§ 90.1.36 - L. 16 luglio 2012, n. 103.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:90. Stampa ed editoria
Capitolo:90.1 disciplina generale
Data:16/07/2012
Numero:103


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonchè di vendita della stampa quotidiana e periodica e di [...]


§ 90.1.36 - L. 16 luglio 2012, n. 103.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonchè di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale.

(G.U. 20 luglio 2012, n. 168)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonchè di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

    

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 2012, N. 63

 

     All'articolo 1:

     al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «n. 250,»è inserita la seguente: «nonchè» e le parole: «che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite» sono sostituite dalle seguenti: «che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 25 per cento delle copie distribuite»;

     al comma 2, secondo periodo, le parole: «cinque regioni» sono sostituite dalle seguenti: «tre regioni»;

     al comma 4, lettera a), la parola: «dipendente» è sostituita dalla seguente: «dipendenti» e dopo le parole: «mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti»è aggiunto il seguente periodo: «. Le cooperative devono comunque essere in possesso del requisito della mutualità prevalente per l'esercizio di riferimento dei contributi»;

     dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

     «7-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, non è richiesto alle cooperative di giornalisti che si costituiscono ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, qualora dette cooperative subentrino al contratto di cessione in uso ovvero acquistino la testata che ha avuto accesso entro il 31 dicembre 2011 ai contributi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223. Le cooperative di giornalisti sono esentate dalla condizione prevista dall'articolo 1, comma 460, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso di subentro al contratto di cessione in uso della testata.

     7-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le seguenti: ", delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero"».

     Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     «Art. 1-bis (Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero). - 1. Nell'ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d'anno, di contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line.

     2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui al comma 1 è determinata tenendo conto della loro diffusione presso le comunità italiane all'estero, del loro apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, del loro contributo alla promozione del sistema Italia all'estero, della loro consistenza informativa.

     3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale, e riservando una apposita quota parte dell'importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose.

     4. E' istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di cui al presente articolo e di deliberarne la liquidazione, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari numero, nonchè da rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana e della Consulta nazionale delle associazioni di emigrazione. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato ed alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

     All'articolo 2:

     al comma 1, dopo le parole: «dei Ministri» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo»;

     al comma 2, lettera a), le parole da: «una quota» fino a: «distribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «una quota fino al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l'acquisto della carta, per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa e per la distribuzione», l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'importo complessivo di tale quota non può comunque essere superiore a 2.500.000 euro per i quotidiani nazionali, a 1.500.000 euro per i quotidiani locali e per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, ed a 300.000 euro per i periodici» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della presente lettera»;

     al comma 2, lettera b), le parole da: «una quota» fino a: «0,35 euro per i periodici» sono sostituite dalle seguenti: «una quota fino a 0,25 euro per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i quotidiani locali e a 0,40 euro per i periodici», le parole: «3.500.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.500.000 euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della presente lettera»;

     dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. Ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per i contributi relativi all'anno 2010, le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230, mantengono la possibilità di avere il contributo fino al massimo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, provvedendosi in tal caso prioritariamente nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per il riparto percentuale fra gli aventi diritto»;

     al comma 6, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'80 per cento» e le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 50 per cento».

     All'articolo 3:

     al comma 1, al primo periodo, le parole: «che abbiano percepito per l'anno 2011 i contributi» sono soppresse, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «che abbiano percepito i contributi per l'anno 2011,» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La testata deve comunque essere accessibile on line, anche a titolo non oneroso, e deve garantire un'informazione quotidiana composta da informazione autoprodotta per almeno dieci articoli al giorno con un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili»;

     al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini degli adempimenti relativi all'iscrizione della testata in formato digitale al registro degli operatori di comunicazione, si applica l'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62. La medesima esenzione ivi prevista si applica anche con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Qualora la testata sia pubblicata sia in edizione cartacea sia in edizione digitale, con lo stesso marchio editoriale, l'impresa non è tenuta all'iscrizione di entrambe le testate ma solo a dare apposita comunicazione al registro degli operatori di comunicazione»;

     al comma 3, le parole: «nell'ambito del tetto globale specificato» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'importo complessivo di cui»;

     al comma 4, terzo periodo, le parole: «è oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «sono oggetto»;

     dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. All'articolo 43, comma 10, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: "dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet" sono inserite le seguenti: ", da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione,".

     5-ter. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: "le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici," sono inserite le seguenti: "sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili,"».

     Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

     «Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni). - 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni.

     2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati».

     All'articolo 4:

     al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La gestione degli strumenti informatici e della rete telematica è svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori, che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i costi di collegamento»;

     al comma 3, al primo periodo, le parole: «dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico» e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Dall'applicazione del presente comma devono derivare risparmi pari almeno a 10 milioni di euro. Conseguentemente, è ridotta l'autorizzazione di spesa relativa allo stanziamento accantonato nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 10-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. I risparmi derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente periodo, da accertarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato, sono destinati ad integrare le risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità di cui al comma 1, nonchè per le ulteriori politiche di sostegno e sviluppo del settore editoriale»;

     al comma 6, dopo la parola: «derivare» sono inserite le seguenti: «nuovi o maggiori».

     Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

     «Art. 5-bis (Semplificazioni in materia di editoria per le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e le associazioni d'arma e combattentistiche). - 1. Al fine di semplificare il quadro normativo relativo alle tariffe postali per la spedizione di prodotti editoriali e di promuovere lo sviluppo dell'editoria non profit, alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, può essere applicato il medesimo trattamento tariffario previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2004, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante "Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria 'no profit'", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non si applica la disposizione relativa ai rimborsi alla società Poste italiane S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46».

     All'articolo 6, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

     «d-bis) gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

     d-ter) l'articolo 3, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62;

     d-quater) il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48».