§ 34.1.46 - D.P.R. 6 agosto 2013, n. 115.
Regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, a norma dell'articolo 11, comma 2, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.1 disciplina generale
Data:06/08/2013
Numero:115


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Modificazioni al libro primo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Art. 3.  Modifiche, abrogazioni
Art. 4.  Relazione al Parlamento


§ 34.1.46 - D.P.R. 6 agosto 2013, n. 115.

Regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

(G.U. 10 ottobre 2013, n. 238)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che con uno o più regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, in conformità con i criteri indicati dal comma 1 del citato articolo 11;

     Visti gli articoli 104 e 116 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare e successive modificazioni, di seguito denominato: «codice dell'ordinamento militare», che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano e l'organizzazione formativa della Marina militare;

     Visto l'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare e successive modificazioni, che prevede che il Ministro della difesa può sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell'articolo 177 del medesimo codice, che disciplina le procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma dei carabinieri;

     Visti gli articoli 156 e 278 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico dell'ordinamento militare», che disciplinano, rispettivamente, i centri di addestramento e formazione e di selezione della Marina militare e gli enti e gli istituti di istruzione della Marina militare, nonchè l'articolo 278 che disciplina gli enti e gli istituti di istruzione dell'Esercito italiano;

     Visto l'articolo 2267, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni del medesimo codice dell'ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 gennaio 2013;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, espressi, rispettivamente, in data 28 maggio e 29 maggio 2013;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;

     Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Finalità

     1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la soppressione e la riorganizzazione, anche mediante ridenominazione, delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

     2. Ai fini del presente regolamento si intende:

     a) per «soppressione», qualsiasi provvedimento connesso all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo scioglimento o la ridefinizione dell'organismo per altra missione;

     b) per «riorganizzazione», qualsiasi provvedimento connesso alla revisione, all'integrazione o riconfigurazione della missione dell'ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad accentrare presso altri organismi funzioni svolte da enti soppressi o ridefiniti ai sensi del presente regolamento.

 

     Art. 2. Modificazioni al libro primo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

     1. Al libro primo del decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nel titolo V, dopo l'articolo 280 è inserito il seguente:

     «Art. 280 bis. (Soppressioni e riorganizzazione degli istituti di formazione delle Forze armate) - 1. Ai fini del riordino di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

     a) entro il 31 dicembre 2013, il Centro di formazione didattica e manageriale dell'Aeronautica militare, con sede a Firenze, è soppresso. Le relative competenze sono attribuite all'Istituto di scienze militari aeronautiche dell'Aeronautica militare, con sede a Firenze;

     b) entro il 31 dicembre 2013, la Scuola allievi carabinieri con sede a Benevento è soppressa. Le relative funzioni sono attribuite, con successive determinazioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ad altri assetti addestrativi dell'Arma, sulla base delle concrete esigenze formative annualmente definite;

     c) entro il 31 dicembre 2013, la Scuola allievi carabinieri con sede a Fossano è soppressa. Le relative funzioni sono attribuite, con successive determinazioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, ad altri assetti addestrativi dell'Arma, sulla base delle concrete esigenze formative annualmente definite;

     d) entro il 31 dicembre 2014, il Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano, con sede a Capua, è soppresso. Le relative competenze sono attribuite alla Scuola di fanteria e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari;

     e) entro il 31 dicembre 2014, il 47° Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano con sede a Capua, è soppresso. Le relative competenze sono attribuite al 17° Reggimento addestramento volontari «Acqui» dell'Esercito italiano con sede a Capua, che viene riorganizzato su due battaglioni addestrativi;

     f) entro il 31 dicembre 2016, il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare, con sede a Taranto, è soppresso. Le relative competenze concernenti la formazione del personale volontario della Marina militare sono attribuite alla Scuola sottufficiali della Marina militare, con sede a Taranto.

     2. I provvedimenti di soppressione di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

     3. I provvedimenti di soppressione di cui al comma 1, lettere b) e c), sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

     4. I provvedimenti di reimpiego del personale, conseguenti alle soppressioni di cui ai commi 2 e 3, sono istruiti e disposti in base alla disciplina vigente, tenuto conto delle esigenze funzionali del Ministero della difesa.».

 

     Art. 3. Modifiche, abrogazioni

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

     a) al codice dell'ordinamento militare:

     1) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), all'articolo 104, al comma 1, lettera a), il numero 6) è soppresso;

     2) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), all'articolo 116, al comma 1, la lettera e) è soppressa;

     b) al testo unico dell'ordinamento militare, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), la rubrica dell'articolo 156 è sostituita dalla seguente: «Centro di Selezione»;

     2) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), all'articolo 156, il comma 1 è abrogato;

     3) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), all'articolo 156, al comma 3, le parole: «addestramento e formazione e di» sono soppresse;

     4) a fare data dall'adozione dei decreti di soppressione del Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), all'articolo 277, al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse;

     5) a fare data dall'adozione dei decreti di soppressione del Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), all'articolo 277, al comma 1, alla lettera e) dopo le parole: «Scuola di fanteria» sono aggiunte le seguenti: «e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari»;

     6) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma l, lettera f), all'articolo 278, al comma 1, la lettera c) è soppressa.

 

     Art. 4. Relazione al Parlamento

     1. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 12 del codice dell'ordinamento militare, a decorrere dall'anno 2014, e fino al completamento del processo di riordino di cui al presente regolamento, il Ministro della difesa informa il Parlamento sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo regolamento e informa, altresì, circa il processo di reimpiego del personale.

 

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2013  Difesa, registro n. 5, foglio n. 299