§ 42.2.223 - D.P.R. 12 novembre 2009, n. 205.
Regolamento recante il riordino della Lega navale italiana (LNI), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:12/11/2009
Numero:205


Sommario
Art. 1.  Natura e finalità dell'ente
Art. 2.  Soci
Art. 3.  Organizzazione centrale
Art. 4.  Strutture periferiche
Art. 5.  Compiti e composizione degli organi centrali
Art. 6.  Statuto e relativo regolamento di esecuzione
Art. 7.  Entrate
Art. 8.  Amministrazione e contabilità
Art. 9.  Disposizioni transitorie e finali


§ 42.2.223 - D.P.R. 12 novembre 2009, n. 205. [1]

Regolamento recante il riordino della Lega navale italiana (LNI), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

(G.U. 18 gennaio 2010, n. 13)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48, concernente l'erezione della Lega navale italiana a ente morale;

     Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, che colloca la Lega navale italiana tra gli enti pubblici non economici preposti a servizi di pubblico interesse;

     Vista legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Vista legge 7 dicembre 2000, n. 383;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della citata legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Ministro della difesa in data 20 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003, con il quale è stato approvato il vigente statuto della Lega navale italiana;

     Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e, in particolare, l'articolo 52;

     Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

     Visto il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del citato decreto legislativo n. 171 del 2005, adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e, in particolare, l'articolo 43;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 maggio 2009;

     Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

     Acquisto il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 2009;

     Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo, e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Natura e finalità dell'ente

     1. La Lega navale italiana, di seguito denominata: «LNI», eretta a ente morale con regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48, è riordinata quale ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. E' sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza.

     2. La LNI per il perseguimento dei propri fini istituzionali:

     a) è ente preposto a servizi di pubblico interesse, a norma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;

     b) si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al fine di svolgere comunque attività di promozione e utilità sociale a norma dell'articolo 2 della stessa legge;

     c) promuove iniziative di protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;

     d) promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

     e) promuove e sviluppa corsi di formazione professionale, nel quadro della vigente normativa.

 

     Art. 2. Soci

     1. Possono far parte della LNI, in qualità di soci, i cittadini di specchiata onorabilità e gli enti nazionali o regionali aventi sede nello Stato o all'estero che si impegnano a perseguire gli scopi dell'Ente, con la consapevolezza di essere essi stessi protagonisti di divulgazione della cultura marinara. Le categorie di soci sono definite e disciplinate dallo statuto.

 

     Art. 3. Organizzazione centrale

     1. Sono organi centrali della Lega navale italiana:

     a) l'assemblea generale dei soci;

     b) il presidente nazionale;

     c) il consiglio direttivo nazionale;

     d) il collegio dei revisori dei conti;

     e) il collegio dei probiviri.

 

     Art. 4. Strutture periferiche

     1. Costituiscono strutture periferiche della LNI le sezioni e le delegazioni, organizzate secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato, nonchè le modalità stabilite nello statuto.

     2. Le sezioni e le delegazioni della LNI hanno patrimonio proprio e godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

     3. Le sezioni e le delegazioni svolgono i propri compiti con le entrate costituite da:

     a) quote annuali dei propri iscritti;

     b) contributi ed elargizioni corrisposti da enti pubblici o privati;

     c) contributi disposti dai competenti organi centrali della LNI;

     d) corrispettivi per l'attività didattica svolta.

 

     Art. 5. Compiti e composizione degli organi centrali

     1. L'assemblea generale dei soci è l'organo di vertice della LNI. Essa delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'ente. E' composta dai rappresentanti delle strutture periferiche, aventi diritto di voto. Possono farvi parte altri membri indicati nello statuto di cui all'articolo 6, senza diritto di voto.

     2. Il presidente nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina. Ha la rappresentanza legale dell'Ente e compie gli atti a lui demandati dal citato statuto. E' coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina, secondo le procedure della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Si avvale della presidenza nazionale, quale struttura di supporto alla propria attività di attuazione gestionale degli indirizzi deliberati dall'Assemblea, nonchè di un direttore generale nominato dal consiglio direttivo nazionale, su proposta dello stesso presidente nazionale, ai quali sono attribuiti poteri coerenti con il principio di distinzione tra attività d'indirizzo e attività di gestione.

     3. Il consiglio direttivo nazionale è nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ha poteri di direzione, programmazione e controllo operativo delle attività svolte dall'ente e adotta le deliberazioni previste per gli enti pubblici, nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da sei rappresentanti delle sezioni, eletti secondo le modalità stabilite nello statuto, in modo da assicurare nel tempo una equa rappresentanza regionale. In caso di parità di voti nelle deliberazioni, prevale quello del presidente.

     4. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esercita il controllo finanziario e contabile sulla gestione dell'organizzazione centrale della LNI. E' costituito da tre membri effettivi e un supplente, designati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente, e gli altri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.

     5. Il collegio dei probiviri, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, è nominato dal consiglio direttivo nazionale e decide sulle controversie che sorgono tra soci o fra le strutture periferiche, nonchè in materia disciplinare nei confronti dei soci che commettono infrazioni alle norme di comportamento morale o sociale.

     6. I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta, ad eccezione dei membri del collegio dei probiviri che possono essere riconfermati senza limitazioni.

     7. Lo statuto di cui all'articolo 6 definisce altresì le funzioni del direttore generale, i compiti della presidenza nazionale e il numero e natura degli incarichi, secondo i criteri di razionalizzazione degli assetti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

     8. Ai costi del personale che opera alle dipendenze della LNI si provvede con le entrate di cui all'articolo 7. Nessun onere è posto a carico di altri enti pubblici o di amministrazioni dello Stato.

 

     Art. 6. Statuto e relativo regolamento di esecuzione

     1. L'organizzazione e il funzionamento della LNI sono disciplinati con statuto redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonchè al presente regolamento. Lo statuto è deliberato dall'assemblea generale dei soci, su proposta del consiglio direttivo nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

     2. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:

     a) i compiti ed il funzionamento degli organi di cui all'articolo 3 e delle strutture centrali o periferiche e dei relativi responsabili, nonchè gli eventuali compensi attribuiti ai sensi delle vigenti disposizioni ovvero i rimborsi delle spese;

     b) l'organizzazione della presidenza nazionale e del personale che opera a supporto degli uffici, con il relativo stato giuridico;

     c) le categorie dei soci;

     d) le modalità di svolgimento delle attività di istituto nonchè la costituzione, lo scioglimento, l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle articolazioni territoriali della LNI;

     e) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali della LNI nei confronti delle articolazioni territoriali, nonchè le modalità di versamento delle entrate alla gestione nazionale e di erogazione delle spese anche per le esigenze delle strutture periferiche;

     f) criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarità è attribuita agli organi centrali.

     3. Il consiglio direttivo nazionale, su proposta della presidenza  nazionale, delibera le norme regolamentari di esecuzione dello statuto.

 

     Art. 7. Entrate

     1. Le entrate della LNI sono costituite da:

     a) quote annuali dei soci;

     b) rendite patrimoniali;

     c) corrispettivi per servizi resi;

     d) donazioni, liberalità e lasciti previa accettazione deliberata dal consiglio direttivo nazionale;

     e) eventuali contributi pubblici;

     f) entrate eventuali e diverse.

     2. Le entrate di cui al comma 1 costituiscono le disponibilità finanziarie di esercizio dell'organizzazione centrale della LNI per il conseguimento degli scopi statutari, in base al bilancio di previsione.

 

     Art. 8. Amministrazione e contabilità

     1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonchè la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

     2. Il regolamento di cui al comma 1 è redatto sulla base dei principi e dei criteri contabili recati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e li integra e completa in ragione delle esigenze organizzative e funzionali della LNI.

 

     Art. 9. Disposizioni transitorie e finali

     1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è adottato lo statuto di cui all'articolo 6.

     2. Lo statuto della LNI approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 20 marzo 2003, citato in premessa, resta in vigore sino all'adozione dello statuto di cui all'articolo 6.

     3. Gli organi della LNI in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato, con esclusione dei rappresentanti delle sezioni, per i quali si procede a nuova elezione in sede di adozione del nuovo statuto a norma del comma 1.

 

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009  Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 192


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.