§ 42.5.66 - D.P.R. 28 ottobre 1982, n. 946.
Soppressione dell'ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto".


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.5 soppressione e trasformazione
Data:28/10/1982
Numero:946


Sommario
Art. 1.      A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso l'ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto", ordinato dalla legge 6 agosto [...]
Art. 2.      E' attribuito allo Stato l'intero patrimonio dell'ente secondo le seguenti modalità:
Art. 3.      Alla estinzione delle passività esistenti alla data di soppressione dell'ente provvederà il Ministero delle finanze con i fondi messi a disposizione, se necessario, dal Ministero del tesoro su [...]
Art. 4.      Alle operazioni relative al passaggio dal soppresso ente allo Stato del patrimonio di cui al precedente art. 2 e di tutta la relativa documentazione provvederà il presidente del cessato ente, [...]
Art. 5.      A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli atti, i documenti e le scritture in possesso del cessato ente passeranno, per competenza, al Ministero delle finanze - [...]
Art. 6.      Per il personale del lotto che cessa dal servizio per qualsiasi causa successivamente al 1° gennaio 1978, il diritto al trattamento di quiescenza è regolato dal "Testo unico delle norme sul [...]
Art. 7.      Le pensioni liquidate al personale del lotto in attuazione dell'art. 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1978, verranno riliquidate dagli uffici [...]
Art. 8.      A decorrere dal 1° gennaio 1978 lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni spettanti al personale del lotto in attività di servizio sono assoggettati a ritenuta in conto entrate [...]
Art. 9.      Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1978 ma anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini per la presentazione delle domande per [...]
Art. 10.      I servizi o periodi di servizio comunque prestati nelle ricevitorie del lotto, non coperti da contribuzione all'ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto" [...]
Art. 11.      A decorrere dal 1° gennaio 1978 il personale del lotto è iscritto al fondo di previdenza e credito, regolato dal testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti [...]
Art. 12.      Per il personale del lotto in servizio alla data del 1° gennaio 1978 gli uffici periferici di cui all'art. 5 del presente decreto provvederanno, ai sensi dell'art. 23 del testo unico approvato [...]
Art. 13.      Per il personale del lotto iscritto al fondo di previdenza e credito a norma del precedente art. 11 viene costituita la posizione relativa ai servizi o periodi già utili ai fini della [...]
Art. 14.      Per il personale cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 1978 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, al quale sia stata erogata, ai sensi dell'art. 29, ultimo [...]
Art. 15.      I procedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza diretto ovvero di riversibilità e della indennità di buonuscita, in corso di istruttoria presso il cessato ente alla data di entrata [...]


§ 42.5.66 - D.P.R. 28 ottobre 1982, n. 946.

Soppressione dell'ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto".

(G.U. 29 dicembre 1982, n. 356).

 

     Art. 1.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso l'ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto", ordinato dalla legge 6 agosto 1967, n. 699.

     Lo Stato subentra in tutti i compiti istituzionali del predetto ente e provvede alla corresponsione degli assegni vitalizi e continuativi di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 699, al personale del lotto cessato dal servizio anteriormente 1° gennaio 1978 e loro superstiti e alla corresponsione delle pensioni spettanti al personale del lotto posto in quiescenza successivamente a tale data.

 

          Art. 2.

     E' attribuito allo Stato l'intero patrimonio dell'ente secondo le seguenti modalità:

     1) il patrimonio immobiliare con tutte le relative situazioni attive e passive, nonchè tutti i rapporti processuali in corso, sono assunti in carico dal Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio;

     2) i beni mobili, le macchine e le attrezzature sono presi in carico dal Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, e lasciati a disposizione del Ministero delle finanze per lo svolgimento dei compiti del cessato ente;

     3) il denaro e tutte le altre disponibilità finanziarie devono essere versate al capitolo 2319 - capo VII dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale;

     4) i titoli di Stato, garantiti dallo Stato ed assimilati sono presi in carico dal Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, il quale provvederà a realizzare i titoli stessi ed a versare il relativo importo al capitolo 2319 - capo VII dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale.

 

          Art. 3.

     Alla estinzione delle passività esistenti alla data di soppressione dell'ente provvederà il Ministero delle finanze con i fondi messi a disposizione, se necessario, dal Ministero del tesoro su richiesta dello stesso Ministero delle finanze.

     Nelle passività andranno anche comprese le somme da versare all'ENPAS necessarie alla erogazione delle indennità di buonuscita in relazione ai servizi o periodi riconosciuti utili nell'ordinamento del soppresso ente, ai sensi di quanto stabilito dal punto b) del secondo comma dell'art. 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 4.

     Alle operazioni relative al passaggio dal soppresso ente allo Stato del patrimonio di cui al precedente art. 2 e di tutta la relativa documentazione provvederà il presidente del cessato ente, d'intesa col Ministero delle finanze, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, redigendo il relativo rendiconto finale.

 

          Art. 5.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli atti, i documenti e le scritture in possesso del cessato ente passeranno, per competenza, al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, che provvederà a curarne la conservazione oppure la destinazione agli uffici competenti.

     La Direzione generale indicata nel precedente comma assumerà la competenza sui rapporti sorti anteriormente alla data del 15 gennaio 1978.

     I fascicoli concernenti il trattamento di quiescenza concesso al personale del lotto a norma dell'art. 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 1° gennaio 1978, saranno trasferiti agli uffici periferici competenti a liquidare il trattamento di quiescenza a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

     Il trattamento di quiescenza concesso ai dipendenti del lotto cessati dal servizio in data anteriore al 1° gennaio 1978 resta disciplinato dalla legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni e integrazioni.

     La sussistenza e la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, nonchè la liquidazione della pensione in caso di morte del pensionato, vengono regolate con le norme previste dall'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sostituito dall'art. 30 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dell'art. 160 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092, integrato dall'art. 31 della stessa legge n. 177.

     Per gli adempimenti di cui al precedente comma le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di spesa fissa provvederanno ad adempiere alle formalità previste dalle norme vigenti, di concerto con il Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali.

 

          Art. 6.

     Per il personale del lotto che cessa dal servizio per qualsiasi causa successivamente al 1° gennaio 1978, il diritto al trattamento di quiescenza è regolato dal "Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

     Per il personale di cui al precedente comma che abbia assunto servizio anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono ritenuti utili ai fini del computo del trattamento di quiescenza tutti i servizi o periodi di servizio già riconosciuti utili nell'ordinamento del cessato ente.

     I servizi di cui al precedente comma saranno computati ai fini del trattamento di quiescenza su dichiarazione resa dal Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali.

     Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la liquidazione del trattamento di quiescenza provvisorio in favore del personale del lotto, cessato dal servizio in data successiva al 1° gennaio 1978, sarà regolata dall'art. 162 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

 

          Art. 7.

     Le pensioni liquidate al personale del lotto in attuazione dell'art. 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1978, verranno riliquidate dagli uffici periferici di cui all'art. 5, terzo comma, con i criteri e nelle misure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive integrazioni e modificazioni, sulla base del trattamento retributivo stabilito dagli articoli 24 e 27 della citata legge n. 312 e con le modalità di cui agli articoli 160 e 161 della medesima legge.

     In sede di riliquidazione delle pensioni di cui al precedente comma tutte le somme già corrisposte ai beneficiari dei ruoli di spesa fissa, emessi dall'ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto", verranno conguagliate con quelle risultanti dall'applicazione delle norme indicate nel richiamato comma, previa regolarizzazione della posizione contributiva del personale indicato nel secondo comma del successivo art. 8.

 

          Art. 8.

     A decorrere dal 1° gennaio 1978 lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni spettanti al personale del lotto in attività di servizio sono assoggettati a ritenuta in conto entrate del Tesoro secondo le norme concernenti il trattamento economico spettante ai dipendenti statali, conformemente al primo comma dell'art. 3 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092, e nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

     In sede di adeguamento e riliquidazione delle pensioni relative al personale del lotto, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1978 e precedente a quella della entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, gli uffici competenti provvederanno a regolarizzare la posizione contributiva, secondo il disposto del primo comma del presente articolo, con i criteri stabiliti dall'art. 142, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

 

          Art. 9.

     Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 1978 ma anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento, ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di servizi o periodi di servizio computabili a domanda, con o senza riscatto, decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto e hanno la durata, a pena di decadenza, di centottanta giorni.

     Per la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale del lotto che cessa dal servizio ha facoltà di presentare domanda per il riconoscimento, ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di servizi o periodi di servizio computabili a domanda, con o senza riscatto, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio.

     In favore degli aventi causa del personale del lotto di cui ai precedenti commi, deceduto in servizio o a riposo, si applicano le disposizioni e i termini previsti dal terzo comma dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

     A decorrere dal 1° gennaio 1978, per le domande presentate dalla stessa data dal personale del lotto per il riscatto dei servizi indicati dall'art. 25 della legge 6 agosto 1967, n. 699, il contributo è dovuto nella misura stabilita dall'art. 14, comma primo, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sulla base del trattamento economico previsto dagli articoli 24 e 27 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     I provvedimenti di riscatto di servizi concessi a norma dell'art. 25 della legge 6 agosto 1967, n. 699, ed emessi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, in conseguenza dei quali abbia già avuto inizio il pagamento rateale del contributo a carico dell'interessato ovvero il contributo stesso sia già stato interamente versato al cessato ente, hanno integrale esecuzione secondo le norme di cui alla legge sopra indicata, fatto salvo il recupero della integrazione del contributo dovuto ai sensi del precedente comma per i provvedimenti concernenti le domande di riscatto prodotte successivamente alla data del 1° gennaio 1978.

 

          Art. 10.

     I servizi o periodi di servizio comunque prestati nelle ricevitorie del lotto, non coperti da contribuzione all'ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto" ovvero sprovvisti di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono computati a domanda, mediante riscatto, per il periodo di effettiva prestazione.

     Il pagamento del contributo dovuto a norma dell'art. 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, così come modificato dall'art. 14 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è regolato dall'art. 150 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092.

     I servizi o periodi di servizio ammessi a riscatto dovranno risultare da atti dell'amministrazione.

     I destinatari della legge 11 luglio 1980, n. 312, aventi titolo ad esercitare il riscatto a norma del presente articolo, devono produrre domanda entro i termini stabiliti dall'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, fatte salve le deroghe previste dai commi primo, secondo e terzo dell'art. 9 del presente decreto.

 

          Art. 11.

     A decorrere dal 1° gennaio 1978 il personale del lotto è iscritto al fondo di previdenza e credito, regolato dal testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 12.

     Per il personale del lotto in servizio alla data del 1° gennaio 1978 gli uffici periferici di cui all'art. 5 del presente decreto provvederanno, ai sensi dell'art. 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, ad istituire la scheda personale per ciascun dipendente.

     Per regolarizzare le posizioni contributive del personale indicato al precedente comma gli uffici periferici competenti versano al Fondo di previdenza e credito il contributo di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, considerando quale base contributiva indicata al successivo art. 38 del decreto stesso, così come integrato con le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1980, n. 75, i trattamenti sotto stabiliti.

     Per il periodo compreso fra la data di decorrenza giuridica dell'inquadramento e quella di decorrenza economica si considera:

     a) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi l'80% del trattamento complessivo lordo annuo percepito al 1° gennaio 1978 per stipendio e assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 18, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734;

     b) per i ricevitori del lotto l'80% del trattamento complessivo lordo annuo costituito dallo stipendio convenzionale pari a quello della classe iniziale della seconda qualifica della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato e dell'assegno perequativo previsto dall'art. 18, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734.

     Per il periodo successivo alla data di decorrenza economica dell'inquadramento agli stessi fini si considera l'80% del trattamento economico in godimento, escluse le indennità di cui al terzo comma dell'art. 27 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     La quota di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del personale viene determinata ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, dagli uffici periferici e recuperata con trattenuta sugli stipendi, previo conguaglio con le somme già trattenute per analogo titolo.

 

          Art. 13.

     Per il personale del lotto iscritto al fondo di previdenza e credito a norma del precedente art. 11 viene costituita la posizione relativa ai servizi o periodi già utili ai fini della corresponsione dell'indennità di buonuscita nell'ordinamento del soppresso ente mediante versamento al fondo medesimo, ai sensi del secondo comma, lettera b), dell'art. 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312, delle indennità maturate alla data del 31 dicembre 1977.

     I servizi o periodi di servizio cui si riferisce il trasferimento al fondo di previdenza e credito della indennità maturata nel soppresso ente fondo sono equiparati, ai fini della corresponsione della indennità di buonuscita, ai servizi resi con iscrizione al medesimo fondo di previdenza e credito.

     Alla costituzione della posizione relativa ai servizi o periodi di servizio di cui al primo comma del presente articolo ed al versamento al fondo di previdenza e credito delle indennità maturate provvedono gli stessi uffici periferici competenti agli adempimenti previsti dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

 

          Art. 14.

     Per il personale cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 1978 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, al quale sia stata erogata, ai sensi dell'art. 29, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, la indennità di buonuscita secondo la normativa del soppresso ente, verranno operati, a cura degli uffici periferici competenti a riliquidare la pensione secondo il disposto del precedente art. 7, gli adempimenti previsti dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, necessari per la riliquidazione da parte dell'ENPAS della indennità medesima, previo conguaglio con le somme allo stesso titolo già corrisposte.

     Ai fini della riliquidazione della indennità di buonuscita, i trattamenti economici da prendere a base sono quelli indicati al precedente art. 12 per la regolarizzazione delle posizioni contributive, conseguenti alla decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento.

     Per la riliquidazione della predetta indennità si considerano i servizi e periodi di servizio già utili nell'ordinamento del soppresso ente fondo.

 

          Art. 15.

     I procedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza diretto ovvero di riversibilità e della indennità di buonuscita, in corso di istruttoria presso il cessato ente alla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno definiti con i criteri stabiliti dall'art. 29, commi terzo e quarto, della legge 11 luglio 1980, n. 312, dalla Direzione generale indicata al comma secondo dell'art. 5 e quindi trasmessi ai competenti uffici periferici per gli adempimenti di cui agli articoli 7 e 14 del presente decreto.

     Tutti gli atti dei procedimenti di concessione del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita, compiuti dal cessato ente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano fermi ad ogni effetto ad eccezione dei provvedimenti concernenti le cessazioni dal servizio aventi data successiva al 1° gennaio 1978 soggetti ad adeguamento e riliquidazione secondo le norme riportate nel presente decreto.