§ 72.3.89 - L. 31 ottobre 2011, n. 190.
Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.3 finanziamenti
Data:31/10/2011
Numero:190


Sommario
Art. 1.  Accettazione degli emendamenti
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Aumento della quota
Art. 4.  Versamenti della quota
Art. 5.  Rapporti tra Ministero dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia
Art. 6.  Copertura finanziaria
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 72.3.89 - L. 31 ottobre 2011, n. 190.

Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010.

(G.U. 18 novembre 2011, n. 269)

 

     Art. 1. Accettazione degli emendamenti

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberati dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione n. 66-2 del 15 dicembre 2010, contenuti nell'Allegato alla presente legge.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è incaricato dell'esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti agli emendamenti di cui al comma 1.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XXVIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato ai sensi della legge 23 marzo 1947, n. 132.

 

     Art. 3. Aumento della quota

     1. In attuazione della risoluzione n. 66-2 del 15 dicembre 2010 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 7.882,3 milioni di diritti speciali di prelievo a 15.070 milioni di diritti speciali di prelievo.

 

     Art. 4. Versamenti della quota

     1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi della Banca d'Italia, concedendo a tale Istituto le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da esso effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle sue disponibilità, in nome e per conto dello Stato.

 

     Art. 5. Rapporti tra Ministero dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia

     1. Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla presente legge tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia si provvede attraverso la vigente convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

 

     Art. 6. Copertura finanziaria

     1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per i rischi di cui all'articolo 4 della presente legge si provvede a norma dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con imputazione nell'ambito del programma «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011 e corrispondenti per gli anni successivi.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     ALLEGATO

     (articolo 1, comma 1)

 

     TRADUZIONE NON UFFICIALE

     N. B. - Il testo facente fede è unicamente quello in lingua inglese.

 

     Risoluzione n. 66-2

     Quattordicesima Revisione Generale delle Quote e Riforma del Consiglio di Amministrazione

     In conformità con la Sezione 13 dei Regolamenti del Fondo, la seguente Risoluzione viene sottoposta ai Governatori il 10 novembre 2010 per il voto senza riunione:

     DETERMINA:

     CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha presentato al Consiglio dei Governatori un rapporto intitolato "Quattordicesima Revisione Generale delle Quote e Riforma del Consiglio di Amministrazione: rapporto del Consiglio di Amministrazione al Consiglio dei Governatori", di seguito indicato come "Rapporto" ;

     CONSIDERATO che il Comitato Monetario e Finanziario Internazionale nel suo Comunicato di Aprile 2009 ha raccomandato il Consiglio di Amministrazione di completare la Quattordicesima Revisione Generale delle Quote entro due anni, scadenti a gennaio 2011;

     CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha raccomandato l'aumento delle quote dei paesi membri del Fondo come risultato della Quattordicesima Revisione Generale delle Quote;

     CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha raccomandato un emendamento agli Articoli dello Statuto per costituire un Consiglio composto solo da Direttori esecutivi eletti;

     CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha raccomandato che, successivamente alla prima elezione regolare dei Direttori Esecutivi, dopo l'entrata in vigore dell' emendamento agli Articoli dello Statuto approvato dal Consiglio dei Governatori con Risoluzione No. 63-2, un Direttore Esecutivo eletto da sette o più paesi membri avrà la facoltà di nominare due Vice-Direttori Esecutivi;

     CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio dei Governatori ha richiesto al Segretario del Fondo di sottoporre la proposta del Consiglio di Amministrazione al Consiglio dei Governatori;

     CONSIDERATO che il Rapporto del Consiglio di Amministrazione che formula la sua proposta è stato sottoposto dal Segretario del Fondo al Consiglio dei Govematori;

     CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha richiesto al Consiglio dei Governatori di votare sulla seguente Risoluzione, senza riunione, in conformità con la Sezione 13 dei Regolamenti del Fondo:

     DI CONSEGUENZA il Consiglio dei Governatori, VISTE le raccomandazioni e il citato Rapporto del Consiglio di Amministrazione, DETERMINA:

     Incremento nella quota dei Paesi membri

     1. Il Fondo Monetario Internazionale propone che, subordinatamente a quanto previsto nella presente Risoluzione, le quote dei paesi membri del Fondo elencati nell'Allegato I alla presente Risoluzione, siano aumentate fino all'ammontare indicato a fianco ai loro nomi nell'Allegato I.

     2. L'incremento della quota di un paese membro come proposto da questa Risoluzione non diverrà effettivo a meno che il paese membro in questione non abbia acconsentito in forma scritta all'incremento ai sensi del paragrafo 4 seguente e ne abbia pagato al Fondo il pieno ammontare entro il periodo prescritto ai sensi del paragrafo 5 seguente, considerato che nessun paese membro in ritardo nei pagamenti al Conto Risorse Generali può acconsentire o pagare per l'aumento della sua quota fino a quando non abbia soddisfatto le precedenti obbligazioni.

     3. Nessun incremento delle quote proposto da questa Risoluzione diventerà effettivo finchè:

     (i) Il Consiglio di Amministrazione ha determinato che i paesi membri avanti non meno del 70 per cento del totale delle quote al 5 novembre 2010 abbiano acconsentito in forma scritta all'incremento della loro quota;

     (ii) il proposto emendamento agli Articoli dello Statuto nell'allegato II di questa risoluzione è entrato in vigore; e

     (iii) il proposto emendamento agli Articoli dello Statuto approvato dalla Risoluzione del Consiglio dei Governatori N°. 63-2 è entrato in vigore.  Ciascun paese membro si impegna a fare tutti gli sforzi per completare questi passi non più tardi delle Riunioni Annuali del 2012. Al Consiglio di. Amministrazione è richiesto di monitorare, ogni quattro mesi, i progressi fatti nell'adempimento dei vari passi.

     4. Le notifiche in conformità con il paragrafo 2 di cui sopra dovranno essere autorizzate da un funzionario del paese membro debitamente autorizzato ad essere recapitate al Fondo prima delle 18,00, ora di Washington, del 31 dicembre 2011 e premesso che il Consiglio di Amministrazione può estendere il periodo di pagamento a propria discrezione.

     5. Ciascun paese membro pagherà al Fondo l'incremento nella sua quota entro e non oltre 30 giorni (a) dalla data in cui avrà notificato il proprio consenso al Fondo o (b) dalla data in cui siano stati rispettati i requisiti per l'efficacia dell'incremento nella quota ai sensi del precedente paragrafo 3; premesso che il Consiglio di Amministrazione può estendere il periodo di pagamento a propria discrezione.

     6. Nel decidere in merito ad una proroga per il consenso o per il pagamento di un aumento delle quote, il Consiglio di Amministrazione presterà un'attenzione particolare alla situazione dei paesi membri i quali potrebbero ancora desiderare di dare il proprio consenso o di pagare l'aumento della quota, compresi i paesi membri con arretrati ancora pendenti nei confronti del Conto Risorse Generali e consistenti in riacquisti, oneri o imposte scadute verso il Conto Risorse Generali che, a suo giudizio, stanno collaborando con il Fondo per giungere ad un adempimento a tali obblighi.

     7. Per i paesi membri che non hanno ancora espresso il loro consenso per gli aumenti delle quote in base all' Undicesima Revisione Generale e alla Risoluzione del Consiglio dei Governatori No. 63-2, il periodo per il pagamento di tali aumenti sarà la data determinata ai sensi del paragrafo 4 di cui sopra.

     8. Ciascun paese membro pagherà il 25 per cento dell'incremento spettantegli o in diritti speciali di prelievo o in valute di altri paesi membri, così come specificato dal Fondo, e con il loro consenso, o tramite qualsiasi altra combinazione di diritti speciali di prelievo e tali valute. Il saldo dell'incremento sarà pagato da ciascun paese membro nella sua valuta.

     Formula sulle quote e Quindicesima Revisione Generale delle Quote

     9. Al Consiglio di Amministrazione è richiesto di completare la revisione della formula di calcolo delle quote entro gennaio 2013.

     10. Al Consiglio di Amministrazione è richiesto di anticipare la scadenza della Quindicesima Revisione Generale delle Quote al gennaio 2014. Ci si attende che ogni possibile riallineamento produca un incremento delle quote delle economie dinamiche in linea con le loro posizioni relative nell'economia mondiale, e quindi con ogni probabilità della quota dei paesi emergenti e in via di sviluppo nel loro complesso. Iniziative saranno prese per proteggere la rappresentatività dei paesi membri più poveri.

     Riesame dell'accordo di credito NAB

     11. Alla luce del proposto aumento delle quote relativo al Quattordicesimo Aumento Generale delle Quote, al. Consiglio di Amministrazione e ai partecipanti all'accordo di prestito New Arrangements to Borrow (NAB) è richiesto di rivedere gli accordi di credito NAB entro novembre 2011, con un corrispondente ripristino del NAB ai livelli precedenti e preservando le quote relative, che diventerà effettivo quando le condizioni previste nel paragrafo 3 e 3 (i) di questa Risoluzione saranno verificate.

     Proposti Emendamento agli Articoli dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale sulla Riforma del Consiglio di Amministrazione

     12. Il proposto emendamento dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale riportato nell'Allegato II alla presente Risoluzione (il "Proposto Emendamento per la Riforma del Consiglio di Amministrazione") è approvato.

     13. Il Segretario è invitato a chiedere a tutti i paesi membri del Fondo, con lettera circolare o con telegramma o altro rapido mezzo di comunicazione, se essi accettano, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo XXVIII dello Statuto, il Proposto Emendamento sulla Riforma del Consiglio di Amministrazione.

     14. La comunicazione da inviarsi a tutti i paesi membri ai sensi del precedente paragrafo specificherà che il Proposto Emendamento sulla Riforma del Consiglio di Amministrazione entrerà in vigore per tutti i paesi membri a partire dalla data in cui il Fondo certificherà, con formale comunicazione indirizzata a tutti i paesi membri, che i tre-quinti dei paesi membri, aventi l' ottantacinque per cento del potere di voto totale, hanno accettato il Proposto Emendamento sulla Riforma del Consiglio di Amministrazione.

     Incremento del numero dei Vice Direttori esecutivi

     15. Successivamente alla prima elezione regolare dei Direttori Esecutivi, dopo l'entrata in vigore dell' emendamento agli Articoli dello Statuto approvato dal Consiglio dei Governatori con Risoluzione No. 63-2, un Direttore Esecutivo eletto da sette o più paesi membri avrà la facoltà di nominare due Vice-Direttori Esecutivi.

     16. Come condizione per nominare due Vice-Direttori Esecutivi, un Direttore Esecutivo dovrà designare con notifica al Segretario del Fondo: (i) il Vice-Direttore che agirà in nome e per conto del Direttore Esecutivo quando quest'ultimo non sia presente ed entrambi i Vicedirettori siano presenti, e (ii) il Vice-Direttore che eserciterà i poteri del Direttore Esecutivo ai sensi dell'Articolo XII, Sezione 3 (f). Con notifica al Segretario del Fondo, un Direttore Esecutivo ha facoltà di cambiare queste designazioni in qualsiasi momento.

     Numero e composizione del Consiglio di Amministrazione

     17. Il Consiglio dei Governatori prende nota di quanto segue: (i) l'impegno di ridurre, come un mezzo per dare maggiore rappresentatività ai mercati emergenti e ai paesi in via di sviluppo, il numero dei Direttori Esecutivi rappresentanti i paesi Europei avanzati di due non più tardi della prima elezione ordinaria dei Direttori Esecutivi dopo che le condizioni indicate nel paragrafo 3 di questa Risoluzione saranno verificate, e (ii) l'impegno dei Paesi membri del Fondo di mantenere un Consiglio di Amministrazione formato da 24 Direttori Esecutivi, e di rivedere la composizione del Consiglio di Amministrazione ogni otto anni dopo che le condizioni indicate nel paragrafo 3 di questa Risoluzione saranno verificate.

 

 

ALLEGATO I

 

 

Quota proposta (milioni DSP)

 

Quota proposta (milioni DSP)

 

 

 

 

Afganistan

323,8

Gibuti

31,8

Albania

139,3

Dominica

11,5

Algeria

1.959,9

Repubblica Domenicana

477,4

Angola

740,1

Ecuador

697,7

Antigua e Barbuda

20,0

Egitto

2.037,1

Argentina

3.187,3

El Salvador

287,2

Armenia

128,8

Guinea Equatoriale

157,5

Australia

6.572,4

Eritrea

36,6

Austria

3.932,0

Estonia

243,6

Azebaijan

391,7

Etiopia

300,7

Bahamas

182,4

Fiji

98,4

Bahrain

395,0

Finlandia

2.410,6

Bangladesh

1.066,6

Francia

20.155,1

Barbados

94,5

Gabon

216,0

Bielorussia

681,5

Gambia

62,2

Belgio

6.410,7

Georgia

210,4

Belize

26,7

Germania

26.634,4

Benin

123,8

Gana

738,0

Butan

20,4

Grecia

2428,9

Bolivia

240,1

Grenada

16,4

Bosnia e Erzegovina

265,2

Guatemala

428,6

Botswana

197,2

Guinea

214,2

Brasile

11.042,0

Guinea-Bissau

28,4

Brunei Darussalam

301,3

Guiana

181,8

Bulgaria

896,3

Haiti

163,8

Burkina Faso

120,4

Honduras

249,8

Burundi

154,0

Ungheria

1.940,0

Cambogia

175,0

Islanda

321,8

Camerum

276,0

India

13.114,4

Canada

11.023,9

Indonesia

4.648,4

Capo Verde

23,7

Repubblica Islamica dell'Iran

3.567,1

Repubblica Centro Africana

111,4

Iraq

1.663,8

Ciad

140,2

Irlanda

3.449,9

Cile

1.744,3

Israele

1.920,9

Cina

30.482,9

Italia

15.070,0

Colombia

2.044,5

Giamaica

382,9

Comores

17,8

Giappone

30.820,5

Repubblica Democratica del Congo

1.066,0

Giordania

343,1

Repubblica del Congo

162,0

Kazakhistan

1.158,4

Costa Rica

369,4

Kenia

542,8

Costa d'Avorio

650,4

Kirbati

11,2

Croazia

717,4

Repubblica di Corea

8.582,7

Cipro

303,8

Kosovo

82,6

Repubblica Ceca

2.180,2

Kuwait

1.933,5

Danimarca

3.439,4

Repubblica Kirgyz

177,6

Rep. Dem. Popolare del Laos

105,8

Sao Tomè e Principe

14,8

Latvia

332,3

Arabia Saudita

9.992,6

Libano

633,5

Senegal

323,6

Lesoto

69,8

Serbia

654,8

Liberia

258,4

Seicelle

22,9

Libia

1.573,2

Sierra Leone

207,4

Lituania

441,6

Singapore

3.891,9

Lussemburgo

1.321,8

Repubblica Slovacca

1.001,0

Macedonia

140,3

Slovenia

586,5

Madagascar

244,4

Isole Salomone

20,8

Malawi

138,8

Somalia

163,4

Malesia

3.633,8

Sud Africa

3.051,2

Maldive

21,2

Spagna

9.535,5

Mali

186,6

Sri Lanka

578,8

Malta

168,3

St Kitts e Nevis

12,5

Isole Marshal

4,9

St. Lucia

21,4

Mauritania

128,8

St. Vincent e Grenadine

11,7

Mauritius

142,2

Sudan

630,2

Messico

8.912,7

Suriname

128,9

Micronesia

7,2

Swaziland

78,5

Moldova

172,5

Svezia

4.430,0

Mongolia

72,3

Svizzera

5.771,1

Montenegro

60,5

Repubblica Araba Siriana

1.109,8

Marocco

894,4

Tajikistan

174,0

Mozambico

227,2

Tanzania

397,8

Mianmar

516,8

Tailandia

3.211,9

Namibia

191,1

Timor-Leste

25,6

Nepal

156,9

Togo

146,8

Olanda

8.736,5

Tonga

13,8

Nuova Zelanda

1.252,1

Trinidad e Tobaco

469,8

Nicaragua

260,0

Tunisia

545,2

Niger

131,6

Turchia

4.658,6

Nigeria

2.454,5

Turkmenistan

238,6

Norvegia

3.754,7

Tuvalu

2,5

Oman

544,4

Uganda

361,0

Pachistan

2.031,0

Ucraina

2.011,8

Palau

4,9

Emirati Arabi Uniti

2.311,2

Panama

376,8

Regno Unito

20.155,1

Papua Nuova Guinea

263,2

Stati Uniti

82.994,2

Paraguai

201,4

Uruguai

429,1

Perù

1.334,5

Uzbekistan

551,2

Filippine

2.042,9

Vanuatu

23,8

Polonia

4.095,4

Venezuela

3.722,7

Portogallo

2.060,1

Vietnam

1.153,1

Qatar

735,1

Repubblica dello Yemen

487,0

Romania

1.811,4

Zambia

987,2

Federazione Russa

12.903,7

Zimbabue

706,8

Ruanda

160,2

 

 

Samoa

16,2

 

 

San Marino

49,2

 

 

 

 

     ALLEGATO II

 

     EMENDAMENTI ALLO STATUTO DEL FONDO PROPOSTI AI SENSI DELLA RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI N. 66-2 DEL 15 DICEMBRE 2010

     Il testo dell'Articolo XII, sezione 3 (b) viene emendato come segue:

     Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da venti Direttori Esecutivi eletti dai paesi membri e dal Direttore Generale nella veste di presidente.

     Il testo dell'Articolo XII, sezione 3 (c) viene emendato come segue:

     Per ogni elezione ordinaria del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio dei Governatori, con la maggioranza dell'ottantacinque percento del totale del potere di voto, può ridurre o aumentare il numero dei Direttori Esecutivi così come specificato nella sezione 3 (b).

     Il testo dell'Articolo XII, sezione 3 (d) viene emendato come segue:

     Le elezioni dei Direttori Esecutivi sono effettuate ad un intervallo di due anni secondo le regole adottate dal Consiglio dei Governatori. Le suddette regole dovranno includere il limite del numero totale dei voti che più di un membro può assegnare allo stesso candidato.

     Il testo dell'Articolo XII, sezione 3 (f) viene emendato come segue:

     I Direttori Esecutivi rimangono in carica fino alla successiva nomina dei loro successori. Se la posizione di un Direttore Esecutivo rimane vacante per più di 90 giorni prima della fine del mandato, un altro Direttore Esecutivo sarà eletto per il rimanente periodo dai membri che hanno eletto il precedente Direttore Esecutivo. Per l'elezione è richiesta la maggioranza dei voti. Se un ufficio rimane vacante, il sostituto (Vice) dell'ex. Direttore Esecutivo esercita i suoi poteri tranne quello di nominare un sostituto.

     Il testo dell'Articolo XII, sezione 3 (i) viene emendato come segue:

     A ciascun Direttore Esecutivo eletto spetterà un numero di voti pari a quelli con i quali è stato eletto.

     Quando sia applicabile il disposto della sezione 5 (b) di questo Articolo, i voti altrimenti spettanti ad un Direttore Esecutivo saranno aumentati o diminuiti in conformità. Tutti i voti spettanti ad un Direttore Esecutivo saranno calcolati in blocco.

     Quando la sospensione dei diritti di voto di un paese membro è determinata ai sensi dell'Articolo XXVI, Sezione 2 (b), il paese membro può accordarsi con tutti i membri che hanno eletto un Direttore Esecutivo e i cui voti hanno permesso l'elezione, considerato che, se non è stata condotta nessuna elezione ordinaria dei Direttori Esecutivi nel periodo della sospensione, il Direttore Esecutivo alla cui elezione il paese membro ha partecipato prima della sospensione, o il suo successore eletto ai sensi del paragrafo 3 (c) (i) dell'Annesso L o con (f) sopra, spetterà un numero di voti spettanti al paese membro. Il paese membro sarà reputato aver partecipato all'elezione del Direttore Esecutivo abilitato a esprimere i voti attribuiti a questo paese membro.

     Il testo dell'Articolo XII, sezione 3 (j) viene emendato come segue:

     Il. Consiglio dei Governatori adotterà norme secondo le quali un membro possa inviare un rappresentante a presenziare a qualsiasi riunione del Consiglio di Amministrazione, quando vi si esamini una domanda presentata da quel membro o una questione che in particolare lo riguardi.

     Il testo dell'Articolo XII, sezione 8 viene emendato come segue:

     Il Fondo ha sempre il diritto di comunicare a qualunque membro in via non ufficiale i suoi punti di vista su qualsiasi questione che rientri nell'ambito del presente Accordo. Il Fondo può, con una maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi, decidere di pubblicare una relazione ad un membro sulle sue condizioni monetarie ed economiche e sugli sviluppi che direttamente a provocare un grave squilibrio nella bilancia internazionale dei pagamenti dei membri. Il membro in questione avrà il diritto di essere rappresentato come dal disposto della sezione 3 (j) di questo Articolo. Il Fondo non pubblicherà alcun rapporto concernente mutamenti nella struttura fondamentale dell'organizzazione economica dei membri

     Il testo dell'Articolo XXI (a) (ii) viene emendato come segue:

     Per le decisioni del Consiglio di Amministrazione su questioni concernenti esclusivamente il Dipartimento Diritti Speciali di Prelievo, avranno diritto di votare soltanto ì Direttori Esecutivi eletti da almeno un paese membro partecipante. Ciascuno di questi Direttori Esecutivi avrà diritto al numero di voti attribuiti ai paesi membri partecipanti con i cui voti è stato eletto.

     Il testo dell'Articolo XXIX (a) viene emendato come segue:

     Qualsiasi questione circa l'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo che sorga tra un paese membro e il Fondo o tra i membri del Fondo dovrà essere sottoposta, per la decisione, al Consiglio di Amministrazione. Se la questione interessa in particolare un paese membro, tale paese avrà diritto a farsi rappresentare ai sensi dell'articolo XII, Sezione 3 (j).

     Il testo del paragrafo 1 (a), dell'Annesso D viene emendato come segue:

     Ciascun paese membro che nomini un Direttore Esecutivo, o ciascun gruppo di paesi membri per il quale i voti ad esso assegnati siano espressi da un unico Direttore Esecutivo, nomineranno in seno al Consiglio un Consigliere, che sarà o un Governatore, o un Ministro in un governo di un paese membro, o persona di analogo rango, e potranno nominare non più di sette Consiglieri aggiunti. Il Consiglio dei Governatori può, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, modificare il numero dei Consiglieri aggiunti da nominare. Ogni Consigliere, o ogni Consigliere aggiunto, durerà in carica fino alla successiva elezione regolare dei Direttori Esecutivi, se non avverrà prima.

     Il testo del paragrafo 5 (e), dell'Annesso D viene cancellato.

     Il testo del paragrafo 5 (f), dell'Annesso D viene rinumerato 5 (e) dell'Annesso D e il testo del nuovo paragrafo 5 (e) viene emendato come segue:

     Quando un Direttore Esecutivo è abilitato a esprimere i voti attribuiti ad un paese membro in virtù dell'Articolo XII, Sezione 3 (i) (iii), il Consigliere nominato dal gruppo i cui paesi hanno eletto il Direttore Esecutivo sarà abilitato a votare e a esprimere il numero di voti attribuiti a questo paese membro: Lo stato membro sarà reputato aver partecipato alla nomina del Consigliere abilitato a votare e a esprimere i voti attribuiti a questo Paese membro.

     Il testo dell'Annesso E viene emendato come segue:

     Norme transitorie relative al Consiglio di Amministrazione  Ogni Direttore Esecutivo nominato ai sensi dell'ex Articolo XII, Sezione 3 (b) (i) o 3 (c), e in carica immediatamente prima dell'entrata in vigore di questo Annesso, si considera essere stato eletto dal paese membro che lo ha nominato; e  Ogni Direttore Esecutivo eletto ai sensi dell'ex Articolo XII, Sezione 3 (i) (ii), e in carica immediatamente prima dell'entrata in vigore di questo Annesso, si considera essere stato eletto da tale paese membro.

     Il testo del paragrafo 1 (b) dell'Annesso L viene emendato come segue:

     nominare un Governatore o un Governatore supplente, nominare o partecipare alla nomina di un Consigliere o di un Consigliere supplente, o eleggere o partecipare all'elezione di un Direttore Esecutivo.

     Il testo del cappello del paragrafo 3(c) dell'annesso L viene emendato come segue:

     Il Direttore Esecutivo eletto da uno paese membro, .o all'elezione del quale il paese ha partecipato, cessa di esercitare le sue funzioni, salvo nel caso che questo Direttore sia stato abilitato ad esprimere i voti di altri membri di cui il diritto dì voto non è stato sospeso. In questo caso:

     Il Consiglio dei Governatori ha adottato la presente Risoluzione in data 15, dicembre 2010.

 

 

     Nota sulla procedura per l'adozione della proposta di emendamento allo Statuto del Fondo Monetario Internazionale concernente la Riforma del Consiglio di Amministrazione.

     Questa nota descrive la procedura per l'adozione della Proposta di Emendamento agli Articoli dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale concernente la Riforma del Consiglio di Amministrazione ("Proposta di emendamento concernente la Riforma del Consiglio di Amministrazione" o "proposta di emendamento").

     1. La procedura per l'adozione degli emendamenti allo Statuto del Fondo è definita nell'Articolo XXVIII dello Statuto. La procedura prevede due stadi: in primo luogo, la proposta di emendamento deve essere approvata dal Consiglio dei Governatori del Fondo; secondo, la proposta di emendamento deve essere accettata dai tre-quinti dei paesi membri del Fondo, che abbiano almeno l'ottantacinque per cento del potere di voto totale. 11 Fondo certifica il completamento del secondo stadio a mezzo di formale comunicazione indirizzata a tutti i paesi membri e l'emendamento entra in vigore per tutti i paesi membri, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno accettato la proposta di emendamento, tre. mesi dopo la data della certificazione, a meno che il Fondo nel sottoporre all'accettazione dei paesi membri la proposta di emendamento non abbia specificato un periodo più breve.

     2. Il primo stadio della procedura è stato completato. Il Consiglio dei Governatori ha adottato il 15 dicembre 2010 la Risoluzione n. 66-2 la Proposta di emendamento concernente la Riforma del Consiglio di Amministrazione.

     3. Il secondo stadio della procedura è stato avviato il 22 dicembre 2010 con lettera del Segretario del Fondo ai paesi membri contenente la richiesta dell'accettazione della rispettiva proposta di emendamento [Allegato I]. Come specificato nella citata lettera del Segretario, il Consiglio dei Governatori ha deciso che questa proposta di emendamento entrerà in vigore dalla data in cui il Fondo certificherà, con una comunicazione formale indirizzata a tutti i paesi membri, che l'emendamento è stato accettato dai tre-quinti dei paesi membri aventi l'ottantacinque per cento del potere di voto totale.

     4. Nell'accettare la proposta di emendamento, ciascun paese membro deve assicurarsi che tre condizioni siano soddisfatte. (a) In primo luogo, deve essere espletato qualsiasi iniziativa legale interna che possa costituire un pre-requisito per l'accettazione di rilevanti proposte di emendamento. (b) In secondo luogo la persona o organo competente deve accettare le rilevanti proposte di emendamento. (c) In terzo luogo, l'accettazione deve essere trasmessa al Fondo. Questa condizione è specificata ulteriormente nei sub-paragrafi (i) e (ii):  (i) Quando la persona che comunica l'accettazione ha l'autorità per accettare la proposta rilevante di emendamento, questa comunicazione può prendere la forma di una Dichiarazione di accettazione a nome del paese membro. [Bozze di dichiarazione di accettazione sono riportate nell'Allegato A)]  (ii) In alternativa, l'accettazione espressa dalla persona o dall'organo competente a nome del paese membro può essere trasmessa al Fondo tramite un pubblico funzionario designato. [Bozze di notifica di accettazione sono riportate nell'allegato B.]

     5. Spetta a ciascun paese membro verificare l'osservanza dei requisiti previsti dalla rispettiva legislazione nazionale ai fini dell'accettazione di una o di entrambe le propose di emendamento. Tuttavia, poichè un emendamento allo Statuto comporta una modifica di un accordo internazionale, il Fondo deve assicurarsi che ogni dichiarazione o notifica di accettazione venga considerata una valida espressione del consenso del paesi membri in conformità con quanto previsto dalle norme sul diritto dei trattati. Pertanto, qualsiasi dichiarazione o notifica di accettazione (a meno che non sia sottoscritta dal Capo dello Stato, dal Capo del Governo (per esempio, Presidente del Consiglio) o dal Ministro degli Affari Esteri) va accompagnata da copie di documenti pertinenti comprovanti che una o entrambe le rilevanti proposte di emendamento sono state debitamente accettate a nome del paese membro dalla persona o dall'organo avente l'autorità necessaria a prendere tale decisione. Laddove questi documenti non dimostrano chiaramente tale autorità, la conferma di detta autorità va fornita in un documento ufficiale firmato dal Ministro della Giustizia, Procuratore Generale o altro ufficio legale competente del paese membro.

     6. Come notato in precedenza, la Proposta di emendamento concernente la Riforma del Consiglio di Amministrazione entrerà in vigore solo quando il Fondo certificherà, con un dichiarazione formale inviata a tutti i paesi membri, che i tre-quinti dei paesi membri, con un potere di voto almeno pari all'ottantacinque per cento del potere di voto totale hanno accettato la rilevante proposta di emendamento. Pertanto, ogni cambiamento previsto negli statuti o nelle regolamentazioni nazionali non dovrà essere necessariamente esecutivo prima della data di tale certificazione da parte del Fondo.

 

    

 

     Dipartimento Legale

     Fondo Monetario Internazionale

     22 dicembre 2010

 

     Allegati (2)

 

    

 

     ALLEGATO II

     ANNESSO I

 

     Dichiarazioni di accettazione

     (Da trasmettere al Segretario del Fondo)

     Dichiarazione di accettazione della Proposta di emendamento concernente la riforma del Consiglio di Amministrazione

     1. Ho l'onore di informarla che con la presente (paese membro) accetta la proposta di emendamento dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale concernente la Riforma del Consiglio di Amministrazione.

     2. Si allega copia dello statuto/decreto/regolamento ai sensi del quale viene trasmessa l'accettazione.

 

    

 

     ALLEGATO II

     ANNESSO II

 

     Notifica di accettazione(1)

     (Da trasmettere al Segretario del Fondo)

     Dichiarazione di accettazione della Proposta di emendamento concernente la Riforma del Consiglio di amministrazione

     1. Ho l'onore di informarla che con la presente (paese membro) accetta la proposta di emendamento dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale concernente la Riforma del consiglio di amministrazione.

     2. Si allega copia del testo di accettazione [e dello statuto/decreto/regolamento ai sensi del quale viene trasmessa l'accettazione].

     (1) ___________________________________ Sull'utilizzo di questi modelli e sull'inclusione o omissione dell'intero paragrafo 2 o dei testi in parentesi quadre all'interno del paragrafo 2, si vedano i paragrafi 4c e 5 della precedente Nota.

 

     22 Dicembre 2010

     Caro Membro,

     ho l'onore di informare i membri del Fondo che il Consiglio dei Governatori ha approvato la Proposta di emendamento allo Statuto del Fondo Monetario Internazionale concernente la Riforma del Consiglio di Amministrazione adottando, a far data dal 15 Dicembre 2010, la Risoluzione riportata in Appendice al rapporto del Consiglio di Amministrazione al Consiglio dei Governatori contenuta nella comunicazione ai Governatori del Fondo datata 10 novembre 2010. La Risoluzione adottata sarà citata come "Risoluzione n. 66-2 Proposto emendamento sulla Riforma del Consiglio di Amministrazione".  Ai sensi dell'Articolo XXVIII dello Statuto del Fondo e della Risoluzione n. 66-2, io sono stato invitato a chiedere se, in qualità di paese membro del Fondo, il Suo Governo accetta la Proposta di emendamento concernente la Riforma del Consiglio di Amministrazione (la Proposta di emendamento concernente la Riforma del Consiglio di Amministrazione è riportata all'annesso I a questa lettera).  In conformità all'Articolo XXVIII e ai sensi della Risoluzione n. 66-2, la Proposta di emendamento concernente la riforma del Consiglio di Amministrazione entrerà in vigore per tutti i membri del Fondo dalla data in cui il Fondo certifichi con una formale comunicazione inviata a tutti i paesi membri che i tre-quinti dei paesi membri aventi l'ottantacinque per cento del potere di voto totale hanno accettato la Proposta di emendamento concernente la Riforma del Consiglio di Amministrazione.  Per vostra informazione, una nota sulle Procedure per l'adozione del proposto emendamento agli articoli dello statuto del Fondo Monetario Internazionale sulla riforma del Consiglio di Amministrazione, preparato del Dipartimento Legale, è riportato all'annesso II.

 

    

 

     Firmato: Jianhai Lin  in qualità di Segretario