§ 2.4.76 - L.R. 24 settembre 2013, n. 22.
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modificazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:24/09/2013
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modificazioni
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 2.4.76 - L.R. 24 settembre 2013, n. 22.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modificazioni.

(B.U. 27 settembre 2013, n. 82)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modificazioni

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 21 “Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modifiche ed integrazioni” è inserito il seguente:

“5 bis. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 o della variazione della denominazione dei comuni ai sensi dell’articolo 3, comma 3, indipendentemente dal numero degli elettori che ha partecipato, la proposta sottoposta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 21 “Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modifiche ed integrazioni” sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e nel caso di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, anche sulla base della partecipazione alla consultazione referendaria”.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.