§ 27.5.76 - D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82.
Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.5 entrate
Data:26/04/2013
Numero:82


Sommario
Art. 1 . Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
Art. 2 . Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
Art. 3 . Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
Art. 4 . Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
Art. 5 . Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
Art. 6 . Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
Art. 7 . Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
Art. 8 . Modifiche all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
Art. 9 . Modifiche all'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
Art. 10 . Modifiche agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
Art. 11 . Disposizioni finali


§ 27.5.76 - D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82.

Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

(G.U. 17 luglio 2013, n. 166)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

     Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2013;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;

     Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari speciali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2013;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

     1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole da: «gli interventi straordinari per fame» a: «beni culturali.», sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente gli interventi straordinari per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamità naturali, per l'assistenza ai rifugiati e per la conservazione dei beni culturali. I predetti interventi sono definiti in coerenza con le priorità ed i programmi definiti dalle amministrazioni statali interessate.»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli interventi per il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonchè alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.»;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Gli interventi in caso di calamità naturali sono diretti all'attività di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geomorfologici, idraulici, valanghivi, metereologici, di incendi boschivi e sismici, nonchè al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni.»;

     d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi è assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purchè privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia.»;

     e) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dello stesso Codice.»;

     f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono essere coerenti con gli indirizzi e le priorità eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

     g) al comma 6 le parole: «per tale ragione» sono soppresse;

     h) dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 devono essere eseguiti sul territorio italiano.».

     2. Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

     «Art. 2-bis (Criteri di ripartizione). - 1. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale è ripartita di regola in considerazione delle finalità perseguite dalla legge in quattro quote uguali per le quattro tipologie di interventi ammesse a contributo, di cui all'articolo 2, comma 1.

     2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente per una o più delle quattro tipologie di intervento non esauriscono la somma attribuita per l'anno, la somma residua è distribuita in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento.

     3. Il giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto della natura straordinaria, dell'esigenza di tendenziale concentrazione, della rilevanza e della qualità degli interventi.

     4. Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria), Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna).

     5. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri può, anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4, fermo restando l'ambito delle finalità perseguite dalla legge, deliberare di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto della natura straordinaria, della necessità e dell'urgenza dei medesimi. In tale caso, il Governo trasmette alla Camere una relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e dà conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri di cui ai commi 1 e 4.

     6. Ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse di cui al comma 1, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative.

     7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per le quattro tipologie di intervento. Nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono resi disponibili, anche in formato elaborabile, i dati relativi alle richieste di ammissione al riparto delle risorse, agli interventi ammessi al suddetto riparto, le relazioni delle Commissioni tecniche che hanno proceduto alla valutazione delle singole iniziative, gli atti relativi alla successiva fase di erogazione dei fondi, con esplicita indicazione dei termini di pagamento, nonchè i risparmi realizzati e che possono essere conservati dai beneficiari.

     8. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo nei due anni precedenti richiede specifica motivazione delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non è ammessa la concessione del contributo per interventi complementari o integrativi di interventi già finanziati, qualora questi ultimi non siano stati completati.».

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

     1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente:

     «Art. 3 (Requisiti soggettivi). - 1. Possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1, le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. Sono in ogni caso esclusi i soggetti aventi finalità di lucro.

     2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti:

     a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali , nonchè, nei casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

     b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis, negli ultimi cinque anni;

     c) agire in base a uno Statuto che comprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2;

     d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;

     e) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;

     f) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;

     g) avere le capacità finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da Istituto bancario;

     h) non avere riportato condanna, ancorchè non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione.

     3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a), e) ed h), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.

     4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), d), e), f) ed h) con dichiarazione del legale rappresentante, da cui risultino anche i requisiti degli amministratori, la composizione degli organi della persona giuridica o dell'ente e le finalità dello Statuto allegato in copia; quanto alla lettera g) con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alle capacità finanziarie. Il responsabile tecnico della gestione dell'intervento deve comprovare i requisiti di cui alle lettere a), e), f) ed h) con propria dichiarazione. Le dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i moduli 1 e 2 di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.

     5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2 devono essere posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, allegando le dichiarazioni di cui al comma 4. La domanda non può essere accolta, se non è conforme allo schema di cui all'Allegato A o se la documentazione allegata è mancante o incompleta.».

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

     1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo l'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento, corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.»;

     b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     «2-bis. La domanda non può essere accolta ove la relazione tecnica indicata al comma 2 non sia allegata ovvero risulti priva delle voci indicate nell'Allegato B a pena di inammissibilità.

     2-ter. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2-bis, su proposta delle Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2, possono essere chiesti chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Decorso inutilmente tale termine la domanda è improcedibile.».

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

     1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente:

     «Art. 5 (Schema del piano di ripartizione). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri per la predisposizione dello schema del decreto concernente il piano di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche procede alla valutazione delle singole iniziative.

     2. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata per le categorie di intervento di cui all'articolo 2 da quattro apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti dell' amministrazione statale competente per materia. In caso di delega di compiti specifici o di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Commissione deve essere integrata da un rappresentante indicato dal Ministro delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante dell'amministrazione statale competente per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. La partecipazione alle Commissioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     3. Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base del decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 7, attribuiscono a ciascun progetto una valutazione espressa in centesimi.

     4. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dal termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, esamina le valutazioni delle Commissioni di cui al comma 2, provvede, eventualmente, a ulteriori accertamenti, anche su richiesta delle Commissioni di cui al presente articolo e definisce, in coerenza con le valutazioni delle suddette Commissioni, lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devoluta alla diretta gestione statale, redatto secondo i criteri indicati dall'articolo 2-bis.».

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

     1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente:

     «Art. 6 (Modalità di presentazione della domanda). - 1. Le domande devono essere redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, in conformità al modello riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le domande devono indicare il soggetto richiedente, l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo richiesto e il responsabile tecnico della gestione dell'intervento. Alle domande devono essere allegate la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, e la relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2.

     2. Le domande, corredate dalla documentazione di cui al comma 1, devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

     2. Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

     «Art. 6-bis (Cause di esclusione). - 1. Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui all'articolo 7 le domande:

     a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2;

     b) relative a interventi non rientranti nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 1;

     c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della relativa documentazione probatoria, come stabilito all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter.».

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

     1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente:

     «Art. 7 (Determinazione preliminare e finale). - 1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, redatto sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. Lo schema è corredato dalla relativa documentazione.

     2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tale fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro quindici giorni.

     3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, con effetto di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.».

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

     1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente:

     «Art. 8 (Erogazione dei fondi). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell'otto per mille di:

     a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute;

     b) indicare le modalità da seguire per il versamento dell'importo;

     c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

     2. La documentazione completa deve essere inviata a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle altre modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e deve pervenire entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal beneficio. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

     3. I fondi dell'otto per mille sono erogati ai destinatari dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per materia, per le finalità di cui ai commi 5 e 6.

     4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma 1, in caso di importo inferiore o pari a 30 mila euro, è corrisposta l'intera somma. In caso di importo superiore a 30 mila euro, è corrisposto un importo pari a 30 mila euro ovvero alla metà del finanziamento concesso ove maggiore di 30 mila euro. La restante somma è corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito lavori di importo pari ad almeno la metà della quota di contributo erogata; i beneficiari a tale fine presentano una relazione sugli interventi realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e fotografica ovvero da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.

     5. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le attività di monitoraggio degli interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei progetti la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di quattro apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti dell'amministrazione statale competente per materia. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. I componenti delle Commissioni tecniche di monitoraggio non possono essere contemporaneamente membri delle Commissioni tecniche di valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante dell'amministrazione statale competente per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. La partecipazione alle Commissioni, di cui al presente comma, non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     6. Entro centottanta giorni, decorrenti dal termine previsto di conclusione dell'intervento, individuato nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata dai beneficiari una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento. Per gli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero per le opere relative a interventi per calamità naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, dal certificato di regolare esecuzione e dalla relazione sul conto finale.

     7. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati.».

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

     1. L'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente:

     «Art. 8-bis (Revoca del conferimento). - 1. La revoca del contributo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inderogabilmente nei casi di:

     a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3;

     b) mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 8, comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato;

     c) mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento, regolarmente iniziato, entro il termine indicato nella relazione tecnica di cui all'Allegato B;

     d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme da quello approvato.

     2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono essere prorogati con richiesta da inoltrare almeno trenta giorni prima della scadenza dei termini stessi. La proroga, fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento, può essere concessa per non più di tre volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a tre anni, in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, comma 5.

     3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della parte di intervento realizzata, la revoca, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, comma 5, può essere anche parziale e comunque non inferiore al trenta per cento del finanziamento concesso.

     4. In caso di revoca, l'importo del contributo è versato dal beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione della revoca al versamento, si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni per la partecipazione al procedimento di cui del capo terzo della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.».

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

     1. L'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente:

     «Art. 8-ter (Variazione dell'oggetto dell'intervento e utilizzo dei risparmi di spesa). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l'oggetto dell'intervento originario. Le variazioni che attengono esclusivamente all'esecuzione dell'intervento senza comportare alcuna modifica dell'oggetto sono autorizzate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le richieste di variazione devono essere corredate dalle conseguenti modifiche alla relazione tecnica originaria.

     2. In caso di esecuzione dell'intervento in maniera difforme da quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma 1, ove con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i lavori eseguiti siano riconosciuti utili in tutto o in parte, perchè necessari e urgenti ovvero perchè comunque meritevoli di finanziamento, non si applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), limitatamente ai lavori riconosciuti utili.

     3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può essere autorizzato l'utilizzo di risparmi di spesa sulle somme assegnate per eseguire il completamento dell'intervento originario. Qualora i risparmi realizzati non superino il dieci per cento dell'importo del finanziamento, l'autorizzazione è data dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. I risparmi realizzati posso essere conservati dai beneficiari per un anno a partire dalla conclusione dei lavori. Scaduto tale termine, le relative somme saranno restituite secondo quanto stabilito al comma 5.

     4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 ed il decreto di cui al comma 2 sono comunicati al Parlamento entro i successivi sessanta giorni.

     5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non autorizzati, devono essere riversati in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per essere riassegnati per la successiva ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.».

 

     Art. 10. Modifiche agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

     1. Gli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono sostituiti dagli allegati A e B al presente decreto.

 

     Art. 11. Disposizioni finali

     1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

     Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2013  registro n. 6, foglio n. 145

 

     Allegato A

     (previsto dall'articolo 10, comma 1)

 

 

     Allegato B

     (previsto dall'articolo 10, comma 1)

 

     "Allegato B

     (articolo 4, comma 2)

     1. Interventi per la conservazione di beni culturali

     Relazione tecnica completa delle seguenti voci:

     1. indicazione del bene oggetto dell'intervento;

     2. indicazione del luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano (regione, provincia e comune);

     3. situazione giuridica del bene: proprietà/detentore (nel caso di detenzione indicare il proprietario ed allegare il relativo assenso ai lavori), esistenza di vincoli urbanistici, paesaggistici o di altra natura, destinazione del bene attuale e futura, se diversa;

     4. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;

     5. indicazione dello stato di conservazione del bene e di eventuali situazioni di rischio di perdita o di deterioramento del bene, ovvero di pericoli per la pubblica incolumità;

     6. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione

     7. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento, delle singole fasi e della conclusione dello stesso (cronogramma), calcolati a partire dalla data dell'ordinativo di pagamento del contributo;

     8. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. opere edili, impianti, consolidamenti ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;

     9. importo delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale (indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente);

     10. suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF di cui al punto precedente nelle principali voci di spesa previste (es. opere edili, impianti, consolidamenti ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;

     11. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;

     12. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;

     13. documentazione comprovante la qualifica dell'oggetto dell'intervento come «bene culturale» ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, rilasciata dall'Amministrazione competente in materia di beni e attività culturali;

     14. acquisizione/non acquisizione della preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

     15. dichiarazione sullo stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva)completa di relativi elaborati grafici e quadro economico nonchè di computo metrico estimativo per le opere relative ad interventi di conservazione di beni immobili;

     16. relazione contenente le notizie storiche relative al bene;

     17. indicazione dell'eventuale appartenenza del bene ad un sistema omogeneo di beni culturali (fortificazioni, circuiti teatrali, abbazie di ordini monastici, biblioteche, archivi, raccolte ecc.) ovvero della pluralità di valenze riconducibili al bene (villa con parco, pinacoteca con biblioteca);

     18. documentazione fotografica a colori, aggiornata alla data di presentazione o di ripresentazione dell'istanza, inerente agli interventi di restauro, per i beni di interesse storico - artistico, architettonico e archeologico, relativa a interni e a esterni, atta a rappresentare la consistenza, le caratteristiche e lo stato di conservazione del bene e a far comprendere le ragioni dell'intervento;

     19. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative nello stesso o in analogo settore di attività. In caso positivo indicare quali.

     La domanda è inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti sono mancanti o incomplete.

     La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento con l'espressa indicazione che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del documento di identità dei dichiaranti ai sensi dell'art.38 del medesimo DPR n. 445/2000.

     2. Interventi per calamità naturali

     Relazione tecnica completa delle seguenti voci:

     1. indicazione del settore di ambiente fisico e/o elementi antropici interessati dall'intervento;

     2. indicazione del luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano (regione, provincia e comune, eventuale toponimo della località) individuato con apposita corografia su scala al 25.000 o di maggior dettaglio, sulla quale verranno indicati i coni di visuale relativi alla documentazione fotografica;

     3. esposizione di ogni elemento grafico, fotografico e descrittivo utile alla migliore comprensione del fenomeno causa dello stato di rischio ed alla sua interazione con l'ambiente antropico, coerentemente con gli elaborati progettuali prodotti;

     4. situazione giuridico - amministrativa del settore di ambiente fisico e/o elementi antropici interessati dall'intervento: proprietà/detentore (nel caso di detenzione indicare il proprietario ed allegare il relativo assenso ai lavori), eventuali vincoli ambientali, paesaggistici, urbanistici o di altra natura, destinazione del bene attuale e futura, se diversa;

     5. descrizione degli obiettivi dell'intervento, specificando, laddove possibile, il grado di abbattimento del rischio perseguito;

     6. esposizione dello stato di fatto, per le componenti fisiche e antropiche, in relazione allo stato di progetto;

     7. documentazione puntuale sulle condizioni di rischio per la pubblica incolumità, con particolare riferimento ad eventuali provvedimenti interdittivi adottati, all'identificazione della natura pubblica e/o strategica dei beni interessati ed alla quantificazione delle persone direttamente e/o indirettamente esposte al fenomeno;

     8. eventuale inclusione totale o parziale del sito oggetto di intervento nelle perimetrazioni di cui al D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con specifica della categoria di rischio r/o pericolo, così come determinati dai soggetti competenti ovvero l'appartenenza ad altre categorie di perimetrazione ufficialmente adottate, documentate con cartografia in scala adeguata;

     9. eventuale appartenenza a territori per cui siano stati emanati provvedimenti statali o regionali, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con nesso causale sull'attivazione e/o riattivazione dei fenomeni che interessano il settore di ambiente fisico e/o gli elementi antropici oggetto di intervento;

     10. evoluzione storica del fenomeno con particolare riferimento ad eventuali date di attivazione e/o riattivazione;

     11. esposizione delle eventuali interazioni spaziali e/o funzionali tra gli interventi per i quali si chiede il contributo, e quelli previsti nella programmazione statale e/o regionale, ordinaria e straordinaria;

     12. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione ;

     13. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento, delle singole fasi e della conclusione dello stesso (cronogramma), calcolati a partire dalla data dell'ordinativo di pagamento del contributo;

     14. indicazione della durata dei lavori o delle attività (nel caso in cui l'intervento consista in studi o monitoraggi) espressa in giorni ai fini di cui all'articolo 8 - bis, comma 1, lettera c);

     15. quadro economico dell'intervento complessivo, contenente gli importi relativi a lavori o a studi e monitoraggi, oneri della sicurezza e somme a disposizione della stazione appaltante con i relativi dettagli; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;

     16. quadro economico delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale di cui al punto precedente, contenente gli importi relativi a lavori o a studi e monitoraggi, oneri della sicurezza e somme a disposizione della stazione appaltante con i relativi dettagli ;le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA(indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente);

     17. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;

     18. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;

     19. indicazione dello stato della progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) allegando il progetto completo dei relativi elaborati grafici nonchè il computo metrico estimativo;

     20. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative nello stesso o in analogo settore di attività. In caso positivo indicare quali.

     La domanda è inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti sono mancanti o incomplete.

     La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento con l'espressa indicazione che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del documento di identità dei dichiaranti ai sensi dell'art.38 del medesimo DPR n. 445/2000.

     3. Interventi di assistenza ai rifugiati

     Relazione tecnica completa delle seguenti voci:

     1. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano (regione, provincia e comune);

     2. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;

     3. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;

     4. indicazione dei soggetti destinatari;

     5. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento, delle singole fasi e della conclusione dello stesso (cronogramma), calcolati a partire dalla data dell'ordinativo di pagamento del contributo;

     6. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;

     7. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e delle singole fasi dello stesso (cronogramma), calcolati a partire dalla data dell'ordinativo di pagamento del contributo;

     8. precisa indicazione del termine di conclusione dell'intervento calcolato a partire dalla data dell'ordinativo di pagamento del contributo;

     9. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;

     10. importo delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale (indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente);

     11. suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF di cui al punto precedente nelle principali voci di spesa previste; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;

     12. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;

     13. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;

     14. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative nello stesso o in analogo settore di attività. In caso positivo indicare quali.

     La domanda è inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti sono mancanti o incomplete.

     La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento con l'espressa indicazione che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del documento di identità dei dichiaranti ai sensi dell'art.38 del medesimo DPR n. 445/2000.

     4. Interventi per fame nel mondo

     Relazione tecnica completa delle seguenti voci:

     1. luogo di svolgimento dell'intervento;

     2. contesto e giustificazione

     2.1.1 contesto generale

     2.1.2 beneficiari e contesto specifico

     2.1.3 origine del progetto e indicazione dell'eventuale stato di attuazione dell'intervento al momento della domanda

     2.1.4 controparte locale

     2.1.5 presenza/non presenza di altri attori istituzionali rilevanti

     3. indicazione delle strategia e degli obiettivi

     4. risultati attesi

     5. quadro logico

     6. modalità di esecuzione

     6.1 metodologie di riferimento

     6.2 organizzazione operativa con specificazione delle risorse umane e fisiche impiegate

     6.3 contesto operativo di riferimento

     6.4 monitoraggio e valutazione

     7. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e delle singole fasi di attuazione;

     8. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento, delle singole fasi e della conclusione dello stesso (cronogramma), calcolati a partire dalla data dell'ordinativo di pagamento del contributo;

     9. sostenibilità

     9.1 sostenibilità economico finanziaria

     9.2 sostenibilità istituzionale

     9.3 sostenibilità socio culturale

     10. specifica indicazione del costo totale dell'intervento, suddiviso nelle principali voci di spesa; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;

     11. importo delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale (indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente);

     12. suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF di cui al punto precedente nelle principali voci di spesa previste; le spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;

     13. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla voce precedente;

     14. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce il completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;

     15. lettera di gradimento delle autorità locali con traduzione in italiano;

     16. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative nello stesso o in analogo settore di attività. In caso positivo indicare quali.

     La domanda è inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti sono mancanti o incomplete.

     La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento con l'espressa indicazione che le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia del documento di identità dei dichiaranti ai sensi dell'art.38 del medesimo DPR n. 445/2000.".