2011 e 252011."> § 4.4.237 - L.R. 10 febbraio 2012, n. 7.
Riserva naturale guidata "Sorgenti fiume Vera": attuazione dell'articolo 140 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 "Legge finanziaria regionale 2004" e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:10/02/2012
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 140 della L.R. 15/2004)
Art. 2.  (Perimetrazione)
Art. 3.  (Gestione)
Art. 4.  (Piano di Assetto Naturalistico)
Art. 5.  (Programma pluriennale di attuazione e Regolamento)
Art. 6.  (Piano di Gestione)
Art. 7.  (Adeguamento degli strumenti urbanistici)
Art. 8.  (Personale della Riserva)
Art. 9.  (Norme transitorie di salvaguardia)
Art. 10.  (Sanzioni)
Art. 11.  (Modifiche alla L.R. 42/2011)
Art. 12.  (Modifiche al comma 1 dell'art. 9 della L.R. 25/2011)
Art. 13.  (Norma finanziaria)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 4.4.237 - L.R. 10 febbraio 2012, n. 7.

Riserva naturale guidata "Sorgenti fiume Vera": attuazione dell'articolo 140 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 "Legge finanziaria regionale 2004" e modifiche alle LL.RR. nn. 42/2011 e 25/2011.

(B.U. 22 febbraio 2012, n. 10)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 140 della L.R. 15/2004)

1. La rubrica dell’articolo 140 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)" è sostituita dalla seguente "Istituzione della riserva naturale guidata "Sorgenti fiume Vera".

 

     Art. 2. (Perimetrazione)

1. I confini della Riserva Naturale Guidata "Sorgenti fiume Vera" sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di trentuno ettari.

 

2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune dell’Aquila provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva.

 

     Art. 3. (Gestione)

1. La gestione della Riserva naturale guidata è demandata al Comune di L’Aquila.

 

2. Il Comune può avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, società cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell’Università dell’Amministrazione Separata Usi Civici di Tempera o di altri soggetti qualificati.

 

3. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune definisce, mediante apposite delibere consiliari, l’organo di gestione della Riserva, la relativa composizione nonché le forme e i modi attraverso cui si attua la gestione della Riserva stessa.

 

4. Qualora, entro il termine di cui al comma 3, il Comune non provveda agli adempimenti ivi stabiliti, la Giunta regionale può gestire in via provvisoria la Riserva attraverso il servizio competente in materia di aree protette.

 

     Art. 4. (Piano di Assetto Naturalistico)

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede all’affidamento dell’incarico per l’elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico (PAN) della Riserva.

 

2. Entro un anno dalla data di affidamento dell’incarico, il PAN è elaborato e adottato dal Comune secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dall’articolo 22 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa).

 

3. Il PAN è approvato dal Consiglio regionale, previo parere della direzione regionale competente in materia di aree protette, entro il termine di centoventi giorni a decorrere dalla data di arrivo presso la stessa direzione, secondo le modalità di cui all’articolo 22 della L.R. 38/1996.

 

4. Il PAN definisce e regolamenta anche una fascia di rispetto o area contigua.

 

     Art. 5. (Programma pluriennale di attuazione e Regolamento)

1. Entro il termine di tre mesi dalla data di approvazione del PAN da parte del Consiglio regionale, o contestualmente ad esso, il Comune predispone il Programma pluriennale di attuazione e il Regolamento.

 

2. Il Programma pluriennale di attuazione contiene le indicazioni circa i modi, i tempi e i costi per l’attuazione dell’ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici.

 

3. Il Regolamento stabilisce le modalità di accesso alla Riserva, le norme per l’uso delle risorse ambientali, di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l’osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

 

4. Il Programma pluriennale di attuazione e il Regolamento sono inviati al servizio competente in materia di aree protette della Giunta regionale, che a sua volta lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

 

     Art. 6. (Piano di Gestione)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune predispone e approva un Piano di Gestione.

 

2. Limitatamente al primo anno successivo alla istituzione della Riserva, il Piano di Gestione dovrà essere adottato e inviato alla Giunta regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e prevede l’utilizzo dello stanziamento di cui all’art. 11 per l’espletamento degli adempimenti previsti negli artt. 2, 3, 4, 5.

 

     Art. 7. (Adeguamento degli strumenti urbanistici)

1. Le previsioni e le prescrizioni del PAN e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale.

 

     Art. 8. (Personale della Riserva)

1. La Riserva naturale guidata per il conseguimento dei propri fini può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore privato.

 

     Art. 9. (Norme transitorie di salvaguardia)

1. All’interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell’approvazione del PAN, gli interventi previsti dai Piani Paesistici. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

 

a) alterazione delle caratteristiche naturali;

 

b) apertura di nuove strade;

 

c) costruzione di nuovi edifici;

 

d) apertura di nuove cave, miniere e discariche;

 

e) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;

 

f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica.

 

g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dal Comune;

 

h) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte del Comune;

 

i) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l’introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;

 

j) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, e in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente acquatico;

 

k) l’introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;

 

l) l’esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;

 

m) l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

 

n) il sorvolo e l’atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;

 

o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate. È consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

 

p) l’installazione di cartelli pubblicitari;

 

q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell’uso delle popolazioni locali;

 

r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

 

2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali.

 

3. Sono comunque consentiti gli interventi di cui all’articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo).

 

4. La pesca può essere consentita qualora prevista nel PAN.

 

     Art. 10. (Sanzioni)

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nell’art. 9, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

 

     Art. 11. (Modifiche alla L.R. 42/2011)

1. Dopo il comma 6, dell'articolo 8, della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 42 recante "Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino" è aggiunto il seguente:

 

"6 bis. Lo Statuto è adeguato alle disposizioni della presente legge entro il 30 marzo 2012."

 

2. Alla lettera m), del comma 2, dell'articolo 9, della L.R. 42/2011 la parola "limitatamente" è sostituita dalle parole "ad eccezione dell'uso".

 

3. Al comma 4, dell'articolo 17, della L.R. 42/2011 le parole da "entro e non oltre" fino a "presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 marzo 2012".

 

     Art. 12. (Modifiche al comma 1 dell'art. 9 della L.R. 25/2011)

1. Al comma 1, dell'art. 9, della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 recante "Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche", le parole "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalla seguenti "entro il 31.12.2012".

 

     Art. 13. (Norma finanziaria)

1. L’applicazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione Abruzzo.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

Allegato

(Cartografia - Omissis)