§ 5.2.47 - L.R. 22 luglio 2013, n. 19.
Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:22/07/2013
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Procedimento contrattuale e regolamento attuativo)
Art. 3.  (Responsabile del procedimento)
Art. 4.  (Attività della fase di affidamento)
Art. 5.  (Commissione giudicatrice)
Art. 6.  (Spese in economia)
Art. 7.  (Norma transitoria)
Art. 8.  (Abrogazioni)


§ 5.2.47 - L.R. 22 luglio 2013, n. 19.

Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali

(B.U. 1 agosto 2013, n. 61)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto della normativa europea e statale vigente, disciplina i procedimenti contrattuali per l’acquisizione di forniture o servizi e per la realizzazione di lavori di competenza delle strutture organizzative della Giunta regionale, delle società a totale partecipazione regionale, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), dell’Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), dell’Agenzia regionale sanitaria (ARS), degli enti del Servizio sanitario regionale, degli enti gestori dei parchi naturali regionali, dei consorzi di bonifica, nonché degli enti dipendenti dalla Regione di cui alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) e alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario).

2. Ai fini della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 sono definiti committenti.

 

     Art. 2. (Procedimento contrattuale e regolamento attuativo)

1. Ai procedimenti contrattuali di cui alla presente legge, per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nonché del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”).

2. I procedimenti contrattuali sono preceduti dal provvedimento di cui all’articolo 11, comma 2, del d.lgs. 163/2006, con il quale sono, altresì, approvati gli elaborati progettuali posti a base della procedura, nonché tutti gli atti tecnici e amministrativi necessari al regolare svolgimento della procedura stessa.

3. Qualora il committente si avvalga della Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM) istituita dalla legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche - SUAM), il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dalla SUAM in base a quanto disposto in particolare dall’articolo 2, comma 2, lettere c) e d), e dall’articolo 5, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale medesima.

4. I capitolati generali, richiamati nel bando o nell’invito, costituiscono parte integrante del contratto.

5. La Giunta regionale approva i capitolati generali per i lavori, i servizi e le forniture, contenenti la disciplina di dettaglio della generalità dei propri contratti.

6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, stabilisce con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa della presente legge.

 

     Art. 3. (Responsabile del procedimento)

1. Per ogni intervento da realizzare mediante un contratto pubblico, il dirigente del committente competente alla stipulazione nomina il responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del d.lgs. 163/2006, ai sensi della vigente normativa in materia di disciplina del procedimento amministrativo. In mancanza di tale individuazione, responsabile unico è il dirigente medesimo.

2. Se il committente si avvale della SUAM, il responsabile del procedimento di cui al comma 1 svolge tutti i compiti e le attribuzioni assegnati dalla normativa statale vigente, ad eccezione di quelli concernenti la fase dell’affidamento ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 12/2012.

3. Nei casi di avvalimento di cui al comma 2, il direttore della SUAM nomina il responsabile del procedimento relativamente alla fase di affidamento del contratto, ai sensi della normativa statale vigente e della presente legge.

4. Fatti salvi gli ulteriori adempimenti che possono essere assegnati in sede di nomina nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, il responsabile del procedimento di cui al comma 1 o al comma 3 effettua:

a) la sottoscrizione degli atti concernenti la pubblicità preventiva e quella relativa agli esiti della procedura, nonché degli atti concernenti la pubblicità ulteriore disposta in sede di avvio della procedura stessa;

b) l’adempimento degli oneri di pubblicità di cui alla lettera a);

c) lo svolgimento delle attività propedeutiche all’individuazione dei candidati idonei a ricevere l’invito a presentare offerta o a partecipare al dialogo competitivo, ivi comprese quelle finalizzate a limitare il numero di candidati idonei, nonché delle attività propedeutiche all’apertura delle buste delle offerte presentate. Queste attività sono svolte alla presenza di due dipendenti in qualità di testimoni e nel termine indicato nel provvedimento di avvio della procedura. Il termine può essere interrotto qualora il responsabile debba acquisire documenti o informazioni necessari per stabilire l’ammissione o l’esclusione di uno o più concorrenti;

d) la redazione del verbale delle attività di cui alla lettera c), con motivazione delle eventuali esclusioni, da sottoscrivere unitamente ai due testimoni;

e) la predisposizione e l’invio della lettera di invito per tutte le procedure in cui essa è prevista dal d.lgs. 163/2006, nel termine indicato nel provvedimento di avvio della procedura;

f) la garanzia della segretezza degli elenchi degli operatori economici di cui all’articolo 13 del d.lgs. 163/2006;

g) l’adempimento degli oneri di informazione e di comunicazione di cui all’articolo 79 del d.lgs. 163/2006;

h) l’adempimento degli oneri finalizzati all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.

5. Qualora i concorrenti debbano effettuare sopralluoghi per ragioni strettamente connesse alla tipologia della fornitura o del servizio oggetto della gara, nonché nel caso in cui il contratto da aggiudicare riguardi lavori pubblici, il responsabile del procedimento di affidamento di cui al comma 3 trasmette l’elenco degli operatori economici aventi diritto all’effettuazione del sopralluogo al responsabile del procedimento del committente, che è tenuto agli adempimenti connessi all’effettuazione dei sopralluoghi e alla conseguente attestazione, garantendo comunque la segretezza dell’elenco.

 

     Art. 4. (Attività della fase di affidamento)

1. Se la procedura di affidamento è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, le attività di aggiudicazione sono presiedute dal dirigente del committente o dal direttore della SUAM, ovvero da dirigenti dagli stessi delegati. Le attività sono svolte alla presenza di almeno due dipendenti in qualità di testimoni.

2. Se la procedura di affidamento è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le attività di aggiudicazione sono presiedute dal presidente della commissione di cui all’articolo 5.

3. I soggetti che presiedono le attività di cui ai commi 1 e 2 dichiarano l’aggiudicazione provvisoria.

4. Il dirigente del committente o il direttore della SUAM adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva entro quindici giorni dalla data di ricevimento degli atti di aggiudicazione provvisoria. Con il medesimo provvedimento viene approvato il nuovo quadro economico complessivo della spesa.

 

     Art. 5. (Commissione giudicatrice)

1. Nella procedura di affidamento aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il dirigente del committente o il direttore della SUAM nomina la commissione giudicatrice secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, la cui entità è stabilita nel provvedimento di nomina in relazione alle motivate esigenze dedotte nel provvedimento stesso con riferimento alla specificità del contratto da concludere. L’atto di nomina della commissione può prevedere anche la nomina di membri supplenti.

3. La commissione è presieduta da un dirigente del committente o della SUAM.

4. Nel caso di procedure articolate in lotti, ai sensi dell’articolo 29, commi 7 e 8, del d.lgs. 163/2006 è possibile nominare commissioni distinte per ogni singolo lotto. In tale caso, un medesimo soggetto può rivestire la carica di presidente o di commissario in più commissioni. Le ragioni della necessità di nominare più commissioni devono essere dettagliatamente illustrate nel provvedimento di nomina. Devono comunque essere garantiti i tempi del procedimento definiti dal provvedimento di avvio della procedura.

5. Qualora, nei casi previsti dall’articolo 84 del d.lgs. 163/2006, non sia possibile scegliere commissari diversi dal presidente tra i funzionari delle amministrazioni aggiudicatici di cui all’articolo 3, comma 25, del d.lgs. 163/2006, ovvero tra gli appartenenti alle categorie di cui ai commi 8 e 9 del predetto articolo 84 del d.lgs. 163/2006, è possibile nominare altri soggetti esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Le ragioni della suddetta impossibilità, nonché quelle della scelta del singolo commissario devono essere dettagliatamente illustrate nel provvedimento di nomina.

6. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono svolte da un commissario individuato dal presidente nella prima seduta.

 

     Art. 6. (Spese in economia)

1. Le spese in economia sono ammesse nei limiti degli importi stabiliti dalla normativa statale vigente e sono determinate da un regolamento del committente.

2. La Regione disciplina le spese in economia di cui al comma 1 con regolamento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.

 

     Art. 7. (Norma transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti contrattuali per i quali, alla data di entrata in vigore della legge medesima, non sono stati ancora pubblicati i bandi o, nel caso in cui la pubblicazione del bando non sia richiesta dal d.lgs. 163/2006, non siano stati ancora diramati gli inviti a presentare offerta o a partecipare al dialogo competitivo.

 

     Art. 8. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 (Norme sui procedimenti contrattuali regionali);

b) la legge regionale 28 marzo 1995, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 5 novembre 1992, n. 49 concernente: Norme sui procedimenti contrattuali regionali);

c) la legge regionale 29 marzo 1999, n. 5 (Modificazioni della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 concernente: “Norme sui procedimenti contrattuali regionali”);

d) l’articolo 28 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008);

e) l’articolo 15 della legge regionale 18 novembre 2008, n. 33 (Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili).