§ 46.8.608 - D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29.
Regolamento recante disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:12/02/2013
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Modificazioni al libro quarto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Art. 2.  Modificazioni al libro nono del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90


§ 46.8.608 - D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29.

Regolamento recante disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

(G.U. 3 aprile 2013, n. 78)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 2, comma 3, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che, in attuazione di quanto disposto dal primo, secondo e terzo periodo del medesimo articolo 2, comma 3, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano ridotti le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni a scelta, esclusi, tra gli altri, l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, siano emanate disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonchè disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente;

     Visto l'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ridotto il totale generale degli organici delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

     Visto l'articolo 2, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale prevede che al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a) a d), del medesimo articolo 2 e che il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione del citato articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale fissa a 170.000 unità le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e ridetermina le dotazioni organiche di ciascuna delle citate Forze armate;

     Visto il libro IV del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare i titoli IV e VII, nelle parti in cui disciplinano, rispettivamente, le dotazioni organiche e il numero delle promozioni a scelta degli ufficiali delle Forze armate, esclusi il Corpo delle capitanerie di porto e l'Arma dei carabinieri;

     Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

     Visto l'articolo 2267, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il quale prevede che, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni del medesimo codice dell'ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell' 8 novembre 2012;

     Considerato che il termine del 10 gennaio 2013, previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari ai sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, è scaduto senza che tali Commissioni si siano pronunciate;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013;

     Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modificazioni al libro quarto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

     1. Al libro quarto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica del titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ruoli e dotazioni organiche»;

     b) nel titolo IV:

     1) prima dell'articolo 667, è inserito il seguente capo: «Capo I - Ruoli»;

     2) dopo l'articolo 668 è inserito il seguente capo: «Capo II - Dotazioni organiche»;

     3) nel capo II, di cui al numero 2), è inserito il seguente articolo:

     «Art. 668-bis (Dotazioni organiche complessive dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello, e gradi corrispondenti, sono le seguenti:

     a) Esercito italiano:

     1) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 19;

     2) generali di divisione e corrispondenti: 44;

     3) generali di brigata e corrispondenti: 132;

     4) colonnelli: 923;

     b) Marina militare:

     1) ammiragli di squadra e corrispondenti: 10;

     2) ammiragli di divisione e corrispondenti: 25;

     3) contrammiragli e corrispondenti: 64;

     4) capitani di vascello: 496;

     c) Aeronautica militare:

     1) generali di squadra aerea e corrispondenti: 10;

     2) generali di divisione aerea e corrispondenti: 19;

     3) generali di brigata aerea e corrispondenti: 55;

     4) colonnelli: 462.»;

     c) nel titolo VII:

     1) dopo l'articolo 711, è inserito il seguente capo: «Capo I-bis - Dotazioni organiche e promozioni a scelta degli ufficiali»;

     2) nel capo 1-bis, di cui al numero 1), è inserito il seguente articolo:

     «Art. 711-bis (Dotazioni organiche e promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali). - 1. Le dotazioni organiche e il numero delle promozioni annuali a scelta al grado superiore degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono stabiliti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente regolamento.».

 

     Art. 2. Modificazioni al libro nono del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

     1. Al libro nono del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel titolo II, dopo l'articolo 1125 , è inserito il seguente:

     «Art. 1125-bis (Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). - 1. Ai fini del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, stabilita dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

     a) le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate:

     1) per l'anno 2013, dalla tabella 4 allegata al presente regolamento;

     2) per ciascuno degli anni 2014 e 2015, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

     b) il numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, è fissato:

     1) per l'anno 2013, dalle tabelle 5, 6 e 7 allegate al presente regolamento;

     2) per ciascuno degli anni 2014 e 2015, con il decreto di cui all'articolo 2233 del codice;

     c) per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909 del codice, con il decreto di cui agli articoli 2207 e 2215 del codice, in relazione alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo decreto sono individuate le unità di personale eventualmente in eccedenza;

     d) al personale in eccedenza, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), del codice, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano in ragione della maggiore anzianità anagrafica;

     e) al 31 dicembre 2015, il personale militare non dirigente, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), del codice, che risulta non riassorbibile con le modalità di cui alla lettera d), è collocato d'ufficio in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza, fatta salva la possibilità di presentare richiesta con le modalità di cui all'articolo 909, comma 1, lettere a) e b) del codice. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri, di cui alla presente lettera:

     1) è escluso dalla disponibilità all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;

     2) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821 del codice;

     3) è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;

     4) può permanere in tale posizione fino al raggiungimento del termine per la decorrenza dei requisiti utili per l'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia previsti dalla normativa vigente e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230 del codice.

     2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi del comma 1, lettera a), hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione degli articoli 906 e 909 del codice ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti.

     3. Fino al 31 dicembre 2015, la devoluzione delle eventuali carenze organiche prevista dall'articolo 2208 del codice può essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.

     4. Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tiene conto anche delle promozioni effettuate negli anni 2013, 2014 e 2015.

     5. In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli, e gradi corrispondenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, le promozioni annuali previste dall'articolo 1099 del codice sono conferite per gli anni 2013 e 2014 in numero pari, rispettivamente, al 30 per cento e al 15 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento e sono sospese per l'anno 2015 senza riporto all'anno successivo.»;

     b) nel titolo III, dopo l'articolo 1126, è inserito il seguente:

     «Art. 1126-bis (Modifiche, abrogazioni e clausola di corrispondenza). - 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

     a) al codice, a ciascuno degli articoli 1101, comma 1, 1105, comma 1, 1109, comma 1, 1113, comma 1, 1117, comma 1, 1121, comma 1, 1125, comma 1, 1129, comma 1, 1133, comma 1, 1138, comma 1, 1142, comma 1, 1146, comma 1, 1150, comma 1, 1154, comma 1, 1162, comma 1, 1166, comma 1, 1170, comma 1, 1174, comma 1, 1178, comma 1, 1186, comma 1, 1190, comma 1, 1195, comma 1, 1199, comma 1, 1203, comma 1, 1207, comma 1, 1211, comma 1, 1215, comma 1, 1219, comma 1, 1223, comma 1:

     1) all'alinea, le parole «, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate» sono soppresse;

     2) a ciascuna delle lettere, ivi previste, le cifre indicate a fianco di ciascun grado sono soppresse;

     b) gli articoli 798, comma 1, 799, 810, 813, 819, 1101, comma 2, 1104, 1105, comma 2, 1108, 1109, comma 2, 1112, 1113, comma 2, 1116, 1117, comma 2, 1120, 1121, comma 2, 1124, 1125, comma 2, 1128, 1129, comma 2, 1132, 1133, comma 2, 1136, 1138, comma 2, 1141, 1142, comma 2, 1145, 1146, comma 2, 1149, 1150, comma 2, 1153, 1154, comma 2, 1157, 1162, comma 2, 1165, 1166, comma 2, 1169, 1170, comma 2, 1173, 1174, comma 2, 1177, 1178, comma 2, 1181, 1186, comma 2, 1189, 1190, comma 2, 1194, 1195, comma 2, 1198, 1199, comma 2, 1202, 1203, comma 2, 1206, 1207, comma 2, 1210, 1211, comma 2, 1214, 1215, comma 2, 1218, 1219, comma 2, 1222, 1223, comma 2, 1226, 2233, comma 2, 2234 e 2239, comma 2, del codice sono abrogati;

     c) i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la medesima materia.».

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2013  registro n. 2, Difesa, foglio n. 102

 

 

TABELLE

[Art. 1, comma 1, lett. c), n. 2]