§ 38.11.173 - O.P.C.M. 29 febbraio 2012, n. 4007.
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.11 normativa antisismica
Data:29/02/2012
Numero:4007


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 


§ 38.11.173 - O.P.C.M. 29 febbraio 2012, n. 4007.

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

(G.U. 7 marzo 2012, n. 56)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

     Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2010, n. 3843 e, in particolare, l'art. 13 che, per l'attuazione del citato art. 11, nomina un'apposita Commissione, composta da 10 membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente, che, entro trenta giorni dalla nomina, definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico;

     Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010, che ha costituito la predetta commissione;

     Visto il documento recante gli obiettivi ed i criteri prodotto dalla predetta commissione, che individua, come interventi di riduzione del rischio sismico finanziabili gli studi di microzonazione sismica, gli interventi di riduzione del rischio su opere pubbliche strategiche e rilevanti e gli interventi di riduzione del rischio su edifici privati;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma 3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;

     Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provvede, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;

     Visto il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonchè le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie;

     Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto in particolare il punto 3 della suddetta direttiva, che stabilisce i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei centri di competenza;

     Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 252 del 26 gennaio 2005 con il quale sono stati individuati, tra i soggetti istituzionali ritenuti idonei per capacità e competenza, i centri di competenza di cui alla citata direttiva;

     Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3593 del 20 luglio 2011 con il quale è stato aggiornato l'elenco dei centri di competenza utili alla rete dei centri funzionali;

     Visto il decreto 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni;

     Visti gli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;

     Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per leggi di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;

     Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2010;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

     Ritenuto necessario disciplinare la ripartizione e l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2011 ai sensi del predetto art. 11, al fine di proseguire tempestivamente le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

     Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 19 gennaio 2012;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. La presente ordinanza disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall'art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, relativamente all'annualità 2011.

     2. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

     3. Aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva degli interventi previsti nella presente ordinanza potranno essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile.

 

     Art. 2.

     1. La somma disponibile per l'anno 2011 è utilizzata per finanziare le seguenti azioni nei limiti d'importo previsti dall'art. 16:

     a) indagini di microzonazione sismica;

     b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poichè per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;

     c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4;

     d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani di protezione civile. L'individuazione degli interventi finanziabili è effettuata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della regione interessata.

     2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo «ag» di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125 g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di «ag» ed i periodi di non classificazione sismica dei comuni con ag non inferiore a 0,125 g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e relativa circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S a g maggiore di 0,125 g.

     3. I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità.

     4. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 nei quali, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

     5. Le regioni attivano per l'annualità 2011, con le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14, i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento ad esse assegnato, come determinato all'art. 16, comma 1, lettera b). Possono non attivare i contributi di cui alla lettera c) del comma 1, le regioni che fruiscono di un finanziamento, come sopra definito, inferiore a 2.000.000 €.

     6. Per la copertura degli oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, le regioni e gli enti locali interessati possono utilizzare fino al 2% della quota assegnata.

 

     Art. 3.

     1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ripartisce i contributi tra le regioni sulla base dell'indice medio di rischio sismico elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 2, a partire dai parametri di pericolosità e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004.

     2. Le regioni gestiscono i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

     3. Le regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sentiti i comuni interessati che trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile di ripartizione delle risorse, di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale, individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza.

     4. La quota del Fondo per i contributi degli interventi di prevenzione del rischio sismico, stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le province autonome di Trento e Bolzano, è acquisita al bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

     5. Le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di cui al comma 3 entro 30 giorni dalla loro approvazione.

 

     Art. 4.

     1. Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di proprietà pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati elementi di priorità, la posizione dell'edificio in prospicienza di una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure l'appartenenza all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa.

     2. Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

 

     Art. 5.

     1. Il finanziamento previsto nella lettera a) del comma 1 dell'art. 16 è destinato allo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalità definite negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008.

     2. I contributi di cui al comma 1 a valere sulle risorse stanziate all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle regioni ed agli enti locali previo cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 40% del costo degli studi di microzonazione.

     3. Le regioni, sentiti gli enti locali interessati, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di cui al comma 1 e lo trasmettono al Dipartimento della protezione civile. Nel medesimo provvedimento sono definite le condizioni minime necessarie per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica avuto riguardo alla predisposizione ed attuazione degli strumenti urbanistici e sono individuate le modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica negli strumenti urbanistici vigenti.

     4. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su Aree naturali protette, Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone di protezione speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:

     a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;

     b) non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;

     c) rientrano in aree già classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).

     5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso «I» ai sensi del punto 2.4.2 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica.

     6. Gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» costituiscono il documento tecnico di riferimento. Al fine di pervenire a risultati omogenei, gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica già predisposti dalla Commissione tecnica di cui al comma 7, vengono aggiornati dalla Commissione tecnica stessa.

     7. Il supporto ed il monitoraggio, a livello nazionale, degli studi di cui al presente articolo, sono garantiti, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», dalla Commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, istituita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011. La Commissione tecnica opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e può fruire del supporto del C.N.R. attraverso apposita convenzione con il Dipartimento della protezione civile e con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 16, comma 1 riguardanti l'acquisto di beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza.

 

     Art. 6.

     1. Le regioni per gli ambiti di propria competenza predispongono, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile di ripartizione delle risorse, di cui all'art. 3, comma 1, le specifiche di realizzazione degli studi, sentiti gli enti locali, e le inviano alla Commissione tecnica.

     2. Le regioni, nei successivi sessanta giorni, provvedono alla selezione di soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica nelle aree interessate di cui al comma 3, dell'art. 5, nonchè delle eventuali analisi di cui all'art. 18, e definiscono i tempi di realizzazione degli elaborati finali, che comunque non potranno essere superiori a 180 giorni.

     3. Gli enti locali si adoperano per favorire tecnicamente e logisticamente le indagini sul territorio, fornendo tutti i dati utili agli studi.

     4. Le regioni informano la Commissione tecnica di cui all'art. 5, comma 7, sull'avanzamento degli studi.

     5. Le regioni certificano, entro sessanta giorni dal ricevimento degli elaborati finali degli studi di microzonazione sismica e delle eventuali analisi di cui all'art. 18, che i soggetti realizzatori abbiano rispettato le specifiche definite dalle regioni e dagli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», nonchè le ulteriori clausole contrattuali, ne danno comunicazione alla Commissione tecnica e trasmettono i suddetti elaborati finali.

     6. La Commissione tecnica può richiedere chiarimenti, modifiche o approfondimenti degli studi e delle eventuali analisi di cui all'art. 18, comunicati e certificati dalle regioni, che ne assicurano l'esecuzione entro i trenta giorni successivi alla richiesta.

     7. Le regioni, sentita la Commissione tecnica, approvano in maniera definitiva gli studi effettuati redigendo un certificato di conformità, a seguito del quale viene erogato il saldo.

 

     Art. 7.

     1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5, comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica è riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 21.600,00 euro si applica anche alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui all'art. 5, comma 2.

     2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5 comma 2, l'entità dei contributi massimi per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica di livello 3 è doppia rispetto a quella riportata nella tabella 1, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

     a) nel comune oggetto degli studi è già stato effettuato lo studio di microzonazione sismica di livello 1 ed è stato certificato, o è in corso di certificazione secondo le modalità di cui all'art. 6;

     b) nel comune oggetto degli studi è stata verificata dalla regione l'impossibilità di applicare il livello 2;

     c) su almeno il 30% dei comuni della regione, come individuati dall'art. 2, comma 2, sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 e sono stati certificati, o sono in corso di certificazione, secondo le modalità di cui all'art. 6.

     3. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 dovranno essere svolti prioritariamente nei comuni classificati in zona sismica 1 e prioritariamente nell'insediamento storico.

     4. Nei comuni nei quali vengono svolti gli studi di microzonazione sismica di livello 3 è obbligatoria l'analisi della Condizione limite per l'emergenza, da effettuare secondo le modalità di cui all'art. 18.

 

Popolazione

Contributo

 

 

Ab <= 2.500

7.200,00 €

2.500 < ab. <= 5.000

9.600,00 €

5.000 < ab. <= 10.000

12.000,00 €

10.000 < ab. <=25.000

14.400,00 €

25.000 < ab. <= 50.000

16.800,00 €

50.000 < ab. <= 100.000

19.200,00 €

100.000 < ab.

21.600,00 €

 

     Tab. 1.

 

     Art. 8.

     1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere infrastrutturali, è determinato nella seguente misura massima:

     a) rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 300 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

     b) miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 450 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;

     c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 600 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

 

     Art. 9.

     1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come «riparazioni o interventi locali» nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.

     2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1 gli interventi:

     a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;

     b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;

     c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

     3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

     4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

     5. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b, devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume ricostruito sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 8 si deve considerare il solo volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia non inferiore all'80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 8, può essere considerato l'intero volume esistente. Qualora il volume ricostruito sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da considerare ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 8, può essere considerato il volume ricostruito maggiorato del 25% [1].

     6. Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni contenute nell'art. 11, comma 1 della presente ordinanza.

 

     Art. 10.

     1. La selezione degli interventi è affidata alle regioni, secondo i programmi di cui all'art. 3, comma 3, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le regioni assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite.

     2. Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con αSLV il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con αSLD il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:

     100% del costo convenzionale se α <= 0,2;

     0% del costo convenzionale se α > 0,8;

     [(380-400 α)/3] % del costo convenzionale se 0,2 < α <= 0,8.

     Dove per α si intende αSLV, nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra αSLD ed αSLV nel caso di opere strategiche.

     3. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosità attuale, così come definita dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008 ovvero dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, e pertanto i risultati delle verifiche sismiche effettuati con riferimento alla pericolosità sismica recata dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione.

 

     Art. 11.

     1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'art. 2, comma 1, sub b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione simica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

     2. Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3, dell'art. 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla presente ordinanza.

 

     Art. 12.

     1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, destinatari dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima e deve essere destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:

     a) rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 10.000 euro per altre unità immobiliari;

     b) miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 15.000 euro per altre unità immobiliari;

     c) demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro massimo per ogni unità abitativa e 20.000 euro per altre unità immobiliari.

 

     Art. 13.

     1. Per gli interventi di rafforzamento locale sugli edifici privati, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, si applicano gli articoli 9 ed 11.

     2. Nel caso di miglioramento sismico il progettista deve dimostrare che, a seguito dell'intervento, si raggiunge una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

     3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

 

     Art. 14.

     1. La ripartizione dei contributi di cui all'art. 12 fra le regioni si effettua con i criteri riportati nell'allegato 2.

     2. Le regioni, previa definizione dei relativi criteri, individuano i comuni su cui attivare i contributi di cui all'art. 12, d'intesa con i comuni interessati.

     3. I comuni predispongono i bandi di cui al comma 5 nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del comma 2.

     4. Le richieste di contributo sono registrate dai comuni e trasmesse alle regioni che provvedono ad inserirle in apposita graduatoria di priorità tenendo conto dei seguenti elementi: tipo di struttura, anno di realizzazione, occupazione giornaliera media, classificazione sismica e pericolosità sismica, eventuali ordinanze di sgombero pregresse emesse in regime ordinario, motivate da gravi deficienze statiche e non antecedenti 1 anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo i criteri riportati nell'allegato 3. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2.

     5. A tal fine i comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione del bando nell'Albo pretorio e sul sito Web istituzionale del comune, chiedendo ai cittadini che intendono aderire all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell'allegato 4, entro il termine di sessanta giorni dall'affissione del bando o dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo pretorio.

     6. La regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro 240 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di ripartizione delle risorse: i soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata, entro il termine di novanta giorni per gli interventi di rafforzamento locale e di centottanta giorni per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. I progetti sono sottoposti allo sportello unico del comune o degli uffici intercomunali, ove esistenti, per il rilascio del permesso di costruire e per il controllo.

     7. Per i progetti e gli interventi si applicano le procedure di controllo e vigilanza previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

     8. Gli interventi devono iniziare entro 30 giorni dalla data nella quale viene comunicata l'approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro 270, 360 o 450 giorni rispettivamente nei casi di rafforzamento locale, di miglioramento o di demolizione e ricostruzione; il completamento dei lavori è certificato dal direttore dei lavori e comunicato al comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle procedure di cui al comma 9.

     9. In allegato 6 sono riportate indicazioni di massima per la definizione degli edifici e per le procedure di erogazione dei contributi.

 

     Art. 15.

     1. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) possono essere revocati dal Dipartimento della protezione civile, ove le somme attribuite ai sensi della presente ordinanza non vengano impegnate entro dodici mesi dalla relativa attribuzione. A tal fine le regioni comunicano annualmente al Dipartimento della protezione civile l'avvenuto impegno o utilizzazione delle risorse stanziate per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati. Le somme revocate possono essere utilizzate, solo per l'annualità seguente, per ulteriori interventi di cui alle medesime lettere a), b) e c), comma 1 dell'art. 2.

 

     Art. 16.

     1. Per l'annualità 2011 si provvede utilizzando le risorse - pari a 145,100 milioni di euro - di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con la seguente ripartizione:

     a) art. 2, comma 1, lettera a): 10 milioni di euro;

     b) art. 2, comma 1, lettere b) e c): 130 milioni di euro;

     c) art. 2, comma 1, lettera d): 4 milioni di euro;

     d) per l'acquisto da parte del Dipartimento della protezione civile di beni e servizi strumentali all'esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza: 1.100.000 di euro, anche attraverso specifica convenzione con uno o più centri di competenza del Dipartimento di protezione civile.

     2. Il Dipartimento della protezione civile, l'ANCI e le regioni definiscono entro 60 giorni dall'emanazione della presente ordinanza gli strumenti informatici di gestione della stessa.

 

     Art. 17.

     1. Le regioni definiscono per ciascuno studio di microzonazione sismica di livello 1 se, in caso di futuro approfondimento, sia possibile utilizzare gli abachi dei fattori di amplificazione riportati negli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, ovvero sia necessario ricorrere ad abachi regionali, ovvero sia necessario intraprendere studi di livello 3.

     2. Le regioni che non ritengono utilizzabili gli abachi nazionali riportati negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», per comporre gli abachi regionali per amplificazioni litostratigrafiche o verificare gli abachi regionali esistenti, possono impiegare, nell'ambito del finanziamento assegnato, risorse fino ad un massimo di 30.000 euro, a condizione che la popolazione dei comuni ove siano stati effettuati studi di microzonazione del livello 1, costituisca almeno il 30% degli abitanti dei comuni di cui all'allegato 7.

     3. Le risorse complessivamente assegnate, di cui al precedente comma, possono essere integrate con quelle di cui al comma 2, dell'art. 17 e comma 1 dell'art. 18, qualora ricorrano le condizioni previste nei suddetti articoli.

     4. Le regioni inviano alla Commissione tecnica il programma per comporre gli abachi regionali per le amplificazioni litostratigrafiche o per verificare gli abachi regionali esistenti nonchè l'elenco dei comuni nei quali sono stati effettuati gli studi di microzonazione sismica di livello 1, indicando quelli nei quali è possibile l'utilizzazione dei suddetti abachi.

 

     Art. 18.

     1. Al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le iniziative volte al miglioramento della gestione delle attività di emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A tale scopo, se gli studi di cui al comma 1 dell'art. 5 sono accompagnati dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, di cui ai successivi commi del presente articolo, il cofinanziamento, di cui all'art. 5, comma 2 della presente ordinanza, può essere ridotto fino al 25% del costo degli studi di microzonazione e contestualmente aumentato il contributo statale secondo la tabella di cui al comma 6 del presente articolo, nel limite complessivo delle risorse di cui all'art. 16, comma 1, destinate alle indagini di microzonazione sismica.

     2. Si definisce come Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.

     3. Le regioni, nel provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 5, individuano i territori nei quali effettuare le analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano e determinano le modalità di recepimento di tali analisi negli strumenti urbanistici e di pianificazione dell'emergenza vigenti.

     4. Al fine di conseguire risultati omogenei, la Commissione tecnica, di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, integra gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica degli studi di microzonazione sismica con gli standard per l'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano di cui al precedente comma 2.

     5. L'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010 ed emanata con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale analisi comporta:

     a) l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;

     b) l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli oggetti di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;

     c) l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.

     6. L'entità dei contributi massimi, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza, per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica, accompagnati dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, è riportata nella tabella 2. Il contributo di 30.000,00 euro si applica anche alle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti. Gli importi di seguito indicati non comprendono il cofinanziamento di cui al comma 1.

     7. Le attività derivanti dall'attuazione del presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Popolazione

Contributo

 

 

Ab <= 2.500

9.750,00 €

2.500 < ab. <= 5.000

13.500,00 €

5.000 < ab. <= 10.000

16.500,00 €

10.000 < ab. <= 25.000

19.500,00 €

25.000 < ab. <= 50.000

23.250,00 €

50.000 < ab. <= 100.000

26.250,00 €

100.000 < ab.

30.000,00 €

 

     Tab. 2.

 

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     Allegato 1

 

     Obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010

 

     Fermo restando l'obiettivo della riduzione del rischio sismico attraverso sia interventi sulle strutture ed infrastrutture, sia sulla migliore conoscenza dei fattori di rischio, la Commissione ha stabilito i criteri qualificanti seguenti:

     1. Potranno essere finanziati interventi sia su edifici privati, sia su strutture e infrastrutture pubbliche.

     2. I contributi per gli edifici privati di abitazione verranno graduati in relazione ad un indice di rischio a scala locale (ad esempio provinciale) basato su valutazioni a livello nazionale su dati del censimento ISTAT.

     3. Per una programmazione più adeguata alle singole tipologie di edifici pubblici si dovrà al più presto ottenere un quadro complessivo del rischio sismico associato alle diverse tipologie di costruzioni di competenza delle diverse amministrazioni (ad esempio scuole, ospedali).

     4. I criteri di assegnazione delle priorità e di graduazione degli interventi nelle diverse aree territoriali (province o regioni) per gli edifici pubblici dovranno tener conto, oltre che del rischio di danneggiamento, anche dell'esposizione e dunque del rischio di perdite umane o, per gli edifici strategici, delle conseguenze sulle attività di protezione civile successive a un terremoto.

     5. Nella definizione delle priorità su edifici privati e pubblici dovrà essere tenuto conto, attraverso opportuni strumenti, anche del rischio di sistema, in particolare in relazione al rischio indotto dai crolli su strade importanti ai fini dei piani di protezione civile. Particolare attenzione sarà posta su quelle situazioni critiche anche collegate ad un concomitante rischio vulcanico.

     6. Per la prima annualità ci si affiderà a stime di pericolosità di tipo stazionario già disponibili (progetto DPC-INGV S1), ed a valutazioni di vulnerabilità anch'esse già disponibili a livello nazionale. Le previsioni di pericolosità a medio termine saranno prese in considerazione a partire dal 2011, previa valutazione di consenso del mondo scientifico.

     7. Sempre per la prima annualità sarà possibile finanziare, oltre agli interventi su strutture ed infrastrutture pubbliche, ed a quelli su edifici privati, anche studi di microzonazione sismica che consentono una migliore stima della severità delle azioni sismiche a partire dalla pericolosità di base. Inoltre gli interventi su edifici e opere pubbliche strategiche e rilevanti saranno basati sugli esiti delle verifiche di sicurezza effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 o coerenti con i suoi criteri generali. E' opportuno che tali verifiche siano controllate da commissioni di esperti.

     8. Ai fini del conseguimento più rapido degli obiettivi di riduzione della vulnerabilità, si potrà far ricorso a interventi di rafforzamento locale, così come definiti nelle Norme tecniche delle costruzioni (DM14.01.08), secondo i criteri applicati in Abruzzo nel ripristino delle scuole e degli edifici privati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790; il rafforzamento locale potrà essere applicato a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni minime essenziali relative alle caratteristiche dell'organismo strutturale, e sarà finalizzato alla eliminazione o drastica riduzione di alcune carenze strutturali tipiche delle costruzioni esistenti in c.a. o in muratura. A tal fine sarà opportuno emanare delle Linee guida per gli interventi di rafforzamento locale contenenti le caratteristiche minime delle costruzioni,le indagini di base, tipologie di intervento ammissibili, stime speditive quantitative del rischio sismico).

     9. I contributi per l'intervento sulle singole opere potranno essere basati su costi parametrici calibrati per conseguire un livello minimo di miglioramento sismico, ferma restando la possibilità di raggiungere livelli superiori di sicurezza, o di effettuare la demolizione e ricostruzione. I maggiori costi saranno a carico dell'ente beneficiario del contributo.

     10. I costi parametrici dovranno essere graduati in relazione ai diversi obiettivi di sicurezza da conseguire e della tipologia d'intervento (rafforzamento o miglioramento sismico).

     11. Al fine di stabilire una linea di azione in conseguenza della presa d'atto degli esiti della verifica sismica da parte dell'ente proprietario, occorre definire soglie "accettabili" di rischio, al di sotto delle quali non è necessario intervenire ed i criteri di sicurezza da adottare per le costruzioni chiaramente deficitarie: ad esempio prevedere tempi rapidi per intervenire, trascorsi i quali infruttuosamente la costruzione viene resa inutilizzabile per gli scopi attuali.

 

 

     Allegato 2

     ripartizioni delle risorse

 

     1. Le risorse disponibili sono ripartite in ragione delle condizioni di rischio sismico dei beni esposti. Obiettivo primario è la riduzione del rischio di perdita di vite umane. A tal fine, sono considerati solo i comuni che hanno pericolosità sismica di base riferita all'accelerazione orizzontale massima ag, così come definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, con valori superiori o uguali a 0,125g. Il criterio di base della ripartizione è riferito ad una valutazione del rischio effettuata secondo la procedura descritta nei commi successivi.

     2. Si determinata per ciascun Comune la pericolosità sismica di base, espressa in termini di accelerazione orizzontale massima del terreno "ag" per un tempo di ritorno di 475 anni in condizioni di sottosuolo rigido e pianeggiante, così come riportata anche negli Allegati alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.1.2008: il valore rappresentativo della pericolosità sismica di ciascun comune è il valore più elevato di ag fra i centri e nuclei ISTAT del comune.

     3. Si determina il rischio sismico annuo atteso per ciascun comune, con riferimento a valutazioni effettuate dal Dipartimento della Protezione Civile e dai suoi centri di competenza, utilizzando i dati relativi alla popolazione ed agli edifici privati ad uso abitativo resi disponibili dal censimento della popolazione e delle abitazioni effettuato dall'ISTAT nel 2001 secondo i passi seguenti:

 

     a. si determinano le perdite annue attese in termini di popolazione coinvolta nei crolli in quanto occupante gli edifici con danni gravissimi (pc), tali perdite sono utilizzate per definire l'indicatore di rischio per la vita umana. La perdita è valutata per ciascun comune ammesso e sommata a livello di regione. la stima è effettuata con modelli di valutazione del rischio differenti, mediandone i risultati.

     b. Al fine di tener conto sia della entità assoluta delle perdite sia dell'incidenza percentuale delle stesse, si considera, oltre alla popolazione coinvolta in crolli Pc, anche il rapporto di tale numero rispetto alla popolazione residente Pcp. Entrambi gli indicatori sono normalizzati, in modo da ottenere lo stesso valore complessivo somma di quelli relativi a tutti i comuni italiani.

     c. I due indicatori Pc e Pcp vengono quindi mediati prima fra i diversi modelli di calcolo di cui al Sub b, e successivamente fra loro, con pesi ,pari a 0,769 per Pc e 0.231 per Pcp, ottenendo l'indice finale.

     d. Si ottiene una graduatoria in base al valore di tale indice, che determina la ripartizione delle risorse disponibili fra le regioni, determinate dal prodotto fra il valore dell'indice medio normalizzato e l'entità del contributo complessivo disponibile.

 

 

     Allegato 3

 

     criteri di priorità per interventi su edifici privati

 

     1. Nella formazione delle graduatorie di priorità di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione terrà conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalità descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga.

     2. In tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione.

     3. Tali punteggi vengono corretti moltiplicandoli per un fattore "F" proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non può superare 100):

     F = K ag Occupanti/(contributo in €), con K = 200000 ed F <=100

     4. Fermi restando il valore massimo di F di cui sopra e le disposizioni di cui agli articoli 2,3,9,11,13,14 e 15, nel caso di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio è incrementato del 30%.

 

     Tab. 1: Punteggi relativi alla struttura ed all'epoca di realizzazione

 

Epoca di realizzazione

Struttura in Calcestruzzo armato

Struttura in Muratura o mista

Struttura in Acciaio

 

 

 

 

Prima del 1919

100

100

90

Tra il 1920 ed il 1945

80

90

80

Tra il 1946 ed il 1961

60

70

60

Tra il 1962 ed il 1971

50

60

40

Tra il 1972 ed il 1981

30

40

20

Tra il 1982 ed il 1984

20

30

10

Dopo il 1984

0

0

0

Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole

10

15

5

 

     5. Per gli edifici progettati o costruiti in assenza di classificazione sismica (v. allegato 7) del comune di appartenenza il punteggio viene maggiorato del 20%.

     6. Per gli edifici prospicienti una via di fuga, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, il punteggio viene ulteriormente maggiorato del 50%.

 

 

     Allegato 4

 

 

     Allegato 5

 

     Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) - articolo 11, c.2

 

     Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza.

 

     a. per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:

 

     • Altezza non oltre 3 piani fuori terra,

     • assenza di pareti portanti in falso,

     • assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale,

     • assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,

     • tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1 dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617 delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con d.M. 14.1.2008, con esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari),

     • valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima può essere ricavata, in mancanza di più accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della citata appendice alla circolare n. 617,

     • buone condizioni di conservazione.

 

     b. Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche:

 

     • realizzazione successiva al 1970;

     • struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali,

     • altezza non oltre 4 piani fuori terra;

     • forma in pianta relativamente compatta;

     • assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,

     • tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;

     • tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100

     • buone condizioni di conservazione.

 

     c. Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura.

 

 

     Allegato 6

 

     Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi - articolo 14

 

     1. I beneficiari dei contributi sono i proprietari di edifici, la cui definizione è riportata di seguito.

     2. Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento.Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso.

     a. Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio.

     b. Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata autenticata un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14.

     c. L'Amministratore o il rappresentante della comunione provvedono ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l'impresa realizzatrice dell'intervento. Il rappresentante può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.

     3. La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione del contributo è quella risultante alla data di emanazione del presente provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario. Nel caso in cui la ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria, l'incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito.

     4. I contributi sono concessi dalle Regioni, con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. Una prima rata è erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto, la seconda rata è erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste. La rata del 30% viene erogata a saldo al completamento dei lavori. Nel caso di lavori che richiedano il collaudo statico la rata finale è erogata al momento della presentazione del certificato di collaudo statico.

     5. Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento viene documentato dal beneficiario mediante presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonchè con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.

     6. In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo.

     7. I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezziari regionali.

 

 

     Allegato 7

 

     elenco dei comuni con ag>0,125 g e periodi di classificazione

 

     (Si omette la pubblicazione integrale del solo Allegato 7, già presente come Allegato 7 nella O.P.C.M. 13 novembre 2010, n. 3907, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 262, alla Gazzetta Ufficiale n. 281, del 1° dicembre 2010.)

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 21 della Ordinanza 24 marzo 2023, n. 978.