§ 84.1.295 - D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 120.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:28/06/2012
Numero:120


Sommario
Art. 1.  Modifica dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
Art. 2.  Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
Art. 3.  Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
Art. 4.  Disposizioni in materia di sanzioni
Art. 5.  Disposizioni finanziarie
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 84.1.295 - D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 120.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

(G.U. 30 luglio 2012, n. 176)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2, 26 e l'allegato B;

     Vista la direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi;

     Vista la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

     Vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

     Vista la legge 23 agosto, 1988 n. 400, ed in particolare l'articolo 14;

     Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327;

     Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

     Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002;

     Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

     Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni;

     Visto il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

     Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

     Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Viste le condizioni poste dai pareri delle sopracitate Commissioni parlamentari;

     Considerato, in particolare, che le medesime condizioni sono state tutte recepite, eccetto quella concernente la numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in quanto tale questione è stata oggetto, nelle more, di decisioni giurisdizionali;

     Viste altresì le osservazioni delle sopracitate Commissioni parlamentari;

     Considerata, in particolare, l'osservazione concernente l'opportunità di modificare l'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005, utilizzante quale criterio la sensibilità dei minori in luogo del nuovo criterio comunitario del loro corretto sviluppo fisico mentale e morale;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifica dell'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

     1. L'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

 

     «Art. 34

     Disposizioni a tutela dei minori

     1. Sono vietate le trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le previsioni di cui al comma 3, applicabili unicamente ai servizi a richiesta; sono altresì vietate, in quanto da considerarsi come gravemente nocive per i minori, le trasmissioni di film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di anni diciotto. Al fine di conformare la programmazione al divieto di cui al presente comma i fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi si attengono ai criteri fissati dall'Autorità.

     2. Le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile.

     3. Le trasmissioni di cui al comma 1 possono essere rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, in deroga ai divieti di cui al comma 1, solo in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi, e comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione di cui al comma 5, alla disciplina del comma 11 ed alla segnaletica di cui al comma 2.

     4. Le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione o distribuzione in pubblico sono soggette a tutte le limitazioni e ai vincoli comunque previsti per la trasmissione televisiva dell'opera cinematografica di cui costituiscono promozione.

     5. L'Autorità, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

     a) il contenuto classificabile a visione non libera sulla base dei criteri fissati dall'Autorità di cui al comma 1 è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione. L'effettiva imposizione della predetta funzione di controllo specifica e selettiva è condizione per l'applicazione del comma 3;

     b) il codice segreto dovrà essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.

     6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni.

     7. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.

     8. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

     9. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonchè di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

     10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 44 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonchè produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità.

     11. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2012, la disciplina di dettaglio prevista dal comma 5. I fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi si conformano alla menzionata disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento della Autorità, comunque garantendo che i contenuti di cui trattasi siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità ai sensi del comma 5.».

 

     Art. 2. Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

     1. Il comma 12 dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

     «12. I messaggi promozionali, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni di favore, nonchè i filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalità europea di prossima programmazione, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo.».

 

     Art. 3. Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

     1. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, le parole: "nel contratto di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto di cui al quinto periodo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono altresì definite le singole quote minime percentuali, nell'ambito della riserva di cui al primo periodo, da destinare rispettivamente alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto ovvero all'acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.".

     2. Al medesimo articolo 44, comma 8, al secondo periodo, le parole: "svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati," sono sostituite dalle seguenti: "svolta anche sulla base delle comunicazioni che devono essere inviate da parte dei soggetti obbligati," e, dopo le parole: "l'Autorità stabilisce con proprio regolamento" sono inserite le seguenti: ", adottato sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero per lo sviluppo economico, le modalità e i criteri di svolgimento della verifica, nonchè".

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di sanzioni

     1. All'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     "5 bis) La riduzione ad un decimo di cui al comma 5 del presente articolo si applica anche alle sanzioni irrogate alle emittenti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249, degli articoli 97 e 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, dell'articolo 5, comma 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nonchè ai sensi dell'articolo 1, commi 10, 11 e 12, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.".

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.