§ 4.2.91 - L.R. 23 dicembre 2013, n. 31.
Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:23/12/2013
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Funzioni della Regione)
Art. 4.  (Oggetto e finalità)
Art. 5.  (Piano telematico regionale)
Art. 6.  (Rete pubblica regionale)
Art. 7.  (Disciplina del sottosuolo)
Art. 8.  (Modalità e criteri per l'utilizzo del sottosuolo)
Art. 9.  (Obblighi riguardanti opere ed infrastrutture)
Art. 10.  (Reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica)
Art. 11.  (Oggetto e finalità)
Art. 12.  (Sostegno all'innovazione tecnologica dell'emittenza radiotelevisiva locale)
Art. 13.  (Regolamenti comunali per l'installazione degli impianti radioelettrici)
Art. 14.  (Piani di rete e programmi di sviluppo)
Art. 15.  (Localizzazione di nuovi impianti radioelettrici)
Art. 16.  (Procedure per l'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici)
Art. 17.  (Criteri per il risanamento e la dismissione degli impianti radioelettrici)
Art. 18.  (Razionalizzazione e dismissione degli impianti radiotelevisivi)
Art. 19.  (Post-attivazione)
Art. 20.  (Piani nazionali di assegnazione delle frequenze)
Art. 21.  (Banca dati regionale)
Art. 22.  (Attività di ricerca e di innovazione)
Art. 23.  (Consulta regionale per le telecomunicazioni)
Art. 24.  (Norme regolamentari)
Art. 25.  (Sanzioni)
Art. 26.  (Norma finanziaria)
Art. 27.  (Norme transitorie, finali e di prima applicazione)
Art. 28.  (Controllo di attuazione)


§ 4.2.91 - L.R. 23 dicembre 2013, n. 31. [1]

Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni.

(B.U. 30 dicembre 2013, n. 58 - S.O. n. 1)

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce il diritto di tutti i cittadini di accedere a internet quale fondamentale strumento di sviluppo umano e di crescita economica e sociale e promuove lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione al fine di assicurare la partecipazione attiva alla vita della comunità digitale.

2. La presente legge, nell'ambito delle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dei principi determinati dalla legislazione dello Stato e in particolare dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), dal decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)) e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato), disciplina la localizzazione, la realizzazione, la modificazione e la regolazione degli impianti e delle infrastrutture per le telecomunicazioni.

3. La presente legge persegue, in particolare, la finalità di garantire:

a) il diritto dei cittadini ad accedere ai servizi ed alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità e neutralità tecnologica, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, con modalità tecnologicamente adeguate e senza ostacoli di ordine economico e sociale;

b) un ordinato sviluppo ed una corretta localizzazione delle reti di comunicazione elettronica, salvaguardando l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico-artistico;

c) lo sviluppo della società dell'informazione, dell'inclusione sociale e della trasparenza;

d) la tutela della salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, ferme restando le definizioni di cui alla vigente legislazione statale in materia di telecomunicazioni, si intende per:

a) aree di rispetto di impianti radioelettrici: l'area compresa tra il perimetro dell'area di rispetto assoluto e il perimetro all'interno del quale il valore complessivo del campo elettromagnetico risulta maggiore del valore di attenzione di cui all'articolo 4, comma 2 della l. 36/2001 ;

b) aree di rispetto assoluto di impianti radioelettrici: l'area circostante un impianto radioelettrico in cui il valore complessivo del campo elettromagnetico risulta superiore al limite di esposizione di cui all'articolo 4, comma 2 della l. 36/2001 ;

c) banda larga: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;

d) banda ultra larga: indicata anche come rete NGN (Next Generation Network) o anche come NGAN (Next Generation Access Network), è la rete di accesso in grado di fornire applicazioni, contenuti, servizi con caratteristiche più avanzate rispetto a quelle forniti tramite le reti a banda larga;

e) cloud computing: il modello per abilitare un accesso conveniente e su richiesta ad un insieme condiviso di risorse di calcolo configurabili, quali reti, server e servizi che possono essere rapidamente procurate ed utilizzate via rete, mediante un minimo sforzo di gestione o una minima interazione con il fornitore del servizio;

f) community network regionale: l'insieme di servizi infrastrutturali, standard/regole condivise e meccanismi di coordinamento, istituiti da una disposizione regionale e rispondenti ai requisiti previsti in Sistema pubblico di connettività (SPC), con l'obiettivo di porre le condizioni per collegare i soggetti su un territorio e rendere possibile la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini e le imprese;

g) digital divide (o divario digitale): il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione e chi ne è privo per ragioni economiche, culturali, infrastrutturali;

h) DVB-T2 (Digital Video Broadcasting Terrestrial): lo standard di trasmissione digitale adottato dal consorzio europeo DVB, basato sul sistema di compressione MPEG (Moving Picture Experts Group). Il T2 è l'evoluzione tecnica dello standard DVB-T;

i) gestore: nel caso di impianti radioelettrici, il soggetto titolare della concessione a trasmettere, ivi compresi gli operatori di rete e gli operatori di telecomunicazione;

j) ICT (Information and Communication Tecnologies): le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

k) impianto dismesso: l'impianto non più in uso e il cui utilizzo non è previsto nell'ambito dei piani di rete e i programmi di sviluppo;

l) impianto radioelettrico o stazione radioelettrica: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione o di radiocomunicazione;

m) impianto per radiodiffusione radiotelevisiva: l'impianto radio elettrico ovvero stazione radio di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;

n) impianto per telefonia mobile: l'impianto radioelettrico, ovvero la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

o) infrastrutture per le telecomunicazioni: l'insieme di impianti tecnologici di telecomunicazione che includono le reti di trasmissione dati in banda larga e ultralarga, comprese reti wireless e NGAN, le reti di trasmissione di fonia fissa e mobile, gli impianti di comunicazione radioelettrica, compresi quelli radiotelevisivi, nonché i cavidotti e le strutture sopra e sottosuolo atte ad ospitare i medesimi impianti;

p) modifica di impianto radioelettrico: la modificazione strutturale e/o delle caratteristiche di emissione, tali da comportare variazioni del campo elettrico, magnetico e elettromagnetico prodotto nell'area circostante;

q) operatore di rete: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale o analogica, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

r) operatore di telecomunicazioni: soggetto autorizzato a realizzare, gestire, controllare e mettere a disposizione una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o una risorsa correlata;

s) postazione: la struttura fisica di sostegno sulla quale é posizionato l'impianto radio elettrico, comprensiva degli elementi e manufatti tecnici accessori;

t) Post-attivazione: le misure strumentali da effettuare dopo l'attivazione dell'impianto al fine di valutarne le caratteristiche emissive in relazione all'ambiente circostante;

u) rete pubblica di comunicazioni: ogni rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;

v) reti di comunicazioni elettroniche: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

w) risorsa correlata: i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;

x) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita o determinata, in cui sono presenti una o più postazioni;

y) titolare: il proprietario delle infrastrutture e della postazione;

z) titolo legittimante: le autorizzazioni, concessioni, segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), autocertificazioni di attivazione, pareri, atti di assenso comunque denominati necessari a dare piena funzionalità e legittimità agli impianti radioelettrici ed alle relative infrastrutture e postazioni ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 3. (Funzioni della Regione)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, svolge le seguenti funzioni:

a) [abrogata];

b) [abrogata];

c) [abrogata];

d) [abrogata];

e) definisce linee guida e criteri generali per lo sviluppo e la localizzazione degli impianti radioelettrici, nonché per le procedure di cui all'articolo 16 ;

f) cura la programmazione, la progettazione, il coordinamento, l'organizzazione, lo sviluppo, la conduzione ed il monitoraggio della rete pubblica regionale di cui all'articolo 6, nel quadro più ampio della community network regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) ;

g) [abrogata];

h) svolge le funzioni in materia di telecomunicazioni nelle materie indicate dal D.Lgs. n. 208/2021.

1-bis. La Regione, nel rispetto dei limiti indicati all'articolo 1, comma 2, esercita le proprie competenze nelle materie individuate dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 259/2003.

 

CAPO II

DISCIPLINA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA LARGA E ULTRALARGA

 

     Art. 4. (Oggetto e finalità)

     [Abrogato]

 

     Art. 5. (Piano telematico regionale)

     [Abrogato].

 

     Art. 6. (Rete pubblica regionale)

1. La rete pubblica regionale dell'Umbria, denominata Regione Umbria Network (RUN) è costituita dall'insieme di reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni a banda larga ed ultralarga di proprietà regionale o di società partecipata dalla Regione. Possono far parte della RUN anche reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni a banda larga ed ultralarga di proprietà di altri soggetti pubblici, previ specifici accordi.

2. La RUN, in particolare, collega le strutture, le agenzie e gli enti strumentali regionali, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici le cui reti fanno parte della RUN. La RUN è aperta alle altre amministrazioni ed enti pubblici operanti nel territorio regionale, consentendo l'erogazione agli stessi di servizi predisposti per il sistema regionale.

3. La realizzazione della RUN è strumento di sviluppo e promozione dell'intero territorio regionale. I comuni, le province e gli altri enti territoriali collaborano alla realizzazione delle reti, anche mettendo a disposizione eventuali infrastrutture disponibili e idonee a raggiungere in modo capillare i potenziali utilizzatori.

4. La RUN, previa verifica tecnica, è messa a disposizione degli operatori di telecomunicazioni per l'integrazione delle proprie reti, nel rispetto del principio di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione.

 

     Art. 7. (Disciplina del sottosuolo)

     [Abrogato].

 

     Art. 8. (Modalità e criteri per l'utilizzo del sottosuolo)

1. Gli operatori di telecomunicazione che intendono realizzare infrastrutture di posa per la banda larga e ultralarga nel sottosuolo consultano il programma triennale e l'aggiornamento annuale dei lavori pubblici redatti dall'amministrazione territorialmente competente al fine di verificare la previsione di eventuali interventi nelle tratte stradali oggetto della realizzazione delle infrastrutture stesse che prevedano il ripristino del manto stradale.

2. In caso di previsione di intervento gli operatori possono richiedere informazioni all'amministrazione stessa, con particolare riferimento alla tempistica degli interventi, al fine di un coordinamento degli interventi con la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione.

3. La realizzazione di infrastrutture di posa per la banda larga in coordinamento agli interventi programmati di cui al comma 1 dispensa gli operatori dall'obbligo di ripristino definitivo del manto stradale.

 

     Art. 9. (Obblighi riguardanti opere ed infrastrutture)

1. Gli interventi realizzati nel territorio regionale riguardanti nuove opere stradali e altre opere civili, escluse le linee elettriche realizzate fuori terra e le opere riguardanti il solo manto stradale, devono prevedere nei relativi progetti le opere, le condutture e i manufatti idonei ad ospitare la rete a fibra ottica per telecomunicazioni, in conformità alle indicazioni tecniche del regolamento regionale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a).

2. Le opere, le condutture e i manufatti realizzati nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 eseguiti con fondi pubblici sono oggetto di diritto d'uso gratuito per lo sviluppo della RUN.

3. Gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di edifici pubblici e privati devono prevedere condotti, anche verticali, per il cablaggio della rete a banda larga.

4. Gli interventi di cui al comma 3 relativi ad edifici pubblici devono prevedere anche la realizzazione di locali per le apparecchiature per telecomunicazioni, in conformità alle indicazioni tecniche del regolamento regionale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a).

4-bis. Gli interventi in materia di infrastrutturazione digitale degli edifici sono eseguiti in conformità a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) e dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 207/2021.

 

     Art. 10. (Reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica)

     [Abrogato].

 

CAPO III

DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPIANTI RADIOELETTRICI

 

     Art. 11. (Oggetto e finalità)

     [Abrogato].

 

     Art. 12. (Sostegno all'innovazione tecnologica dell'emittenza radiotelevisiva locale)

     [Abrogato].

 

     Art. 13. (Regolamenti comunali per l'installazione degli impianti radioelettrici)

1. I comuni, singolarmente o in forma associata, possono adottare il regolamento comunale o intercomunale per l'installazione degli impianti radioelettrici.

2. Il regolamento di cui al comma 1 detta disposizioni per:

a) l'uso razionale del territorio, la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico, in armonia con i programmi di sviluppo dei gestori di impianti radioelettrici, tenendo conto di tutta la rete e dei singoli impianti radioelettrici;

b) l'individuazione delle aree del territorio preferenziali per l'installazione degli impianti radioelettrici, tenendo conto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 9/2002 ;

c) le modalità per l'individuazione delle aree di rispetto e delle aree di rispetto assoluto;

d) il censimento di tutti i siti degli impianti radioelettrici presenti sul territorio ai fini di cui all'articolo 11 della l.r. 9/2002 ;

e) la razionalizzazione e l'eventuale condivisione dei siti esistenti, anche in disuso, in coordinamento con il catasto regionale di cui all'articolo 11 della l.r. 9/2002 ;

f) la minimizzazione, a seguito della realizzazione degli impianti radioelettrici, dei vincoli d'uso del territorio in relazione alle volumetrie edificatorie assentibili, nonché dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;

g) la razionalizzazione del numero dei siti sul territorio, compatibilmente con le esigenze di copertura del segnale e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico; a tal fine é favorito l'accorpamento degli impianti radioelettrici su strutture di supporto comuni o all'interno di siti comuni, definendo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;

h) le procedure di risanamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 9/2002 ;

i) la riqualificazione delle aree degli impianti radioelettrici in dismissione, conseguita in particolare con interventi di rilocalizzazione degli impianti radioelettrici, anche in attuazione dei piani di risanamento.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale del comune.

 

     Art. 14. (Piani di rete e programmi di sviluppo)

1. I gestori e i titolari di impianti radioelettrici, nel rispetto del principio di leale collaborazione, trasmettono al comune e alle strutture dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, i propri piani di rete e programmi di sviluppo, ivi compresi i relativi aggiornamenti, anche ai fini dell'adeguamento del regolamento comunale di cui all'articolo 13.

2. I piani di rete e i programmi di sviluppo individuano la localizzazione degli impianti radioelettrici esistenti, le previsioni di aree per nuove localizzazioni di impianti radioelettrici e contengono l'elenco di quelli esistenti soggetti a modifiche.

 

     Art. 15. (Localizzazione di nuovi impianti radioelettrici)

1. I comuni possono provvedere, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 8, comma 6, della L. n. 36/2001, a identificare le aree sensibili di cui all'articolo 4 della l.r. 9/2002, avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A. e tenendo conto dell'individuazione delle aree di cui all'articolo 14, comma 2.

 

     Art. 16. (Procedure per l'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici)

1. L'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici sono soggette alle procedure stabilite dalle disposizioni statali ed in particolare dal D.Lgs. n. 259/2003, nonché dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 207/2021.

2. Fermo restando il parere tecnico dell'A.R.P.A. ove previsto dalle disposizioni richiamate al comma 1, il Comune è l'ente locale competente per le procedure di cui al medesimo comma 1.

3. Per gli impianti radioelettrici soggetti alla procedura semplificata di cui all'articolo 35, comma 4 del d.l. 98/2011, il Comune territorialmente competente può adottare provvedimenti di modifica e delocalizzazione degli impianti medesimi, previa consultazione dei gestori e dei titolari interessati, individuando soluzioni alternative condivise, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela sanitaria e paesaggistico-ambientale, senza pregiudicare la funzionalità delle reti di telecomunicazioni.

4. Ai fini della formazione dei titoli legittimanti, i gestori e i titolari degli impianti radioelettrici individuano graficamente le aree di rispetto e le aree di rispetto assoluto secondo le modalità previste dal comune.

5. I gestori e i titolari di impianti radioelettrici adottano, a proprio carico, le necessarie misure per interdire l'accesso alle aree di rispetto assoluto.

6. I siti che ospitano impianti radioelettrici fissi e mobili, a qualunque titolo legittimati, devono essere dotati di idoneo cartello informativo permanente, da posizionare entro trenta giorni dall'installazione degli impianti medesimi in luogo accessibile e visibile, recante i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.

7. Il comune competente per territorio comunica alle strutture dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) competenti gli esiti delle procedure di cui ai commi 1 e 3.

8. Entro sessanta giorni successivi alla realizzazione di un intervento legittimato ai sensi del presente articolo, i gestori e i titolari di impianti radioelettrici devono comunicare la fine dei lavori al comune.

9. L'installazione, l'attivazione e le dismissioni degli impianti temporanei per telefonia mobile sono disciplinate dall'articolo 47 del D.Lgs. n. 259/2003.

9-bis. Le disposizioni della legge regionale 15 marzo 2021, n. 6 (Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale) non si applicano ai procedimenti ricadenti nel campo di applicazione della presente legge.

 

     Art. 17. (Criteri per il risanamento e la dismissione degli impianti radioelettrici)

1. Qualora l'impianto radioelettrico supera i limiti di esposizione ed i valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), il gestore e il titolare dell'impianto stesso devono presentare, al comune territorialmente competente, un piano di risanamento secondo i criteri predisposti dal comune stesso.

2. In caso di dismissione di un impianto radioelettrico a seguito della procedura di risanamento o all'interno del piano di rete e dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 14 o qualora il riutilizzo dell'impianto radioelettrico non è previsto nell'ambito dei piani di rete e programmi di sviluppo, i gestori e i titolari dell'impianto radioelettrico in dismissione provvedono a proprio carico alla completa rimozione dell'impianto radioelettrico e delle relative infrastrutture, nonché al ripristino ambientale dei luoghi.

 

     Art. 18. (Razionalizzazione e dismissione degli impianti radiotelevisivi)

1. In caso di dismissione per cessata funzionalità o ricollocazione degli impianti radiotelevisivi a seguito del passaggio alla televisione digitale terrestre, il gestore e il titolare degli impianti stessi devono provvedere alla loro rimozione a proprie spese, previa comunicazione da inviare al comune e agli organi competenti.

2. Qualora la postazione ove sono posizionati gli impianti di cui al comma 1 è dismessa e non è previsto un suo riutilizzo il gestore e il titolare degli impianti stessi devono provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

 

     Art. 19. (Post-attivazione)

1. I titolari e i gestori degli impianti radioelettrici legittimati ai sensi dell'articolo 16, entro sei mesi dall'attivazione dell'impianto devono effettuarne la post-attivazione e trasmettere al comune e alle strutture dell'A.R.P.A. competenti una asseverazione relativa all'effettiva accensione dell'impianto avente ad oggetto la localizzazione dello stesso, il codice univoco identificativo e la scheda radioelettrica completa di tutte le informazioni relative alle antenne, alle potenze e ai servizi attivati. Le successive modifiche delle caratteristiche dell'impianto dichiarate in sede di post-attivazione, devono essere oggetto di un nuovo titolo legittimante ai sensi dell'articolo 16.

1-bis. Le autocertificazioni e le dichiarazioni contenenti le informazioni relative alle caratteristiche tecniche e radioelettriche degli impianti, nei casi di procedimenti semplificati per i quali le disposizioni statali non prescrivono il parere dell'A.R.P.A., sono efficaci quali comunicazioni di post-attivazione.

1-ter. Le comunicazioni di post-attivazione rilevano anche ai fini del censimento e aggiornamento del catasto di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d).

 

     Art. 20. (Piani nazionali di assegnazione delle frequenze)

     [Abrogato].

 

CAPO IV

BANCA DATI REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI

 

     Art. 21. (Banca dati regionale)

     [Abrogato].

 

Capo V

INTERVENTI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI

 

     Art. 22. (Attività di ricerca e di innovazione)

     [Abrogato].

 

     Art. 23. (Consulta regionale per le telecomunicazioni)

     [Abrogato].

 

CAPO VI

NORME FINALI, TRANSITORIE E CONTROLLO DI ATTUAZIONE

 

     Art. 24. (Norme regolamentari)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con apposito regolamento:

a) le indicazioni tecniche di cui all'articolo 9, commi 1 e 4.

 

     Art. 25. (Sanzioni)

1. Chiunque installa, esercisce o modifica un impianto radioelettrico in assenza dei titoli legittimanti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000,00 a euro 80.000,00 e alla cessazione immediata dell'impianto.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, comma 4 della l. 36/2001, l'inosservanza delle prescrizioni relative ai titoli legittimanti di cui all'articolo 16 e la non conformità ai parametri e alle caratteristiche radioelettriche dichiarati nelle asseverazioni di cui all'articolo 19, comma 1, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 40.000,00.

3. La mancata presentazione da parte del gestore e del titolare dell'impianto radioelettrico del piano di risanamento di cui all'articolo 17, comma 1 nei termini e con le modalità prescritte dal comune è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 40.000,00.

4. La mancata completa rimozione degli impianti radioelettrici, delle relative infrastrutture e degli impianti radiotelevisivi, nonché il mancato ripristino ambientale dei luoghi, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 2, e dall'articolo 18, commi 1 e 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 40.000,00.

5. L'omessa trasmissione della comunicazione di cui all'articolo 16, comma 8, nonché dell'asseverazione di cui all'articolo 19, comma 1, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.

6. L'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 16, comma 6, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 4.000,00 per ciascun impianto.

7. Il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 e il mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032,00 a euro 309.874,00, ai sensi dell'articolo 14, comma 9 del d.l. 179/2012 e dell'articolo 15, comma 1 della l. 36/2001.

8. [Abrogato].

9. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal comune territorialmente competente, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati).

 

     Art. 26. (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall' articolo 12 è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 50.000,00, in termini di competenza e cassa, con imputazione all'unità previsionale di base di nuova istituzione 02.2.012 del bilancio di previsione 2013 "Interventi in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni" (capitolo 6534 n.i. "Interventi di sostegno all'innovazione tecnologica dell'emittenza radiotelevisiva locale").

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 21 è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 100.000,00, in termini di competenza e cassa, con imputazione all'unità previsionale di base di nuova istituzione 02.2.012 del bilancio di previsione 2013 "Interventi in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni" (capitolo 6535 n.i. "Banca dati regionale impianti radioelettrici e infrastrutture per le telecomunicazioni").

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dall' articolo 22 è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 50.000,00 in termini di competenza e cassa, con imputazione all'unità previsionale di base 02.1.016 del bilancio di previsione 2013 "Piano telematico regionale" (capitolo 5864 n.i. "Fondo per la ricerca e l'innovazione in materia di telecomunicazioni").

4. Al finanziamento della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3 si fa fronte, per l'anno 2013, con le risorse previste nel fondo speciale della tabella A della legge regionale 9 aprile 2013, n. 7 per il disegno di legge "Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni" (Cap. 6120 Bilancio di previsione annuale 2013).

5. Per gli anni 2014 e successivi l'entità della spesa di cui ai commi precedenti è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

5-bis. Per gli anni 2022 e successivi, l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed imputata alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità".

6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

 

     Art. 27. (Norme transitorie, finali e di prima applicazione)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto:

a) definisce le linee guida e i criteri generali per lo sviluppo e la localizzazione degli impianti radioelettrici, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

2. I gestori ed i titolari degli impianti radioelettrici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, individuano graficamente le aree di rispetto e le aree di rispetto assoluto di cui all'articolo 16, comma 4, laddove non preventivamente individuate in sede di procedimento abilitativo ovvero in seguito a variante del titolo legittimante per modifiche normative o regolamentari, e ne trasmettono la relativa documentazione al comune e all'ARPA territorialmente competenti entro novanta giorni dalla data di approvazione del regolamento comunale di cui all'articolo 13.

3. I gestori ed i titolari di impianti radioelettrici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge adottano a proprio carico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure per interdire l'accesso alle aree di rispetto assoluto di cui all'articolo 16, comma 5.

4. I gestori ed i titolari di impianti radioelettrici, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non legittimati, entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento comunale di cui all'articolo 13 devono instaurare le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, secondo i criteri e le modalità definiti dal regolamento di cui all'articolo 5 della legge regionale 9/2002. Nel termine di cui al presente comma non si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 25, comma 1.

5. I gestori e i titolari di impianti radioelettrici e radiotelevisivi, soggetti all'obbligo di rimozione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, nonché ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, provvedono a propria cura e spese alla completa rimozione delle strutture ed al ripristino ambientale dei luoghi, entro i termini stabiliti dal comune territorialmente competente. Nel termine di cui al presente comma non si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 25, comma 4.

6. [Abrogato].

7. In assenza del regolamento regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 9/2002, la Giunta regionale con proprio atto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana linee guida per la presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo, per il rilascio dei titoli legittimanti all'installazione e alla modifica degli impianti radioelettrici e per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di risanamento. In tal caso i comuni approvano i regolamenti di cui all'articolo 13 nel rispetto delle medesime linee guida.

 

     Art. 28. (Controllo di attuazione)

     [Abrogato].


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 29 luglio 2022, n. 13.