§ 27.6.12 - D.Lgs. 11 gennaio 1948, n. 17 .
Anticipazione da parte dello Stato delle maggiori spese a carico delle Amministrazioni provinciali e comunali in dipendenza dei miglioramenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:11/01/1948
Numero:17


Sommario
Art. 1.      Il limite massimo delle anticipazioni a favore dei Comuni e delle Province, di cui al quinto comma dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 [...]
Art. 2.      A favore dei Comuni e delle Province può essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1947, un anticipo non superiore a tre dodicesimi della [...]
Art. 3.      Il Ministro per l'interno può concedere alle Amministrazioni comunali e provinciali deficitarie, limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 1948, anticipazioni per il [...]
Art. 4.      Per le aperture di credito inerenti al pagamento degli anticipi consentiti dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, [...]
Art. 5.      Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 27.6.12 - D.Lgs. 11 gennaio 1948, n. 17 [1] .

Anticipazione da parte dello Stato delle maggiori spese a carico delle Amministrazioni provinciali e comunali in dipendenza dei miglioramenti economici a favore del personale in servizio ed in quiescenza.

(G.U. 5 febbraio 1948, n. 29)

 

 

     Art. 1.

     Il limite massimo delle anticipazioni a favore dei Comuni e delle Province, di cui al quinto comma dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e successive modificazioni, ed al terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, è elevato da quattro a sette dodicesimi.

     Nei commi suddetti, alle parole: "previa anticipazione del Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze e del tesoro", sono sostituite le seguenti: "previa autorizzazione dei competenti organi di tutela".

 

          Art. 2.

     A favore dei Comuni e delle Province può essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1947, un anticipo non superiore a tre dodicesimi della maggiore spesa, ragguagliata ad anno, derivante dalla prima applicazione dell'art. 7, secondo comma, e dell'art. 8, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331.

     Il ricupero degli anticipi di cui al precedente comma, verrà effettuato con le modalità che saranno stabilite con il decreto interministeriale previsto dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 773.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per l'interno può concedere alle Amministrazioni comunali e provinciali deficitarie, limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 1948, anticipazioni per il pagamento delle competenze al dipendente personale, da ricuperare con le modalità di cui al precedente art. 2.

     Per le anticipazioni, di cui al precedente comma, è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1947-48 della somma di lire cinque miliardi.

 

          Art. 4.

     Per le aperture di credito inerenti al pagamento degli anticipi consentiti dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, dall'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, e dal presente decreto, è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

 

          Art. 5.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

 


[1]  Ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 30.