§ 94.1.g24 - L. 14 novembre 2012, n. 212.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:14/11/2012
Numero:212


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Copertura finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 94.1.g24 - L. 14 novembre 2012, n. 212.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009.

(G.U. 6 dicembre 2012, n. 286)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 6, 11 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 22.900 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 26.320 a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 6 e 7 del medesimo Accordo pari a euro 340.300 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 3, 6, 11 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato

 

     Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia. [1]

 

     Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia qui di seguito denominati le «Parti Contraenti»,

     Spinti dal desiderio di sviluppare e intensificare i legami d'amicizia tra i due Paesi;

     Animati da mutuo desiderio di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Stati nei campi della cultura e dell'istruzione;

     Convinti che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e serbo;

     Convinti che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati anche mediante intese dirette tra Ministeri, istituzioni culturali e di istruzione, nonchè tra Regioni ed Amministrazioni locali dei due Stati;

     Consapevoli inoltre dello sviluppo sempre più intenso dell'integrazione sia a livello europeo che regionale, le Parti Contraenti si impegnano a ricercare forme di collaborazione anche nell'ambito del programmi dell'Unione Europea, dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa, nonchè nell'ambito dell'Iniziativa Centro Europea in particolare e di altri Organismi Internazionali e Regionali, al fine di promuovere ed incoraggiare un'adeguata partecipazione a tali programmi,

     Hanno convenuto quanto segue:

 

     Articolo 1

     Finalità

     Lo scopo del presente accordo è di realizzare programmi ed attività comuni atti a favorire la collaborazione culturale e di istruzione.

 

     Articolo 2

     Settori di collaborazione

     Ciascuna delle Parti svilupperà e favorirà particolarmente:

     la cooperazione nei campi della cultura e dell'istruzione;

     la cooperazione per la tutela del patrimonio culturale, artistica ed archeologico;

     la cooperazione tra le istituzioni culturali, gli istituti di istruzione e di istruzione superiore, di alta formazione artistica, incluse le istituzioni musicali e coreutiche dei due Stati;

     la cooperazione nel settore artistico, mediante gli scambi di artisti, professionisti del settore artistico, esperti e studiosi, docenti e studenti universitari;

     la cooperazione in campo editoriale, verranno incoraggiate in particolare la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte contraente;

     la cooperazione nel campo dei media, in particolare quella fra gli Enti televisivi e radiofonici dei due Stati;

     la cooperazione nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi fra le rispettive amministrazioni competenti per materia;

     la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico.

 

     Articolo 3

     Collaborazione nel settore dell'istruzione

     Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione nel settore dell'istruzione, stimolando una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio linguistico ed archeologico dei due Paesi. Esse l'attueranno attraverso:

     a) l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte;

     b) la cooperazione per la formazione di docenti della lingua dell'altra Parte;

     c) l'invio di lettori nell'altro paese, in regime di reciprocità, nonchè ai fini del rispettivo sviluppo dell'insegnamento e della ricerca nel campo dell'italianistica e della serbistica;

     d) lo scambio di assistenti di lingua italiana e di lingua serba presso le rispettive scuole secondarie superiori;

     e) la concessione, in regime di reciprocità, di borse di studio a studenti universitari e post-universitari per lo svolgimento di studi e ricerche;

     f) lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi organismi universitari, attraverso l'intensificazione di progetti inter-universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse;

     g) lo studio comparativo dei metodi e programmi didattici, universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreica, auspicando altresì forme di cooperazione tra Atenei per l'eventuale rilascio di titoli congiunti e la conclusione di accordi per il reciproco riconoscimento di titoli e di periodi di studio universitari;

     h) lo sviluppo della collaborazione tra istituzioni della formazione delle discipline musicali, artistiche, archeologiche e del design, al fine di realizzare progetti congiunti a sostegno della mobilità e della partecipazione a programmi europei di cooperazione;

     i) l'estensione dei programmi di scambio di docenti esistenti tra i due Paesi agli istituti di istruzione primaria, secondaria che ne facciano richiesta;

     j) lo sviluppo di scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;

     k) la cooperazione nell'ambito dei metodi e dei materiali didattici;

     l) gli scambi e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi, e tra insegnanti.

 

     Articolo 4

     Patrimonio culturale

     Ciascuna delle Parti Contraenti incoraggerà il restauro e la fruizione dei monumenti storici, la diffusione della tutela e dello studio del patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico; esse promuoveranno altresì la qualità dell'architettura, dell'urbanistica e dell'arte contemporanea.

     Le Parti Contraenti presteranno particolare attenzione alla ricerca storica, alla protezione, manutenzione e segnalazione dei monumenti serbi in Italia e dei monumenti italiani in Serbia.

 

     Articolo 5

     Istituti di Cultura

     Ciascuna delle Parti contraenti sosterrà nella misura delle proprie disponibilità, l'attività degli Istituti di Cultura e delle rispettive sezioni, nonchè dei Comitati della Società Dante Alighieri, promuovendo il loro funzionamento conformemente alla legislazione vigente nel Paese ove essi operano.

 

     Articolo 6

     Collaborazione artistica

     Ciascuna delle Parti Contraenti favorirà ogni forma di scambio culturale e artistico al fine di una migliore reciproca conoscenza ed ulteriore avvicinamento fra i due Paesi.

     A tale scopo esse promuoveranno in particolare modo:

     a) l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche nei più svariati settori: letteratura, arti figurative, architettura, arti sceniche, musica, danza, teatro, cinema ed audiovisivo;

     b) l'organizzazione di conferenze, seminari, atelier artistici, festival ed altri eventi di carattere culturale ed artistico;

     c) per quanto attiene alle iniziative di cui ai punti a) e b) del presente articolo, le Parti si impegnano a favorire la mobilità e la partecipazione agli specifici Programmi Europei e Regionali;

     d) La Commissione Mista, prevista al successivo Articolo 15, potrà predisporre proposte atte a favorire, secondo il principio della reciprocità, l'accesso di studenti, insegnanti e ricercatori a musei e siti culturali statali, sul territorio dei due Stati.

 

     Articolo 7

     Collaborazione nell'editoria

     Le Parti Contraenti favoriranno la traduzione e l'edizione di opere letterarie e scientifiche, con particolare riguardo alle scienze umane, archeologiche e sociali.

 

     Articolo 8

     Collaborazione nel settore dei media e delle produzioni radio-televisive

     Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dei media, ed in particolare ogni forma di collaborazione fra gli Enti televisivi e radiofonici dei due Paesi.

 

     Articolo 9

     Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di beni culturali

     Le Parti Contraenti si impegnano a realizzare una stretta cooperazione, nelle azioni di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di opere d'arte, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, culturale, demografico, etnologico ed antropologico, promuovendo lo scambio di informazioni ed attività di formazione ed addestramento fra le rispettive forze dell'ordine al fine di prevenire i reati attinenti al citato traffico illecito.

     Le Parti Contraenti agiranno, secondo la rispettiva legislazione nazionale, nel rispetto degli obblighi della Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Proprietà di Beni Culturali e tenendo in considerazione i principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati ed Illecitamente Esportati e degli altri Accordi internazionali in materia ai quali entrambi i Paesi aderiscono.

     Le Parti Contraenti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale subacqueo, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

 

     Articolo 10

     Diritti d'autore e Diritti connessi

     Le Parti Contraenti si impegnano a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi.

 

     Articolo 11

     Biblioteche ed Archivi

     Le due Parti Contraenti incentiveranno la collaborazione nel campo dell'informatica bibliotecaria, promuoveranno i contatti diretti tra le biblioteche ed archivi, nonchè lo scambio reciproco di specialisti e di pubblicazioni informative.

 

     Articolo 12

     Settore giovanile e dello Sport

     Ciascuna delle Parti incoraggerà la cooperazione ed i programmi di scambio nel settore giovanile, così come la diretta cooperazione e lo scambio tra organizzazioni sportive dei due Paesi.

 

     Articolo 13

     Collaborazione con Enti territoriali e Regioni

     Le Parti Contraenti si impegneranno a favorire gli scambi e le collaborazioni tra le Autorità locali e regionali dei rispettivi Paesi, secondo la legislazione vigente.

 

     Articolo 14

     Diritti Umani

     Le Parti Contraenti si impegnano ad incoraggiare le attività nel settore dei diritti umani, in particolare contro il razzismo, l'intolleranza e le altre forme di discriminazione. Le Parti promuoveranno l'organizzazione di conferenze, seminari, così come attività specifiche, per favorire le relazioni fra competenti autorità nazionali e locali in questo settore.

 

     Articolo 15

     Commissione Mista

     In vista dell'applicazione del presente Accordo, le due Parti istituiranno una Commissione Mista culturale e per l'istruzione incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e per l'istruzione e di concretizzare Programmi Esecutivi pluriennali, che recepiscano i principi generali e le disposizioni particolari del presente Accordo.

     La Commissione Mista potrà sottoporre all'approvazione delle rispettive Autorità competenti le modifiche al presente Accordo ritenute necessarie. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le procedure fissate d'intesa tra le Parti.

     Tale Commissione, si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

 

     Articolo 16

     Entrata in vigore

     Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

     Con l'entrata in vigore del presente Accordo decadrà, a tutti gli effetti l'Accordo Culturale fra Repubblica italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia firmata il 3 dicembre 1960 a Roma.

 

     Articolo 17

     Modifiche e Soluzione delle controversie

     Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche al presente Accordo, convenute dalle Parti Contraenti, entreranno in vigore secondo le modalità stabilite per le vie diplomatiche.

     Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

 

     Articolo 18

     Durata e validità

     Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato, a mezzo di notifica, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti Contraenti e in tal caso la denuncia avrà effetto dopo sei mesi dal giorno di ricevimento della notifica stessa.

     La denuncia del presente Accordo non influirà sulla realizzazione dei programmi avviati ai sensi dello stesso, salvo quanto diversamente stabilito dalle Parti.

     In fede di che i sottoscritti Rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

     Fatto a Roma il 13 novembre 2009, in due originali, in lingua italiana e serba, tutti e due facenti ugualmente fede.


[1] Il presente Accordo è entrato in vigore il 1º maggio 2013 (Comunicato pubblicato nella G.U. 2 luglio 2013, n. 153).