§ 41.9.34 - Legge 28 luglio 1950, n. 727.
Erogazione, da parte dello Stato, delle anticipazioni recuperabili a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali per il pagamento al [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:28/07/1950
Numero:727


Sommario
Art. 1.      Nel penultimo comma dell'art. 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149, alle parole "da recuperare con le modalità di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1947", sono [...]
Art. 2.      Nell'ultimo comma dell'art. 11 della legge 11 aprile 1950, n. 130, alle parole: "da recuperare con le modalità di cui al decreto Ministeriale 30 novembre 1947", sono [...]
Art. 3.      Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle anticipazioni consentite dal penultimo comma dell'art. 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149, e dall'ultimo comma [...]


§ 41.9.34 - Legge 28 luglio 1950, n. 727.

Erogazione, da parte dello Stato, delle anticipazioni recuperabili a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali per il pagamento al personale dipendente dei miglioramenti economici di cui alle leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130.

(G.U. 19 settembre 1950, n. 215)

 

 

     Art. 1.

     Nel penultimo comma dell'art. 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149, alle parole "da recuperare con le modalità di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1947", sono sostituite le parole: "da recuperare, in tre annualità, a cominciare dal mese di febbraio 1951, con modalità da stabilire con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro"; ed alle parole: "previa autorizzazione del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro", sono sostituite le seguenti: "previa autorizzazione dei competenti organi di tutela".

 

          Art. 2.

     Nell'ultimo comma dell'art. 11 della legge 11 aprile 1950, n. 130, alle parole: "da recuperare con le modalità di cui al decreto Ministeriale 30 novembre 1947", sono sostituite le seguenti: "da recuperare, in tre annualità, a cominciare dal mese di febbraio 1952, con le modalità da stabilire con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro"; ed alle parole: "previa autorizzazione del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro", sono sostituite le parole: "previa autorizzazione dei competenti organi di tutela".

 

          Art. 3.

     Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle anticipazioni consentite dal penultimo comma dell'art. 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149, e dall'ultimo comma dell'art. 11 della legge 11 aprile 1950, n. 130, sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 17.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.