§ 6.2.211 - L.R. 8 agosto 2012, n. 16.
Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:08/08/2012
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Aggiornamento dei residui attivi e passivi
Art. 2.  Saldo Finanziario al 31 dicembre 2011
Art. 3.  Aggiornamento del Fondo di Cassa
Art. 4.  Ricorso al mercato finanziario
Art. 5.  Variazioni allo stato di previsione dell'entrata
Art. 6.  Variazioni allo stato di previsione delle uscite
Art. 7.  Variazioni bilancio pluriennale 2012-2014
Art. 8.  Allegati
Art. 9.  Slittamento limite d'impegno di cui alla Legge Regionale 7 Agosto 2009, n. 27
Art. 10.  Norme di adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazionedei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli [...]
Art. 11.  Integrazione alla Legge Regionale 30 dicembre 2011, n.27 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014"
Art. 12.  Modifiche alla Legge Regionale 30 dicembre 2011, n.26 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2012"
Art. 13.  Modifiche all'articolo 20 della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata Legge Finanziaria [...]
Art. 14.  Modifica dell'art. 27 della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata — Legge finanziaria [...]
Art. 15.  Modifica all'articolo 14 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 34 "Norme per la disciplina della contabilità della utilizzazione e gestione del patrimonio e del controllo delle Aziende sanitarie [...]
Art. 16.  Modifica all'articolo 15 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 34 "Norme per la disciplina della contabilità della utilizzazione e gestione del patrimonio e del controllo delle Aziende sanitarie [...]
Art. 17.  Modifica all'articolo 25 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 34 "Norme per la disciplina della contabilità della utilizzazione e gestione del patrimonio e del controllo delle Aziende sanitarie [...]
Art. 18.  Adempimenti Patto per la Salute. Articolo 1 comma 173 lett. f) della legge 31 dicembre 2004, n. 311
Art. 19.  Riduzione della spesa per missioni degli enti del SSR
Art. 20.  Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale
Art. 21.  Istituzione del Dipartimento interaziendale del SSR "Centrale di Committenza"
Art. 22.  Modifica dell'art. 2 comma 3 della Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 12 "Riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale"
Art. 23.  Disposizioni in materia di riduzione della spesa sanitaria per prestazioni erogate da strutture private
Art. 24.  Rideterminazione della quota a carico dell'utente per le prestazioni riabilitative
Art. 25.  Azioni a sostegno dello smaltimento delle carcasse animali
Art. 26.  Promozione e sostegno delle imprese del terzo settore e dell'impresa sociale
Art. 27.  Modifica della Legge Regionale 19 gennaio 2005, n. 3 e ss.mm.ii. "Promozione della cittadinanza solidale"
Art. 28.  Sostegno agli Enti Locali del territorio
Art. 29.  Contributo straordinario al Comune di Matera per l'esercizio dei servizi aggiuntivi in tema di trasporto pubblico locale
Art. 30.  Contributo straordinario al Comune di Matera per le attività di manutenzione
Art. 31.  Contributo straordinario all'ATER di Potenza
Art. 32.  Dotazione del Fondo di Coesione Interna
Art. 33.  Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto ex art. 9 Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 33 e ss.mm. ii. "Norme in materia di bonifica integrale"
Art. 34.  Aiuti comunitari — Semplificazione amministrativa dell'istruttoria delle Misure del PSR Basilicata.
Art. 35.  Aiuti comunitari — Applicazione D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii. Programmi regionali.
Art. 36.  Disposizioni inerenti il personale a tempo indeterminato proveniente dalle soppresse Comunità Montane
Art. 37.  Provvedimenti urgenti in materia di governo del territorio e per la riduzione del consumo di suolo
Art. 38.  Modifica ed integrazioni alla Legge Regionale 21 dicembre 1998 n. 47 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente"
Art. 39.  Modifica agli articoli 5 e 11 della Legge Regionale 24 novembre 1997, n. 47 "Istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane"
Art. 40.  Modifica agli articoli 2, 8 e 9 della Legge Regionale 7 gennaio 1998, n. 2 "Istituzione dell'Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano"
Art. 41.  Modifica al comma 7 dell'art. 42 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 e ss.mm.ii. "Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali"
Art. 42.  Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas naturale usato come combustibile e imposta sostitutiva sulle utenze esenti
Art. 43.  Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 1 marzo 2005, n. 23 "Costituzione e disciplina del Comitato Consultivo regionale per la valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni [...]
Art. 44.  Modifiche alla Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 33 "Riordino del sistema formativo integrato"
Art. 45.  Modifica art. 10 della Legge Regionale 29 marzo 1993, n. 16 e successive modifiche e integrazioni "Disciplina della professione di maestro di sci e dell'esercizio delle scuole di sci in Basilicata [...]
Art. 46.  Sostegno al reddito lavoratori in mobilità
Art. 47.  Modifica all'art. 23 della Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria [...]
Art. 48.  Provvedimenti ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 5 febbraio 2010, n.18 "Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei consorzi per lo sviluppo industriale"
Art. 49.  Modifiche alla Legge Regionale 18 dicembre 2007, n. 24 ss.mm. e ii. "Norme per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale [...]
Art. 50.  Modifica all'art. 3 della Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e ss.mm.ii. "Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai Gruppi consiliari delle Regione [...]
Art. 51.  Modifiche all'art. 3 della Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e ss.mm.ii. "Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai Gruppi consiliari delle Regione [...]
Art. 52.  Interventi di riduzione della spesa pubblica
Art. 53.  Bollettino Ufficiale Regione Basilicata on line
Art. 54.  Taglia carta
Art. 55.  Durata in carica dei Presidenti delle Federazioni dei Lucani nel mondo - Disciplina transitoria - L.R. 3 maggio 2002, n.16 "Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all'estero"
Art. 56.  Veicoli di particolare interesse storico e collezionistico
Art. 57.  Modifica alla funzione obiettivo 0611
Art. 58.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore


§ 6.2.211 - L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014

(B.U. 8 agosto 2012, n. 26)

 

Art. 1. Aggiornamento dei residui attivi e passivi

1. I residui attivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed i residui passivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, rideterminati in conformità ai residui attivi e passivi definitivi, riclassificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 32 della L.R. 6 settembre 2001, n. 34, risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2011, sono esposti negli allegati 1A, 2A, 1B e 2B annessi alla presente legge.

 

     Art. 2. Saldo Finanziario al 31 dicembre 2011

1. L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011, derivante da economie di stanziamenti di spesa a destinazione vincolata, riportato nello stato di previsione di competenza dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, di € 446.532.256,13, è rideterminato, secondo le risultanze del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2011, in € 567.589.841,86.

2. Il disavanzo effettivo al 31 dicembre 2011, come risultante dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2011 e derivante dalla differenza fra l'avanzo contabile di amministrazione al 31 dicembre 2011 di € 466.493.751,20, riportati negli allegati n. 3A e n. 3B annessi alla presente legge, ed il totale dei trasferimenti di somme vincolate e non impegnate di cui al precedente comma, è pari a € 101.096.090,66.

 

     Art. 3. Aggiornamento del Fondo di Cassa

1. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2011 iscritto nello stato di previsione di cassa dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 di € 400.000.000,00 è aggiornato in € 699.731.900,72 come riportato nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge.

 

     Art. 4. Ricorso al mercato finanziario

1. L'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta dall'art. 12, comma 1, della L.R. n. 34 del 30 dicembre 2010, è rinnovata, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 27 del 30 dicembre 2011 per l'esercizio finanziario 2012, per l'importo di € 38.766.448,76, corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2011, relativamente alle spese contenute nell'allegato n. 10 al bilancio di previsione 2011, non coperti mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell'esercizio 2011 per effetto del disposto di cui all'art. 12, comma 6, della medesima L.R. n. 34 del 30 dicembre 2010.

2. L'autorizzazione disposta all'art. 1, comma 4, lett. d), della L.R. 30 dicembre 2011, n.26, ed all'art. 12, comma 3, lett. d), della L.R. 30 dicembre 2011, n.27, finalizzata al finanziamento delle spese di investimento indicate nell'allegato n. 10 di cui all'art. 6, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2011, n. 27, è rideterminata nella misura di € 15.059.108,90 corrispondente all'ammontare definitivo dei mutui o altre forme di prestito da contrarre per le finalità richiamate.

3. Il limite massimo di indebitamento di cui all'art. 1, comma 1, della L.R. n. 26 del 30 dicembre 2011, di € 103.918.420,99 per effetto di quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo, è conseguentemente rideterminato in € 140.184.869,75.

4. All'art. 1, comma 6 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26 l'importo di € 4.700.000,00 è rideterminato in € 9.600.000,00.

5. L'onere presunto relativo alle rate di ammortamento derivante dalla rideterminazione del limite massimo di indebitamento di cui al comma 3 del presente articolo, rientra negli stanziamenti posti a carico della U.P.B. 1212.01 "Rimborso quote di capitale per ammortamento prestiti, anticipazioni di cassa e finanziamenti a totale carico della Regione", per la quota capitale, e della U.P.B 1212.02 "Rimborso quote di interessi per ammortamento prestiti, anticipazioni di cassa e finanziamenti a totale carico della Regione", per quanto riguarda la quota interessi, iscritti nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.

6. In relazione a quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo, sono autorizzate le conseguenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata e delle uscite del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, contenute negli allegati n. 5A e 5B di cui al successivo articolo 5 e n. 6A e 6B di cui al successivo articolo 6 della presente legge.

 

     Art. 5. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 5A e 5B annessi alla presente legge.

 

     Art. 6. Variazioni allo stato di previsione delle uscite

1. Nello stato di previsione delle uscite del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 6A e 6B annessi alla presente legge.

 

     Art. 7. Variazioni bilancio pluriennale 2012-2014

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2012-2014 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 7A e 7B annessi alla presente legge.

2. Nello stato di previsione delle uscite del bilancio pluriennale 2012-2014 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 8A e 8B annessi alla presente legge.

 

     Art. 8. Allegati

1. L'allegato 9 di cui all'articolo 6, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2011, n. 27, è sostituito dall'allegato 9A, annesso alla presente legge.

2. L'allegato 10 di cui all'articolo 6, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2011, n. 27, è sostituito dall'allegato 10A, annesso alla presente legge.

3. L'allegato 11 di cui all'articolo 6, comma 7, della L.R. 30 dicembre 2011, n. 27, è sostituito dall'allegato 11A, annesso alla presente legge.

4. E' approvato l'allegato 12A "Fondi di cui agli articoli 7, commi 2 e 14, comma 4 del DPCM 28 dicembre 2011", annesso alla presente legge.

5. La tabella D allegata alla L.R. 30 dicembre 2011, n. 26, articolo 4, è sostituita dalla tabella D1, annessa alla presente legge.

 

     Art. 9. Slittamento limite d'impegno di cui alla Legge Regionale 7 Agosto 2009, n. 27

1. Il limite di impegno di € 300.000,00 di cui all'articolo 16 della L.R. 7 agosto 2009, n. 27, per l'acquisto di una sede a Matera da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Basilicata, decorre dall'esercizio finanziario 2013.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla U.P.B. 1111.08 dello Stato di Previsione delle Uscite del bilancio pluriennale 2012-2014. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

 

     Art. 10. Norme di adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazionedei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

1. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni di cui al presente articolo sono attuative del principio generale della competenza finanziaria e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011.

2. In attuazione dell'articolo 7, comma 2 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011, è istituito, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, il Fondo pluriennale vincolato costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi finanziari successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

3. Sul fondo pluriennale vincolato non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Per l'utilizzo del Fondo ovvero per la riallocazione delle risorse tra il fondo e il capitolo di bilancio destinato alla specifica spesa si procede mediante variazione di bilancio da effettuarsi con delibera di Giunta Regionale.

4. In attuazione dell'articolo 12, comma 4, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011, è istituito, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, il Fondo svalutazione crediti quale garanzia dell'accertamento di entrate di dubbia e difficile esazione e per le quali non è certa la riscossione integrale.

5. Alla determinazione dell'ammontare del Fondo di cui al comma 4, ovvero alle relative modalità di utilizzo, si provvede ai sensi del punto 3.3 dell'allegato 2 al D.P.C.M. del 28 dicembre 2011.

6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le risorse stanziate a bilancio relativamente alla copertura dei residui perenti non sono impegnabili direttamente e sono oggetto di prelievo e reiscrizione sui capitoli di provenienza mediante variazione di bilancio da effettuarsi con delibera di Giunta Regionale.

7. Gli enti individuati dalla Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 3 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011, nel corso della sperimentazione applicano le norme regionali finalizzate all'adeguamento del sistema contabile alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011, eventualmente anche in deroga alle rispettive discipline normative o regolamentari.

8. Ai fini dell'applicazione dei nuovi sistemi contabili e degli schemi di bilancio così come disciplinati dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28 Dicembre 2011, gli Enti strumentali regionali in contabilità finanziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2013, utilizzano lo stesso sistema informativo contabile della Regione Basilicata, in modalità ASP — Application Service Provider. Tali Enti si impegnano a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per rendere operativo quanto disposto al presente comma. La Giunta regionale, entro 90 giorni con propria deliberazione, adotta i criteri per l'applicazione di tale disposizione anche in linea con quanto previsto dal D.L. n. 95/2012.

 

     Art. 11. Integrazione alla Legge Regionale 30 dicembre 2011, n.27 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014"

1. All'articolo 8 della legge regionale n. 27/2011 è aggiunto il seguente comma 14: "14. La Giunta regionale, ai fini della sperimentazione dei nuovi sistemi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, è altresì autorizzata ad apportare variazioni al bilancio pluriennale per gli anni 2012/2014 secondo i criteri approvati con propria deliberazione."

 

     Art. 12. Modifiche alla Legge Regionale 30 dicembre 2011, n.26 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2012"

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 26/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a. La somma di € 28.677.000,00 è sostituita con la somma di € 27.677.000,00.

b. Al rigo di Totale la somma di € 28.677.000,00 è sostituita con la somma di € 27.677.000,00.

c. Il contributo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Basilicata - A.R.P.A.B. – L.R. 19 maggio 1997, n. 27 (F.O. 0510 –U.P.B. 0510.05) è rideterminato in € 8.312.000,00.

d. Il contributo dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) – (F.O. 0421 – U.P.B. 0421.02) è rideterminato in € 3.865.000,00.

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 20 della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata Legge Finanziaria 2012"

1. Il comma 5 dell'art. 20 della Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 è sostituito dal seguente:

"5. La Regione Basilicata, esclusivamente in attuazione dell'articolo 7 della Intesa sancita il 16 novembre 2006 in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie Locali, promuove, altresì, progetti speciali finalizzati all'assunzione a tempo determinato, presso le amministrazioni pubbliche presenti sul territorio della Regione Basilicata, dei lavoratori diversamente abili che hanno svolto presso gli enti pubblici presenti sul territorio della Regione Basilicata, per la durata di almeno 24 mesi, un'attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, lavorativa, iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'Intesa, anche se completata successivamente".

2. All'art. 20 della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5. bis. La Regione Basilicata, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 7 dell'Intesa sancita il 16 novembre 2006 in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie Locali, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, promuove, inoltre, progetti speciali finalizzati all'assunzione a tempo determinato, presso le amministrazioni pubbliche presenti sul territorio della Regione Basilicata dei lavoratori diversamente abili che hanno svolto presso gli Enti pubblici presenti sul territorio della Regione Basilicata, per la durata di almeno 24 mesi, un'attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, lavorativa iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, anche se completata successivamente.

3. Al comma 6 dell'art. 20 della Legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, le parole "Ai fini di cui al comma precedente" sono sostituite dalle parole: "Ai fini di cui ai due commi precedenti."

 

     Art. 14. Modifica dell'art. 27 della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata — Legge finanziaria 2012"

1. All'art. 27, comma 1 della Legge Regionale n. 26 del 30 dicembre 2011 dopo la parola "coordinamento" è aggiunto: ", con le attività di prevenzione e riabilitazione visiva dell'Azienda sanitaria di Matera, con le procedure in atto di cui alla Legge Regionale 16 giugno 2003, n. 22".

 

     Art. 15. Modifica all'articolo 14 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 34 "Norme per la disciplina della contabilità della utilizzazione e gestione del patrimonio e del controllo delle Aziende sanitarie Unità sanitarie locali e ospedaliere"

1. L'art. 14 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 34 è così sostituito:

"1. Le aziende sanitarie regionali compreso l'IRCCS, Crob predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione.

2. Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26 del D.Lgs. 23 giugno n. 118. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano degli investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del Collegio sindacale. Con delibera del Direttore generale, il bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione del Collegio sindacale, viene trasmesso alla Giunta Regionale per l'approvazione.

4. La Giunta regionale annualmente approva, sentita la competente Commissione consiliare permanente, entro il 10 novembre, il programma di riparto provvisorio del Fondo Sanitario Regionale per l'anno successivo sulla base della stima delle risorse disponibili definendo i criteri di riparto del Fondo Sanitario sulla base della programmazione nazionale e regionale, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 della L.R. 27 marzo 1995, n. 34".

 

     Art. 16. Modifica all'articolo 15 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 34 "Norme per la disciplina della contabilità della utilizzazione e gestione del patrimonio e del controllo delle Aziende sanitarie Unità sanitarie locali e ospedaliere"

1. L'art. 15 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 34 è così sostituito:

"1. Il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio economico preventivo sono adottati dal Direttore generale dell'azienda entro il 10 novembre dell'anno precedente e sono trasmessi alla Giunta regionale per l'approvazione corredati della relazione del Collegio Sindacale entro il 30 novembre. Il bilancio economico preventivo è approvato dalla Giunta regionale.

2. Il bilancio economico preventivo è trasmesso annualmente alla rappresentanza della Conferenza dei sindaci ed è pubblicato sul sito della Regione Basilicata".

 

     Art. 17. Modifica all'articolo 25 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 34 "Norme per la disciplina della contabilità della utilizzazione e gestione del patrimonio e del controllo delle Aziende sanitarie Unità sanitarie locali e ospedaliere"

1. L'art. 25 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 34 è così sostituito:

"1. Il bilancio di esercizio deve rappresentare il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda sanitaria. Il bilancio di esercizio deve essere articolato secondo le strutture fondamentali dell'Azienda sanitaria con separata evidenza dei servizi sociali, ove delegati dagli enti locali.

2. Il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal Direttore generale.

3. Il bilancio di esercizio è deliberato dal Direttore generale ed è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione corredato della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio sindacale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Nello stesso termine il bilancio di esercizio è trasmesso alla rappresentanza della Conferenza dei sindaci. Il bilancio di esercizio è approvato dalla Giunta regionale.

4. La nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente.

5. La relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza.

6. Le Aziende sanitarie regionali redigono il bilancio di esercizio secondo gli appositi schemi di cui agli allegati del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118."

 

     Art. 18. Adempimenti Patto per la Salute. Articolo 1 comma 173 lett. f) della legge 31 dicembre 2004, n. 311

1. In deroga all'art. 31 della L.R. 27 marzo 1995, n. 34 è autorizzato per l'anno 2011 il ripiano parziale dello squilibrio economico delle Aziende sanitarie regionali, accertato dalla Giunta regionale, nei limiti delle risorse appositamente rese disponibili e nel rispetto delle disposizioni attuative del patto di stabilità in materia sanitaria. Il rientro della residua quota delle perdite di esercizio è a carico delle Aziende sanitarie, ai sensi dell'art.31 della L.R. 27 marzo 1995, n.34.

 

     Art. 19. Riduzione della spesa per missioni degli enti del SSR [1]

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, la spesa per missioni sostenuta dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario regionale deve ridursi nel limite previsto dall’art. 6, comma 12 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. E’ consentita una deroga al limite di cui al precedente comma 1, nel tetto massimo del 10%, a condizione che le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale adottino formalmente misure compensative delle minori riduzioni di spesa rispetto a quelle imposte dal comma precedente, da certificare nel bilancio consuntivo, relativo all’esercizio in corso.

3. Al fine di garantire una disciplina omogenea sul territorio regionale, laddove ricorrano tutte le condizioni previste dalla normativa vigente per l’uso del proprio mezzo di trasporto, è riconosciuto al dipendente un rimborso nella misura onnicomprensiva di € 0,20 per ogni Km. percorso, in conformità ad analoghe disposizioni regionali in materia.

4. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi.

5. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel presente articolo determinano responsabilità erariale.

 

     Art. 20. Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale [2]

1. 1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dalle norme nazionali vigenti, per gli anni 2015 e 2016, le Aziende sanitarie regionali possono procedere ad assunzioni di personale nel limite massimo del 40% della spesa del personale cessato dal servizio durante l'anno precedente.

2. Sono escluse dal limite di cui al precedente comma 1 le assunzioni di:

a) personale sanitario e tecnico necessario al potenziamento della rete regionale dell'emergenza urgenza - 118;

b) personale sanitario e personale tecnico che opera nel campo dell'assistenza sanitaria (OSS) destinato al DEA di I e II livello e agli ospedali sedi di Pronto Soccorso Attivo (PSA).

3. Sono escluse dal limite di cui al precedente comma 1 le assunzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e quelle previste dall'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 e successive modifiche e integrazioni e quelle finalizzate alla ricerca nell'ambito delle attività richieste dall'IRCCS - CROB di Rionero in Vulture.

4. In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 584, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la Giunta regionale adotta un programma pluriennale di graduale riduzione della spesa del personale delle Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale, al fine di garantire l’obiettivo, previsto per l’anno 2020, di una spesa complessiva del personale pari a quella sostenuta nell’anno 2004 ridotta dell’1,4% al netto della spesa per il personale del sistema dell’emergenza urgenza 118 e dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture non ancora strutturata alla data del 31 dicembre 2004, individuando il limite di spesa annuale per ciascuna Azienda [3].

5. Per l'attivazione di nuovi progetti di carattere strategico a livello regionale e per le esigenze inderogabili connesse al funzionamento del servizio di emergenza - urgenza (118) la Giunta regionale può autorizzare assunzioni di personale del Servizio Sanitario Regionale in deroga ai limiti di spesa fissati dal precedente comma 4.

6. Sono esclusi dal limite di spesa di cui al precedente comma 4 gli oneri connessi alla erogazione dell'indennità di esclusività e all'equiparazione del personale dirigenziale del servizio sanitario regionale e le spese relative all'incremento di costo annuale per le assunzioni di personale rientrante nelle categorie protette.

7. Nel rispetto degli obblighi di finanza pubblica indicati nelle vigenti disposizioni nazionali e regionali, le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) predispongono il piano annuale delle assunzioni nell’ambito del limite di spesa annuale individuato dalla Giunta regionale, come previsto al precedente comma 4, in attuazione del disposto di cui all’articolo 1 comma 584 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il piano annuale delle assunzioni di ciascuna Azienda ed Ente del SSR deve garantire l’equilibrio economico, tener conto imprescindibilmente delle esigenze connesse alla attuazione di quanto previsto dall’articolo 14 della legge n. 161/2014 e dare atto dell’effettivo fabbisogno di personale a seguito dei propedeutici provvedimenti di riorganizzazione ed ottimizzazione delle risorse umane già in servizio. Il piano annuale delle assunzioni deve essere adottato con esclusivo riguardo ai profili professionali previsti dai vigenti CCNNLL nazionali e dalle dotazioni organiche rideterminate a seguito della definizione dei nuovi Atti Aziendali applicativi dei parametri standard regionali approvati. Il piano annuale delle assunzioni non è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale di cui all’articolo 44 della L.R. n. 39/2001 [4].

8. Nel periodo di vigenza del piano delle assunzioni le Aziende sanitarie regionali possono garantire il turn over del personale, cessato per mobilità ovvero per dimissioni, rientrante nelle tipologie professionali di cui al precedente comma 2 lettere a) e b) nonché del personale del ruolo sanitario e degli Operatori Socio-Sanitari (OSS) impiegati nelle attività territoriali e distrettuali, fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 4 del presente articolo [5].

9. Nelle ipotesi di verificate e motivate esigenze finalizzate a garantire l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e fino al 31 dicembre 2016, le Aziende sanitarie regionali possono ricorrere alle prestazioni aggiuntive, in deroga al tetto di cui all'art.

10, della L.R. n. 17/2011, integrato dall'art. 29 della L.R. n. 26/2011 e dall'art. 15 della L.R. n. 7/2013 e comunque entro il limite massimo del 90% della spesa sostenuta e registrata nel bilancio di esercizio per l'anno 2009.

10. L'art. 28 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33, l'art. 30, commi 1, 2 e 4 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 e l'art. 26, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 sono abrogati.

 

     Art. 21. Istituzione del Dipartimento interaziendale del SSR "Centrale di Committenza" [6]

1. A decorrere dal 01 ottobre 2012, è istituito, ai sensi dell'art. 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il Dipartimento interaziendale "Centrale di Committenza" finalizzato alla gestione della rete regionale degli acquisti del Servizio sanitario regionale, con sede presso l'Azienda ospedaliera "San Carlo" di Potenza [7].

2. Il Dipartimento interaziendale di cui al precedente comma è struttura operativa unitaria a carattere interaziendale del Servizio sanitario regionale.

3. All'individuazione del responsabile del Dipartimento interaziendale, denominato Direttore, si procede con apposita procedura selettiva non comparativa. A tal fine la Giunta regionale, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, emana apposito avviso pubblico a cui possono candidarsi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver esercitato per almeno 5 anni, nell'ultimo decennio, funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione;

b) possedere adeguate conoscenze in materia di gare e contratti dì servizi, forniture o lavori pubblici.

4. L'incarico del Direttore ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni ed il relativo trattamento economico è commisurato a quello di Responsabile di Unità Operativa Complessa amministrativa o tecnica delle Aziende del Servizio sanitario regionale con la maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura prevista per gli incarichi di direzione di Dipartimento.

5. In attuazione di quanto disposto dai commi precedenti l'Azienda ospedaliera regionale "S. Carlo" di Potenza, l'IRCSS Crob di Rionero, l'Azienda sanitaria locale di Potenza e l'Azienda sanitaria locale di Matera stipulano apposita intesa per la determinazione dell'organigramma e l'assegnazione delle risorse umane in servizio presso le aziende regionali da assegnare funzionalmente al Dipartimento interaziendale.

6. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 3 e seguenti, la struttura è retta, in via provvisoria, da un dirigente in possesso dei requisiti per ricoprire l'incarico di direttore e individuato d'intesa dai Direttori generali dell'Azienda ospedaliera "San Carlo" di Potenza, dell'Azienda sanitaria locale di Potenza, dell'Azienda sanitaria locale di Matera e dell'IRCSS Crob di Rionero.

7. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituita la stazione unica appaltante con il relativo regolamento di attuazione.

 

     Art. 22. Modifica dell'art. 2 comma 3 della Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 12 "Riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale"

1. Il comma 3 dell'art. 2 della Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 12 è sostituito dal seguente:

"3. L'Azienda sanitaria locale di Potenza e l'Azienda sanitaria locale di Matera hanno dimensioni corrispondenti ai rispettivi territori provinciali. Esse adottano il modello funzionale dipartimentale e si articolano in distretti socio-sanitari corrispondenti ai comuni di Potenza e Matera e alle aree territoriali omogene subprovinciali, coincidenti con il territorio delle aree programma, istituite dall'art. 23 della Legge Regionale 30 dicembre 2010, n. 33, salvo quanto disposto dall'articolo 4 comma 1, della Legge Regionale n. 12 del 2008."

 

     Art. 23. Disposizioni in materia di riduzione della spesa sanitaria per prestazioni erogate da strutture private

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, i tetti di spesa ed i relativi volumi di attività assegnati dalle aziende sanitarie provinciali alle strutture private accreditate sono bloccati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le aziende sanitarie provinciali non possono stipulare nuovi contratti, con le strutture private accreditate, che determinino un superamento del costo consuntivato e liquidato al netto della mobilità attiva alla singola struttura, relativa all'anno 2011, ridotto delle percentuali di cui aí commi 3 e 4 [8].

3. I tetti di spesa ed i relativi volumi di attività assegnati dalle aziende sanitarie provinciali alle strutture private autorizzate per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera per gli anni 2012, 2013 e 2014 sono ridotti in modo proporzionale di un importo parì, rispettivamente, allo 0,5%, 1% e 2% della spesa consuntivata al netto della mobilità attiva dell'anno 2011. Alle strutture private accreditate che hanno stipulato il contratto, per la prima volta nel corso del 2012, si applica la medesima riduzione sul tetto di spesa e sui relativi volumi definiti in sede di contratto. Per le strutture private eroganti prestazioni di ricovero, il tetto di spesa è costituito dalla spesa consuntivata dell'anno 2011 [9].

4. I tetti di spesa assegnati dalle aziende sanitarie provinciali alle strutture eroganti prestazioni ambulatoriali, residenziali, semi-residenziali e domiciliari, ex art. 26 Legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno valenza regionale e per gli anni 2012, 2013 e 2014 sono ridotti in modo proporzionale di un importo pari rispettivamente allo 0,5%, 1% e 2% della spesa consuntivata al netto della mobilità attiva dell'anno 2011. Alle strutture private accreditate che hanno stipulato il contratto, per la prima volta nel corso del 2012, si applica la medesima riduzione sul tetto di spesa ed i volumi definiti in sede di contratto [10].

5. Le prestazioni erogate in forma residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare, ex art. 26 Legge n. 833/78, autorizzate dalle UVBR (Unità di Valutazione dei Bisogni Riabilitativi) delle Aziende sanitarie provinciali regionali, eccedenti i tetti di spesa programmati e ridefiniti ai sensi dei precedenti commi, sono remunerate applicando un abbattimento tariffario del 20%, fermo restando in ogni caso il rispetto degli importi effettivamente liquidati nell'anno 2011.

6. Le Aziende sanitarie provinciali regionali provvederanno ad adeguare i contratti in essere in applicazione dei suddetti commi.

 

     Art. 24. Rideterminazione della quota a carico dell'utente per le prestazioni riabilitative

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce, sentita la competente Commissione Consiliare Permanente, con apposita deliberazione, le modalità di ritederminazione della compartecipazione a carico dell'utente per le prestazioni di riabilitazione a carattere socio-sanitario.

 

     Art. 25. Azioni a sostegno dello smaltimento delle carcasse animali

1. La Giunta regionale, al fine di incentivare il corretto smaltimento delle carcasse animali da parte degli allevatori e di impedire la diffusione nell'ambiente di materiale a rischio sanitario, provvede ad emanare apposita regolamentazione.

2. Con successiva deliberazione stabilisce i criteri e le modalità anche per la eventuale concessione di contributi di cui al comma 1 a favore delle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli, in conformità alle normative comunitarie vigenti in materia di aiuto di Stato.

 

     Art. 26. Promozione e sostegno delle imprese del terzo settore e dell'impresa sociale

1. Al fine di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la qualificazione dell'attività economica delle imprese sociali e del terzo settore sia produttive che di servizio, di sostenere la realizzazione di progetti che promuovono l'inclusione sociale delle persone in situazione di disagio e dei soggetti in condizione gli svantaggio rispetto al mercato del lavoro, nonché di sostenere lo sviluppo ed il consolidamento di imprese sociali per la gestione di servizi socio-assistenziali nelle diverse forme, in coerenza con quanto realizzato attraverso i Piani di Offerta Integrata di Servizi (POIS), sono concessi contributi, in favore delle piccole e medie imprese, nell'ambito del regime del "de minimis" e per un importo massimo di 50.000,00 euro, per le seguenti iniziative:

a) investimenti materiali;

b) impianti, macchinari ed attrezzature;

c) opere edili ed impiantistiche per l'adeguamento dei locali per l'attività di impresa;

d) investimenti immateriali.

2. Per poter beneficiare del contributo le imprese devono attivare almeno un contratto di lavoro aggiuntivo a tempo indeterminato.

3. Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

4. La Regione prevede interventi integrati di formazione e sostegno all'occupazione collegati al programma di investimento delle imprese sociali in fase di insediamento, di espansione, di innovazione e ammodernamento delle stesse.

5. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al presente articolo trovano copertura negli stanziamenti, nell'ambito del F.S.E. per € 400.000,00 e del F.E.S.R. per € 2.000.000,00 alle F.O. 1112 "Politiche per il superamento della convergenza verso la competitività regionale e l'occupazione - P.O. F.S.E." e F.O. 1113 "Politiche per il superamento della convergenza verso la competitività e lo sviluppo regionale - P.O. F.E.S.R." iscritti nello stato di previsione del bilancio 2012-2014.

 

     Art. 27. Modifica della Legge Regionale 19 gennaio 2005, n. 3 e ss.mm.ii. "Promozione della cittadinanza solidale"

1. Il comma 4 dell'art. 3 della Legge regionale, n. 3 del 19 gennaio 2005 è sostituito dal seguente:

"4. Ai soggetti beneficiari e agli altri componenti il nucleo familiare è richiesta, pena l'esclusione da tutti i benefici, la disponibilità immediata a partecipare ai programmi di inclusione sociale previsti dall'art. 5, comma 2, qualora ricorrano i requisiti soggettivi pre- visti, nonché, per i soggetti inoccupati ed in età e capacità lavorativa, a partecipare ai programmi di inserimento formativo e lavorativo, previsti dall'art. 5, comma, 2 lett. b) e la disponibilità immediata allo svolgimento di attività lavorative. Tale disponibilità immediata non è richiesta nel seguente caso:

a) per coloro che attendono alla cura di figli in età inferiore ad anni uno.

I soggetti di cui sopra sono tenuti a presentare apposita documentazione che certifichi l'esistenza di detti requisiti e la data in cui prevedibilmente cesseranno."

 

     Art. 28. Sostegno agli Enti Locali del territorio

1. La Regione Basilicata, quale azione di governance territoriale, assicura un contributo complessivo di Euro 6.000.000,00 in favore degli Enti locali del territorio lucano che, a causa dell'eccessivo onere a carico del bilancio comunale dovuto a debiti contratti a seguito di dissesto finanziario dichiarato a partire dall'anno 1994 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in difficoltà nel mantenimento degli equilibri di bilancio e nell'assolvimento delle proprie funzioni fondamentali.

2. I criteri e le modalità di concessione del contributo, di cui al comma 1, sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si farà fronte con le risorse stanziate alla U.P.B. 0161.02 del bilancio di previsione 2012/2014.

 

     Art. 29. Contributo straordinario al Comune di Matera per l'esercizio dei servizi aggiuntivi in tema di trasporto pubblico locale

1. Al fine di contribuire al sostenimento degli oneri per l'esercizio dei servizi aggiuntivi in tema di trasporto pubblico locale, per l'anno 2012 è concesso all'Amministrazione comunale di Matera un contributo straordinario di € 200.000,00.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si farà fronte con le risorse stanziate all'U.P.B. 0450.01 del bilancio di previsione 2012.

 

     Art. 30. Contributo straordinario al Comune di Matera per le attività di manutenzione

1. E' concesso un contributo straordinario di euro 200.000,00 alla città di Matera per le attività di manutenzione, per una migliore gestione e fruizione del patrimonio mondiale dell'umanità rappresentato dai rioni Sassi che rappresenta il più grande attrattore naturale turistico della Basilicata.

 

     Art. 31. Contributo straordinario all'ATER di Potenza

1. La Regione, al fine di promuovere la programmazione di nuovi interventi nel campo dell'housing sociale, concede all'ATER di Potenza un contributo straordinario dell'importo di € 120.000,00 per il finanziamento del progetto di dismissione dei locali ad uso diverso dall'abitazione così come autorizzata dall'Agenzia del Demanio.

2. Le risorse di cui al comma precedente trovano copertura negli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 0611.04 "Oneri diversi nel settore dell'Edilizia" nello stato di previsione del bilancio 2012.

 

     Art. 32. Dotazione del Fondo di Coesione Interna

1. Per l'esercizio finanziario 2012 la dotazione del "Fondo di Coesione Interna" di cui all'art. 22 della Legge Regionale 31 gennaio 2002, n. 10, è pari ad Euro 1.000.0000,00 importo stanziato alla Unità Previsionale di Base 1111.06 del bilancio di previsione per l'esercizio 2012.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale sottopone all'approvazione la disciplina di gestione del Fondo.

 

     Art. 33. Contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto ex art. 9 Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 33 e ss.mm. ii. "Norme in materia di bonifica integrale"

1. Ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nell'art. 9 della Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 33 e ss.mm. ii., è concesso un contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto per provvedere al pagamento delle somme vantate dall'EIPLI a titolo di corrispettivo del servizio idrico integrato anni 2010-2011.

2. Ai fini del precedente comma all'EIPLI vengono cedute le somme che la Regione Basilicata vanta nei confronti dell'ILVA di Taranto a titolo di indennità per compensazione ambientale fino ad un massimo di 3 milioni di curo.

3. La Giunta regionale è autorizzata a dare esecuzione a quanto previsto nei precedenti commi.

 

     Art. 34. Aiuti comunitari — Semplificazione amministrativa dell'istruttoria delle Misure del PSR Basilicata.

1. All'attività istruttoria, anche pendente, delle Misure del PSR Basilicata si applica il comma 2 dell'art. 25 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 cosicché i dati relativi all'azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'art. 9 del D.P.R 503/1999 e all'art. 13 del D. Lgs 99/2004 fanno fede nei confronti della pubblica amministrazione.

2. Nell'ambito della medesima attività istruttoria non potranno essere richiesti dati o informazioni che non risultino dal fascicolo elettronico aziendale.

3. Le previsioni contenute nei bandi regionali per l'attuazione dei programmi comunitari del possesso preventivo di contratti pluriennali per la disponibilità dei terreni è sostituita dall'impegno di pari durata di disponibilità degli stessi. Il mancato rispetto dell'impegno pluriennale determina la revoca del contributo.

 

     Art. 35. Aiuti comunitari — Applicazione D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii. Programmi regionali.

1. I commi 3 e 4 dell'art. 26 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii. si applicano alle domande di pagamento, ivi previste, presentate successivamente al primo anno di impegno, per cui le stesse sono da considerarsi adempienti rispetto alle condizioni di accesso anche quando contengono la modifica in diminuzione delle superfici e/o delle Unità di Bovino Adulto (UBA) a suo tempo dichiarate.

 

     Art. 36. Disposizioni inerenti il personale a tempo indeterminato proveniente dalle soppresse Comunità Montane

1. Nell'ambito degli obblighi dettati dalla legislazione nazionale in materia di razionalizzazione delle dotazioni organiche e nel rispetto del principio del massimo utilizzo del personale proveniente dalle soppresse Comunità Montane nell'ambito dell'associazionismo comunale nonché al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Conferenze dei Sindaci delle Aree Programma per le funzioni di cui al comma 4 dell'art. 23 della legge regionale 33/2010, definiscono, previo esame con le organizzazioni sindacali, un piano di mobilità per la definitiva ripartizione del personale a tempo indeterminato delle soppresse comunità montane nelle dotazioni organiche dei Comuni convenzionalmente aderenti all'Area Programma. Scaduto il termine suddetto la Regione definisce, previo confronto con le organizzazioni sindacali, secondo criteri di legge e del CCNL di riferimento, una proposta di "piano di ripartizione" del personale, nelle singole dotazioni organiche degli enti locali facenti parte delle soppresse Comunità Montane ovvero negli altri enti locali aderenti all'Area Programma.

2. A decorrere dal trasferimento, le risorse destinate al trattamento economico fondamentale, oltre a quelle già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nell'anno 2010 dalla soppressa comunità montana a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse degli enti che acquisiscono il relativo personale quale compartecipazione all'esercizio delle funzioni che risultano conferite dalla Regione alle Aree Programma.

3. La mobilità in entrata del personale a tempo indeterminato delle soppresse Comunità Montane e le relative spese di personale a carico degli enti subentranti, non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge finanziaria per il 2007) e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni. Gli enti locali subentranti negli accordi di mobilità s'impegnano a non effettuare assunzioni sino al recupero delle capacità assunzionali così come stabilite dalla legislazione nazionale di riferimento.

4. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa con atto deliberativo della Giunta regionale è possibile prevedere, ove occorra, disposizioni transitorie per lo svolgimento dell'attività liquidatoria delle soppresse Comunità Montane ivi compresa la possibilità di avvalersi di personale proveniente dalle soppresse Comunità Montane.

5. Con atto deliberativo della Giunta Regionale vengono quantificate risorse economiche aggiuntive in favore delle Aree Programma che, mantenendo il nome attualmente in uso, si trasformano entro il 30 novembre 2012 in Unioni di Comuni, nel rispetto dei principi di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 anche al fine di consentire il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 16 del D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011. Fermo restando l'autonomia delle singole Unioni, la Giunta regionale approva uno schema di statuto per la suddetta trasformazione, prevedendo anche l'assegnazione del personale proveniente dalle soppresse Comunità Montane alle costituende Unioni, al fine di assicurare economicamente il trasferimento delle funzioni conferite dalla Regione alle Unioni, di comuni. In tal caso, oltre alle risorse incentivanti la trasformazione sopra indicata, le somme destinate al trattamento economico fondamentale e destinate nel precedente anno, dalla soppressa comunità montana, a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse delle Unioni che acquisiscono il relativo personale.

6. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge finanziaria per il 2007) e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, la spesa di personale delle Unioni di Comuni costituite mediante la trasformazione delle Aree Programma secondo la procedura e nei termini di cui al comma che precede, è calcolata tenendo conto anche della spesa al 31 dicembre 2010 delle soppresse Comunità Montane limitatamente al personale trasferito per mobilità alle Unioni di nuova costituzione. Le mobilità in entrata alle Unioni di Comuni, limitatamente al personale a tempo indeterminato proveniente dalle soppresse Comunità Montane, sono finanziariamente neutre ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

     Art. 37. Provvedimenti urgenti in materia di governo del territorio e per la riduzione del consumo di suolo [11]

1. La Regione Basilicata nell'esercizio delle proprie competenze in materia di governo del territorio ed al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile, a far data dall'entrata in vigore della presente norma non rilascerà l'intesa, prevista dall'art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004, n. 239, di cui all'accordo del 24 aprile 2001, al conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

2. Le disposizioni della presente norma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso per il rilascio dell'intesa sul conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

3. Sono fatte salve le intese relative a titoli minerari in essere.

 

     Art. 38. Modifica ed integrazioni alla Legge Regionale 21 dicembre 1998 n. 47 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente"

1. All'articolo 9 della L.R. 47/98, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3 bis:

"3 bis. Le consultazioni e udienze conoscitive di cui al comma 3 sono obbligatorie per i progetti di cui all'allegato A, punto 23, della presente legge relativamente ai progetti che definiscono i programmi di sviluppo delle attività di coltivazione degli idrocarburi."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 47/98, è inserito il seguente comma 1 bis:

"1 bis. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, al fine di garantire l'equilibrato sviluppo e la massima partecipazione delle popolazioni interessate, per tutti i progetti di cui all'allegato A, punto 23 della presente legge, relativi ai progetti che definiscono i programmi di sviluppo delle attività di coltivazione degli idrocarburi, la Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 1, della Legge Regionale 47/98 indice un'audizione pubblica."

 

     Art. 39. Modifica agli articoli 5 e 11 della Legge Regionale 24 novembre 1997, n. 47 "Istituzione del Parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane"

1. L'articolo 5 della Legge Regionale n. 47/1997 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5 – Organi dell'Ente Parco

1. Sono organi dell'Ente Parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Comunità del Parco;

d) il Revisore unico."

2. L'articolo 11 della Legge Regionale n. 47/1997 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11 - Revisore unico

1. Il revisore unico è nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure ed i requisiti per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale.

2. Il revisore unico deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esperienza nel settore della contabilità pubblica.

3. Il revisore unico dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è nominato;

4. Qualora il revisore unico accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.

5. Al revisore unico spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1, dell'articolo 241, D.Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti."

3. Il Collegio dei revisori già nominato nella presente legislatura rimane in carica fino alla nomina del revisore unico.

 

     Art. 40. Modifica agli articoli 2, 8 e 9 della Legge Regionale 7 gennaio 1998, n. 2 "Istituzione dell'Ente di Gestione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano"

1. L'articolo 2 della Legge Regionale n. 2 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2 - Organi dell'Ente Parco

1. Sono organi dell'Ente di gestione del Parco archeologico, storico, naturale delle chiese rupestri del materano:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Comunità del Parco;

d) il Revisore unico."

2. L'articolo 8 della Legge Regionale n. 2 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8 - Revisore unico

1. Il revisore unico è nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure e i requisiti per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale.

2. Il revisore unico deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esperienza nel settore della contabilità pubblica.

3. Il revisore unico dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è nominato.

4. Qualora il revisore unico accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornire tempestiva informativa alla Giunta regionale.

5. Al revisore unico spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1, dell'articolo 241, D.Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 10.000 abitanti."

3. L'articolo 9 della Legge Regionale n. 2 del 1998 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9 -Durata in carica e indennità degli organi

1. La durata degli organi dell'Ente Parco è fissata dallo Statuto di cui al precedente art. 3.

2. Lo statuto dell'Ente Parco determina, altresì, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare dell'indennità mensile di carica spettante al Presidente, ai componenti del Consiglio direttivo, nonché l'ammontare dell'indennità di presenza spettante ai componenti della Comunità del Parco."

4. Il Collegio dei revisori già nominato nella presente legislatura rimane in carica fino alla nomina del revisore unico.

 

     Art. 41. Modifica al comma 7 dell'art. 42 della L.R. 2 settembre 1996 n. 43 e ss.mm.ii. "Disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali"

1. Il comma 7 dell'art. 42 della legge regionale 2 settembre 1996 n. 43 e ss.mm.ii. è così modificato: "I concessionari in aggiunta alle somme previste dai precedenti commi, sono tenuti a versare alla Regione, con periodicità trimestrale, un importo di € 0,60 per ogni mille litri imbottigliati così come risultante dai dati di cui alla lett. c) dell'art. 25."

 

     Art. 42. Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas naturale usato come combustibile e imposta sostitutiva sulle utenze esenti

1. L'articolo 2 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28 è abrogato.

2. L'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9 della Legge Regionale 2 febbraio 2004, n. 1 è ripristinata a partire dall'1 settembre 2012.

 

     Art. 43. Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 1 marzo 2005, n. 23 "Costituzione e disciplina del Comitato Consultivo regionale per la valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali"

1. All'intestazione della Legge Regionale 1 marzo 2005 n. 23, la parola "Costituzione" è sostituita con la parola "Istituzione".

2. All'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale 1° marzo 2005 n. 23, sono abrogate le lettere c) ed e).

3. All'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale 1° marzo 2005 n. 23, è abrogata la lettera e).

4. All'articolo 4 della Legge Regionale 1° marzo 2005 n. 23, il primo comma è sostituito con il seguente "Gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali, di cui al precedente articolo 1, comma 1, istituiti e disciplinati dalle norme vigenti che intendono essere ammessi al Comitato Consultivo regionale delle professioni, devono presentare specifica richiesta alla Regione Basilicata".

5. All'articolo 4, secondo comma, della Legge Regionale 1° marzo 2005 n. 23, la parola "Gli" è sostituita con le parole "I predetti" e dopo la parola "Regione" sono inserite le parole "unitamente alla richiesta".

6. All'articolo 4, terzo comma, della Legge Regionale 1° marzo 2005 n. 23, le parole "Per la" sono sostituite con le parole "Ai fini della"; le parole "presente legge" sono sostituite con le parole "Legge Regionale n. 23/2005, ferma restando la necessità della specifica richiesta di ammissione al Comitato Consultivo da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale".

7. All'articolo 5, primo comma, della Legge Regionale 1° marzo 2005 n. 23, le parole "per la valorizzazione degli Ordini, Collegi ed Associazioni professionali" sono sostituite con le parole "delle professioni" e le parole "Giunta regionale" sono sostituite con la parola "Regione".

Alla lettera a) le parole "Giunta regionale" sono sostituite con la parola "Regione".

Alla lettera c) la parola "di" è sostituita con la parola "della" e le parole "della Direzione Regionale degli Studi" sono sostituite con le parole "dell'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata".

Alla lettera e) dopo la parola "imprenditoriale" sono inserite le parole "maggiormente rappresentative su base regionale".

Alla lettera f) la parola "nominati" è sostituita dalla parola "designati" e dopo la parola "regionale" sono inserite le parole "con voto limitato".

Dopo la lettera f) inserire le parole "g) dal Dirigente dell'Ufficio preposto allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative e di supporto al Comitato medesimo;"

8. All'articolo 5, secondo comma, della Legge Regionale 1° marzo 2005 n. 23, la parola "il" è sostituita con le parole "Le designazioni devono pervenire alla Regione Basilicata entro trenta giorni dalla richiesta ed il".

9. Dopo l'articolo 5, secondo comma, della Legge Regionale 1° marzo 2005 n. 23 è inserito il comma 2 bis "2 bis. I componenti del Comitato Consultivo regionale delle professioni non percepiscono alcun compenso".

10. L'articolo 5, terzo comma, della Legge Regionale 1° marzo 2005 n. 23 è sostituito con il seguente "il Dirigente generale del Dipartimento Presidenza, con proprio provvedimento, individua la struttura regionale preposta alle attività tecnico-amministrative e di supporto al Comitato, ivi compresa l'indicazione del funzionario regionale con funzioni di Segretario".

11. All'articolo 5, quarto comma, della Legge Regionale 1° marzo 2005 n. 23 la parola "convocati" è sostituita dalla parola "invitati".

12. All'articolo 6, secondo comma, della Legge Regionale 1° marzo 2005 n. 23, la parola "regolamento" è sostituita con le parole "disciplinare interno".

 

     Art. 44. Modifiche alla Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 33 "Riordino del sistema formativo integrato"

1. All'articolo 22, comma 2 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, la lett. a) è così sostituita:

"a) enti pubblici ed enti privati che svolgono per statuto in maniera esclusiva o prevalente attività di formazione professionale;".

2. All'articolo 22, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, la lett. e) è soppressa.

 

     Art. 45. Modifica art. 10 della Legge Regionale 29 marzo 1993, n. 16 e successive modifiche e integrazioni "Disciplina della professione di maestro di sci e dell'esercizio delle scuole di sci in Basilicata in attuazione della L. 8 marzo 1991, n. 81"

1. All'art. 10 della legge regionale 29 marzo 1993 n. 16 e s.m.i. il comma 6 è così sostituito:

"6. All'esercizio professionale temporaneo di maestro di sci in Basilicata da parte dei cittadini provenienti da Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia, non iscritti in albi professionali italiani, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)."

2. All'art. 10 della legge regionale 29 marzo 1993 n. 16 e s.m.i, il comma 7 è così sostituito:

"7. I maestri di sci, cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare stabilmente la professione in Basilicata devono procedere ai sensi dell'art. 4 della presente legge."

3. Dopo il comma 7 dell'art. 10 della legge regionale 29 marzo 1993 n. 16 e s.m.i, sono aggiunti i seguenti commi:

"7 bis. Fermo quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in particolare al titolo III, il Collegio regionale dei maestri di sci di Basilicata dispone l'iscrizio- ne all'albo subordinatamente alla verifica della sussistenza del possesso del titolo idoneo, riconosciuto dalla competente autorità statale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e dei requisiti, diversi dall'abilitazione, di cui all'art. 4 della presente legge regionale.

7 ter. L'esercizio professionale in Basilicata, in forma stabile o temporanea, da parte dei maestri di sci provenienti da Stati non appartenenti all'Unione Europea in possesso del titolo rilasciato dallo Stato di provenienza, senza essere iscritti in albi professionali italiani, è sottoposto alle norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ed alle sue disposizioni attuative. Ai soli fini dell'esercizio in forma stabile trova, inoltre, applicazione l'articolo 4 della presente legge regionale."

 

     Art. 46. Sostegno al reddito lavoratori in mobilità

1. Nell'ambito dei programmi di raccolta differenziata presso i Comuni la Regione Basilicata promuove forme di sperimentazione dell'inserimento lavorativo di soggetti percettori di trattamento di mobilità in deroga, la cui indennità è inferiore € 600,00 euro mensili.

 

     Art. 47. Modifica all'art. 23 della Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata. Legge finanziaria 2011"

1. Dopo il comma 7 dell'art. 23 della Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2010, è aggiunto il seguente comma 7 bis:

"7 bis. A far data dal 1° settembre 2012 ai Commissari Liquidatori delle ex Comunità Montane di Basilicata non spetta alcun compenso".

 

     Art. 48. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 5 febbraio 2010, n.18 "Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei consorzi per lo sviluppo industriale" [12]

1. La Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18, contribuisce al risanamento ed all'equilibrio economico-finanziario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza.

2. La Giunta regionale, previa presentazione da parte del suddetto Consorzio, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un piano di risanamento che dimostri l'equilibrio economico finanziario prospettico, è autorizzata a concedere un contributo annuo dell'importo massimo di € 1.000.000,00.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate alla U.P.B. 0442.03 del bilancio di previsione 2012/2014.

 

     Art. 49. Modifiche alla Legge Regionale 18 dicembre 2007, n. 24 ss.mm. e ii. "Norme per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"

1. All'art. 43 della Legge Regionale n. 24/2007, e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente comma 6:

"6. Anche per le alienazioni delle unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica si applica il dodicesimo comma dell'articolo unico della Legge 24 dicembre 1993, n. 560."

 

     Art. 50. Modifica all'art. 3 della Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e ss.mm.ii. "Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai Gruppi consiliari delle Regione Basilicata"

1. All'art. 3 della Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e ss.mm.ii. è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Il trattamento economico complessivo riconosciuto al personale comandato non può eccedere quello massimo riconosciuto contrattualmente al personale della Regione Basilicata appartenente alla categoria equivalente ed in ogni caso non può essere superiore a quello spettante alla categoria "D" posizione economica D6. In caso di personale in posizione di comando a tempo parziale, il trattamento economico riconosciuto non può essere superiore a quello spettante alla categoria "D" posizione economica D6 a tempo pieno, aumentato dell'indennità prevista per l'incarico di posizione organizzativa, restando a carico dell'organismo pubblico datoriale di provenienza l'ulteriore retribuzione per l'eventuale attività a tempo parziale prestata in suo favore, sino al raggiungimento dell'intera retribuzione prevista dal contratto di lavoro di appartenenza."

 

     Art. 51. Modifiche all'art. 3 della Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e ss.mm.ii. "Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai Gruppi consiliari delle Regione Basilicata"

1. All'art. 3, comma 1 della Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e ss.mm.ii. sono soppresse le parole "fanno parte integrante dei relativi organici dipartimentali e" .

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e ss.mm.ii. è così sostituito:

"2. Due unità per le strutture di cui al precedente articolo 2 riguardanti l'Assessore Vice Presidente Giunta e gli Assessori possono essere richieste in posizione di comando da altri enti pubblici o di diritto pubblico, enti locali, enti interregionali operanti in territorio regionale, enti o consorzi istituiti con legge regionale, comparto scuola del Ministero della Pubblica istruzione e da ogni altro Ministero. Per le strutture di cui al precedente articolo 2 riguardanti i Vice Presidenti del Consiglio, i Consiglieri Segretari, i Presidenti delle Commissioni ed i Presidenti delle Commissioni Speciali può essere richiesta in posizione di comando dagli enti ed amministrazioni indicate nel precedente periodo una sola unità. Per le segreterie particolari del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale le unità in posizione di comando non possono superare rispettivamente il numero di tre e di due. In tal caso il comando è disposto con cadenza annuale, è rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento a richiesta dell'interessato e si risolve automaticamente con la cessazione dell'incarico. Il Presidente del Consiglio. regionale, i Vice Presidenti del Consiglio, i Consiglieri Segretari, i Presidenti delle Commissioni ed i Presidenti delle Commissioni Speciali adeguano il numero delle unità delle strutture di cui sono titolari alle riduzioni previste dalle disposizioni del presente comma, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data della sua entrata in vigore, indicando l'assegnazione od il comando da revocare."

3. Il comma 2 bis dell'articolo 10 della Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e ss.mm. ii., inserito dall'articolo 8 della Legge Regionale 25 ottobre 2010 n. 31, è abrogato.

4. Il comma 7 dell'articolo 10 della Legge Regionale 2 febbraio 1998 n. 8 e ss.mm.ii, è abrogato.

5. Dopo l'articolo 10 della Legge Regionale 2 febbraio 1998 n. 8 e ss.mm.ii. è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 10 bis.

1. Il personale di cui ai precedenti articoli 2 e 10 della presente legge è da considerarsi aggiuntivo alle dotazioni organiche del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

2. I dipendenti regionali assegnati alle segreterie particolari e ai gruppi consiliari di cui agli articoli 2 e 10 della presente legge restano assegnati alla dotazione organica di appartenenza ed il rispettivo costo è a carico della Giunta regionale o del Consiglio regionale, secondo il ruolo di provenienza."

6. Il secondo periodo del primo comma dell'art. 14 della Legge Regionale 2 febbraio 1998 n. 8 e ss.mm.ii., è abrogato.

7. Il comma 2 dell'art. 14 della Legge Regionale 2 febbraio 1998 n. 8 e ss.mm.ii., è così sostituito:

"2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte nei limiti degli stanziamenti dei bilanci di previsione annuali e pluriennali della Regione e del Consiglio regionale, rispettivamente per il personale comandato presso la Giunta regionale ed il Consiglio regionale."

 

     Art. 52. Interventi di riduzione della spesa pubblica

1. La Regione Basilicata con l'approvazione della presente legge provvede a presentare un piano di dismissione del parco automobili mediante asta pubblica.

 

     Art. 53. Bollettino Ufficiale Regione Basilicata on line

1. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, la diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata a tutti i soggetti in possesso di abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici è sostituita dall'abbonamento telematico. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, ridetermina il costo dell'abbonamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 54. Taglia carta

1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1 gennaio 2013, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione, prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni, è ridotta del 50% rispetto a quella dell'anno 2012.

 

     Art. 55. Durata in carica dei Presidenti delle Federazioni dei Lucani nel mondo - Disciplina transitoria - L.R. 3 maggio 2002, n.16 "Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all'estero"

1. In conformità a quanto stabilito dalla Legge regionale 3 maggio 2002, n. 16 i Presidenti delle Federazioni dei Lucani nel mondo che completano il loro incarico nel corso della presente legislatura regionale, nelle more dell'approvazione del nuovo Statuto Regionale, restano in carica sino alla fine e non oltre la legislatura stessa.

 

     Art. 56. Veicoli di particolare interesse storico e collezionistico [13]

1. Per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico l'agevolazione prevista dall'art. 63, comma 2, della L. 21 novembre 2000, n. 342 è subordinata al possesso di idonea certificazione dell'Automobilclub Storico Italiano (A.S.I.) o del registro storico FIAT oppure del Registro storico italiano ALFA ROMEO o anche del registro storico italiano LANCIA e, per i motoveicoli, anche della Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.).

2. L'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo ha effetto dal periodo d'imposta fisso successivo alla data di possesso della predetta certificazione.

3. A tale scopo l'Automobilclub Storico Italiano (A.S.I.), il registro storico FIAT oppure il Registro storico italiano ALFA ROMEO o anche il registro storico italiano LANCIA e la Federazione Motociclistica Italiana provvedono a trasmettere alla Regione, con cadenza trimestrale, l'elenco aggiornato delle attestazioni di storicità rilasciate.

4. Per i veicoli e motoveicoli privi della certificazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica il regime ordinario di tassazione in vigore in ciascun anno di imposta.

5. Gli organi preposti al controllo su strada avranno cura di verificare l'avvenuto pagamento della tassa di circolazione forfettaria di cui al comma 4 dell'art. 63 della L. 21 novembre 2000, n. 342, a cui sono assoggettati i veicoli di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 63 in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, trasmettendo gli eventuali processi verbali di constatazione alla struttura regionale competente in materia di tasse automobilistiche.

 

     Art. 57. Modifica alla funzione obiettivo 0611

1. Si dispone il trasferimento dell'intero importo indicato nell'U/22080 - UPB 0611.02 (Sostegno alla Locazione Abitativa) all'U/31171 - UPB 1012.03 (Interventi per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche).

 

     Art. 58. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8.

[2] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2015, n. 36.

[3] Comma sostituito dall'art. 63 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2016, n. 17. La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 2017, n. 73, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «al netto della spesa per il personale del sistema dell’emergenza urgenza 118 e dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture non ancora strutturata alla data del 31 dicembre 2004».

[4] Comma già sostituito dall'art. 63 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall'art.. 15 della L.R. 6 luglio 2016, n. 12.

[5] Comma così modificato dall'art. 63 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[6] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26.

[7] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 2013, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[12] Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32.

[13] Articolo abrogato dall'art. 58 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26.