§ 57.11.633 - D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49.
Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:29/03/2012
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 3.  Piano economico-finanziario triennale
Art. 4.  Programmazione triennale del personale
Art. 5.  Limite massimo alle spese di personale
Art. 6.  Limite massimo alle spese per l'indebitamento
Art. 7.  Rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese per indebitamento
Art. 8.  Costo standard unitario di formazione per studente in corso
Art. 9.  Valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei
Art. 10.  Programmazione finanziaria triennale del Ministero
Art. 11.  Abrogazioni
Art. 12.  Norme finali


§ 57.11.633 - D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49.

Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.

(G.U. 3 maggio 2012, n. 102)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e il comma 4, lettere b), c), d) e) ed f) e il comma 5;

     Visto l'articolo 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6;

     Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 51;

     Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, e successive modificazioni;

     Vista legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2004), ed in particolare l'articolo 3;

     Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'articolo 1, comma 105;

     Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino e il reclutamento dei professori universitari, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonchè altre misure urgenti, ed in particolare, l'articolo 1-ter;

     Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ed in particolare, l'articolo 2, commi 138, 139 e 140 relativi all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR);

     Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

     Visto il decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, in particolare l'articolo 66 e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

     Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ed in particolare l'articolo 14, comma 2-quinquies;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, recante introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2012;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intendono:

     a) per Ministro o Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     b) per «università», «ateneo» o «atenei», le istituzioni universitarie italiane statali, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale;

     c) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;

     d) per FFO, il Fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

     e) per Fondo per la programmazione del sistema universitario, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

     Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione

     1. Il presente decreto disciplina:

     a) l'adozione del piano economico-finanziario triennale, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo;

     b) i principi di riferimento per la predisposizione dei piani triennali diretti a riequilibrare, secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo degli atenei, prevedendo che gli effetti delle misure stabilite dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 trovino adeguato riscontro nei suddetti piani;

     c) i limiti massimi dell'incidenza delle spese di personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri della contrattazione integrativa, nonchè delle spese per l'indebitamento degli atenei, al fine di assicurare la sostenibilità e l'equilibrio della gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle università;

     d) l'introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui operano le università, individuati dal Ministero sentita l'ANVUR, a cui collegare l'attribuzione di una percentuale della parte dell'FFO non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;

     e) l'introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante.

     2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le università italiane statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale.

 

     Art. 3. Piano economico-finanziario triennale

     1. Le università, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo, predispongono, obbligatoriamente a decorrere dall'anno 2014, un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.

     2. Al fine della predisposizione dei documenti di bilancio di cui al comma 1, le università tengono conto dei piani triennali per la programmazione e il reclutamento del personale di cui al successivo articolo 4 e dei programmi triennali adottati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

 

     Art. 4. Programmazione triennale del personale

     1. Le università, nell'ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato.

     2. La programmazione di ateneo di cui al comma 1 è realizzata assicurando la piena sostenibilità delle spese di personale nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3 e nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 7. Relativamente al primo triennio successivo all'entrata in vigore del presente decreto, essa persegue i seguenti indirizzi:

     a) realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II fascia;

     b) [mantenere un equilibrato rapporto tra l'organico del personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, e il personale docente e ricercatore, entro valori di riferimento, definiti con decreto del Ministro, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, che tengano conto delle dimensioni, dell'andamento del turn over e delle peculiarità scientifiche e organizzative dell'ateneo] [1];

     c) provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in modo da assicurare un'adeguata possibilità di consolidamento e sostenibilità dell'organico dei professori anche in relazione a quanto previsto alla lettera a); in ogni caso, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili;

     c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili [2].

     3. I parametri di cui al comma 2, lettere a) e c), non si applicano agli istituti universitari a ordinamento speciale, in ragione delle peculiarità scientifiche e organizzative degli stessi.

     4. I piani di cui al comma 1 sono adottati annualmente dal consiglio di amministrazione, con riferimento a ciascun triennio di programmazione, e aggiornati in sede di approvazione del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale. La programmazione triennale del personale è comunicata annualmente per via telematica al Ministero entro il termine stabilito con provvedimento del Ministero e, fermo restando il limite di cui all'articolo 5, comma 6, è condizione necessaria per poter procedere all'indizione di procedure concorsuali e di assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato.

     5. Entro i sei mesi precedenti la scadenza di ciascun triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti gli indirizzi della programmazione di cui al presente articolo, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 2, relativi al triennio successivo, ferma restando l'esigenza di assicurare la piena sostenibilità delle spese di personale nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3 [3].

 

     Art. 5. Limite massimo alle spese di personale

     1. L'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale delle università è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari. Le definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore sono contenute nei commi da 2 a 4.

     2. Per spese complessive di personale si intende la somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento , comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 5, relative a:

     a) assegni fissi per il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato e determinato;

     b) assegni fissi per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato;

     c) trattamento economico del direttore generale;

     d) fondi destinati alla contrattazione integrativa;

     e) contratti per attività di insegnamento di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

     3. Per contributi statali per il funzionamento si intende la somma algebrica delle assegnazioni di competenza nell'anno di riferimento del FFO, del Fondo per la programmazione del sistema universitario, per la quota non vincolata nella destinazione, e di eventuali ulteriori assegnazioni statali con carattere di stabilità destinate alle spese di cui al comma 2.

     4. Per tasse, soprattasse e contributi universitari si intende il valore delle riscossioni totali, nell'anno di riferimento, per qualsiasi forma di tassa, soprattassa e contributo universitario a carico degli iscritti ai corsi dell'ateneo di qualsiasi livello, ad eccezione delle tasse riscosse per conto di terzi. Tale valore è calcolato al netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso periodo.

     5. Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che:

     a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

     b) siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento.

     6. Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma 1 è pari all'80 per cento.

     7. Il Ministero procede annualmente alla verifica del rispetto del limite di cui al comma 6 entro il mese di marzo di ciascun anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, e ne comunica gli esiti alle università e al Ministero dell'economia e delle finanze.

     8. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

 

     Art. 6. Limite massimo alle spese per l'indebitamento

     1. Le università statali possono contrarre mutui e altre forme di indebitamento esclusivamente per le spese di investimento, come definite dall'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

     2. Le operazioni di copertura finanziaria corrente che non comportano acquisizione di risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare delle spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio non sono considerate ai fini del calcolo dell'indicatore di cui al comma 3 ma sono comunicate al Ministero, illustrandone le effettive ragioni di necessità, entro 15 giorni dalla loro effettuazione.

     3. L'indicatore di indebitamento degli atenei è calcolato rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo, al netto dei relativi contributi statali per investimento ed edilizia, alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell'anno di riferimento, al netto delle spese complessive di personale, come definite all'articolo 5, comma 2, e delle spese per fitti passivi.

     4. Ai fini del calcolo dell'indicatore di cui al comma 3 si intende:

     a) per onere complessivo di ammortamento annuo, l'onere annuo per capitale e interessi dei mutui e di altre forme di indebitamento a carico del bilancio dell'ateneo;

     b) per contributi statali per investimento ed edilizia, il valore delle assegnazioni dello Stato per l'edilizia universitaria e per investimento nell'anno di riferimento.

     c) per spese per fitti passivi, l'onere annuo per contratti passivi per locazione di immobili a carico del bilancio dell'ateneo.

     5. Le altre definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore di indebitamento sono contenute all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5.

     6. Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma 3 è pari al 15 per cento.

     7. Il Ministero procede annualmente al calcolo dell'indicatore di indebitamento con riferimento ai dati relativi all'esercizio finanziario precedente e, entro il mese di marzo di ogni anno, ne comunica gli esiti alle università ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

     8. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto della disposizione di cui al comma 6.

 

     Art. 7. Rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese per indebitamento

     1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 nonchè la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque limitatamente all'anno 2012, si prevede che:

     a) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 10 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente;

     b) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente;

     c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

     d) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;

     e) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria redatto secondo modalità definite con decreto del Ministero e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.

     2. Sono in ogni caso consentite:

     a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5;

     b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni.

     3. Il piano di cui al comma 1, lettera e), predisposto dall'ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è approvato dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del piano l'ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle società partecipate.

     4. Il Ministero procede alla verifica del valore degli indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè alla successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) comunicando gli esiti alle università e al Ministero dell'economia e delle finanze.

     5. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformità a quanto previsto al comma 1:

     a) determinano responsabilità per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell'ateneo che le hanno disposte;

     b) comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO da corrispondere all'ateneo nell'anno successivo a quelle in cui si verificano.

     6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ridefinite per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validità triennale [4].

 

     Art. 8. Costo standard unitario di formazione per studente in corso [5]

     1. Il costo standard unitario di formazione per studente in corso, di seguito costo standard per studente, è il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto della tipologia di corso di studi, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università.

     2. La determinazione del costo standard per studente è definita, secondo quanto previsto al comma 1, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANVUR, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento considerando le voci di costo relative a:

     a) attività didattiche e di ricerca, in termini di dotazione di personale docente e ricercatore destinato alla formazione dello studente;

     b) servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di personale tecnico amministrativo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi di supporto alla formazione dello studente;

     c) dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari;

     d) ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli standard di riferimento e commisurate alla tipologia degli ambiti disciplinari.

 

     Art. 9. Valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei

     1. Le politiche di reclutamento del personale sono valutate in relazione a:

     a) la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori elaborata in data successiva alla presa di servizio presso l'ateneo ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo, tenuto conto delle specificità delle rispettive aree disciplinari;

     b) la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle discipline di area medica, di scuola di specializzazione, nella università in cui sono stati reclutati come ricercatori;

     c) la percentuale dei professori reclutati da altri atenei;

     d) la percentuale dei professori e ricercatori in servizio presso l'ateneo, responsabili scientifici di progetti di ricerca, comunitari e internazionali;

     e) il grado di internazionalizzazione del corpo docente, valutato in termini di numerosità di docenti provenienti dall'estero o chiamati dall'ateneo in qualità di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea;

     f) la struttura e i rapporti dell'organico del personale docente e ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo anche tenuto conto degli indirizzi di cui all'articolo 4.

     2. Il periodo di riferimento della valutazione, la ponderazione dei criteri e la definizione dei parametri per l'attuazione del comma 1 sono stabiliti dall'ANVUR entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 10. Programmazione finanziaria triennale del Ministero

     1. Nell'ambito dell'attività di indirizzo e programmazione del sistema universitario, il Ministro individua con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e avente validità almeno triennale, le percentuali del FFO da ripartire in relazione al costo standard per studente, ai risultati della didattica, della ricerca, delle politiche di reclutamento e agli interventi perequativi ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 [6].

     2. Il Ministero comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati della programmazione triennale del sistema universitario relativi agli articoli di cui al presente decreto concernenti il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.

 

     Art. 11. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

     a) l'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

     b) l'articolo 1, comma 1, primo periodo del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1;

     c) l'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

     d) l'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

     e) l'articolo 3, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430.

 

     Art. 12. Norme finali

     1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi.

     2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


[1] Lettera abrogata dall'art. 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 347, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[3] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 aprile 2016 dall'art. 1 del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21

[4] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 comma 9 del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 11 maggio 2017, n. 104, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 11 maggio 2017, n. 104, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «al costo standard per studente,».