§ 42.5.82 - D.Lgs. 20 ottobre 1999, n. 442.
Trasformazione dell'ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo" in società per azioni, a norma dell'articolo 11 della legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:20/10/1999
Numero:442


Sommario
Art. 1.  Trasformazione dell'ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo" in società per azioni.
Art. 2.  Capitale sociale.
Art. 3.  Oggetto sociale.
Art. 4.  Personale.
Art. 5.  Cose di interesse artistico e storico.


§ 42.5.82 - D.Lgs. 20 ottobre 1999, n. 442.

Trasformazione dell'ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo" in società per azioni, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 30 novembre 1999, n. 281).

 

     Art. 1. Trasformazione dell'ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo" in società per azioni.

     1. L'ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo" con sede in Napoli, istituito con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, di seguito denominato E.A.M.O., è trasformato in società per azioni con la denominazione di Mostra d'oltremare S.p.a., con le modalità previste dal presente decreto ed entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Detto termine può essere prorogato di sei mesi con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [1].

     2. Per la finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è nominata una commissione, di non più di cinque componenti, con il compito di effettuare la ricognizione del patrimonio dell'E.A.M.O., nonché la classificazione dei relativi cespiti, secondo le rispettive destinazioni. La commissione, con riferimento a specifiche operazioni comportanti la necessità di conoscenze tecniche specialistiche non adeguatamente presenti nella commissione stessa, può avvalersi di periti. La commissione conclude i lavori nel termine fissato dal decreto di nomina.

     3. Dalla data di nomina della commissione e fino alla costituzione della società, l'E.A.M.O. è amministrato da un commissario, nella persona del presidente in carica. Il commissario svolge attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusa la vendita di beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'E.A.M.O.

     4. La commissione di cui al comma 2 effettua la stima del patrimonio dell'E.A.M.O. La relazione di stima della commissione è approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     5. Con il decreto di cui al comma 4, se non ricorre l'ipotesi di cui al comma 6, è disposta la convocazione dell'assemblea sociale, che approva lo statuto e nomina i componenti degli organi sociali. L'E.A.M.O. è trasformato in società per azioni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di detto decreto; tale pubblicazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società.

     6. Qualora le risultanze delle operazioni di ricognizione di cui al presente articolo facciano emergere una situazione patrimoniale tale da non consentire la trasformazione dell'E.A.M.O. in società, l'ente stesso è posto in liquidazione con il decreto che approva la relazione di stima di cui al comma 4. Alle operazioni di liquidazione dell'ente medesimo si provvede ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nel termine di dodici mesi dalla data di conclusione dei lavori da parte della commissione.

     7. La società Mostra d'oltremare S.p.a. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'E.A.M.O. era titolare. Gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui al presente articolo, finalizzati alla trasformazione dell'E.A.M.O. sono posti a carico della predetta società medesima. Qualora la trasformazione non sia effettuata, detti oneri gravano sulla liquidazione dell'E.A.M.O.

 

          Art. 2. Capitale sociale.

     1. Il capitale della Mostra d'oltremare S.p.a. è costituito dal patrimonio stimato ai sensi del comma 4 dell'articolo 1. La commissione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 definisce il valore nominale di ciascuna azione.

     2. Le partecipazioni azionarie relative al capitale della Mostra d'oltremare S.p.a. sono attribuite, all'atto della costituzione della società, agli enti fondatori dell'Ente autonomo mostra triennale delle Terre italiane d'oltremare in misura proporzionale alle quote, agli stessi enti spettanti, del patrimonio dell'E.A.M.O., secondo le stime della commissione di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 1. Delle partecipazioni complessivamente spettanti allo Stato e al comune di Napoli è attribuita al comune stesso una quota corrispondente al valore delle aree rientranti nell'attuale perimetro della Mostra, degli immobili su di esse esistenti e delle relative pertinenze, fino a concorrenza delle partecipazioni stesse. Le partecipazioni azionarie relative alla eventuale quota residua del capitale sono attribuite allo Stato. L'esercizio dei diritti dell'azionista, relativi alle partecipazioni azionarie di proprietà dello Stato, è delegato al comune di Napoli, eccetto che per le deliberazioni societarie che incidono sulla piena disponibilità delle azioni da parte dello Stato stesso, ovvero che riguardano atti di alienazione delle aree e dei beni non rientranti nell'attuale perimetro della Mostra. Queste ultime deliberazioni sono assunte: con il voto favorevole del rappresentante dello Stato. Allo Stato, nella qualità di titolare delle predette partecipazioni, rimane altresì attribuita la facoltà di esercitare, nei casi previsti dalla legge, l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

 

          Art. 3. Oggetto sociale.

     1. La Mostra d'oltremare S.p.a. ha il compito di gestire e valorizzare il patrimonio già dell'E.A.M.O., nonché di organizzare attività fieristiche e promuovere manifestazioni culturali, turistiche, sportive, anche al fine dello sviluppo economico e della valorizzazione turistica della città di Napoli.

     2. La Mostra d'oltremare S.p.a. può, tra l'altro, dare in gestione o locazione a terzi parte del suo patrimonio immobiliare; può costituire o partecipare a società che abbiano come scopo l'organizzazione di fiere, congressi, eventi, anche al di fuori degli spazi di proprietà della società, nonché attività di valorizzazione degli immobili facenti parte del patrimonio; può costituire o partecipare a società aventi per scopo sociale la valorizzazione dell'area flegrea.

 

          Art. 4. Personale.

     1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla società Mostra d'oltremare S.p.a. è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

     2. Al personale dell'E.A.M.O., previa la predisposizione di un piano di utilizzo del personale a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera s), e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano le disposizioni degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

     3. Dalla data di trasformazione di cui all'articolo 1ed in relazione al periodo successivo a detta data, al personale dell'E.A.M.O. compete il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, indipendentemente dal regime applicabile al rapporto di lavoro precedente.

 

          Art. 5. Cose di interesse artistico e storico.

     1. Ai beni di cui agli articoli 1, 2, e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, appartenenti alla Mostra d'oltremare S.p.a. si applicano, nei quattro anni successivi alla costituzione della società stessa, le disposizioni previste per le cose appartenenti a privati che abbiano formato oggetto di notifica.

     2. Entro dodici mesi dalla costituzione della Mostra d'oltremare S.p.a., gli amministratori presentano l'elenco delle cose di cui all'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089. La comunicazione dell'elenco, per le cose ivi comprese, tiene luogo della notifica prevista dall'articolo 3 della medesima legge. Si applicano le disposizioni di cui allo stesso articolo 3.

     3. Entro due anni dalla ricezione dell'elenco, il Ministero per i beni e le attività culturali comunica alla società le cose indicate che non rivestono interesse particolarmente importante.


[1] Per una proroga del termine di cui al presente comma vedi l'art. unico del D.P.C.M. 3 giugno 2000.