§ 41.9.88 - D.P.C.M. 10 maggio 1991, n. 191.
Regolamento disciplinante i criteri per la mobilità d'ufficio dei dipendenti in esubero degli enti locali dissestati


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:10/05/1991
Numero:191


Sommario
Art. 1.      1. I dipendenti in esubero per riduzione della pianta organica delle amministrazioni provinciali e dei comuni dichiarati in dissesto, ai sensi dell'art. 25 della legge [...]
Art. 2.      1. Le amministrazioni interessate, con le modalità dei rispettivi ordinamenti, formulano apposita graduatoria dei propri dipendenti appartenenti a singoli profili con [...]
Art. 3.      1. Il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle comunicazioni degli enti locali dissestati, provvede, con proprio decreto, all'assegnazione della nuova [...]
Art. 4.      1. Ai dipendenti posti in mobilità di ufficio la nuova sede di servizio è assegnata in relazione al punteggio loro attribuito ed alla disponibilità delle sedi, facendo [...]
Art. 5.      1. Ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico nelle qualifiche o categorie e profili professionali dell'amministrazione di assegnazione si applica l'art. 5 del [...]
Art. 6.      1. Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti degli enti locali dissestati trasferiti secondo le modalità del presente regolamento, si [...]
Art. 7.      1. I dipendenti trasferiti partecipano ai corsi di riqualificazione che l'amministrazione organizza al fine di favorire l'aggiornamento e la conoscenza della nuova [...]
Art. 8.      1. La mobilità d'ufficio di cui al presente regolamento non si applica nei confronti dei dipendenti affetti da gravissime infermità che comportano la necessità di [...]
Art. 9.      1. Nel caso di assegnazione dei dipendenti degli enti locali dissestati presso province, comunità montane, comuni e loro consorzi, al trasferimento dei relativi oneri [...]
Art. 10.      1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale [...]


§ 41.9.88 - D.P.C.M. 10 maggio 1991, n. 191.

Regolamento disciplinante i criteri per la mobilità d'ufficio dei dipendenti in esubero degli enti locali dissestati

(G.U. 28 giugno 1991, n. 150)

 

 

     Art. 1.

     1. I dipendenti in esubero per riduzione della pianta organica delle amministrazioni provinciali e dei comuni dichiarati in dissesto, ai sensi dell'art. 25 della legge 24 aprile 1989, n. 144, che risultano tali a seguito delle procedure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, sono sottoposti alla mobilità d'ufficio.

 

          Art. 2.

     1. Le amministrazioni interessate, con le modalità dei rispettivi ordinamenti, formulano apposita graduatoria dei propri dipendenti appartenenti a singoli profili con esubero, secondo i criteri e relativi punteggi di cui all'allegata tabella. Tale punteggio è attribuito anche se trattasi di unico dipendente nel profilo in esubero.

     2. I dipendenti ultimi collocati nella graduatoria sono sottoposti dalle amministrazioni di appartenenza alla mobilità d'ufficio, in numero pari all'esubero, mediante invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, dell'elenco dei nominativi (completo dei dati anagrafici), del profilo, della qualifica posseduta e del punteggio.

 

          Art. 3.

     1. Il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle comunicazioni degli enti locali dissestati, provvede, con proprio decreto, all'assegnazione della nuova amministrazione in base ai criteri di cui al successivo art. 4.

 

          Art. 4.

     1. Ai dipendenti posti in mobilità di ufficio la nuova sede di servizio è assegnata in relazione al punteggio loro attribuito ed alla disponibilità delle sedi, facendo riferimento alle seguenti priorità:

     a) comuni limitrofi;

     b) stessa provincia;

     c) province limitrofe;

     d) stessa regione;

     e) regioni limitrofe (ad esclusione delle regioni Sicilia e Sardegna, che per la loro collocazione rientrano sub f);

     f) intero territorio nazionale.

 

          Art. 5.

     1. Ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico nelle qualifiche o categorie e profili professionali dell'amministrazione di assegnazione si applica l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.

     2. Il corrispondente inquadramento economico avviene con l'attribuzione del nuovo livello retributivo e della retribuzione individuale di anzianità costituita da ciò che il dipendente ha maturato a titolo di anzianità nelle amministrazioni di provenienza; allo stesso titolo di retribuzione individuale di anzianità, va attribuita la eventuale differenza fra trattamento iniziale in godimento e trattamento iniziale del nuovo livello.

     3. Al personale trasferito spetta il compenso una tantum incentivante la mobilità, nelle misure stabilite dai regolamenti di ricezione degli accordi collettivi di lavoro del triennio 1988-1990.

 

          Art. 6.

     1. Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza e previdenza dei dipendenti degli enti locali dissestati trasferiti secondo le modalità del presente regolamento, si applica la disciplina di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

 

          Art. 7.

     1. I dipendenti trasferiti partecipano ai corsi di riqualificazione che l'amministrazione organizza al fine di favorire l'aggiornamento e la conoscenza della nuova realtà amministrativa in cui gli stessi dovranno operare, nonché di integrare la professionalità posseduta rispetto a quella del nuovo profilo di inquadramento.

     2. Per l'attuazione dei predetti corsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

 

          Art. 8.

     1. La mobilità d'ufficio di cui al presente regolamento non si applica nei confronti dei dipendenti affetti da gravissime infermità che comportano la necessità di sottoporsi a terapie quali la emodialisi o cure chemioterapiche e similari.

 

          Art. 9.

     1. Nel caso di assegnazione dei dipendenti degli enti locali dissestati presso province, comunità montane, comuni e loro consorzi, al trasferimento dei relativi oneri concernenti il trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilità si provvede con le modalità di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, con corrispondente aggiornamento dei termini.

     2. A favore degli enti dissestati cedenti personale verso le amministrazioni di cui al precedente comma 1, il Ministero dell'interno corrisponde contributi erariali in applicazione di quanto stabilito dalle disposizioni per la finanza locale relativamente agli interventi finanziari previsti a sostegno dei processi di mobilità concernenti predetti enti.

     3. Nel caso, invece, di assegnazione dei dipendenti degli enti locali dissestati presso altre amministrazioni, l'onere relativo al trattamento economico in godimento del personale sottoposto a mobilità è a carico delle amministrazioni di destinazione.

 

          Art. 10.

     1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

 

     Tabella

     Criteri per la formazione delle graduatorie

 

 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

 

Le graduatorie devono essere formulate in base ai seguenti

 

 

1) condizioni familiari;

 

 

2) servizi prestati;

 

 

3) esigenze di studio;

 

 

4) motivi di salute.

 

 

 

 

1)

Condizioni familiari:

 

a)

per ogni figlio a carico di età inferiore a sei anni

punti 4

b)

per ogni figlio a carico di età fra sei e e diciotto anni o fino a ventisei anni se studente oppure senza limite di età qualora, a causa di infermità o in quanto portatore di handicap, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere un proficuo lavoro

punti 3

c)

per i genitori ultrasessantacinquenni a carico ai fini fiscali e residenti nella sede di servizio del dipendente

punti 2

d)

per altri congiunti a carico ai fini fiscali e residenti nella sede di servizio del dipendente

punti 1

e)

per il coniuge convivente e a carico ai fini fiscali

punti 3

f)

per il coniuge che presta attività di lavoro nella stessa provincia in cui è situata la sede di servizio del dipendente

punti 4

2)

Servizi prestati:

 

a)

per ogni anno di servizio di ruolo prestato (nell'attuale sede) alle dipendenze dell'attuale ente

punti 3

b)

per ogni anno di servizio di ruolo prestato (in altra sede) sempre alle dipendenze di altra pubblica amministrazione

punti 1

c)

per ogni anno di servizio non di ruolo prestato nella pubblica amministrazione, riconosciuto o valutato a norma di legge

punti 0,50

N.B. - Quando il servizio prestato supera i sei mesi, esso è valutato un anno intero. In ogni caso esso va riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui opera la mobilità.

 

3)

Esigenze di studio:

 

 

frequenza di corsi di durata pluriennale per il conseguimento di un titolo di studio di scuola media superiore o di un diploma di laurea in istituti o università situati nella sede di servizio

punti 1

4)

Motivi di salute:

 

a)

infermità che comporti la necessità di accedere a strutture sanitarie presenti solo nell'attuale sede di servizio del dipendente:

 

 

per il dipendente

punti 2

 

per ogni congiunto a carico ai fini fiscali

punti 1

     N.B. - Per "sede di servizio" deve comprendersi anche il comune di residenza del dipendente o dei suoi congiunti oppure quello ove è situato l'istituto, l'università o la struttura sanitaria di cui al n. 3 e al n. 4, lettera a), quando la distanza del comune ove ha sede l'ufficio non sia superiore a 30 km.

     NOTE

     A) Per la produzione della documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti valutabili trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e alla relativa circolare esplicativa, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, n. 26779 in data 20 dicembre 1988 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989).

     B) A parità di punteggio, ha diritto di precedenza il dipendente con maggior anzianità di servizio oppure, a parità di anzianità, di età maggiore.