§ 42.2.229 - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 188.
Regolamento recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma dell'articolo 26, comma 1, del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:05/10/2010
Numero:188


Sommario
Art. 1.  Aero club d'Italia
Art. 2.  Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC
Art. 3.  Disposizioni transitorie e finali


§ 42.2.229 - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 188.

Regolamento recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

(G.U. 12 novembre 2010, n. 265)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il regio decreto 23 luglio 1926, n. 1452, concernente riconoscimento dell'Aero Club d'Italia quale Ente morale;

     Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, concernente il riordino dell'Aero Club d'Italia;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2005, con cui è stato approvato il nuovo statuto dell'Aero Club d'Italia e degli Aero Club locali;

     Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

     Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

     Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

     Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);

     Ritenuta la necessità di procedere al riordino degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell' 8 marzo 2010;

     Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;

     Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, dell'economia e delle finanze, della difesa e dell'interno;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Aero club d'Italia

     1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate modifiche allo statuto dell'Aero club d'Italia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2004, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 febbraio 2005, tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

     a) riduzione dei membri componenti il Consiglio federale a cinque unità in conformità alla normativa vigente;

     b) soppressione del membro supplente del collegio dei revisori dei conti;

     c) previsione della possibilità del rinnovo del mandato del Presidente dell'ente per due mandati consecutivi dopo il primo;

     d) trasferimento dei compiti di vigilanza sull'ente dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale, in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono state trasferite le competenze in materia di sport.

 

     Art. 2. Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

     1. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

     «2. Il presidente, scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienza riferite al trasporto aereo ed all'aviazione, ha la rappresentanza legale dell'E.N.A.C., presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Rimane in carica cinque anni ed è rinnovabile per due mandati consecutivi dopo il primo.

     3. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio rimane in carica cinque anni e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Esercita le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente.

     4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Ente a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rimane in carica quattro anni ed è composto da tre membri, dei quali uno scelto tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

     5. Il direttore generale è nominato, per la durata di cinque anni, con le stesse procedure del consiglio di amministrazione ed è scelto tra soggetti di comprovata capacità tecnico-giuridica ed amministrativa. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione di provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attività di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio o dallo statuto. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Per le successive conferme del direttore generale si applicano le medesime procedure previste per la nomina. Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale alla cui nomina, al conferimento delle relative funzioni ed alla determinazione dei parametri degli emolumenti provvede il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale.».

     2. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è soppresso.

     3. L'ENAC, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, provvede a modificare lo statuto dell'Ente prevedendo, altresì, una riduzione da sei a quattro membri del Comitato consultivo tecnico economico e giuridico.

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie e finali

     1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla nomina dei componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 1 e 2.

     2. Fino alla nomina dei componenti degli organi di cui al comma 1 restano in carica, anche dopo la naturale scadenza del relativo mandato, i membri già insediati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2010  Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 356