regionali disponibili;

     b) i criteri per la ripartizione dei fondi regionali disponibili sugli appositi capitoli di spesa del bilancio regionale;

     c) le priorità di intervento;

     d) i criteri e le modalità per la concessione ad enti e soggetti pubblici e privati dei contributi di cui alla presente legge.

 

     Art. 18. Centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche.

     1. La Giunta regionale provvede ad istituire un centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche con i seguenti compiti:

     a) raccolta delle soluzioni edilizie e tecniche, adottate o adottabili, volte a migliorare la fruibilità, da parte delle persone con disabilità, degli edifici pubblici e privati;

     b) catalogazione ed archiviazione della documentazione e dei dati di cui alla lettera a) mediante tecnologie informatiche che ne consentano l'accesso e la consultazione, anche in rete telematica, a enti, istituzioni, associazioni pubbliche e private, nonché agli operatori e ad ogni soggetto interessato;

     c) promozione di iniziative di formazione e aggiornamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge;

     d) promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e di informazione dei soggetti interessati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

     2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il centro si avvale della collaborazione delle aziende ULSS e degli istituti universitari del Veneto, delle rappresentanze regionali degli ordini e collegi professionali, nonché di ogni altro ente, istituzione, associazione, di natura sia pubblica che privata, competente in materia.

     3. La Giunta regionale provvede a incaricare dell'attività del centro idonea struttura regionale, ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, ad affidarne la gestione, mediante stipula di apposita convenzione, ad altro ente pubblico individuato in base a criteri di efficacia ed efficienza ovvero soggetto privato che esercita la propria attività senza scopo di lucro, individuato in conformità alla normativa vigente.

 

     Art. 19. Progetti speciali.

     1. La Giunta regionale promuove, anche con il concorso finanziario di altri enti pubblici e privati, sentite le associazioni dei disabili, la realizzazione di progetti speciali finalizzati a creare modelli di riferimento per soluzioni di fruibilità da parte delle persone con disabilità relative ad edifici e spazi pubblici.

     2. La Giunta regionale sceglie i progetti da realizzare e determina, con il piano di cui all'articolo 17, l'entità del contributo da concedere, avuto riguardo alla rilevanza del progetto in relazione alle finalità di cui al comma 1.

 

CAPO VI

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi e competenze delle province e dei comuni

 

     Art. 20. Domande di contributo degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale.

     1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 11 e 14, gli enti pubblici che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati agli interventi presentano domanda alla provincia nel cui territorio l'immobile è ubicato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del piano annuale di intervento di cui al comma 1 dell'articolo 17, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.

     2. Per ottenere i contributi di cui all’articolo 15 le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale presentano domanda alla provincia competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del piano annuale di intervento di cui all’articolo 17, con l’indicazione dell’intervento da realizzare, nonché della relativa spesa.

 

     Art. 21. Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati.

     1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli enti ed i soggetti privati che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati dagli interventi presentano domanda al comune nel cui territorio l'immobile è ubicato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del piano annuale di intervento di cui all’articolo 17, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.

     2. Ai contributi di cui al comma 1 sono ammessi, oltre ai soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4, anche i condomini degli immobili in cui hanno la residenza le persone con disabilità.

     3. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 16, i soggetti interessati presentano domanda al sindaco del comune ove essi hanno la residenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del piano annuale di intervento di cui all’articolo 17, con l'indicazione dei beni e dei servizi da acquistare, nonché della relativa spesa.

 

     Art. 22. Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni.

     1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui agli articoli 20 e 21, le province ed i comuni, all’esito di apposita istruttoria, comunicano alla Regione il loro fabbisogno complessivo, sulla base delle domande presentate dagli enti e dai soggetti interessati e ritenute ammissibili.

     2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna e trasferisce alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo i criteri e con le priorità stabiliti dal piano annuale di intervento di cui all'articolo 17.

     3. Le province ed i comuni, sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente integrati con fondi propri, provvedono alla ripartizione dei contributi fra i soggetti e gli enti che ne hanno titolo.

 

     Art. 23. Modalità di erogazione dei contributi.

     1. L'erogazione del contributo è disposta dalla provincia o dal comune competente dopo l'esecuzione delle opere e l'acquisto dei beni, sulla base della documentazione prevista dal provvedimento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 24, attestante le spese sostenute, salvo quanto previsto dal comma 2.

     2. Possono essere erogate anticipazioni del cinquanta per cento dei contributi spettanti, previa acquisizione di polizza fidejussoria di pari importo:

     a) dalla provincia, agli enti pubblici e alle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale;

     b) dal comune ai soggetti privati beneficiari.

     3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini stabiliti all'atto della concessione del contributo comporta la decadenza dai benefici concessi.

     4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo può essere ridotto proporzionalmente. Debbono in ogni caso essere rispettati i limiti percentuali di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

     5. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino sostanzialmente conformi alla documentazione presentata con le domande di cui agli articoli 20 e 21, è disposta la revoca del contributo.

     6. Le somme non impiegate o recuperate, a seguito dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5, possono essere reimpiegate fino all'esaurimento delle graduatorie degli aventi diritto e al raggiungimento dei limiti di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

     7. Le province ed i comuni trasmettono alla Regione il rendiconto dei contributi erogati entro un anno dal trasferimento dei fondi, provvedendo alla restituzione delle somme rimaste eventualmente inutilizzate.

     8. Le province, qualora impieghino parte dei fondi regionali assegnati nella realizzazione di opere e nell'acquisto di beni per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche in edifici o spazi di cui hanno la proprietà o la disponibilità, sono tenute a presentare alla Regione, contestualmente al rendiconto di cui al comma 7, la documentazione attestante le spese dalle stesse effettuate.

     9. Si fa luogo a liquidazione del contributo a favore di coloro che hanno a carico le persone con disabilità ovvero che li assistono o li rappresentano, nonché a favore dei condomini di cui al comma 2 dell'articolo 21, risultati beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge a seguito di regolare istanza, anche nel caso in cui la persona con disabilità sia deceduta prima dell'emissione del relativo mandato. In detta ipotesi il beneficiario deve produrre idonea documentazione attestante che i lavori o l’acquisto di beni per l’eliminazione delle barriere architettoniche hanno avuto luogo prima del decesso del beneficiario e che le relative spese sono state sostenute con fondi propri.

 

     Art. 24. Ulteriori adempimenti della Giunta regionale.

     1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce, in relazione a quanto previsto nel capo III e nel presente capo:

     a) i requisiti dei soggetti ammessi a presentare istanza di contributo;

     b) la documentazione da allegare alla richiesta di contributo e le relative modalità di presentazione, in ragione di criteri di essenzialità;

     c) i limiti di ammissibilità e la documentazione da allegare per la rendicontazione della spesa tra cui le relative autorizzazioni edilizie.

 

CAPO VII

Disposizioni finali

 

     Art. 25. Rapporti finanziari.

     1. Spettano ai comuni e alle province, entro il limite del cinque per cento delle rispettive assegnazioni, le somme necessarie per sostenere gli oneri connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell’articolo 5.

 

     Art. 26. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0152 “Sostegno a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

     2. Agli oneri di parte investimento, derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 4.000.000,00 per l’esercizio 2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0154 “Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di previsione 2007.

 

     Art. 27. Disposizioni transitorie.

     1. Le disposizioni in materia di intervento finanziario della Regione di cui ai capi III, IV, V e VI della presente legge si applicano a far data dalla prima approvazione successiva all’entrata in vigore della presente legge, del piano annuale di intervento previsto dall’articolo 17.

 

     Art. 28. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 “Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione” e successive modificazioni;

     b) legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 “Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore delle persone handicappate gravi” e successive modificazioni.


[1] Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 8 luglio 2009, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 8 luglio 2011, n. 13.

[2] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 8 luglio 2009, n. 14.