§ 3.1.161 - L.R. 4 giugno 2012, n. 19.
Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del servizio sanitario regionale"


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:04/06/2012
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 13/2003)
Art. 2.  (Norma transitoria)


§ 3.1.161 - L.R. 4 giugno 2012, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del servizio sanitario regionale"

(B.U. 14 giugno 2012, n. 58)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 13/2003)

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), è sostituito dal seguente: "I dipartimenti di prevenzione, i dipartimenti ospedalieri, i dipartimenti di salute mentale e i dipartimenti per le dipendenze patologiche hanno competenza di area vasta.".

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

"4. I dipartimenti di prevenzione, i dipartimenti di salute mentale e i dipartimenti per le dipendenze patologiche hanno un'articolazione interna che garantisce lo svolgimento delle funzioni operative sia a livello di area vasta che distrettuale.".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 è aggiunto il seguente:

"4 bis. I dipartimenti per le dipendenze patologiche garantiscono l'integrazione socio - sanitaria con i soggetti ausiliari accreditati di cui alla legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private), con gli ambiti territoriali sociali e con le organizzazioni qualificate del terzo settore.".

 

     Art. 2. (Norma transitoria)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 6, della l.r. 13/2003, restano ferme fino al 31 dicembre 2019 le delimitazioni degli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), già istituiti alla data di entrata in vigore della legge regionale 1° agosto 2011, n. 17 (Ulteriori modifiche della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17) e ricadenti all'interno di più aree vaste [1].


[1] Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 50.