§ 93.2.295 - D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.2 circolazione stradale
Data:30/07/2012
Numero:151


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Art. 2.  Modifiche ai Titoli II e V del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Art. 3.  Disposizioni transitorie e finali


§ 93.2.295 - D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.

(G.U. 31 agosto 2012, n. 203)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

     Vista la raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998;

     Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

     Visto l'articolo 58 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

     Visto l'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 gennaio 2012;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012;

     Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

     1. All'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella rubrica dopo la parola: «Strutture» è inserita una virgola e la parola: «contrassegno»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.»;

     c) al comma 3:

     1) le parole: «dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale»;

     2) dopo le parole: «capacità di deambulazione» sono inserite le seguenti: «impedita o»;

     3) gli ultimi due periodi sono soppressi;

     d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.»;

     e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonchè fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune può inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.»;

     f) al comma 6, le parole: «Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute».

 

     Art. 2. Modifiche ai Titoli II e V del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

     1. Al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue:

     (Omissis)

     2. Al Titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue:

     (Omissis)

 

     Art. 3. Disposizioni transitorie e finali

     1. La sostituzione del «contrassegno invalidi» con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili», conforme al modello previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998, deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo che le amministrazioni comunali non decidano tempi più contenuti. I Comuni garantiscono, comunque, in tale periodo il rinnovo dei «contrassegni invalidi» già rilasciati con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili».

     2. Nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1 conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni invalidi» già rilasciati.

     3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di cui all'articolo 2 deve essere adattata alle intervenute modifiche. In caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilità devono essere conformi alle norme del presente regolamento.

 

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2012  Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 10, foglio n. 158