§ 6.2.339 - Direttiva 21 ottobre 2009, n. 126.
Direttiva n. 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:21/10/2009
Numero:126


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Stazioni di servizio
Art. 4.  Livello minimo di recupero dei vapori di benzina
Art. 5.  Controlli periodici e informativa per il consumatore
Art. 6.  Sanzioni
Art. 7.  Riesame
Art. 8.  Adeguamenti tecnici
Art. 9.  Procedura di comitato
Art. 10.  Recepimento
Art. 11.  Entrata in vigore
Art. 12.  Destinatari


§ 6.2.339 - Direttiva 21 ottobre 2009, n. 126.

Direttiva n. 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio

(G.U.U.E. 31 ottobre 2009, n. L 285)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente [3], ha sancito la necessità di ridurre l’inquinamento atmosferico a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente.

 

(2) Il protocollo di Ginevra concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri fissa obiettivi di riduzione delle emissioni dei composti organici volatili (COV) e il protocollo di Göteborg relativo alla riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico [4] stabilisce limiti nazionali per le emissioni di quattro inquinanti, biossido di zolfo, ossidi di azoto, COV e ammoniaca, e richiede che siano utilizzate le migliori tecniche disponibili onde limitare le emissioni.

 

(3) La direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa [5], fissa una serie di obiettivi di qualità dell’aria per l’ozono troposferico e il benzene, mentre la direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici [6], stabilisce limiti nazionali di emissione per i COV che contribuiscono alla formazione dell’ozono troposferico. Le emissioni di COV, compresi i vapori di benzina, prodotte in uno Stato membro possono contribuire ad aggravare i problemi di qualità dell’aria in altri Stati membri.

 

(4) L’ozono è anche un gas ad effetto serra e contribuisce al riscaldamento atmosferico e al cambiamento climatico.

 

(5) La direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio [7] (fase I del recupero dei vapori di benzina), è intesa a recuperare i vapori di benzina emessi dal deposito e dalla distribuzione della benzina fra i terminal petroliferi e le stazioni di servizio.

 

(6) I vapori di benzina sono emessi anche durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio e dovrebbero essere recuperati secondo modalità conformi alle disposizioni della direttiva 94/63/CE.

 

(7) Vari strumenti comunitari sono stati sviluppati e messi in atto per limitare le emissioni di COV. Sono tuttavia necessarie ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi in materia di salute e ambiente stabiliti dal sesto programma di azione comunitaria per l’ambiente e dalla direttiva 2001/81/CE.

 

(8) Allo scopo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita dei combustibili destinati al trasporto su strada, la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel [8], permetterà, a partire dal 1o gennaio 2011, l’immissione sul mercato di benzina contenente una percentuale maggiore di componenti costituiti da biocarburanti rispetto al passato. Ciò potrà determinare un aumento di emissioni di COV, a causa della possibilità che gli Stati membri pongano in essere deroghe limitate ai requisiti in materia di tensione di vapore previsti da detta direttiva.

 

(9) È possibile che le stazioni di servizio esistenti debbano adattare le infrastrutture attualmente in uso ed è preferibile installare attrezzature di recupero dei vapori in caso di ristrutturazioni complete del sistema di alimentazione (vale a dire una significativa modifica o il rinnovo dell’infrastruttura della stazione, in particolare dei serbatoi e delle tubazioni), poiché ciò riduce notevolmente il costo dei necessari adeguamenti. Tuttavia, le stazioni di servizio di dimensioni maggiori possono essere adattate con minori difficoltà e sarebbe opportuno che installassero le attrezzature di recupero dei vapori più rapidamente, visto che producono maggiori emissioni. Le stazioni di servizio nuove possono integrare le attrezzature di recupero dei vapori di benzina in fase di progettazione e costruzione della stazione di servizio e quindi possono installare immediatamente le attrezzature in questione.

 

(10) I serbatoi di carburante dei veicoli a motore di nuova fabbricazione non contengono vapori di benzina. È pertanto opportuna una deroga per il primo rifornimento di tali veicoli.

 

(11) Sebbene vari Stati membri prevedano requisiti nazionali in materia di sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina, non vi è alcuna legislazione comunitaria. È quindi opportuno stabilire un livello minimo uniforme di recupero dei vapori di benzina per garantire un beneficio elevato per l’ambiente e incentivare il commercio di attrezzature per il recupero dei vapori di benzina.

 

(12) Per assicurare che le attrezzature di recupero dei vapori di benzina permettano effettivamente di ridurre le emissioni, è opportuno sottoporre a controlli periodici tutte le attrezzature installate per la fase II del recupero dei vapori di benzina. Gli Stati membri possono decidere che i controlli debbano essere eseguiti da uno o più dei seguenti soggetti: servizi ufficiali di ispezione, l’operatore stesso o un terzo. Nel caso di ispezioni ufficiali, gli Stati membri dovrebbero tener conto della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri [9].

 

(13) Le attrezzature di recupero dei vapori di benzina di fase II dovrebbero essere sottoposte a verifiche regolari. Si dovrebbe incoraggiare il comitato europeo di normalizzazione (CEN) a sviluppare una metodologia di verifica armonizzata.

 

(14) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e ne garantiscano l’attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive, in quanto il mancato rispetto delle disposizioni può comportare danni alla salute umana e all’ambiente.

 

(15) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [10], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

 

(16) Poiché è adottata ai sensi dell’articolo 175 del trattato, la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose che siano compatibili con il trattato. Ai sensi dell’articolo 176 del trattato, gli Stati membri devono notificare alla Commissione siffatte misure.

 

(17) Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [11].

 

(18) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione in materia di armonizzazione di norme e metodi. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

 

(19) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire ridurre le emissioni di vapori di benzina nell’atmosfera, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della natura transfrontaliera dell’inquinamento atmosferico, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1. Oggetto

La presente direttiva stabilisce misure intese a ridurre la quantità di vapori di benzina emessi nell’atmosfera durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

1) "benzina", la benzina ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 94/63/CE;

 

2) "vapori di benzina", composti gassosi che evaporano dalla benzina;

 

3) "stazione di servizio", una stazione di servizio ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 94/63/CE;

 

4) "stazione di servizio esistente", una stazione di servizio che è già costruita o per la quale, prima del 1o gennaio 2012, è concessa un’autorizzazione specifica di progettazione, una licenza di costruzione o di esercizio;

 

5) "stazione di servizio nuova", una stazione di servizio che è già costruita o per la quale, il 1o gennaio 2012 o successivamente a tale data, è concessa un’autorizzazione specifica di progettazione, una licenza di costruzione o di esercizio;

 

6) "sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina", l’attrezzatura per recuperare i vapori di benzina spostati dal serbatoio del carburante di un veicolo a motore durante il rifornimento in una stazione di servizio e che li trasferisce in una cisterna di stoccaggio nella stazione di servizio o li riconvoglia al distributore di benzina per rimetterli in vendita;

 

7) "efficienza della cattura di vapori di benzina", la quantità di vapori di benzina catturati dal sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina rispetto alla quantità di vapori di benzina che sarebbero stati emessi nell’atmosfera in assenza di tale sistema, espressa in percentuale;

 

8) "rapporto vapori/benzina", il rapporto fra il volume dei vapori di benzina, a pressione atmosferica, che passano attraverso il sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina e il volume della benzina distribuita;

 

9) "flusso", la quantità totale annua di benzina scaricata da cisterne mobili in una stazione di servizio.

 

     Art. 3. Stazioni di servizio

1. Gli Stati membri assicurano che le stazioni di servizio nuove siano equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina se:

 

a) il flusso effettivo o previsto è superiore a 500 m3/anno; ovvero

 

b) il flusso effettivo o previsto è superiore a 100 m3/anno e tali stazioni sono situate in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro.

 

2. Gli Stati membri assicurano che le stazioni di servizio esistenti, oggetto di una ristrutturazione completa, siano equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina al momento della ristrutturazione se:

 

a) il flusso effettivo o previsto è superiore a 500 m3/anno; ovvero

 

b) il flusso effettivo o previsto è superiore a 100 m3/anno e sono situate in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro.

 

3. Gli Stati membri assicurano che tutte le stazioni di servizio esistenti con un flusso superiore a 3000 m3/anno siano equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina entro il 31 dicembre 2018.

 

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle stazioni di servizio utilizzate esclusivamente in associazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore.

 

     Art. 4. Livello minimo di recupero dei vapori di benzina

1. Gli Stati membri assicurano, con effetto a decorrere dalla data in cui i sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina diventano obbligatori ai sensi dell’articolo 3, che l’efficienza della cattura dei vapori di benzina di tali sistemi sia pari o superiore all’85 % come certificato dal costruttore conformemente alle pertinenti norme tecniche o secondo le procedure di omologazione europee di cui all’articolo 8 o, in mancanza di tali norme o procedure, di qualsiasi norma nazionale.

 

2. Con effetto dalla data in cui i sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina diventano obbligatori ai sensi dell’articolo 3, laddove i vapori recuperati siano trasferiti in una cisterna di stoccaggio nella stazione di servizio, il rapporto vapori/benzina è uguale o superiore a 0,95 ma inferiore o uguale a 1,05.

 

     Art. 5. Controlli periodici e informativa per il consumatore

1. Gli Stati membri assicurano che l’efficienza della cattura in servizio dei vapori di benzina dei sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina sia verificata almeno una volta all’anno, o controllando che il rapporto vapori/benzina, in condizioni di simulazione di flusso di benzina, rispetti le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, o utilizzando qualsiasi altro metodo adeguato.

 

2. In caso di installazione di un sistema di controllo automatico, gli Stati membri assicurano che l’efficienza della cattura dei vapori di benzina sia verificata almeno una volta ogni tre anni. Un tale sistema di controllo automatico rileva automaticamente i guasti nel corretto funzionamento del sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina così come nel sistema stesso di controllo automatico, indica i guasti al gestore della stazione di servizio e arresta automaticamente il flusso di benzina dal distributore difettoso se il guasto non è riparato entro sette giorni.

 

3. Qualora una stazione di servizio abbia installato un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina, gli Stati membri assicurano che sul distributore di benzina, o nelle sue vicinanze, sia esposto un cartello, un adesivo o qualsiasi altra forma di notifica che ne informi i consumatori.

 

     Art. 6. Sanzioni

Gli Stati membri determinano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1o gennaio 2012 e le notificano tempestivamente ogni ulteriore modifica di tali disposizioni.

 

     Art. 7. Riesame

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione riesamina l’attuazione della presente direttiva e, in particolare:

 

a) la soglia di 100 m3/anno di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva, nonché all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 94/63/CE;

 

b) la rilevazione della conformità in servizio dei sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina; e

 

c) la necessità di dispositivi di controllo automatico.

 

Essa comunica i risultati di tale riesame al Parlamento europeo e al Consiglio, corredati, se del caso, di una proposta legislativa.

 

     Art. 8. Adeguamenti tecnici

I metodi e le norme armonizzati possono essere adottati ai fini degli articoli 4 e 5. Se necessario ai fini della coerenza con le pertinenti norme elaborate dal comitato europeo di normalizzazione (CEN), tali articoli, ad eccezione dell’efficienza della cattura dei vapori di benzina e del rapporto vapori/benzina di cui all’articolo 4 e dei termini di cui all’articolo 5, possono essere adattati al progresso tecnico.

 

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

 

     Art. 9. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

     Art. 10. Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2012. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 11. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 12. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] Parere del 13 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] Parere del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 settembre 2009.

 

[3] GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

 

[4] GU L 179 del 17.7.2003, pag. 3.

 

[5] GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1.

 

[6] GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.

 

[7] GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24.

 

[8] GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

 

[9] GU L 118 del 27.4.2001, pag. 41.

 

[10] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

 

[11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.