§ 2.4.37 - Legge Regionale 16 agosto 2001, n. 21.
Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modifiche ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:16/08/2001
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25.
Art. 4.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.4.37 - Legge Regionale 16 agosto 2001, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modifiche ed integrazioni.

(B.U. n. 75 del 21 agosto 2001).

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25. [1]

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25. [2]

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25. [3]

 

     Art. 4. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

 


[1] Sostituisce il comma 1, art. 5 della L.R. 24 dicembre 1992, n. 25.

[2] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 24 dicembre 1992, n. 25.

[3] Sostituisce il comma 1, art. 7 della L.R. 24 dicembre 1992, n. 25.