§ 72.2.1a - L. 7 novembre 1977, n. 882.
Accettazione ed esecuzione del secondo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.2 adesioni
Data:07/11/1977
Numero:882


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 72.2.1a - L. 7 novembre 1977, n. 882.

Accettazione ed esecuzione del secondo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo.

(G.U. 7 dicembre 1977, n. 333. S.O.)

 

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare il secondo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal consiglio dei governatori del Fondo medesimo con la risoluzione n. 31/4 del 30 aprile 1976, contenuto nell'allegato A alla presente legge.

 

Il Ministro per il tesoro è incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti all'emendamento di cui al precedente comma.

 

Il Ministro per il tesoro riferirà annualmente al Parlamento in merito all'andamento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale mediante l'invio di apposita relazione entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio [1].

 

     Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 17 dello statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato con legge 23 marzo 1947, n. 132.

 

     Art. 3.

In attuazione della risoluzione n. 31/2 del 22 marzo 1976 del consiglio dei governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso, da 1.000 milioni a 1.240 milioni di diritti speciali di prelievo.

 

     Art. 4.

Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo precedente, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a detti Istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

 

     Art. 5.

Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla esecuzione della presente legge fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con detti Istituti.

 

     Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

 

     Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato A

 

TRADUZIONE NON UFFICIALE

 

N.B. - Il testo facente fede è unicamente quello in lingua inglese.

 

Secondo emendamento all'Accordo del Fondo Monetario Internazionale in base alla Risoluzione n. 29-10 del Consiglio dei Governatori

 

Il testo dell'Accordo del Fondo Monetario Internazionale è modificato come segue:

 

I Governi per conto dei quali il presente Accordo è firmato convengono quanto segue:

 

Articolo introduttivo.

1. Il Fondo Monetario Internazionale è costituito e funzionerà in conformità alle norme del presente Accordo quali sono state adottate in origine e quali risultano modificate successivamente.

 

2. Per consentire al Fondo di effettuare le proprie operazioni e transazioni, esso disporrà di un Dipartimento generale e di un Dipartimento diritti speciali di prelievo. La qualità di membro del Fondo attribuirà il diritto di partecipazione al Dipartimento diritti speciali di prelievo.

 

3. Le operazioni e le transazioni autorizzate dal presente Accordo verranno effettuate attraverso il Dipartimento generale composto, conformemente alle norme del presente Accordo, dal Conto risorse generali, dal Conto esborsi speciali e dal Conto investimenti; le operazioni e le transazioni concernenti i diritti speciali di prelievo verranno tuttavia effettuate attraverso il Dipartimento diritti speciali di prelievo.

 

1. Scopi.

 

Gli scopi del Fondo Monetario Internazionale sono:

 

1) promuovere la cooperazione monetaria internazionale mediante un istituto permanente che offra lo strumento tecnico per la consultazione e la collaborazione in materia di problemi monetari internazionali;

 

2) facilitare l'espansione e l'armonico sviluppo del commercio internazionale e contribuire così a promuovere e mantenere alti livelli dell'occupazione e del reddito reale, e a sviluppare le risorse produttive di tutti i paesi membri, come obiettivi principali di politica economica;

 

3) promuovere la stabilità dei cambi, intrattenere ordinati rapporti di cambio fra i paesi membri ed evitare svalutazioni competitive;

 

4) dare il proprio appoggio all'istituzione di un sistema multilaterale di pagamenti per le transazioni correnti fra i paesi membri, e all'eliminazione di restrizioni valutarie che ostacolino lo sviluppo del commercio mondiale;

 

5) assicurare ai paesi membri, prendendo le opportune cautele, la disponibilità temporanea delle risorse generali del Fondo, fornendo loro in tal modo la possibilità di correggere squilibri nelle loro bilance dei pagamenti senza dover ricorrere a misure che rischierebbero di compromettere la prosperità nazionale o internazionale;

 

6) in armonia con quanto sopra, abbreviare la durata e ridurre l'intensità degli squilibri delle bilance internazionali dei pagamenti dei paesi membri.

 

In tutte le sue politiche e decisioni il Fondo si ispirerà agli scopi enunciati in questo articolo.

 

2. Partecipazione.

 

Sezione 1. - Paesi membri fondatori

 

Saranno membri fondatori del Fondo i paesi rappresentati alla Conferenza Monetaria e Finanziaria delle Nazioni Unite i cui Governi accettino la partecipazione prima della data del 31 dicembre 1945.

 

Sezione 2. - Altri paesi membri

 

L'ammissione sarà aperta ad altri paesi nell'epoca e con le modalità da stabilirsi da parte del Consiglio dei Governatori. Tali modalità, comprese quelle relative alle sottoscrizioni, si baseranno su principi conformi a quelli applicati agli altri paesi già membri.

 

3. Quote e sottoscrizioni.

 

Sezione 1. - Quote e pagamento di sottoscrizioni

 

Ad ogni paese membro verrà assegnata una quota espressa in diritti speciali di prelievo. Le quote dei paesi membri rappresentati alla Conferenza Monetaria e Finanziaria delle Nazioni Unite, i quali aderiscano al Fondo prima del 31 dicembre 1945, sono quelle indicate nell'Allegato A. Le quote degli altri paesi membri saranno determinate dal Consiglio dei Governatori. La sottoscrizione di ogni paese membro sarà pari alla sua quota, che verrà versata per intero al Fondo, presso il competente depositario.

 

Sezione 2. - Revisione delle quote

 

a) Ad intervalli massimi di cinque anni, il Consiglio dei Governatori effettuerà una revisione generale delle quote dei paesi membri e, qualora lo ritenga opportuno, ne proporrà la modifica. Esso potrà anche, sempre che lo ritenga opportuno, prendere in considerazione, in qualunque altro momento, la modifica di qualsiasi quota, su richiesta del paese membro interessato.

 

b) In qualsiasi momento il Fondo può proporre di aumentare le quote dei paesi che erano memori del Fondo alla data del 31 agosto 1975, in proporzione alle loro quote a tale data, per un ammontare complessivo non superiore agli importi trasferiti, ai sensi dell'articolo V, sezione 12, lettere f), i) e j) dal Conto spese speciali al Conto risorse generali.

 

c) Per qualsiasi modifica delle quote sarà necessaria una maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi.

 

d) La quota di un paese membro non verrà modificata senza il suo consenso e fintanto che essa non sia stata versata, a meno che non si ritenga il versamento come avvenuto, conformemente alla sezione 3, lettera b) del presente articolo.

 

Sezione 3. - Pagamenti nel caso di modifica di quote

 

a) Il paese membro che acconsenta ad un aumento delle proprie quote ai sensi della sezione 2, lettera a) del presente articolo, verserà al Fondo, in diritti speciali di prelievo, il 25 per cento dell'aumento, entro un periodo stabilito dal Fondo stesso; il Consiglio dei Governatori può tuttavia stabilire che tale pagamento venga effettuato, su basi uguali per tutti i paesi membri, in tutto o in parte in valute di altri paesi membri scelti, con il loro consenso, dal Fondo, oppure nella moneta dello stesso paese membro. Ogni paese non partecipante pagherà in valute di altri paesi membri scelti, con il loro consenso, dal Fondo, una parte dell'incremento corrispondente alla quota che dovrebbe essere pagata dai paesi partecipanti in diritti speciali di prelievo. Il saldo di tale aumento verrà pagata dal paese membro nella propria moneta. Le disponibilità del Fondo nella valuta di un paese membro non potranno aumentare, in conseguenza di versamenti effettuati da altri paesi membri ai sensi della presente disposizione, oltre il limite al quale, ai sensi dell'articolo V, sezione 8, lettera b), 2), le disponibilità stesse sarebbero soggette a provvigioni.

 

b) Se un paese membro acconsente ad un aumento della propria quota ai sensi della sezione 2, lettera b) del presente articolo, si considererà come se esso avesse versato al Fondo, in sottoscrizione, un importo pari all'ammontare di tale aumento.

 

c) Se un paese membro acconsente ad una riduzione della propria quota, il Fondo gli verserà, entro 60 giorni, un importo uguale alla riduzione. Il pagamento verrà effettuato nella valuta del paese membro e in quell'importo di diritti speciali di prelievo o di valute di altri paesi membri, scelti con il loro consenso dal Fondo, che potrà essere necessario per evitare che le disponibilità del Fondo in quella valuta si riducano al disotto della nuova quota; tuttavia, in circostanze eccezionali, il Fondo potrà ridurre tali disponibilità al disotto della nuova quota effettuando il versamento in favore del paese membro in moneta del paese stesso.

 

d) Per qualsiasi decisione di cui alla precedente lettera a) salvo per quanto riguarda la determinazione del periodo e la scelta delle valute, così come previsto nella disposizione di cui sopra, sara necessaria una maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi.

 

Sezione 4. - Sostituzione di titoli ai versamenti in valuta

 

Il Fondo accetterà da qualsiasi paese membro, in sostituzione di quella parte della valuta del paese membro stesso del Conto risorse generali che, a giudizio del Fondo, non sia necessaria per le sue operazioni e transazioni, effetti od obbligazioni analoghe, emesse dal paese membro o dal depositario designato dal paese membro ai sensi dell'articolo XIII, sezione 2, non negoziabili infruttiferi e pagabili a vista al loro valore nominale mediante accreditamento al conto del Fondo presso il depositario indicato. Le disposizioni di questa sezione si applicheranno non soltanto alle valute sottoscritte dai paesi membri, ma anche a qualsiasi altra valuta altrimenti dovuta al Fondo, o acquistata dallo stesso e che debba essere versata nel Conto risorse generali.

 

4. Obblighi inerenti ai tassi di cambio.

 

Sezione 1. - Obblighi generali dei paesi membri

 

Riconosciuto che scopo essenziale del sistema monetario internazionale è di offrire un assetto che faciliti lo scambio di beni, servizi e capitali tra i diversi paesi ed incoraggi un sano sviluppo economico, e che suo principale obiettivo è il continuo sviluppo delle ordinate condizioni di fondo che sono necessarie alla stabilità finanziaria ed economica, ogni paese membro si impegna a collaborare col Fondo e con gli altri paesi membri al fine di garantire regolari accordi di cambio e di promuovere un sistema stabile di tassi di cambio.

 

In particolare, ogni paese membro:

 

1) si sforzerà di orientare la propria politica economica e finanziaria nel senso di incoraggiare un ordinato sviluppo economico ed una ragionevole stabilità dei prezzi, avuto debito riguardo alla propria situazione;

 

2) cercherà di promuovere la stabilità incoraggiando ordinate condizioni di fondo in campo economico e finanziario ed un sistema monetario che non tenda a produrre perturbazioni erratiche;

 

3) eviterà di manovrare i tassi di cambio o il sistema monetario internazionale per ostacolare un effettivo aggiustamento della bilancia dei pagamenti o per acquisire uno scorretto vantaggio concorrenziale rispetto ad altri paesi membri; e

 

4) seguirà politiche valutarie compatibili con gli obblighi previsti dalla presente sezione.

 

Sezione 2. - Disposizioni generali sui cambi

 

a) Entro 30 giorni a partire dalla data del secondo emendamento del presente Accordo, ogni paese membro comunicherà al Fondo quali disposizioni riguardanti i cambi intende adottare, in adempimento degli obblighi di cui alla sezione 1 del presente articolo; inoltre, informerà tempestivamente il Fondo di qualsiasi modifica intenda apportare a tali disposizioni.

 

b) In un sistema monetario internazionale come quello in essere al 1° gennaio 1976, le disposizioni sui cambi possono comprendere: 1) il mantenimento, da parte di ogni paese membro, del valore della propria moneta in termini di diritti speciali di prelievo o di altro denominatore, escluso l'oro, scelto dal paese membro; oppure, 2) intesa di cooperazione con le quali i paesi membri stabiliscono il valore delle loro monete in rapporto al valore della valuta o delle valute di altri paesi membri; oppure, 3) altre disposizioni a scelta di ogni paese membro.

 

c) In armonia con l'evoluzione del sistema monetario internazionale, il Fondo potrà prendere, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, provvedimenti riguardanti le disposizioni generali sui cambi senza limitare il diritto dei paesi membri ad adottare autonomamente disposizioni che siano compatibili con gli scopi del Fondo e con gli obblighi di cui alla sezione 1 del presente articolo.

 

Sezione 3. - Vigilanza sulle disposizioni riguardanti i cambi

 

a) Il Fondo vigilerà sul sistema monetario internazionale al fine di assicurare il suo efficace funzionamento, e controllerà che ogni paese membro osservi gli obblighi previsti dalla sezione 1 del presente articolo.

 

b) Allo scopo di assolvere le funzioni di cui alla lettera a), il Fondo eserciterà una rigorosa vigilanza sulle politiche del tasso di cambio dei paesi e fisserà, relativamente a tali politiche, precise regole di condotta valide per tutti i paesi membri. Ogni paese membro dovrà fornire al Fondo le informazioni necessarie a tale vigilanza e, qualora il Fondo lo richieda, dovrà consultarsi con esso sulle politiche da seguire in materia del tasso di cambio. Le regole adottate dal Fondo dovranno essere in armonia con le intese di cooperazione in base alle quali i paesi membri mantengono il valore delle loro monete in rapporto al valore della valuta o delle valute di altri paesi membri; essi dovranno altresì armonizzarsi con le disposizioni sui cambi autonomamente adottati da ogni paese membro, in conformità agli scopi del Fondo e al disposto della sezione 1 del presente articolo. Tali regole rispetteranno gli orientamenti sociali e politici interni dei paesi membri e, nell'applicarle, il Fondo terrà conto delle particolari situazioni dei membri stessi.

 

Sezione 4. - Parità

 

A maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Fondo può decidere che la situazione economica internazionale consente di introdurre un vasto sistema di accordi di cambio fondati su parità monetarie stabili ma suscettibili di aggiustamento. Il Fondo prenderà tale decisione sulla base del grado di stabilità di fondo dell'economia mondiale e, a tal fine, terrà conto dei movimenti dei prezzi e dei tassi di espansione delle economie dei paesi membri. Tale decisione verrà presa alla luce dell'evoluzione del sistema monetario internazionale, con particolare riguardo alle fonti di liquidità e - allo scopo di assicurare l'efficace funzionamento di un sistema di parità - con riferimento alle intese in base alle quali sia i paesi eccedentari che i paesi deficitari adottano tempestive, efficaci e simmetriche misure tendenti a realizzare un aggiustamento delle loro bilance dei pagamenti, nonché con riferimento alle misure di intervento e di correzione degli squilibri. Al momento di prendere tale decisione, il Fondo notificherà ai paesi membri l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'Allegato C.

 

Sezione 5. - Monete diverse nei territori di un paese membro

 

a) I provvedimenti adottati da ciascun paese nei confronti della propria moneta ai sensi del presente articolo, si intenderanno valide per le singole monete di tutti i territori con riferimento ai quali il paese mebro ha accettato il presente Accordo, ai sensi dell'articolo XXXI, sezione 2, lettera g), a meno che esso non dichiari che le misure adottate si riferiscono soltanto alla moneta metropolitana, o soltanto ad una o più singole monete specificate, oppure alla moneta metropolitana e ad una o più singole monete specificate.

 

b) Le misure adottate dal Fondo ai sensi del presente articolo s'intenderanno riferite a tutte le monete di un paese membro di cui alla precedente lettera a), salvo dichiarazione contraria da parte del fondo.

 

5. Operazioni e transazioni del Fondo.

 

Sezione 1. - Enti che trattano col Fondo

 

Ogni paese membro tratterà col Fondo solo per il tramite del proprio Tesoro, banca centrale, fondo di stabilizzazione o simile ente finanziario, ed il Fondo trattera soltanto con o per il tramite dei predetti enti.

 

Sezione 2. - Limiti delle operazioni e transazioni del Fondo

 

a) Salvo quanto altrimenti disposto dal presente Accordo, le transazioni per conto del Fondo saranno limitate a quelle aventi lo scopo di fornire ad un paese membro, su sua richiesta, diritti speciali di prelievo o valute di altri paesi membri, a valere sulle risorse generali del Fondo, che saranno tenute presso il Conto risorse generali, contro la valuta del paese membro che desidera effettuarne l'acquisto.

 

b) Nel caso gli venga richiesto, il Fondo può decidere di prestare servizi finanziari e tecnici - inclusa l'amministrazione delle risorse fornite dai paesi membri - che siano compatibili con gli scopi del Fondo. Le operazioni connesse con la prestazione dei suddetti servizi finanziari non verranno effettuate per conto del Fondo. I servizi di cui alla presente lettera b) non comporteranno alcun obbligo per un paese membro se manca il suo consenso.

 

Sezione 3. - Condizioni che regolano l'uso delle risorse generali del Fondo

 

a) Nell'utilizzo delle proprie risorse generali il Fondo adotterà politiche - incluse quelle in materia di accordi (stand-by) o consimili, e può adottare politiche speciali nel caso di particolari problemi di bilancia dei pagamenti - suscettibili di aiutare i paesi membri a risolvere i loro problemi di bilance dei pagamenti in modo conforme alle disposizioni del presente Accordo, e che consentano di salvaguardare in modo adeguato il carattere temporaneo dell'utilizzo delle risorse generali del Fondo.

 

b) Ogni paese membro sarà autorizzato ad acquistare dal Fondo le valute di altri paesi membri contro un corrispondente ammontare della propria moneta, alle seguenti condizioni:

 

1) l'utilizzo delle risorse generali del Fondo da parte dei paesi membri sia conforme alle disposizioni del presente Accordo e alle politiche che ne derivano;

 

2) il paese membro dichiari di avere necessità di effettuare l'acquisto a causa della propria bilancia dei pagamenti o della situazione o dell'andamento delle sue riserve;

 

3) l'acquisto proposto venga effettuato contro una tranche di riserva, o non abbia l'effetto di accrescere le disponibilità del Fondo nella valuta del paese membro acquirente in misura superiore al 200 per cento della sua quota;

 

4) il Fondo non abbia precedentemente dichiarato, ai sensi della sezione 5 del presente articolo, dell'articolo VI, sezione 1, o dell'articolo XXVI, sezione 2, lettera a), che il paese membro che intende acquistare non ha diritto ad usare le risorse generali del Fondo.

 

c) Il Fondo prenderà in esame le richieste di acquisto per stabilire se l'acquisto proposto sia conforme alle disposizioni del presente Accordo e alle politiche adottate in base ad esse, purché le richieste per acquisti di tranches di riserva non saranno tuttavia soggette a contestazione.

 

d) Nella scelta delle valute che debbono essere vendute, il Fondo adotterà politiche e procedure che tengano conto, sentito il parere dei paesi membri, delle bilance dei pagamenti e della posizione di riserva di tali paesi nonché dell'andamento dei mercati dei cambi, oltre che dell'opportunità di favorire, nel corso del tempo, posizioni equilibrate nel Fondo; tuttavia, se un paese membro dichiara che intende acquistare la valuta di un altro paese membro perché desidera procurarsi un ammontare corrispondente della propria moneta offerta dall'altro paese membro, esso avrà diritto ad acquistare valuta dell'altro paese membro, a meno che il fondo non abbia notificato, ai sensi dell'articolo VII, sezione 3, che le sue disponibilità in quella valuta sono divenute scarse.

 

e) 1) Ciascun paese membro deve garantire che i saldi della sua valuta acquistati presso il fondo sono in valuta liberamente utilizzabile, ovvero possono venire convertiti al momento dell'acquisto in una valuta di sua scelta liberamente utilizzabile, ad un tasso di cambio tra le due valute corrispondente al tasso di cambio tra le stesse in base all'articolo XIX, sezione 7, lettera a);

 

2) ciascun paese membro la cui moneta venga acquistata presso il Fondo o sia ottenuta in cambio di valuta acquistata presso il Fondo, collaborerà col Fondo e con gli altri paesi membri per far si che quei saldi della sua moneta vengano scambiati, al momento dell'acquisto, con valute liberamente utilizzabili di altri paesi membri;

 

3) ogni conversione di cui al punto 1) di una valuta non liberamente utilizzabile verrà effettuata dal paese membro la cui valuta è acquistata, a meno che esso non si accordi altrimenti con il paese acquirente;

 

4) ciascun paese membro che acquisti dal Fondo la valuta liberamente utilizzabile di un altro paese membro e che desideri scambiarla, al momento dell'acquisto in altra valuta liberamente utilizzabile, effettuerà tale scambio con l'altro paese membro, qualora quest'ultimo lo richieda. Lo scambio avverrà contro una valuta liberamente utilizzabile scelta dall'altro paese membro, al tasso di cambio di cui al precedente punto 1).

 

f) In base alle politiche ed alle procedure che adotterà, il Fondo può consentire di fornire, al paese partecipante che effettui un acquisto secondo le disposizioni di cui alla presente sezione, diritti speciali di prelievo invece di valute di altri paesi membri.

 

Sezione 4. - Deroghe alle condizioni

 

Il Fondo può, a sua discrezione, e nelle modalità che tutelino i suoi interessi, derogare alle condizioni prescritte nella sezione 3, lettera b), 3) e 4) di questo articolo in specie nei confronti di paesi membri non soliti a ricorrere largamente ed in modo continuo alle risorse generali del Fondo. Nel derogare ad una delle condizioni predette, il Fondo prenderà in considerazione le necessità periodiche o eccezionali del membro che chiede la deroga. Il Fondo prenderà anche in considerazione l'offerta del membro di costituire in pegno, quale garanzia collaterale, attività accettabili, di valore sufficiente, a giudizio del Fondo, a proteggere i suoi interessi e può richiedere, quale condizione per la deroga, la costituzione in pegno delle predette garanzie sussidiarie.

 

Sezione 5. - Perdita del diritto di usare le risorse generali del Fondo

 

Ogni qualvolta il Fondo ritenga che un paese membro ricorra alle risorse generali del Fondo in modo contrario agli scopi del Fondo stesso, esso presenterà al paese membro una nota con il proprio punto di vista al riguardo e stabilirà un adeguato termine per la risposta.

 

Dopo la consegna di tale nota ad un paese membro, il Fondo può limitare l'uso delle proprie risorse generali da parte del paese membro. Se la risposta alla nota non perviene nel termine prescritto o se essa non è soddisfacente, il Fondo può continuare a limitare l'uso delle proprie risorse generali da parte del paese membro o può, previo un ragionevole preavviso al paese membro, dichiararlo decaduto dal diritto di usare le risorse generali del Fondo.

 

Sezione 6. - Altri acquisti e vendite di diritti speciali di prelievo da parte del Fondo

 

a) Il Fondo può accettare i diritti speciali di prelievo offerti da un partecipante contro un corrispondente ammontare di valute di altri paesi membri.

 

b) Il Fondo può, a richiesta di un partecipante, fornirgli diritti speciali di prelievo contro un corrispondente ammontare di valute di altri paesi membri. Le disponibilità del Fondo nella valuta di un paese membro non devono aumentare a seguito di queste transazioni oltre il limite al quale tali disponibilità sarebbero soggette a provvigioni ai sensi della sezione 8, lettera b), 2) del presente articolo.

 

c) Le valute fornite o accettate dal Fondo ai sensi della presente sezione verranno scelte in armonia con politiche che tengano conto dei principi di cui alla sezione 3, lettera d) del presente articolo. Il Fondo può effettuare transazioni ai sensi di questa sezione soltanto se un paese membro la cui valuta è fornita o accettata dal Fondo, acconsente a tale utilizzo della sua valuta.

 

Sezione 7. - Riacquisto da parte di un paese membro della propria moneta in possesso del Fondo

 

a) Ogni Paese membro avrà diritto a riacquistare in qualsiasi momento le disponibilità detenute dal Fondo nella sua moneta e che siano soggette a provvigioni ai sensi della sezione 8, lettera b) del presente articolo.

 

b) Ogni Paese membro che abbia effettuato un riacquisto ai sensi della sezione 3 del presente articolo dovrà, di regola, non appena la sua bilancia dei pagamenti e la sua posizione di riserva migliorino, riacquistare le disponibilità detenute dal Fondo nella sua moneta derivanti dall'acquisto e che sono soggette a provvigioni ai sensi della sezione 8, lettera b) del presente articolo. Ogni paese membro riacquisterà tali disponibilità se, in conformità alle politiche in materia di riacquisto che il Fondo adotterà, e previa consultazione con il paese membro, il Fondo dichiarerà a tale paese che, a seguito del miglioramento della sua bilancia dei pagamenti o della sua posizione di riserva esso deve effettuare tale riacquisto.

 

c) Ogni paese membro che abbia effettuato un acquisto ai sensi della sezione 3 del presente articolo riacquisterà le disponibilità del Fondo nella sua moneta derivanti dall'acquisto e che sono soggette a provvigioni ai sensi della sezione 8, lettera b) del presente articolo, non oltre cinque anni dalla data in cui l'acquisto è avvenuto. Il Fondo può stabilire che il riacquisto venga effettuato dai paesi membri mediante versamenti scaglionati in un periodo che va dal terzo al quinto anno a partire dalla data di acquisto. A maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Fondo potrà modificare i termini per il riacquisto, come indicato nel presente comma, e qualsiasi periodo venga adottato esso sarà valido per tutti i paesi membri.

 

d) A maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Fondo potrà stabilire periodi di tempo diversi da quelli di cui alla precedente lettera c) - periodi che devono essere gli stessi per tutti i paesi membri - per il riacquisto di disponibilità di valuta acquisite dal Fondo, in base ad una particolare politica relativa all'utilizzo delle proprie risorse generali.

 

e) In conformità alle politiche che il Fondo adotterà a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, ogni paese membro riacquisterà le disponibilità del Fondo nella propria moneta non acquisite a seguito di acquisti e che sono soggette a provvigioni ai sensi della sezione 8, lettera b), 2) del presente articolo.

 

f) Ogni decisione che, data una certa politica in materia di utilizzo delle risorse generali del Fondo, stabilisca che il periodo di tempo per il riacquisto ai sensi delle precedenti lettere c) o d) sia più breve di quello applicato in base a tale politica, verrà adottata soltanto per le disponibilità acquisite dal Fondo in epoca successiva alla data effettiva in cui la decisione viene presa.

 

g) A richiesta di un paese membro, il Fondo potrà posticipare la data di adempimento di un obbligo di riacquisto, non oltre però il periodo massimo di cui alle precedenti lettere c) o d), o ai sensi delle disposizioni, di cui alla precedente lettera e), adottate dal Fondo; salvo che, a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, il Fondo non stabilisca che un più lungo periodo per il riacquisto - che sia conforme all'utilizzo temporaneo delle risorse generali del Fondo - è giustificato in quanto il suddetto adempimento entro i termini prescritti potrebbe risultare eccessivamente onerose per il paese membro.

 

h) Le politiche adottate dal Fondo ai sensi della sezione 3, lettera d) del presente articolo potranno venire completate da disposizioni in base alle quali il Fondo può decidere, previa consultazione con il paese membro, di vendere, ai sensi della sezione 3, lettera b), del presente articolo, le proprie disponibilità in valuta del paese membro che non sono state riacquistate in conformità con quanto disposto nella presente sezione 7, senza pregiudizio per qualsiasi azione che il Fondo sia autorizzato ad intraprendere ai sensi di altre disposizioni del presente Accordo.

 

i) Tutti i riacquisti di cui alla presente sezione verranno effettuati utilizzando diritti speciali di prelievo o valute di altri paesi membri scelte dal Fondo. Il Fondo adotterà, per quanto riguarda, le valute che debbono essere utilizzate dai paesi membri nei loro riacquisti, politiche e procedure che tengano conto dei principi di cui alla sezione 3, lettera d) del presente articolo. Le disponibilità del Fondo nella valuta di un paese membro usate nel riacquisto non devono aumentare, a seguito di tale riacquisto, oltre il limite al quale esse sarebbero soggette a provvigioni ai sensi della sezione 8, lettera b) 2) del presente articolo.

 

j) 1) Nel caso in cui la valuta di un paese membro scelta dal Fondo in conformità con la precedente lettera i) non sia una valuta liberamente utilizzabile, il paese membro dovrà garantire al paese, membro che effettua il riacquisto che esso potrà ottenere la valuta, al momento del riacquisto contro la valuta liberamente utilizzabile scelta dal paese membro la cui valuta viene indicata. Una conversione di valute in base a questa disposizione avrà luogo ad un tasso di cambio tra le due valute corrispondente al tasso di cambio tra le stesse in base all'articolo XIX, sezione 7, lettera a);

 

2) ogni paese membro la cui valuta viene indicata dal Fondo per il riacquisto collaborerà col Fondo e con gli altri paesi membri per mettere in grado i paesi membri che effettuano il riacquisto di ottenere, al momento del riacquisto, la valuta indicata in cambio di valute liberamente utilizzabili di altri paesi membri;

 

3) ogni scambio di cui alla lettera i) verrà effettuata con il paese membro la cui valuta viene indicata, a meno che quest'ultimo paese ed il paese che effettua il riacquisto non si accordino altrimenti;

 

4) nel caso in cui un paese membro che effettua un riacquisto desideri ottenere, al momento del riacquisto, la valuta liberamente utilizzabile di un altro paese membro scelta dal Fondo ai sensi della precedente lettera i), esso otterrà tale valuta dall'altro paese membro, qualora quest'ultimo lo richieda, contro una valuta liberamente utilizzabile, al tasso di cambio di cui alla precedente lettera i). Il Fondo potrà adottare norme sulla valuta liberamente utilizzabile che può essere offerta nella conversione.

 

Sezione 8. - Provvigioni

 

a) 1) Il Fondo addebiterà una provvigione sull'acquisto, effettuato da un paese membro in cambio di propria valuta, di diritti speciali di prelievo o di valuta di altro paese membro detenuta nel Conto risorse generali, salvo che, tuttavia, il Fondo può addebitare, sugli acquisti di tranche di riserva, una provvigione minore di quella praticata su altri acquisti. La provvigione sugli acquisti di tranche di riserva non deve essere superiore allo 0,5 per cento.

 

2) il Fondo può addebitare una provvigione per accordi stand-by o per accordi consimili. Esso può decidere che la provvigione per un accordo venga compensata dalla provvigione applicata ai sensi della precedente lettera i) sugli acquisti effettuati secondo l'accordo stesso.

 

b) Il Fondo addebiterà le provvigioni sul proprio saldo medio giornaliero della valuta di ogni paese membro tenuta presso il Conto risorse generali, nella misura in cui tale saldo:

 

1) sia stato acquisito in base ad una delle politiche che è stata soggetta ad una esclusione ai sensi dell'articolo XXX, lettera c), oppure

 

2) sia superiore all'ammontare della quota del paese membro, dedotto ogni saldo riferito ai casi di cui al precedente punto 1).

 

Il tasso di provvigione aumenterà di norma ad intervalli durante il periodo in cui i saldi sono detenuti.

 

c) Qualora un paese membro non provveda ad un riacquisto richiesto in conformità a quanto disposto dalla sezione 7 del presente articolo, il Fondo, dopo essersi consultato col paese membro sulla riduzione delle disponibilità del Fondo nella sua moneta, può richiedere, nella misura che ritiene adeguata, una provvigione sulle sue disponibilità nella moneta del paese membro che avrebbero dovuto essere riacquistate.

 

d) Per determinare i tassi di provvigione di cui alle lettere a) e b), i quali devono essere uguali per tutti i paesi membri, e ai sensi della precedente lettera c), è necessaria una maggiorazione del 70 per cento dei voti complessivi.

 

e) Ogni paese membro pagherà tutte le provvigioni in diritti speciali di prelievo; tuttavia, in circostanze eccezionali, il Fondo potrà consentire ad un paese membro di pagare tali provvigioni in valute di altri paesi membri scelte dal Fondo, previa consultazione con essi, o nella propria moneta. Le disponibilità del Fondo nella valuta di un paese membro non potranno aumentare, in conseguenza di pagamenti effettuati da altri paesi membri in base a questa disposizione, oltre il limite al quale esse sarebbero soggette a provvigioni ai sensi della precedente lettera b), 2).

 

Sezione 9. - Remunerazione

 

a) Il Fondo corrisponderà una remunerazione sull'eccedenza della percentuale della quota stabilita ai sensi delle seguenti lettere b) o c), rispetto ai saldi medi giornalieri del Fondo nella valuta del paese membro tenuti presso il Conto risorse generali, che non siano saldi acquisiti in base ad una politica che è stata soggetta ad un'esclusione ai sensi dell'articolo XXX, lettera c). Il tasso di remunerazione, che verrà stabilito dal Fondo a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi deve essere uguale per tutti i paesi membri e non deve essere né superiore né inferiore ai quattro quinti del tasso di interesse previsto dall'articolo XX, sezione 3. Nello stabilire il tasso di remunerazione, il Fondo terrà conto dei tassi di provvigione di cui all'articolo V, sezione 8, lettera b).

 

b) La percentuale di quota che si applica ai fini della lettera a) di cui sopra, sarà:

 

1) per ogni paese che acquisisca la qualifica di membro prima del secondo emendamento del presente Accordo, una percentuale corrispondente al 75 per cento della sua quota alla data del secondo emendamento del presente Accordo, e per ogni paese che acquisisca la qualifica di membro dopo la data del secondo emendamento del presente Accordo una percentuale calcolata dividendo il totale degli importi corrispondenti alle percentuali di quota applicabili agli altri paesi membri alla data in cui il paese membro ha acquisito tale qualifica, per il totale delle quote degli altri paesi membri alla stessa data, più

 

2) gli importi versati al Fondo in valuta o in diritti speciali di prelievo, ai sensi dell'articolo III, sezione 3, lettera a), a partire dalla data di cui alla precedente lettera b), 1); e meno

 

3) qualsiasi importo il paese membro abbia ricevuto dal Fondo in valuta o in diritti speciali di prelievo, ai sensi dell'articolo I(I, sezione 2, lettera c), a partire dalla data di cui alla precedente lettera b), 1).

 

c) A maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, il Fondo potrà elevare l'ultima percentuale della quota richiesta ai fini indicati nella precedente lettera a), ad ogni paese membro, fino a:

 

1) una percentuale, non superiore al cento per cento, che andrà determinata per ogni paese membro in base agli stessi criteri per tutti i paesi membri, oppure

 

2) una percentuale del cento per cento per tutti i paesi membri.

 

d) La remunerazione verrà corrisposta in diritti speciali di prelievo; tuttavia, il fondo o il paese membro potranno decidere che il pagamento al paese membro venga effettuato nella sua stessa moneta.

 

Sezione 10. - Calcoli

 

a) Il valore delle attività del Fondo tenute presso i conti del Dipartimento Generale verrà espresso in termini di diritti speciali di prelievo.

 

b) Tutti i calcoli relativi alle valute dei paesi membri ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, ad eccezione di quelle dell'articolo IV e dell'Allegato C, verranno effettuati in base ai tassi ai quali il Fondo contabilizza queste valute, con riferimento alla sezione 11 del presente articolo.

 

c) I calcoli per la determinazione degli ammontari di valuta in rapporto alla quota, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, non includeranno la valuta tenuta nel Conto spese speciali o nel Conto investimenti.

 

Sezione 11. - Mantenimento del valore

 

a) Il valore delle valute dei paesi membri tenute presso il Conto risorse generali verrà mantenuto in termini di diritti speciali di prelievo, in accordo con i tassi di cambio di cui all'articolo XIX, sezione 7, lettera a).

 

b) Ogni aggiustamento delle disponibilità del Fondo nella valuta di un paese membro, conformemente a quanto disposto in questa sezione, verrà effettuato in occasione dell'utilizzo di detta valuta in un'operazione o in una transazione tra il Fondo ed un altro paese membro, e ogni qualvolta il Fondo lo decida o il paese membro lo richieda. I pagamenti al o dal Fondo relativi ad un aggiustamento avranno luogo entro un ragionevole periodo, stabilito dal Fondo, dalla data dell'aggiustamento, e in qualsiasi altro momento, a richiesta del paese membro.

 

Sezione 12. - Altre operazioni e transazioni

 

a) In tutte le sue politiche e decisioni, ai sensi della presente sezione, il Fondo si ispirerà agli obiettivi enunciati nell'articolo VIII, sezione 7 e all'obiettivo di evitare una gestione del prezzo, o l'istituzione di un prezzo fisso, sul mercato dell'oro.

 

b) Le decisioni del Fondo di impegnarsi in operazioni o in transazioni di cui alle seguenti lettere c) d) ed e), saranno adottate a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi.

 

c) Il Fondo potrà vendere oro contro la valuta di qualsiasi paese membro, previa consultazione con il paese membro contro la cui valuta l'oro viene venduto, purché le disponibilità del Fondo nella valuta del paese membro tenute presso il Conto risorse generali non aumentino, a seguito di tale vendita, oltre il limite al quale tali disponibilità sarebbero soggette a provvigioni ai sensi della sezione 8, lettera b), 2) del presente articolo, senza il concorso del paese membro, e con la riserva che, a richiesta del paese membro, al momento della vendita, il Fondo cambi contro la valuta di un altro paese membro quella parte della valuta ricevuta che impedisca il verificarsi di un tale aumento. La conversione di una valuta contro la valuta di un altro paese membro avrà luogo previa consultazione con tale paese, e non dovrà aumentare le disponibilità del Fondo nella valuta di quel paese membro oltre il limite al quale esse sarebbero soggette a provvigioni ai sensi della sezione 8, lettera b), 2) del presente articolo. In materia di cambi il Fondo adotterà politiche e procedure che tengano conto dei principi enunciati nella sezione 7, lettera i) del presente articolo. Le vendite effettuate ad un paese membro conformemente a questa disposizione avverranno al prezzo concordato per ogni transazione in base ai prezzi di mercato.

 

d) In qualsiasi operazione o transazione, ai sensi del presente Accordo, il Fondo potrà accettare da un paese membro pagamenti in oro anziché in diritti speciali di prelievo o in valuta. I pagamenti a favore del Fondo, ai sensi della presente disposizione, avverranno al prezzo concordato per ogni operazione o transazione in base ai prezzi di mercato.

 

e) Il Fondo potrà vendere oro in suo possesso dalla data del secondo emendamento del presente Accordo a quei paesi che erano già membri alla data del 31 agosto 1975 e che sono d'accordo di acquistarlo, in proporzione alle loro quote a quella data. Se il Fondo intende vendere oro in conformità alla precedente lettera c) per gli scopi di cui alla seguente lettera f), 2), esso può vendere, ad ogni paese in via di sviluppo che sia d'accordo di acquistarlo, quella parte dell'oro che, se fosse venduto in conformità alla precedente lettera c), avrebbe prodotto quell'eccedenza che avrebbe potuto essergli assegnata ai sensi della seguente lettera f), 3). L'oro che venisse venduto in conformità a questa disposizione ad un paese membro dichiarato decaduto dal diritto di utilizzare le risorse generali del Fondo ai sensi della sezione 5 del presente articolo, gli verrà venduto al momento in cui la decadenza venga a cessare, a meno che il Fondo non decida di effettuare prima tale vendita. La vendita di oro ad un paese membro ai sensi della presente lettera e), verrà effettuata in cambio della sua valuta e ad un prezzo corrispondente, al momento della vendita, ad un diritto di prelievo per 0,888.671 grammi di oro fino.

 

f) Ogni volta che, ai sensi della precedente lettera c), il Fondo vende oro in suo possesso alla data del secondo emendamento del presente Accordo, un importo del ricavo, corrispondente, al momento della vendita, ad un diritto speciale di prelievo per 0,888.671 grammi di oro fino, verrà depositato presso il Conto risorse generali e, a meno che il Fondo non decida altrimenti ai sensi della seguente lettera g), ogni eccedenza verrà tenuta presso il Conto esborsi speciali.

 

Le attività presso il Conto esborsi speciali verranno tenute separatamente dagli altri conti del Dipartimento Generale, e potranno venire utilizzate in qualsiasi momento:

 

1) per effettuare trasferimenti al Conto risorse generali per l'immediato utilizzo in operazioni e transazioni autorizzate da disposizioni del presente Accordo diverse dalla presente sezione;

 

2) per operazioni e transazioni non autorizzate da altre disposizioni del presente Accordo, ma conformi agli scopi del fondo. Ai sensi della presente lettera f), 2), il sostegno alla bilancia dei pagamenti può essere concesso, a particolari condizioni, ai paesi in via di sviluppo in circostanze difficili, e a questo fine il Fondo terrà conto del reddito pro-capite;

 

3) per la distribuzione a quei paesi in via di sviluppo che erano membri alla data del 31 agosto 1975 in proporzione alle loro quote a quella data, di quella parte di attività, che il Fondo decide di utilizzare per gli scopi di cui al precedente punto 2), corrispondente alla proporzione delle quote di questi membri alla data della distribuzione rispetto al totale delle quote di tutti i membri alla stessa data; tuttavia, la distribuzione ai sensi della presente disposizione ad un paese membro dichiarato decaduto dal diritto di utilizzare le risorse generali del Fondo, ai sensi della sezione 5 del presente articolo, verrà effettuata quando tale decadenza venga a cessare, a meno che il Fondo non decida di effettuare prima tale distribuzione.

 

Le decisioni di utilizzare le attività, in conformità col precedente comma 1), richiederanno una maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, e le decisioni conformi ai precedenti comma 2) e 3) richiederanno una maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi.

 

g) A maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Fondo potrà decidere di trasferire una parte dell'eccedenza, cui si fa riferimento alla lettera f) di cui sopra, al Conto investimenti per un utilizzo conforme alle disposizioni dell'articolo XII, sezione 6, lettera f).

 

h) In attesa di attuare le utilizzazioni specificate alla precedente lettera f), il Fondo può investire la valuta di un paese membro tenuta nel Conto esborsi speciali in obbligazioni negoziabili del paese membro stesso o in obbligazioni negoziabili di organizzazioni finanziarie internazionali. Il reddito dell'investimento e gli interessi percepiti ai sensi della precedente lettera f), 2), verranno collocati nel Conto esborsi speciali. Nessun investimento potrà essere fatto senza il consenso del paese membro la cui valuta viene utilizzata in tale investimento. Il Fondo investirà soltanto in obbligazioni stilate in diritti speciali di prelievo o nella valuta utilizzata per l'investimento.

 

i) Il Conto risorse generali sarà rimborsato di tanto in tanto delle spese di amministrazione al Conto esborsi speciali pagate dal Conto risorse generali, mediante trasferimenti dal Conto spese speciali in base ad una ragionevole valutazione di tali spese.

 

j) Il Conto esborsi speciali verrà a cessare in caso di liquidazione del Fondo e potrà cessare prima della liquidazione del fondo a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi. Alla cessazione del Conto in conseguenza della liquidazione del Fondo, ogni attività del Conto verrà distribuita in conformità alle disposizioni contenute nell'Allegato K. Alla cessazione prima della liquidazione del Fondo, ogni attività del Conto verrà trasferita al Conto risorse generali per l'immediato utilizzo in operazioni e transazioni. A maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, il Fondo adotterà disposizioni e regolamenti per l'amministrazione del Conto, esborsi speciali.

 

6. Trasferimenti di capitali.

 

Sezione 1. - Utilizzo delle risorse generali del Fondo per trasferimenti di capitali

 

a) Nessun paese membro può fare uso delle risorse generali del Fondo per fronteggiare un ingente o continuato deflusso di capitali, salvo il disposto della sezione 2 del presente articolo. Il Fondo potrà invitare il paese membro ad esercitare opportuni controlli per impedire tale uso delle risorse generali del Fondo. Se, dopo aver ricevuto tale invito, il paese membro non eserciterà adeguati controlli, il Fondo può dichiararlo decaduto dal diritto di usare le risorse generali del Fondo.

 

b) Nulla delle disposizioni di questa sezione deve essere inteso nel senso di:

 

1) impedire l'uso delle risorse Fondo per trasferimento di capitali di ragionevole ampiezza, richiesti per l'espansione delle esportazioni o nel caso ordinario di affari commerciali, bancari o di altra natura; oppure

 

2) pregiudicare movimenti di capitali cui un paese membro fa fronte con le proprie riserve, ma i paesi membri si impegnano a far sì che detti movimenti di capitali siano compatibili con gli scopi del Fondo.

 

Sezione 2. - Disposizioni speciali per i trasferimenti di capitali

 

Ogni Paese membro sarà autorizzato ad effettuare acquisti in tranches di riserva per far fronte a trasferimenti di capitali.

 

Sezione 3. - Controlli dei trasferimenti di capitali

 

I paesi membri possono esercitare i controlli necessari per regolare i movimenti internazionali dei capitali, ma nessun paese membro potrà esercitarli in modo tale da ostacolare i pagamenti derivanti da operazioni correnti o da ritardare indebitamente i trasferimenti di fondi destinati al regolamento di impegni, salvo quanto stabilito dall'articolo VII, sezione 3, lettera b) e dell'articolo XV, sezione 2.

 

7. Reintegrazione e valute scarse.

 

Sezione 1. - Misure per reintegrare le disponibilità di valute del Fondo

 

Il Fondo può, qualora lo ritenga utile per reintegrare le sue disponibilità nella valuta di qualsiasi paese membro nel Conto risorse generali di cui abbia bisogno per le sue transazioni, prendere l'uno o l'altra, delle seguenti misure, o entrambe:

 

1) proporre al paese membro che, nei termini ed alle condizioni concordate fra il Fondo ed il paese membro, quest'ultimo presti la sua valuta al Fondo, o che, con l'approvazione del paese membro, il Fondo prenda a prestito tale valuta da qualche altra fonte o entro o fuori i territori del paese membro; ma nessun paese membro avrà un qualsiasi obbligo a fare tali prestiti al Fondo o di consentire che il Fondo prenda a prestito la sua valuta da qualunque altra fonte;

 

2) chiedere al paese membro, se è un partecipante, di vendere la sua valuta al Fondo contro diritti speciali di prelievo tenuti presso il Conto risorse generali, subordinatamente a quanto previsto dall'articolo XIX, sezione 4. Nel reintegrare le sue disponibilità con diritti speciali di prelievo, il Fondo terrà debito conto dei principi enunciati nella sezione 5 dell'articolo XIX, in materia di designazione.

 

Sezione 2. - Scarsità generale di una valuta

 

Se il Fondo rileva che si sta manifestando una scarsità generale di una particolare valuta, esso ne può informare i paesi membri e compilare un rapporto che ne esponga le cause e contenga le raccomandazioni più adatte a porvi rimedio. Un rappresentante del paese membro per la cui valuta la questione si presenti, parteciperà alla redazione del rapporto.

 

Sezione 3. - Scarsità delle disponibilità del Fondo

 

a) Nel caso diventasse evidente per il Fondo che la valuta di un paese membro sia richiesta in modo tale da minacciare seriamente la capacità del Fondo di fornire tale moneta, il Fondo, sia che abbia o no predisposto una relazione ai sensi della sezione 2 di questo articolo, dichiarerà in via ufficiale che tale valuta è scarsa, e da quel momento, ripartirà le sue disponibilità attuali e future di tale scarsa valuta secondo i bisogni relativi dei paesi membri, la generale situazione economica internazionale e qualunque altra considerazione attinente al problema. Il Fondo predisporrà anche una relazione sui provvedimenti presi.

 

b) La dichiarazione ufficiale ai sensi della precedente lettera a) equivarrà ad un'autorizzazione a qualunque paese membro, dopo sentito il Fondo di imporre temporaneamente restrizioni alla libertà delle operazioni di cambio nella valuta scarsa. Subordinatamente a quanto previsto dall'articolo IV, e dall'Allegato C, spetterà soltanto al paese membro di emanare le disposizioni di legge che stabiliscano la natura di tali restrizioni ma esse non dovranno essere più severe di quanto sia necessario per contenere la domanda della valuta scarsa nei limiti delle disponibilità presenti e future del paese membro in questione; ed esse saranno mitigate ed abrogate man mano che le circostanze lo consentano.

 

c) L'autorizzazione di cui alla lettera b) verrà meno non appena il Fondo dichiari ufficialmente che la valuta in questione non è più scarsa.

 

Sezione 4. - Applicazione delle restrizioni

 

Qualunque paese membro che imponga restrizioni riguardo alla valuta di un altro paese membro ai sensi di quanto previsto dalla sezione 3, lettera b) di questo articolo, considererà con spirito di comprensione qualunque reclamo dell'altro paese membro circa l'applicazione di tali restrizioni.

 

Sezione 5. - Effetto di altri accordi internazionali sulle restrizioni

 

I paesi membri si impegnano a non invocare le obbligazioni derivanti da eventuali accordi stipulati con altri paesi membri prima del presente Accordo, e tali da impedire l'applicazione di quanto previsto da questo articolo.

 

8. Obblighi generali dei paesi membri.

 

Sezione 1. - Introduzione

 

In aggiunta agli impegni assunti in base ad altri articoli del presente Accordo, ciascun paese membro si obbliga ad attenersi a quanto esposto in questo articolo.

 

Sezione 2. - Astensione da restrizioni sui pagamenti correnti

 

a) Subordinatamente a quanto previsto nello articolo VII, sezione 3, lettera b) e nell'articolo XIV, sezione 2, nessun membro, senza l'approvazione del Fondo, imporrà restrizioni sull'effettuazione di pagamenti e trasferimenti per transazioni internazionali correnti.

 

b) Le contrattazioni in cambi concernenti la valuta di qualunque paese membro e che siano contrarie ai regolamenti sul controllo dei cambi di quel paese membro, mantenute o istituite in conformità col presente Accordo, non potranno essere applicate nei territori di qualsiasi paese membro. Inoltre, i paesi membri possono, in base a reciproci accordi, cooperare a rendere più efficaci le disposizioni sul controllo dei cambi di qualsiasi paese membro, purché tali misure e disposizioni non siano contrarie al presente Accordo.

 

Sezione 3. - Astensione da discriminazioni valutarie

 

Nessun paese membro adotterà o consentirà ad alcuno dei suoi enti finanziari citati nell'articolo V, sezione 1, di adottare qualsiasi disposizione valutaria discriminatoria, o praticare una politica che comporti una molteplicità di tassi di cambio, entro o fuori i margini previsti nell'articolo IV o stabiliti dall'Allegato C, o in conformità ad esso, tranne se autorizzate dal presente Accordo o approvate dal Fondo. Se tali disposizioni e pratiche sono in atto alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, il paese membro interessato consulterà il Fondo circa la loro progressiva abolizione, a meno che esse non siano mantenute o imposte ai sensi dell'articolo XIV, sezione 2, nel qual caso si applicherà quanto previsto dalla sezione 4 di quell'articolo.

 

Sezione 4. - Convertibilità dei saldi di pertinenza estera

 

a) Ogni paese membro acquisterà i saldi della sua valuta appartenenti ad un altro paese membro, se quest'ultimo, nel richiedere l'acquisto, fa presente:

 

1) che i saldi da acquistarsi sono stati di recente acquisiti in seguito ad operazioni correnti; o

 

2) che la loro conversione è necessaria per effettuare pagamenti per operazioni correnti.

 

Il paese membro acquirente avrà l'opzione di pagare o in diritti speciali di prelievo, subordinatamente a quanto disposto nell'articolo XIX, sezione 4, o nella valuta del paese membro che ha avanzato la richiesta.

 

b) L'obbligo di cui alla lettera a) si applicherà:

 

1) quando la convertibilità dei saldi è stata limitata ai sensi della sezione 2 di questo articolo e dell'articolo VI, sezione 3;

 

2) quando i saldi si sono accumulati in seguito ad operazioni effettuate prima dell'abolizione da parte di un paese membro delle restrizioni mantenute o imposte ai sensi dell'articolo XIV, sezione 2;

 

3) quando i saldi sono stati acquisiti in contravvenzione alle disposizioni di controllo cambi del paese membro cui si richiede l'acquisto;

 

4) quando la valuta del paese membro che richiede l'acquisto è stata dichiarata scarsa ai sensi dell'articolo VII, sezione 3, lettera a); oppure

 

5) quando il paese membro cui si richiede l'acquisto non ha facoltà, per qualsiasi ragione, di acquistare dal Fondo valute di altri paesi membri contro la sua valuta.

 

Sezione 5. - Comunicazioni di informazioni

 

a) Il Fondo può richiedere ai paesi membri di fornirgli le informazioni che ritiene necessarie per la condotta delle sue operazioni, tra cui, quale minimo necessario per l'efficiente adempimento dei compiti del Fondo, i dati ufficiali sulle seguenti questioni:

 

1) disponibilità ufficiali all'interno ed all'estero di: a) oro, b) valute estere;

 

2) disponibilità all'interno ed all'estero da parte di banche ed enti finanziari diversi da quelli ufficiali di: a) oro, b) valute estere;

 

3) produzione di oro;

 

4) esportazioni ed importazioni di oro distinte per paesi di destinazione e provenienza;

 

5) valore, in valuta locale, delle esportazioni ed importazioni complessive di merci secondo i paesi di destinazione e provenienza;

 

6) bilancia internazionale dei pagamenti, che includa: a) il commercio di beni e servizi; b) operazioni in oro; c) movimenti di capitale conosciuti, e d) altre voci;

 

7) situazione degli investimenti internazionali, cioè, investimenti di pertinenza estera nei territori del paese membro, e investimenti all'estero di persone che si trovino nei suoi territori, per quanto sia possibile fornire tali dati;

 

8) reddito nazionale;

 

9) indici dei prezzi, cioè indici dei prezzi delle merci all'ingrosso e al minuto e dei prezzi di esportazione e di importazione;

 

10) corsi di acquisto e vendita di valute estere;

 

11) controlli sui cambi, cioè una esposizione completa dei controlli sui cambi in vigore al momento in cui il paese diviene membro del Fondo, e dei particolari concernenti le successive modifiche, man mano che vengono attuate;

 

12) dove esistano accordi di clearing, comunicazione specifica degli importi in sospeso riflettenti operazioni commerciali e finanziarie, e del periodo durante il quale tali sospesi sono risultati in essere.

 

b) Nel chiedere le informazioni il Fondo terrà in considerazione la diversa capacità per i paesi membri di fornire i dati richiesti. I paesi membri non avranno alcun obbligo di fornire le informazioni richieste con particolari tali da far conoscere gli affari di privati e di Enti. I paesi membri si impegnano tuttavia a fornire le informazioni desiderate in modo particolareggiato ed accurato, nei limiti del fattibile, evitando, per quanto possibile, semplici stime.

 

c) Il Fondo può accordarsi coi paesi membri per ottenere ulteriori informazioni. Agirà quale centro per la raccolta e lo scambio di informazioni su problemi monetari e finanziari, facilitando così la preparazione di studi intesi ad assistere i paesi membri nello sviluppo di programmi atti ad incrementare gli scopi del Fondo.

 

Sezione 6. - Consultazione tra i paesi membri sugli accordi internazionali esistenti

 

Nei casi in cui, in conformità al presente Accordo, un paese membro sia autorizzato, in circostanza speciali e temporanee specificate nell'Accordo, a mantenere o stabilire restrizioni sulle transazioni sui cambi, ed esistano altri impegni tra i paesi membri, conclusi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, che contrastino con tali restrizioni, le parti contraenti si consulteranno allo scopo di effettuare quelle modifiche, reciprocamente accettabili, che si rendano necessarie. Quanto previsto da questo articolo non pregiudicherà il disposto dell'articolo VII, sezione 5.

 

Sezione 7. - Obbligo di collaborazione sulle politiche relative agli strumenti di riserva

 

Ogni paese membro si impegna a collaborare con il Fondo e con gli altri paesi membri per far si che la sua politica in materia di strumenti di riserva sia coerente con gli obiettivi di promuovere un miglior controllo internazionale sulla liquidità internazionale e di fare dei diritti speciali di prelievo il principale strumento di riserva del sistema monetario internazionale.

 

9. Stato, immunità e prelievi.

 

Sezione 1. - Scopi dell'articolo

 

Per consentire al Fondo di compiere le funzioni che gli sono affidate, gli saranno accordati, nei territori di ciascun paese membro, lo stato, le immunità e i privilegi elencati in questo articolo.

 

Sezione 2. - Stato del Fondo

 

Il Fondo avrà piena personalità giuridica e, in particolare, la capacità di:

 

1) stipulare contratti;

 

2) acquistare e disporre di beni mobili ed immobili;

 

3) adire procedimenti legali.

 

Sezione 3. - Immunità da procedimenti giudiziari

 

Il Fondo, le sue proprietà e le sue attività, dovunque situate e da chiunque detenute, godranno l'immunità da qualsiasi forma di procedimento giudiziario, salvo che, in relazione ad un qualsivoglia procedimento od in base alle clausole di un qualsiasi contratto, esso abbia espressamente rinunciato alla sua immunità.

 

Sezione 4. - Immunità da altre azioni

 

Le proprietà ed attività del Fondo, dovunque situate e da chiunque detenute, saranno immuni da perquisizioni, requisizioni, confisca, espropriazione o qualunque altra forma di appropriazione in seguito ad azione di poteri esecutivi e legislativi.

 

Sezione 5. - Immunità degli archivi

 

Gli archivi del Fondo sono inviolabili.

 

Sezione 6. - Esenzione delle attività da restrizioni

 

Nei limiti necessari all'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, tutte le proprietà ed attività del Fondo saranno libere da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualsiasi genere.

 

Sezione 7. - Privilegi per le comunicazioni

 

Per le comunicazioni ufficiali del Fondo verrà concesso dai paesi membri trattamento analogo a quello accordato alle comunicazioni ufficiali di altri paesi membri.

 

Sezione 8. - Immunità e privilegi per i funzionari e gli impiegati

 

Tutti i Governatori, Direttori esecutivi, Sostituti, membri di comitati, rappresentanti nominati ai sensi dell'articolo XII, sezione 3, lettera j), Consiglieri di ognuna delle suddette persone, funzionari ed impiegati del Fondo:

 

1) saranno immuni da procedimenti legali per gli atti da essi compiuti nella loro veste ufficiale, tranne quando il Fondo rinunci a tale immunità;

 

2) quando non abbiano la cittadinanza locale, godranno delle stesse immunità in materia di restrizioni di immigrazione, di obblighi di registrazione di stranieri ed obblighi militari, nonché delle stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie, che sono accordate dai paesi membri ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di analogo grado di altri paesi membri.

 

3) circa le facilitazioni di viaggio godranno dello stesso trattamento accordato dai paesi membri ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di analogo grado di altri paesi membri.

 

Sezione 9. - Immunità fiscale

 

a) Il Fondo, le sue attività, proprietà e reddito e le sue operazioni e transazioni autorizzate dal presente Accordo, saranno immuni da qualunque tassazione e da ogni diritto doganale. Il Fondo sarà anche immune da responsabilità per l'esazione o il pagamento di qualunque tributo o diritto.

 

b) Nessun tributo sarà imposto su, o in relazione a, stipendi ed emolumenti pagati dal Fondo a Direttori esecutivi, Sostituti, funzionari o impiegati del Fondo che non abbiano cittadinanza, sudditanza o altra forma di nazionalità locale.

 

c) Nessuna tassazione di qualunque natura potrà essere imposta su qualsiasi titolo od obbligazione emessi dal Fondo e da chiunque possedutivi, compresi i relativi interessi e dividendi:

 

1) se detta tassazione costituisca una discriminazione ai danni di tale obbligazione o titolo solo in ragione della sua origine;

 

2) se la sola base giuridica per tale tassazione sia il luogo e la valuta di emissione e di pagamento di tale obbligazione o titolo, oppure la ubicazione di uffici o centro di affari del Fondo.

 

Sezione 10. - Applicazione dell'articolo

 

Ogni paese membro prenderà i provvedimenti necessari per l'attuazione, nei suoi territori e secondo le proprie leggi, dei principi esposti in questo articolo ed informerà in modo particolareggiato il Fondo dei provvedimenti presi a tale fine.

 

10. Relazioni con altre organizzazioni internazionali.

 

Nei limiti del presente Accordo il Fondo coopererà con qualsiasi organizzazione generale internazionale e con altre organizzazioni internazionali pubbliche che abbiano compiti specializzati in campi affini. Tutte le misure relative a tale cooperazione che comportassero la modifica di una parte qualsiasi del presente Accordo, potranno venire attuate solo dopo modifica dei presente Accordo in conformità all'articolo XVIII.

 

11. Relazioni con paesi non membri.

 

Sezione 1. - Impegni circa le relazioni con paesi non membri

 

Ciascun paese membro si impegna:

 

1) a non intraprendere, né a consentire che qualsiasi dei suoi organi finanziari citati nell'articolo V, sezione 1, intraprenda qualsiasi transazione con un paese non membro o con persone in territorio di paesi non membri, contraria a quanto previsto dal presente Accordo, o agli scopi del Fondo;

 

2) a non cooperare con un paese non membro o con persone in territori di paesi non membri in azioni contrarie a quanto previsto dal presente Accordo, o agli scopi del Fondo; e

 

3) a cooperare col Fondo allo scopo di applicare nei suoi territori misure adatte ad impedire transazioni con paesi non membri o con persone nei loro territori, contrarie a quanto previsto dal presente Accordo, o gli scopi del Fondo.

 

Sezione 2. - Restrizioni sulle transazioni con paesi non membri

 

Nulla nel presente Accordo precluderà il diritto di qualsiasi paese membro di imporre restrizioni su transazioni valutarie con paesi non membri o con persone nei loro territori, a meno che il Fondo trovi che tali restrizioni pregiudichino l'interesse dei paesi membri e siano contrarie agli scopi del Fondo.

 

12. Organizzazione e direzione.

 

Sezione 1. - Struttura del Fondo

 

Il Fondo avrà un Consiglio dei Governatori, un Comitato esecutivo, un Direttore generale, funzionari ed impiegati, ed un Consiglio nel caso in cui, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Consiglio dei Governatori decida di applicare le disposizioni contenute nell'Allegato D.

 

Sezione 2. - Consiglio dei Governatori

 

a) Tutti i poteri di cui al presente Accordo non direttamente conferiti al Consiglio dei Governatori, al comitato esecutivo o al direttore generale saranno attribuiti al Consiglio dei Governatori. Il Consiglio dei Governatori sarà composto di un Governatore e di un Sostituto nominato da ciascun paese membro con le modalità che quest'ultimo potrà fissare. Ciascun Governatore e ciascun Sostituto dureranno in carica fino a che non si sia avuta una nuova nomina. Nessun Sostituto potrà votare se non in assenza del titolare. Il Consiglio sceglierà il suo presidente tra i Governatori.

 

b) Il Consiglio dei Governatori può delegare al Comitato esecutivo l'autorità di esercitare qualsiasi potere del Consiglio, tranne i poteri direttamente conferiti dal presente Accordo al Consiglio dei Governatori.

 

c) Il Consiglio dei Governatori terrà tutte le riunioni che possano essere decise dal Consiglio od indette dal Comitato esecutivo. Le riunioni del Consiglio saranno indette ogni qualvolta siano richieste da quindici membri o da membri cui spetti un quarto del totale dei voti.

 

d) Il quorum di ogni riunione del Consiglio dei Governatori è rappresentato da una maggioranza di Governatori avente non meno di due terzi del totale dei voti.

 

e) Ciascun Governatore avrà diritto al numero dei voti conferiti, ai, sensi della sezione 5 di questo articolo, al membro che lo ha nominato.

 

f) Il Consiglio dei Governatori può, con apposite disposizioni, stabilire una procedura per la quale i Direttori esecutivi, ove ritengano che un tale loro passo sia conforme ai migliori interessi del fondo, possano avere il voto dei Governatori su una questione specifica, senza indire la riunione del Consiglio dei Governatori.

 

g) Il Consiglio dei Governatori e il Comitato esecutivo nei limiti delle autorizzazioni ricevute, possono adottare quelle disposizioni e quei regolamenti che reputino necessari od opportuni per la condotta degli affari del Fondo.

 

h) I Governatori e i loro Sostituti presteranno servizio in tale qualità senza compenso da parte del Fondo, ma il Fondo rimborserà loro le spese ragionevoli incontrate per partecipare alle riunioni.

 

i) il Consiglio dei Governatori determinerà la rimunerazione dei Direttori esecutivi, nonché lo stipendio e le condizioni del contratto di impiego del Direttore generale.

 

j) Il Consiglio dei Governatori ed il Comitato esecutivo possono nominare quei comitati che ritengano opportuni. L'appartenenza ai comitati non è necessariamente limitata ai Governatori, ai Direttori esecutivi o ai loro Sostituti.

 

Sezione 3. - Comitato esecutivo

 

a) Il Comitato esecutivo sarà responsabile della condotta delle operazioni generali del Fondo e, a questo scopo, eserciterà tutti i poteri che gli sono delegati dal Consiglio dei Governatori.

 

b) Il Comitato esecutivo sarà composto dai Direttori esecutivi e, in qualità di presidente dal Direttore generale. Dei Direttori esecutivi:

 

1) cinque saranno nominati dai cinque paesi membri con le maggiori quote;

 

2) quindici saranno eletti dagli altri paesi membri.

 

Ai fini di ogni elezione regolare dei Direttori esecutivi, il Consiglio dei Governatori può, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, aumentare o diminuire il numero dei Direttori esecutivi di cui al precedente comma 2). Il numero dei Direttori esecutivi di cui al precedente comma 2) verrà ridotto, ove occorra, di uno o due, qualora i Direttori esecutivi vengano nominati ai sensi della lettera c) qui di seguito, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, che tale riduzione intralcerebbe un efficace assolvimento delle funzioni del Comitato esecutivo o dei Direttori esecutivi o che potrebbe turbare l'equilibrio che si intende mantenere all'interno del Comitato esecutivo [2].

 

c) Se, dalla seconda elezione regolare dei Direttori esecutivi in poi, fra i paesi membri aventi diritti a nominare i Direttori esecutivi ai sensi della precedente lettera b), 1) non siano compresi i due paesi membri, le cui valute presso il Fondo nel Conto risorse generali siano state ridotte, nella media dei due anni precedenti, al disotto delle rispettive quote per il massimo importo assoluto espresso in diritti speciali di prelievo, uno od entrambi di tali paesi membri, secondo il caso, avranno diritto a nominare un Direttore esecutivo [3].

 

d) Le elezioni dei Direttori esecutivi elettivi saranno effettuate ad intervalli di due anni, in conformità a quanto previsto dall'Allegato E, integrato da quei regolamenti che il Fondo riterrà opportuno adottare. Per ogni elezione regolare dei Direttori esecutivi, il Consiglio dei Governatori potrà adottare regolamenti che apportino modifiche nella proporzione dei voti richiesti per eleggere i Direttori esecutivi, secondo quanto previsto dall'Allegato E [4].

 

e) Ciascun Direttore esecutivo nominerà un suo sostituto con pieni poteri di agire in suo nome in caso di sua assenza. Quando i Direttori esecutivi che li hanno nominati sono presenti, i Sostituti possono partecipare alle sedute, ma non hanno diritto di voto.

 

f) I Direttori esecutivi rimarranno in carica fino a che i loro successori non siano stati nominati od eletti. Se il posto di un Direttore esecutivo diventa vacante novanta giorni prima dello spirare del termine, un altro Direttore esecutivo sarà eletto, per il rimanente periodo del termine, dai paesi membri che hanno eletto il primo Direttore esecutivo. Tale elezione avverrà a maggioranza. Mentre il posto rimane vacante, il Sostituto del primo Direttore esecutivo esercita i suoi poteri, tranne quello di nominare un Sostituto [5].

 

g) Il Comitato esecutivo funzionerà in sessione continuata presso la sede del Fondo, e si riunirà ogni qualvolta gli affari del Fondo lo richiedano.

 

h) Il quorum necessario per ogni riunione del Comitato esecutivo è rappresentato dalla maggioranza dei Direttori esecutivi aventi non meno della metà del totale dei voti.

 

i) 1) Ciascun Direttore esecutivo nominato avrà diritto ai voti assegnati - ai sensi della sezione 5 di questo articolo - al paese membro che lo ha nominato;

 

2) se i voti assegnati ad un paese membro che nomina un Direttore esecutivo ai sensi della precedente lettera c) venissero espressi da un Direttore esecutivo insieme ai voti assegnati ad altri membri a seguito dell'ultima elezione regolare dei Direttori esecutivi, il paese membro potrà accordarsi con ciascuno degli altri paesi membri perché il numero dei voti assegnatigli venga dato da un Direttore esecutivo nominato. Nessuno degli altri paesi membri che abbiano aderito a tale accordo potrà partecipare all'elezione dei Direttori esecutivi;

 

3) a ciascun Direttore esecutivo eletto spetterà un numero di voti pari a quello con il quale è stato eletto. Quando sia applicabile il disposto della sezione 5, lettera b) di questo articolo, i voti altrimenti spettanti ad un Direttore esecutivo saranno aumentati o diminuiti di conformità;

 

4) tutti i voti spettanti ad un Direttore esecutivo saranno calcolati in blocco [6].

 

j) Il Consiglio dei Governatori emanerà norme secondo le quali un paese membro che, in base a quanto detto alla lettera b), non abbia diritto alla nomina di un Direttore esecutivo, possa inviare un rappresentante a presenziare a qualsiasi riunione del Comitato esecutivo, quando vi si esamini una domanda presentata da quel paese membro o una questione che in particolare lo riguardi [7].

 

Sezione 4. - Direttore generale e personale del Fondo

 

a) Il Comitato esecutivo sceglierà un Direttore generale che non sarà un Governatore, né un Direttore esecutivo. Il Direttore generale presiederà le riunioni del Comitato esecutivo, ma non avrà voto, tranne che il voto decisivo in caso di parità di voti. Egli può partecipare alle riunioni del Consiglio dei Governatori, ma non voterà in tali riunioni. Il Direttore generale decadrà dalla carica quando il Comitato esecutivo lo decida.

 

b) Il Direttore generale sarà il capo del personale del Fondo e dirigerà, sotto la guida del Comitato esecutivo, gli affari ordinari del Fondo. Subordinatamente al controllo generale del Comitato esecutivo, egli avrà la responsabilità dell'organizzazione, assunzione, e licenziamento del personale del Fondo.

 

c) Il Direttore generale ed il personale del Fondo, nell'adempimento delle loro funzioni, dipenderanno soltanto dal Fondo e da nessun'altra autorità. Ciascun membro del Fondo rispetterà il carattere internazionale di questo rapporto di dipendenza e si asterrà da qualsiasi tentativo di influenza su qualunque membro del personale circa l'adempimento delle sue mansioni.

 

d) Nell'assumere il personale, il Direttore generale, subordinatamente alla necessità assoluta di assicurare il più alto grado di efficienza e di competenza tecnica, darà la dovuta considerazione all'importanza di reclutare il personale sulla più vasta possibile base geografica.

 

Sezione 5. - Votazioni

 

a) Ciascun paese membro avrà diritto a 250 voti più un voto supplementare per ogni parte della sua quota equivalente a centomila diritti speciali di prelievo.

 

b) Ogni qualvolta, ai sensi dell'articolo V, sezione 5, si debba effettuare una votazione, ciascun paese membro disporrà del numero di voti cui ha diritto ai sensi della precedente lettera a) modificato:

 

1) con l'aggiunta di un voto per il controvalore di ogni scaglione di 400.000 diritti speciali di prelievo di vendite nette della sua valuta sulle risorse generali del Fondo effettuate fino alla data della votazione, oppure

 

2) con la diminuzione di un voto per il controvalore di ogni scaglione di 400.000 diritti speciali di prelievo dei suoi acquisti netti, ai sensi dell'articolo V, sezione 3, lettera b) ed f) effettuati fino alla data della votazione, purché gli acquisti e le vendite nette non superino mai l'importo equivalente alla quota del paese membro in questione.

 

c) Tranne che sia stato espressamente disposto in altro modo, tutte le decisioni del Fondo saranno prese a maggioranza di voti.

 

Sezione 6. - Riserve, distribuzione dell'utile netto e investimenti

 

a) Il Fondo determinerà ogni anno quale parte del suo reddito netto debba essere destinata alla riserva generale o alla riserva speciale, e quale parte, eventualmente, debba essere distribuita.

 

b) Il Fondo potrà utilizzare la riserva speciale per gli stessi scopi per i quali può utilizzare la riserva generale, salvo che per distribuirla.

 

c) Qualora si proceda alla distribuzione dell'utile netto di un esercizio, tale distribuzione deve essere fatta a tutti i paesi membri, in proporzione alle loro quote.

 

d) A maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, il Fondo potrà decidere, in qualsiasi momento, di distribuire una parte della riserva generale. Ognuna di queste distribuzioni sarà fatta a tutti i paesi membri in proporzione alle loro quote.

 

e) I pagamenti ai sensi delle precedenti lettere c) e d) avverranno in diritti speciali di prelievo; tuttavia, sia il Fondo che il paese membro potranno decidere che tale pagamento al paese membro avvenga nella moneta di questo ultimo.

 

f) 1) Il Fondo può costituire un Conto investimenti per gli scopi, di cui alla presente lettera f). Le attività del Conto investimenti verranno tenute separate dagli altri conti del Dipartimento generale;

 

2) il Fondo potrà decidere di trasferire al Conto investimenti una parte del ricavato della vendita di oro, in conformità all'articolo V, sezione 12, lettera g) e, a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, potrà decidere di trasferire al Conto investimenti, per l'investimento immediato, valute tenute presso il Conto risorse generali. L'ammontare di questi trasferimenti non dovrà superare l'importo globale della riserva generale e della riserva speciale al momento in cui la decisione viene presa;

 

3) il Fondo potrà investire la valuta di un paese membro tenuta presso il Conto investimenti in obbligazioni negoziabili del paese membro stesso o in obbligazioni negoziabili di organizzazioni finanziarie internazionali. Nessun investimento potrà essere fatto senza il consenso del paese membro la cui moneta è utilizzata per effettuare tale investimento. Il Fondo investirà soltanto in obbligazioni stilate in diritti speciali di prelievo o nella valuta utilizzata per l'investimento;

 

4) il reddito dell'investimento può essere investito in conformità con quanto disposto nella presente lettera f). L'utile non investito verrà tenuto presso il Conto investimenti o potrà essere utilizzato per far fronte alle spese connesse con l'effettuazione delle operazioni del Fondo;

 

5) il Fondo potrà utilizzare la valuta di un paese membro tenuta presso il Conto investimenti per procurarsi le valute necessarie a far fronte alle spese connesse con l'effettuazione delle operazioni del Fondo;

 

6) il Conto investimenti cesserà di funzionare in caso di liquidazione del Fondo, e potrà cessare, o l'importo degli investimenti potrà venire ridotto, prima della liquidazione del Fondo, a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi. Per quanto riguarda l'amministrazione del Conto investimenti, il Fondo adotterà a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, norme e regolamenti conformi ai comma 7), 8) e 9) qui di seguito;

 

7) nel caso di cessazione del Conto investimenti a causa della liquidazione del Fondo, tutte le attività del Conto verranno ripartite in conformità alle disposizioni contenute nell'Allegato K. Tuttavia, una parte di tali attività corrispondente alla quota di attività trasferite in questo Conto ai sensi dell'articolo V, sezione 12, lettera g) sul totale delle attività trasferite al Conto sarà considerata come un'attività tenuta presso il Conto esborsi speciali e verrà ripartita in conformità a quanto disposto nell'Allegato K, paragrafo 2, lettera a), 2);

 

8) nel caso di cessazione del Conto investimenti prima della liquidazione del Fondo, una parte delle attività tenute presso tale Conto, corrispondente alla quota delle attività trasferite in questo Conto, ai sensi dell'articolo V, sezione 12 lettera g) sul totale delle attività trasferite in questo Conto, sarà trasferita al Conto esborsi speciali se questo non ha cessato di funzionare, e il saldo delle attività tenute presso il Conto investimenti verrà trasferito al Conto risorse generali per un uso immediato in operazioni e transazioni;

 

9) in caso di riduzione dell'ammontare degli investimenti del Fondo, una parte della riduzione corrispondente alla quota delle attività trasferite al Conto investimenti, ai sensi dell'articolo V, sezione 12, lettera g), sul totale delle attività trasferite in questo Conto, verrà trasferita al Conto esborsi speciali se questo non ha cessato di funzionare, e ciò che rimane dalla riduzione verrà trasferito al Conto risorse generali per un uso immediato in operazioni e transazioni.

 

Sezione 7. - Pubblicazione di relazioni

 

a) Il Fondo pubblicherà una relazione annuale contenente la sua situazione contabile controllata da un collegio di esperti contabili ufficiali, e pubblicherà pure, ad intervalli di tre mesi o inferiori a tre mesi, situazioni riassuntive concernenti le sue transazioni ed operazioni e le sue disponibilità in diritti speciali di prelievo, oro e valuta dei suoi membri.

 

b) Il Fondo potrà pubblicare anche tutte le altre relazioni che riterrà utili al raggiungimento dei suoi scopi.

 

Sezione 8. - Comunicazioni ai paesi membri delle opinioni del Fondo [8]

 

Il Fondo ha sempre il diritto di comunicare a qualunque paese membro in via non ufficiale i suoi punti di vista su qualsiasi questione che rientri nell'ambito del presente Accordo. Il Fondo può, con una maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, decidere di pubblicare la relazione inviata ad un paese membro sulle sue condizioni monetarie ed economiche e sugli sviluppi che direttamente tendano a provocare un grave squilibrio nella bilancia internazionale dei pagamenti dei paesi membri. Se il paese membro in questione non ha il diritto di nominare un Direttore esecutivo, esso avrà il diritto di essere rappresentato come dal disposto della sezione 3, lettera j) di questo articolo. Il Fondo non pubblicherà alcun rapporto concernente mutamenti nella struttura fondamentale dell'organizzazione economica dei paesi membri.

 

13. Uffici ed enti depositari.

 

Sezione 1. - Ubicazione degli uffici

 

La sede del Fondo sarà situata nel territorio del paese membro che avrà la maggior quota; agenzie o uffici di rappresentanza potranno essere istituiti nel territorio di altri paesi membri.

 

Sezione 2. - Enti depositari

 

a) Ogni paese membro designerà, quale depositario di tutte le disponibilità del fondo nella sua valuta, la sua banca centrale 0, in mancanza della banca centrale, designerà qualsiasi altra istituzione gradita al Fondo.

 

b) Il Fondo potrà tenere altre attività - oro compreso - presso i depositari designati dai cinque paesi membri con maggior quota, e presso altri depositari designati che il Fondo potrà scegliere. All'inizio, almeno la metà di quanto il Fondo dispone sarà tenuta presso il depositario designato da paese membro nel cui territorio si trova la sede del Fondo, e almeno il 40 per cento presso i depositari designati dagli altri quattro paesi membri di cui sopra. Tuttavia, ogni trasferimento in oro da parte del Fondo sarà fatto tenendo in debita considerazione le spese di trasporto e le prevedibili necessità del Fondo. In caso di emergenza il Comitato esecutivo potrà trasferire interamente o in parte le riserve auree del Fondo nel luogo ove possano essere più adeguatamente protette.

 

Sezione 3. - Garanzia sulle attività del Fondo

 

Ogni paese membro garantisce tutte le attività del Fondo contro perdite derivanti da inadempienza o insolvenza del depositario da esso designato.

 

14. Disposizioni transitorie.

 

Sezione 1. - Notifica al Fondo

 

Ogni paese membro notificherà al fondo se intende avvalersi delle disposizioni di carattere transitorio precisate nella sezione 2 di questo articolo, o se è disposto ad accettare gli obblighi dell'articolo VIII, sezioni 2, 3 e 4. Il paese membro che si avvalga delle disposizioni transitorie non appena sarà pronto ad esercitare i suddetti obblighi, ne informerà ufficialmente il Fondo.

 

Sezione 2. - Restrizioni valutarie

 

Ogni paese membro che abbia notificato al Fondo la sua intenzione di avvalersi delle disposizioni transitorie ai sensi della presente disposizione potrà, nonostante quanto disposto in altri articoli del presente Accordo, mantenere e adattare alle diverse circostanze le restrizioni sui pagamenti e sui trasferimenti relativi a transazioni internazionali correnti, in essere alla data della sua partecipazione al Fondo in qualità di membro. I paesi membri dovranno tuttavia tenere sempre presenti, nelle loro politiche valutarie, gli scopi del Fondo e, non appena le condizioni lo consentano, prendere tutte le misure possibili, al fine di allargare gli accordi commerciali e finanziari ad altri paesi membri, in modo da facilitare i pagamenti internazionali e la promozione di uno stabile sistema dei tassi di cambio. In particolare, i paesi membri dovranno abolire le restrizioni mantenute ai sensi della presente sezione, non appena siano sicuri di poter sistemare, senza tali restrizioni, la loro bilancia dei pagamenti in un modo che non renda troppo gravoso il loro ricorso alle risorse generali del Fondo.

 

Sezione 3. - Azione del Fondo in materia di restrizioni

 

Il Fondo preparerà annualmente un rapporto sulle restrizioni ancora esistenti ai sensi della sezione 2 di questo articolo. Il paese membro che mantenga restrizioni in contrasto con l'articolo VIII, sezioni 2 3 o 4, dovrà ogni anno consultare il Fondo circa il loro ulteriore mantenimento. Il Fondo può, se ritiene tale azione necessaria in circostanze eccezionali, far presente al paese membro in questione che le condizioni sono ormai favorevoli per l'abolizione di quelle particolari restrizioni, oppure per il generale abbandono di tutte le restrizioni contrastanti con qualsiasi altro articolo del presente Accordo. Al paese membro sarà concesso un adeguato periodo di tempo per rispondere alle osservazioni del Fondo. Se il Fondo constata che il paese membro persiste nel mantenere restrizioni in contrasto con i fini del Fondo saranno applicabili al paese membro i provvedimenti dell'articolo XXVI, sezione 2, lettera a).

 

15. Diritti speciali di prelievo.

 

Sezione 1. - Autorità ad assegnare diritti speciali di prelievo

 

Al fine di integrare, se e nella misura in cui si renderà necessario, gli strumenti di riserva esistenti, il Fondo è autorizzato ad assegnare diritti speciali di prelievo ai paesi membri partecipanti al Dipartimento diritti speciali di prelievo.

 

Sezione 2. - Valutazione dei diritti speciali di prelievo

 

Il metodo per valutare i diritti speciali di prelievo verrà stabilito dal Fondo a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, a condizione, tuttavia, che sia necessaria una maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi per apportare modifiche al principio della valutazione o mutamenti sostanziali nell'applicazione del principio in vigore.

 

16. Dipartimento generale e dipartimento diritti speciali di prelievo.

 

Sezione 1. - Separazione delle operazioni e delle transazioni

 

Tutte le operazioni e le transazioni relative ai diritti speciali di prelievo verranno effettuate attraverso il Dipartimento diritti speciali di prelievo. Tutte le operazioni e transazioni sul conto del Fondo autorizzate dal presente Accordo o in virtù di questo, saranno effettuate attraverso il Dipartimento generale. Le operazioni e le transazioni autorizzate dall'articolo XVII, sezione 2, saranno effettuate attraverso sia il Dipartimento generale che il Dipartimento diritti speciali di prelievo.

 

Sezione 2. - Separazione delle attività e dei beni

 

Tutte le attività ed i beni che appartengono al Fondo, ad eccezione delle risorse amministrate ai sensi dell'articolo V, sezione 2, lettera b), saranno tenuti nel Dipartimento generale, con la riserva che le disponibilità ed i beni acquisiti ai sensi dell'articolo XX, sezione 2, degli articoli XXIV e XXV e degli allegati H ed I, saranno tenuti nel Dipartimento diritti speciali di prelievo. Le disponibilità ed i beni tenuti in uno di questi due Dipartimenti non potranno essere utilizzati per adempiere od ottemperare agli obblighi e agli impegni sottoscritti dal Fondo, né per compensare le perdite da esso subite in occasione di operazioni e di transazioni effettuate attraverso l'altro Dipartimento. Tuttavia le spese determinate dallo svolgimento delle operazioni del Dipartimento diritti speciali di prelievo saranno pagate dal Fondo sul Dipartimento generale, il quale verrà rimborsato periodicamente in diritti speciali di prelievo, tenuto conto della valutazione effettuata, ai sensi dell'articolo XX, sezione 4, in base ad una ragionevole stima delle stesse spese.

 

Sezione 3. - Registrazioni ed informazioni

 

Le variazioni nelle disponibilità in diritti speciali di prelievo avranno effetto soltanto a partire dalla data della loro registrazione da parte del Fondo nelle scritture del Dipartimento diritti speciali di prelievo. I partecipanti notificheranno al Fondo in base a quali disposizioni del presente Accordo saranno utilizzati diritti speciali di prelievo. Il Fondo potrà richiedere ai partecipanti di fornirgli ogni altra informazione che ritiene necessaria all'adempimento delle sue funzioni.

 

17. Partecipanti ed altri possessori di diritti speciali di prelievo.

 

Sezione 1. - Partecipanti

 

Ogni membro del Fondo acquisirà la qualifica di partecipante al Dipartimento diritti speciali di prelievo a partire dalla data in cui avrà depositato presso il Fondo un documento formale nel quale dichiari di assumersi, in conformità alle leggi del suo paese, tutti gli obblighi relativi alla sua partecipazione al Dipartimento diritti speciali di prelievo e di avere adottato tutte le misure necessarie per poter adempiere a tali obblighi. Tuttavia, nessun membro avrà la qualifica di partecipante prima dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente Accordo, riguardanti esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo, e prima che siano stati depositati, ai sensi della presente sezione, i documenti formali da parte di un numero di membri rappresentanti almeno il 75 per cento del totale delle quote.

 

Sezione 2. - Il Fondo nella sua qualità di possessore

 

Il Fondo può detenere diritti speciali di prelievo nel Conto risorse generali del Dipartimento generale ed accettarli ed utilizzarli nelle operazioni e transazioni effettuate, attraverso il Conto risorse generali, con i partecipanti, in conformità alle disposizioni del presente Accordo, oppure con altri possessori, in conformità ai termini e alle condizioni stabiliti nella sezione 3 del presente articolo.

 

Sezione 3. - Altri possessori

 

Il Fondo potrà:

 

1) attribuire la qualifica di possessore a paesi non membri, a paesi membri che non siano partecipanti, ad istituzioni che svolgano le funzioni di banca centrale per conto di più di un paese membro e ad altri organismi ufficiali;

 

2) stabilire i termini e le condizioni in base ai quali questi possessori potranno essere autorizzati a detenere diritti speciali di prelievo e ad accettarli ed utilizzarli in operazioni e transazioni con i partecipanti e con altri possessori; e

 

3) stabilire i termini e le condizioni in base ai quali i partecipanti ed il Fondo attraverso il Conto risorse generali potranno effettuare operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo con possessori.

 

L'attribuzione della qualifica di cui al precedente comma 1) richiederà una maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi. I termini e le condizioni stabiliti dal Fondo saranno compatibili con le norme di questo Accordo e con l'effettivo funzionamento del Dipartimento Diritti Speciali di Prelievo.

 

18. Assegnazione e cancellazione di diritti speciali di prelievo.

 

Sezione 1. - Principi e considerazioni che regolano l'assegnazione e la cancellazione

 

a) Per ogni decisione relativa all'assegnazione ed alla cancellazione di diritti speciali di prelievo, il Fondo cercherà di soddisfare il fabbisogno totale di riserve a lungo termine, se e nella misura in cui si renderà necessario, e di integrare gli strumenti di riserva esistenti in modo da facilitare la realizzazione dei suoi obbiettivi e di evitare la stagnazione economica e la deflazione, così come ogni eccesso di domanda e l'inflazione nel mondo.

 

b) La prima decisione di assegnazione di diritti speciali di prelievo terrà conto, come considerazioni particolari, di una valutazione collettiva dell'esistenza di una necessità globale di integrare le riserve, del conseguimento di un migliore equilibrio delle bilance dei pagamenti, nonché la probabilità di un migliore funzionamento dei meccanismi di aggiustamento in futuro.

 

Sezione 2. - Assegnazione e cancellazione

 

a) Le decisioni del Fondo relative all'assegnazione e alla cancellazione dei diritti speciali di prelievo, saranno prese per periodi base consecutivi e la cui durata sarà di cinque anni. L'inizio del primo periodo base coinciderà con il giorno in cui verrà decisa la prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, o con quella data successiva che fosse stabilita in tale decisione. Le assegnazioni e le cancellazioni avverranno ad intervalli annuali.

 

b) Le assegnazioni saranno espresse in percentuale delle quote di partecipazione al Fondo risultanti al momento dell'assegnazione. Gli ammontari di diritti speciali di prelievo da cancellare verranno espressi in percentuali delle assegnazioni cumulative nette di diritti speciali di prelievo esistenti al momento della decisione di cancellazione. Le percentuali saranno uguali per tutti i partecipanti.

 

c) Nella decisione relativa ad un periodo base qualsiasi, il Fondo potrà stabilire, nonostante le disposizioni di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, che:

 

1) la durata del periodo base sia diversa da cinque anni, oppure che

 

2) le assegnazioni e le cancellazioni avvengano ad intervalli diversi da un anno, oppure che

 

3) la base delle assegnazioni o delle cancellazioni sia costituita dalle quote o dalle assegnazioni cumulative nette dei partecipanti in date diverse da quella delle decisioni di assegnazione o di cancellazione.

 

d) Un paese membro che ottenga la qualifica di partecipante dopo che un periodo base sia già iniziato, riceverà assegnazioni a partire dall'inizio del periodo base durante il quale verranno effettuate assegnazioni, successivo al momento in cui avrà acquisito la qualifica di partecipante, a meno che il Fondo non decida che il nuovo partecipante potrà cominciare a ricevere le assegnazioni a partire dalla prima assegnazione successiva alla data in cui esso ha acquisito la qualifica di partecipante. Qualora il Fondo decida che un membro che acquisisca la qualifica di partecipante nel corso di un periodo base, dovrà ricevere le assegnazioni nel corso del restante periodo, e qualora tale partecipante non fosse membro alle date stabilite alle lettere b) o c) di cui sopra, il Fondo fisserà la base sulla quale tali assegnazioni saranno attribuite al suddetto partecipante.

 

e) Ogni partecipante riceverà le assegnazioni di diritti speciali di prelievo che gli saranno attribuite a seguito di una decisione di assegnazione, a meno che:

 

1) il Governatore del suddetto partecipante non abbia votato a favore della decisione; e

 

2) prima della effettuazione della prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, sulla base di detta decisione il partecipante abbia notificato per iscritto al Fondo che non desidera che - in base a quella decisione - gli vengano assegnati diritti speciali di prelievo. A richiesta di un partecipante, il Fondo può decidere di porre fine all'effetto di tale notifica per quanto riguarda le assegnazioni di diritti speciali di prelievo posteriori alla predetta decisione.

 

f) Qualora alla data di entrata in vigore di una cancellazione, l'ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti da un partecipante sia inferiore alla sua quota di diritti speciali di prelievo che devono essere cancellati, egli eliminerà il proprio saldo negativo nel più breve tempo compatibile con la posizione delle sue riserve lorde e, a tal fine, si consulterà con il Fondo. I diritti speciali di prelievo ottenuti dal partecipante dopo la data di entrata in vigore della cancellazione verranno detratti dal suo saldo negativo e cancellati.

 

Sezione 3. - Circostanze importanti e impreviste

 

Il Fondo avrà la facoltà di variare le quote o la frequenza delle assegnazioni e delle cancellazioni nel restante periodo di durata di un periodo base, modificare la durata di un periodo base o iniziare un nuovo periodo di base qualora, in un momento qualsiasi, lo ritenga opportuno o causa di circostanze importanti ed impreviste.

 

Sezione 4. - Decisioni relative ad assegnazioni e cancellazioni

 

a) Le decisioni di cui alla sezione 2, lettera a), b) e c) o alla sezione 3 del presente articolo saranno prese dal Consiglio dei Governatori sulla base delle proposte avanzate dal Direttore generale, approvate dal Comitato Esecutivo.

 

b) Prima di formulare una qualsiasi proposta, il Direttore generale, dopo aver verificato che essa sia conforme alle disposizioni contenute nella sezione 1, lettera a) del presente articolo, procederà a consultazioni per accertare che la proposta raccolga ampia adesione fra i partecipanti. Inoltre, prima di formulare una proposta in merito alla prima assegnazione, il Direttore generale accerterà che siano state osservate le disposizioni di cui alla sezione 1, lettera b) del presente articolo e che sussista una larga adesione fra i partecipanti circa l'inizio delle assegnazioni; subito dopo la istituzione del Dipartimento diritti speciali di prelievo, una volta accertato ciò, egli formulerà una proposta per la prima assegnazione.

 

c) Il Direttore generale avanzerà proposte:

 

1) non più tardi di sei mesi prima della fine di ogni periodo base;

 

2) nel caso in cui non sia stata presa alcuna decisione in merito all'assegnazione o alla cancellazione per un periodo base, quando egli abbia accertato che sono state osservate le disposizioni di cui al suindicato paragrafo b);

 

3) allorché, ai sensi della sezione 3 del presente articolo, riterrà auspicabile che vengano variati gli ammontari o la frequenza delle assegnazioni o delle cancellazioni, o la durata di un periodo base o venga iniziato un nuovo periodo base; oppure

 

4) al massimo sei mesi dopo averne ricevuta richiesta da parte del Consiglio dei Governatori e del Comitato esecutivo; con la riserva che se, ai sensi dei suindicati capoversi 1), 3) o 4), il Direttore generale abbia accertato che nessuna delle proposte che egli ritiene compatibili con le disposizioni contenute nella sezione 1 del presente articolo, goda di un'ampia adesione tra i partecipanti in conformità della lettera b) di cui sopra, ne riferirà al Consiglio di Governatori e al Comitato esecutivo.

 

d) Una maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi sarà richiesta per ogni decisione adottata ai sensi della sezione 2, lettera a), b) e c) e della sezione 3 del presente articolo, salvo che per le decisioni di cui alla sezione 3 relative ad una riduzione degli ammontari di assegnazione.

 

19. Operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo.

 

Sezione 1. - Utilizzo dei diritti speciali di prelievo

 

I diritti speciali di prelievo potranno essere utilizzati per le operazioni e le transazioni autorizzate ai sensi del presente Accordo.

 

Sezione 2. - Operazioni e transazioni fra partecipanti

 

a) Ogni partecipante sarà autorizzato ad utilizzare i propri diritti speciali di prelievo per ottenere una somma equivalente di valuta da un altro partecipante designato ai sensi della sezione 5 di questo articolo.

 

b) Un partecipante, d'accordo con un altro partecipante, potrà utilizzare i propri diritti speciali di prelievo al fine di ottenere un ammontare equivalente di valuta detenuta dall'altro partecipante.

 

c) A maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi il Fondo potrà prescrivere operazioni nelle quali un partecipante è autorizzato a stipulare accordi con un altro partecipante nei termini e alle condizioni che il Fondo ritiene appropriati. Tali termini e condizioni dovranno essere compatibili con un efficace funzionamento del Dipartimento diritti speciali di prelievo e con un corretto uso dei diritti speciali di prelievo, in armonia con il presente Accordo.

 

d) Il Fondo potrà muovere rilievi a qualsiasi partecipante che intraprenda una qualsiasi operazione o transazione, di cui alle lettere b) o c), che, a giudizio del Fondo, sia pregiudizievole ai fini del processo di designazione secondo i principi di cui alla sezione 5 del presente articolo, o sia comunque incompatibile con l'articolo XXII. Il partecipante che effettuasse ugualmente tali operazioni o transazioni incorrerebbe nelle sanzioni previste dall'articolo XXIII, sezione 2, lettera b).

 

Sezione 3. - Requisito di necessità

 

a) Nelle transazioni di cui alla sezione 2, lettera a) del presente articolo, e salvo quanto altrimenti previsto alla seguente lettera c), un partecipante potrà utilizzare i propri diritti speciali di prelievo solamente nel caso in cui ne abbia necessità per far fronte ad esigenze della sua bilancia dei pagamenti o in funzione della sua posizione di riserva o dell'andamento delle sue riserve, e non per il solo scopo di modificare la composizione di tali riserve.

 

b) Non si potrà contestare ad un partecipante il diritto di utilizzare i propri diritti speciali di prelievo, invocando l'inosservanza della norma contenuta nel precedente comma a); tuttavia, il Fondo potrà muovere i propri rilievi a qualsiasi partecipante che non si sia adeguato alla predetta norma. Il partecipante che persistesse in tale linea di condotta sarebbe soggetto all'articolo XXIII, sezione 2, lettera b).

 

c) Il Fondo potrà derogare da quanto previsto alla lettera a) di cui sopra nel caso di transazioni nelle quali un partecipante utilizzi diritti speciali di prelievo al fine di ottenere, dal partecipante designato ai sensi della sezione 5 del presente articolo, un ammontare equivalente di valuta che favorisca la ricostituzione della sua posizione da parte dell'altro partecipante, ai sensi della sezione 6, lettera a) del presente articolo, che eviti o riduca un saldo negativo nella posizione dell'altro partecipante, o che compensi l'effetto della non-osservanza del principio enunciato alla lettera a) di cui sopra da parte dell'altro partecipante.

 

Sezione 4. - Obbligo di fornire valuta

 

a) Ogni partecipante designato dal Fondo ai sensi della sezione 5 del presente articolo, fornirà, a richiesta ad un partecipante che utilizzi diritti di prelievo ai sensi della sezione 2, lettera a) del presente articolo, valuta liberamente utilizzabile. L'obbligo imposto ad un partecipante di fornire valuta non può superare il limite in corrispondenza del quale le sue disponibilità di diritti speciali di prelievo in eccesso della sua assegnazione cumulativa abbiano raggiunto un ammontare pari a due volte l'assegnazione cumulativa netta ricevuta o quel limite più elevato convenuto tra il partecipante ed il Fondo.

 

b) Ogni partecipante potrà fornire valuta in misura superiore al limite obbligatorio o ad ogni più elevato limite convenuto.

 

Sezione 5. - Designazione dei partecipanti chiamati a fornire valuta

 

a) Il Fondo farà sì che un partecipante sia in grado di utilizzare i propri diritti speciali di prelievo, designando i partecipanti che devono fornire valuta contro importi determinati di diritti speciali di prelievo ai fini delle sezioni 2, lettera a) e 4 del presente articolo. Tale designazione avverrà in conformità ai seguenti principi generali, integrati da quegli altri criteri che volta a volta il Fondo riterrà opportuno adottare;

 

1) un partecipante potrà essere designato se la posizione della sua bilancia dei pagamenti e delle sue riserve lorde è sufficientemente forte; il che non esclude tuttavia la possibilità di designare partecipanti con forti posizioni di riserva, ma con bilance dei pagamenti che presentino moderati disavanzi. Tali partecipanti verranno designati in modo che sia possibile ottenere nel corso del tempo una equilibrata distribuzione tra loro delle disponibilità in diritti speciali di prelievo.

 

2) Un partecipante potrà essere designato per favorire la ricostituzione di cui alla sezione 6, lettera a) del presente articolo, per ridurre i saldi negativi delle disponibilità in diritti speciali di prelievo, o per compensare l'effetto della non osservanza dei principi enunciati nella sezione 3, lettera a) del presente articolo.

 

3) Nella designazione dei partecipanti, il Fondo accorderà di norma la priorità a quelli che abbiano necessità di acquistare diritti speciali di prelievo per poter raggiungere gli obiettivi di cui al capoverso 2) di cui sopra.

 

b) Allo scopo di ottenere nel corso del tempo una distribuzione equilibrata delle disponibilità in diritti speciali di prelievo, in conformità alla lettera a), capoverso 1) di cui sopra, il Fondo applicherà le norme in materia di designazione enunciate nell'Allegato F o le norme che potranno venire adottate ai sensi della seguente lettera c).

 

c) Le norme di designazione potranno essere oggetto di riesame in qualsiasi momento e, se necessario, potranno venire adottate nuove norme. A meno che non ne vengano adottate di nuove, continueranno ad applicarsi le regole in vigore al momento del riesame.

 

Sezione 6. - Ricostituzione

 

a) I partecipanti che utilizzeranno i loro diritti speciali di prelievo dovranno ricostituire le loro disponibilità in tali diritti ai sensi delle norme di ricostituzione contenute nell'Allegato G o di ogni altra norma che venisse adottata ai sensi della seguente lettera b).

 

b) Le norme riguardanti la ricostituzione potranno essere riesaminate in qualunque momento e, se necessario, verranno adottate nuove norme. Qualora non vengano stabilite nuove norme o non venga decisa l'abrogazione delle norme concernenti la ricostituzione, continueranno ad applicarsi quelle in vigore al momento del riesame. Per l'adozione, l'emendamento o l'abrogazione delle norme concernenti la ricostituzione è richiesta la maggioranza del 70 per cento del totale dei voti dei partecipanti.

 

Sezione 7. - Tassi di cambio

 

a) Salvo quanto altrimenti previsto alla seguente lettera b), i tassi di cambio per le transazioni tra partecipanti, ai sensi della sezione 2, lettera a) e b) del presente articolo, saranno tali che i partecipanti che utilizzino diritti speciali di prelievo riceveranno lo stesso valore qualunque siano le valute fornite e i partecipanti che le forniscano. Il Fondo adotterà le norme necessarie a rendere operante questo principio.

 

b) A maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Fondo potrà adottare politiche in base alle quali, in circostanze eccezionali, potrà - a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi - autorizzare i partecipanti che avviino transazioni ai sensi della sezione 2, lettera b) del presente articolo ad accordarsi su tassi di cambio diversi da quelli applicabili ai sensi della lettera a) di cui sopra.

 

c) Il Fondo consulterà il partecipante circa la procedura da seguire per determinare i tassi di cambio per la sua valuta.

 

d) Ai fini della presente disposizione, il termine «partecipante» comprende anche il partecipante uscente.

 

20. Dipartimento diritti speciali di prelievo - Interessi e provvigioni.

 

Sezione 1. - Interessi

 

Sulle disponibilità di diritti speciali di prelievo verrà corrisposto dal Fondo un interesse ad un tasso uguale per tutti i possessori. Il Fondo verserà ad ognuno di essi la cifra dovuta per interessi, senza tener conto se l'ammontare delle provvigioni riscosse sia sufficiente o no per pagare l'interesse.

 

Sezione 2. - Provvigioni

 

Il Fondo percepirà, da ogni partecipante, provvigioni ad un tasso uguale per tutti i partecipanti, sull'ammontare delle assegnazioni cumulative nette di diritti speciali di prelievo da loro ricevute, aumentato dell'eventuale saldo negativo del partecipante o dell'importo corrispondente alle provvigioni non pagate.

 

Sezione 3. - Tassi di interesse e di provvigioni

 

Il Fondo stabilirà il tasso di interesse a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi. Il tasso di provvigione sarà uguale al tasso di interesse.

 

Sezione 4. - Ripartizione delle spese

 

Quando sia stabilito di procedere al rimborso previsto dall'articolo XVI, sezione 2, il Fondo ripartirà, a questo scopo, gli oneri allo stesso tasso per tutti i partecipanti sulle loro assegnazioni cumulative nette.

 

Sezione 5. - Pagamento di interessi, provvigioni e quote di spesa

 

L'interesse, le provvigioni e le quote di spesa saranno pagati in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che abbia bisogno di utilizzare diritti speciali di prelievo per pagare una provvigione o una quota di spesa, dovrà e avrà diritto di ottenerli contro una valuta di gradimento del Fondo, in una transazione effettuata col Fondo attraverso il Conto risorse generali. Nel caso gli sia impossibile ottenere per questa via un ammontare sufficiente di diritti speciali di prelievo, il partecipante dovrà e potrà ottenerli da un partecipante a ciò designato dal Fondo contro valuta liberamente utilizzabile. I diritti speciali di prelievo acquistati da un partecipante dopo la scadenza del pagamento verranno dedotti dalle sue provvigioni non pagate, e cancellati.

 

21. Amministrazione del Dipartimento generale e del Dipartimento diritti speciali di prelievo.

 

a) Il Dipartimento generale ed il Dipartimento diritti speciali di prelievo verranno amministrati in conformità alle disposizioni dell'articolo XII, tenuto conto di quanto segue:

 

1) per le riunioni del Consiglio dei Governatori o per le decisioni da esso adottate in merito a questioni concernenti esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo si terrà conto, ai fini delle convocazioni e per determinare se esista il quorum necessario o se una decisione sia stata presa con la maggioranza dei voti richiesta, delle richieste o della presenza e dei voti dei Governatori nominati dai paesi membri partecipanti;

 

2) per le decisioni del Comitato esecutivo su questioni concernenti esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo, avranno diritto di votare soltanto i Direttori esecutivi nominati od eletti da almeno un paese membro partecipante. Ciascuno di questi Direttori esecutivi avrà diritto al numero di voti attribuiti al paese membro partecipante che lo ha nominato o ai paesi membri partecipanti con i cui voti è stato eletto. Per stabilire se sia stato raggiunto il quorum necessario o se una decisione sia stata presa con la maggioranza di voti richiesta, si terrà conto soltanto della presenza dei Direttori esecutivi nominati od eletti dai paesi membri partecipanti e dei voti attribuiti a questi ultimi. Ai fini di questa norma un accordo ai sensi dell'articolo XII, sezione 3, 1) 2) con un membro che è partecipante permetterà ad un Direttore esecutivo eletto di votare e di disporre del numero dei voti assegnati al membro [9];

 

3) per tutto quanto riguarda l'amministrazione generale del Fondo, ivi compresi i rimborsi ai sensi dell'articolo XVI, sezione 2, e per stabilire se una questione interessi nello stesso tempo i due Dipartimenti o soltanto il Dipartimento diritti speciali di prelievo, le decisioni verranno prese come se si trattasse esclusivamente del Dipartimento generale. Le decisioni relative al metodo di valutazione, all'accettazione o al possesso di diritti speciali di prelievo nel Conto risorse generali del Dipartimento generale e alla loro utilizzazione, come ogni altra decisione relativa alle operazioni e alle transazioni effettuate attraverso sia il Conto risorse generali del Dipartimento generale, sia il Dipartimento diritti speciali di prelievo, saranno adottate in base alle maggioranze richieste per le decisioni relative alle questioni che concernono ciascuno dei due Dipartimenti. Ciò sarà indicato in ogni decisione riguardante questioni concernenti il Dipartimento diritti speciali di prelievo.

 

b) Oltre ai privilegi ed alle immunità accordati ai sensi dell'articolo IX del presente Accordo, i diritti speciali di prelievo e le operazioni e transazioni di cui saranno oggetto non saranno sottoposti ad imposte di alcun genere.

 

c) Qualsiasi questione di interpretazione delle disposizioni del presente Accordo su problemi concernenti esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo verrà sottoposta al Comitato esecutivo, in conformità all'articolo XXIX, lettera a), soltanto su richiesta di un partecipante. In tutti i casi in cui il Comitato esecutivo avrà deciso su una questione di interpretazione concernente esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo, solo un partecipante potrà richiedere che la questione venga deferita al Consiglio dei Governatori ai sensi dell'articolo XXIX, lettera b). Il Consiglio dei Governatori deciderà se un Governatore nominato da un paese membro che non abbia la qualifica di partecipante avrà diritto di votare al Comitato di interpretazione su questioni che riguardino esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo.

 

d) Nel caso dovesse sorgere una divergenza tra il Fondo ed un partecipante che abbia cessato la propria partecipazione al Dipartimento diritti speciali di prelievo, oppure tra il Fondo ed un partecipante durante la liquidazione del Dipartimento diritti speciali di prelievo in merito ad una questione derivante esclusivamente dalla partecipazione al Dipartimento diritti speciali di prelievo, tale divergenza verrà sottoposta ad arbitrato in conformità alle procedure previste dall'articolo XXIX, lettera c).

 

22. Obblighi generali dei partecipanti.

 

Oltre agli obblighi assunti in materia di diritti speciali di prelievo ai sensi di altri articoli del presente Accordo, ogni partecipante si impegna a collaborare con il Fondo e con gli altri partecipanti al fine di facilitare l'efficace funzionamento del Dipartimento diritti speciali di prelievo e l'adeguato utilizzo dei diritti speciali di prelievo in conformità al presente Accordo, e con l'obiettivo di fare dei diritti speciali di prelievo il principale strumento di riserva del sistema monetario internazionale.

 

23. Sospensione delle operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo.

 

Sezione 1. - Disposizioni di emergenza

 

Nel caso di emergenza o di circostanze impreviste tali da minacciare lo svolgimento delle operazioni del Fondo per quanto attiene al Di: partimento diritti speciali di prelievo, il Comitato esecutivo, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, può sospendere per un periodo non superiore ad un anno l'applicazione di qualsiasi disposizione relativa ad operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo. In tal caso diventeranno esecutive le disposizioni di cui all'articolo XXVII, sezione 1, lettera b), c) e d).

 

Sezione 2. - Mancato adempimento degli obblighi

 

a) Qualora il Fondo accerti il mancato adempimento, da parte di un partecipante, degli obblighi di cui all'articolo XIX, sezione 4, il Fondo potrà sospendere il diritto del partecipante ad utilizzare i suoi diritti speciali di prelievo, salvo decisione contraria da parte del Fondo stesso.

 

b) Qualora il Fondo accerti il mancato adempimento, da parte di un partecipante, ad uno qualsiasi degli altri suoi obblighi relativi ai diritti speciali di prelievo, il Fondo potrà sospendere il diritto del partecipante ad utilizzare i diritti speciali di prelievo acquistati dopo la sospensione.

 

c) Saranno adottate norme esecutive allo scopo di assicurare che prima che si proceda nei confronti di un partecipante ai sensi delle lettere a) o b) di cui sopra, il partecipante sarà informato immediatamente degli addebiti ad esso mossi e gli sarà data la possibilità di esporre le sue ragioni, sia verbalmente sia per iscritto Il partecipante, informato in tal modo degli addebiti mossigli ai sensi della lettera a) di cui sopra, si asterrà dal fare uso dei diritti speciali di prelievo sino a quando la questione non sarà risolta.

 

d) Le sospensioni decise ai sensi delle lettere a) o b) di cui sopra, o le limitazioni imposte ai sensi della lettera c) di cui sopra, non avranno alcun effetto sull'obbligo del partecipante di fornire valuta ai sensi dell'articolo XIX, sezione 4.

 

e) Il Fondo potrà, in qualsiasi momento, porre fine alla sospensione prevista dalle lettere a) o b) di cui sopra; tuttavia, una sospensione imposta ad un partecipante ai sensi della lettera b) - per inottemperanza agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'articolo XIX, sezione 6, lettera a) - non potrà essere fatta cessare prima che sia trascorso un periodo di centottanta giorni dalla fine del primo trimestre durante il quale il partecipante dovrà avere ottemperato alle norme in materia di ricostituzione.

 

f) Il diritto di un partecipante ad utilizzare i propri diritti speciali di prelievo non sarà sospeso in conseguenza del fatto che egli abbia perduto la facoltà ad utilizzare risorse generali del Fondo ai sensi dell'articolo V, sezione 5, dell'articolo VI, sezione 1, o dell'articolo XXVI, sezione 2, lettera a). L'articolo XXVI, sezione 2, non verrà applicato qualora il partecipante non abbia adempiuto ad uno qualsiasi dei suoi obblighi relativi ai diritti speciali di prelievo.

 

24. Cessazione della partecipazione.

 

Sezione 1. - Diritto di porre termine alla partecipazione

 

a) Ogni partecipante potrà porre termine alla partecipazione al Dipartimento diritti speciali di prelievo in qualsiasi momento inviando una comunicazione scritta al Fondo presso la sua sede centrale. La cessazione della partecipazione diventerà operante dalla data del ricevimento di tale comunicazione.

 

b) Qualora un partecipante receda dal Fondo si presume che abbia simultaneamente cessato di partecipare al Dipartimento diritti speciali di prelievo.

 

Sezione 2. - Regolamento dei conti in caso di cessazione della partecipazione

 

a) Quando un partecipante pone termine alla propria partecipazione al Dipartimento diritti speciali di prelievo, cesseranno tutte le sue operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo salvo autorizzazione altrimenti concordata ai sensi della seguente lettera c) al fine di facilitare un regolamento o ai sensi delle sezioni 3, 5 e 6 del presente articolo o dell'Allegato H. L'interesse e le provvigioni maturati alla data della cessazione della partecipazione e le spese ripartite prima di tale data, ma non ancora pagate, saranno regolati in diritti speciali di prelievo.

 

b) Il Fondo sarà tenuto a riacquistare tutti i diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente, e quest'ultimo sarà obbligato a pagare al Fondo una somma uguale alla propria assegnazione cumulativa netta nonché di ogni altro ammontare dovuto e maturato per effetto della sua partecipazione al Dipartimento diritti speciali di prelievo. Questi impegni verranno compensati tra loro e l'ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente, che serviranno per estinguere i suoi obblighi verso il Fondo, verrà annullato.

 

c) Sarà concordato con ragionevole sollecitudine tra il partecipante uscente ed il Fondo il regolamento di ogni obbligo del partecipante uscente o del Fondo che sussistesse dopo la compensazione di cui alla precedente lettera b). Se non si riesce a raggiungere sollecitamente l'accordo, verranno applicate le norme di cui all'Allegato H.

 

Sezione 3. - Interessi e provvigioni

 

A partire dalla data di cessazione della partecipazione, il Fondo corrisponderà un interesse sugli esistenti saldi in diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente, e quest'ultimo pagherà le provvigioni sull'ammontare complessivamente dovuto al Fondo, alle scadenze ed ai tassi stabiliti dall'articolo XX. Tali pagamenti si effettuano in diritti speciali di prelievo. Il partecipante uscente avrà diritto di acquistare diritti speciali di prelievo con valuta liberamente utilizzabile, in pagamento di provvigioni o quote di spesa, per mezzo di una transazione con un partecipante scelto dal Fondo, o mediante accordo con un qualsiasi altro possessore, o di poter disporre di diritti speciali di prelievo ricevuti a titolo di interessi in una transazione con un partecipante designato ai sensi dell'articolo XIX, sezione 5, o mediante accordo con un altro detentore.

 

Sezione 4. - Regolamento degli obblighi verso il Fondo

 

Il Fondo utilizzerà la valuta ricevuta dal partecipante uscente per riacquistare i diritti speciali di prelievo detenuti dai partecipanti in rapporto all'ammontare in cui le disponibilità in diritti speciali di prelievo di ciascun partecipante eccedano la rispettiva assegnazione cumulativa netta al momento in cui la valuta viene ricevuta dal Fondo. I diritti speciali di prelievo in tal modo riacquistati ed i diritti speciali di prelievo acquistati dal partecipante uscente, ai sensi delle disposizioni del presente Accordo, per effettuare un versamento dovuto sulla base di un accordo di regolamento o ai sensi dell'Allegato H e che vengono dedotti da tale versamento, saranno cancellati.

 

Sezione 5. - Liquidazione degli obblighi verso un partecipante uscente

 

Quando il Fondo dovrà riacquistare i diritti speciali di prelievo detenuti da un partecipante uscente, tale acquisto verrà effettuato con valuta fornita dai partecipanti scelti dal Fondo. Questi partecipanti verranno scelti in conformità ai principi enunciati nell'articolo XIX, sezione 5. Ciascuno dei partecipanti indicati fornirà, a sua scelta, al Fondo valuta del partecipante uscente, oppure valuta liberamente utilizzabile, e riceverà in cambio un ammontare equivalente di diritti speciali di prelievo. Su autorizzazione del Fondo, tuttavia, un partecipante uscente potrà utilizzare i propri diritti speciali di prelievo per acquistare propria moneta, valuta liberamente utilizzabile, o qualsiasi altra attività da un qualsiasi altro possessore.

 

Sezione 6. - Transazioni sul Conto risorse generali

 

Allo scopo di facilitare il regolamento con un partecipante uscente, il Fondo potrà decidere che questi:

 

1) utilizzi i diritti speciali di prelievo di cui sia in possesso dopo la compensazione effettuata ai sensi della sezione 2, lettera b) del presente articolo, quando tali diritti debbano essere riacquistati, in una transazione col Fondo effettuata attraverso il Conto risorse generali, per acquistare propria moneta o valuta liberamente utilizzabile, a scelta del Fondo, oppure

 

2) acquisti diritti speciali di prelievo in una transazione col Fondo effettuata attraverso il Conto risorse generali in cambio di una valuta accettabile dal Fondo, per effettuare il pagamento di ogni provvigione o di ogni somma dovuta in base ad un accordo o ai sensi delle disposizioni contenute nell'allegato H.

 

25. Liquidazione del Dipartimento diritti speciali di prelievo.

 

a) Si potrà procedere alla liquidazione del Dipartimento diritti speciali di prelievo soltanto a seguito di decisione del Consiglio dei Governatori. In caso di emergenza, ove il Comitato esecutivo riconosca la necessità che si provveda alla liquidazione del Dipartimento diritti speciali di prelievo, esso potrà, in attesa di una decisione del Consiglio dei Governatori, sospendere temporaneamente le assegnazioni, le cancellazioni e ogni altra operazione e transazione in diritti speciali di prelievo. La decisione del Consiglio dei Governatori di liquidare il Fondo implicherà automaticamente quella di liquidare anche il Dipartimento diritti speciali di prelievo.

 

b) La decisione del Consiglio dei Governatori di liquidare il Dipartimento diritti speciali di prelievo implicherà la cessazione di tutte le assegnazioni e le cancellazioni e di tutte le operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo, nonché la cessazione delle attività del Fondo relative al Dipartimento diritti speciali di prelievo, ad eccezione di quelle che avrebbero per oggetto la graduale liquidazione degli impegni dei partecipanti e del Fondo relativi ai diritti speciali di prelievo; e tutti gli impegni concernenti i diritti speciali di prelievo assunti dal Fondo e dai partecipanti ai sensi del presente Accordo verranno a cessare, ad eccezione di quelli previsti dal presente articolo, dall'articolo XX, dall'articolo XXI, lettera d), dall'articolo XXIV, dall'articolo XXIX, lettera c) e dall'Allegato H, così come quelli che risulteranno da ogni accordo raggiunto ai sensi dell'articolo XXIV, fatta riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'Allegato H.

 

c) In caso di liquidazione del Dipartimento diritti speciali di prelievo, l'interesse e le provvigioni maturati fino alla data di tale liquidazione e le spese ripartite prima di quella data, ma non ancora pagate, saranno regolati in diritti speciali di prelievo. Il Fondo sarà obbligato a riacquistare tutti i diritti speciali di prelievo detenuti dai possessori ed ogni partecipante dovrà versare al Fondo un ammontare uguale all'assegnazione cumulativa netta di diritti speciali di prelievo e ogni altro ammontare maturato per effetto della partecipazione al Dipartimento diritti speciali di prelievo.

 

d) La liquidazione del Dipartimento diritti speciali di prelievo sarà effettuata secondo le modalità previste all'Allegato I.

 

26. Ritiro dalla partecipazione al fondo.

 

Sezione 1. - Diritto dei membri di ritirarsi

 

Qualsiasi paese membro potrà ritirarsi dal Fondo in qualunque momento, inviando una comunicazione scritta al Fondo presso la sua sede centrale. Il ritiro diventerà operante dalla data del ricevimento di tale comunicazione.

 

Sezione 2. - Ritiro obbligatorio

 

a) Se un paese membro viene meno ad uno qualsiasi degli impegni da esso assunti in base al presente Accordo, il Fondo può dichiarare il paese membro decaduto dal diritto di usare le risorse generali del Fondo. Nulla di quanto contenuto in questa sezione dovrà ritenersi tale da limitare il disposto dell'articolo V, sezione 5 o dell'articolo VI, sezione 1.

 

b) Se dopo un ragionevole periodo di tempo il paese membro persiste nel non adempiere ad alcuno degli impegni assunti in base al presente Accordo, esso potrà essere inviato a ritirarsi dal Fondo, in base ad una decisione del Consiglio dei Governatori presa dalla maggioranza dei Governatori rappresentanti l'85 per cento dei voti complessivi.

 

c) Dovranno essere presi provvedimenti allo scopo di assicurare che, prima che si proceda ad agire contro qualsiasi paese membro ai sensi delle lettere a) o b) di cui sopra, il paese membro venga informato in tempo utile dell'addebito che gli si fa e gli sia data adeguata possibilità di esporre le sue ragioni, sia verbalmente sia per iscritto.

 

Sezione 3. - Regolamento dei conti con i paesi membri uscenti

 

Quando un paese membro si ritira dal Fondo, cesseranno le normali operazioni e transazioni del Fondo nella sua valuta e la liquidazione di tutti i conti tra lui ed il Fondo sarà effettuata con ragionevole urgenza in base ad accordo tra il paese membro ed il Fondo. Se non si riesce a raggiungere sollecitamente l'accordo, la liquidazione dei conti avverrà con le modalità previste dall'Allegato J.

 

27. Provvedimenti d'emergenza.

 

Sezione 1. - Sospensione temporanea

 

a) In caso di emergenza o quando sorgano circostanze impreviste, tali da pregiudicare lo svolgimento delle attività del Fondo, il Comitato esecutivo, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, può sospendere, per un periodo non superiore ad un anno, la validità di qualsiasi delle seguenti disposizioni:

 

1) articolo V, sezioni 2, 3, 7, 8 lettere a) 1) ed e);

 

2) articolo VI, sezione 2;

 

3) articolo XI, sezione 1;

 

4) allegato C, paragrafo 5.

 

b) La sospensione della validità di una disposizione di cui alla precedente lettera a) non potrà essere estesa oltre un anno che dal Consiglio dei Governatori, il quale, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, potrà prolungare tale sospensione per un ulteriore periodo di non oltre due anni, quando accerti il permanere delle circostanze di emergenza o delle circostanze impreviste di cui alla lettera a) di cui sopra.

 

c) Il Comitato esecutivo potrà, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, fai cessare in qualsiasi momento tale sospensione.

 

d) Il Fondo potrà adottare norme con riferimento alla materia oggetto di una disposizione durante il periodo nel quale la validità di tale disposizione rimane sospesa.

 

Sezione 2. - Liquidazione del Fondo

 

a) Il Fondo potrà essere messo in liquidazione solo in seguito a decisione del Consiglio dei Governatori. In caso di emergenza, se il Comitato esecutivo decide che possa essere necessaria la liquidazione del Fondo, può temporaneamente sospendere tutte le operazioni e le transazioni in attesa delle decisioni del Consiglio dei Governatori.

 

b) Se il Consiglio dei Governatori decide di liquidare il Fondo, il Fondo cesserà subito di impegnarsi in attività diverse da quelle relative al regolare incasso e alla liquidazione dei suoi investimenti e al regolamento dei suoi impegni, e tutti gli obblighi dei paesi membri ai sensi del presente Accordo cesseranno, ad eccezione di quelli contemplati in questo articolo, nell'articolo XXIX, lettera c), nell'Allegato J, paragrafo 7 e nell'Allegato K.

 

c) La liquidazione dovrà essere compiuta secondo il disposto dell'Allegato K.

 

28. Emendamenti.

 

a) Qualsiasi proposta di apportare modifiche al presente Accordo, sia su iniziativa di un paese membro che di un Governatore o del Comitato esecutivo, dovrà essere trasmessa al Presidente del Consiglio dei Governatori il quale sottoporrà la proposta stessa all'esame del Consiglio dei Governatori. Se l'emendamento proposto è approvato dal Consiglio dei Governatori, il Fondo dovrà - con lettera circolare o telegramma - chiedere a tutti i paesi membri se essi accettano la proposta. Quando tre quinti dei membri, aventi l'85 per cento del totale dei voti complessivi, abbiano accettato l'emendamento proposto, il Fondo notificherà tale fatto con una comunicazione ufficiale indirizzata a tutti i paesi membri.

 

b) Nonostante quanto stabilito alla lettera a) di cui sopra, dovrà essere richiesta l'accettazione da parte di tutti i paesi membri nel caso di un emendamento che modifichi:

 

1) il diritto di ritirarsi dal Fondo (articolo XXVI, sezione 1);

 

2) la disposizione che non può essere fatta alcuna variazione nella quota di un paese membro senza il suo consenso (articolo III, sezione 2, lettera d); e

 

3) la disposizione che nessuna variazione può essere fatta nel valore di parità della moneta di un paese membro se non su proposta del paese membro stesso (Allegato C, paragrafo 6).

 

c) Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti i paesi membri tre mesi dopo la comunicazione ufficiale agli stessi, a meno che non sia stato previsto un termine più breve nella relativa lettera circolare o telegramma.

 

29. Interpretazione.

 

a) Qualsiasi questione circa l'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo che sorga tra un paese membro ed il Fondo o tra membri del Fondo dovrà essere sottoposta, per la decisione, al Comitato esecutivo. Se la questione interessa in particolare un paese membro che non abbia diritti di nominare un Direttore esecutivo, tale paese avrà diritto a farsi rappresentare ai sensi dell'articolo XII, sezione 3, lettera j) [10].

 

b) In tutti i casi in cui il Comitato esecutivo abbia adottato una decisione, a i sensi della lettera a) di cui sopra, qualsiasi membro potrà richiedere, nei tre mesi successivi alla data di questa decisione, che la questione venga deferita al Consiglio dei Governatori la cui decisione sarà definitiva. Qualunque questione deferita al Consiglio dei Governatori verrà esaminata da un Comitato di interpretazione del Consiglio dei Governatori. Ogni membro di tale Comitato avrà diritto ad un voto. Il Consiglio dei Governatori determinerà la composizione, le procedure e le maggioranze di voto per tale Comitato. Ogni decisione adottata da tale Comitato sarà considerata come una decisione del Consiglio dei Governatori, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi. In attesa del risultato del ricorso al Consiglio dei Governatori, il Fondo può agire, nella misura in cui lo ritenga necessario, sulla base della decisione del Comitato esecutivo.

 

c) Qualora sorga un disaccordo tra il Fondo ed un paese membro uscente o tra il Fondo e qualsiasi paese membro nel corso della liquidazione del Fondo, la questione dovrà essere sottoposta all'arbitrato di un tribunale di tre arbitri, uno designato dal Fondo, un altro dal paese membro o dal paese membro uscente, e un terzo che, a meno che le parti si accordino altrimenti, dovrà essere nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, o da qualsiasi altra autorità che potrà esser stata prevista da regolamenti del Fondo. Il terzo membro dovrà avere pieni poteri di regolare tutte le questioni di procedura nei casi in cui le parti si trovino a questo proposito in disaccordo.

 

30. Spiegazione dei termini.

 

Nell'interpretare le disposizioni del presente Accordo, il Fondo ed i suoi membri dovranno attenersi a quanto segue:

 

a) Le disponibilità del Fondo nella valuta di un paese membro nel Conto risorse generali comprenderanno qualsiasi titolo accettato dal Fondo ai sensi dell'articolo III, sezione 4.

 

b) Per accordo stand-by deve intendersi una decisione del Fondo in virtù della quale viene assicurata ad ogni paese membro la possibilità di effettuare acquisti sul Conto risorse generali, in conformità con i termini previsti nella decisione del Fondo, per un periodo determinato e fino ad un determinato ammontare.

 

c) Per acquisto della tranche di riserva deve intendersi quello effettuato, da parte di un paese membro, dei diritti speciali di prelievo, oppure della valuta di un altro paese membro contro propria moneta, purché tale acquisto non abbia l'effetto di portare le disponibilità del Fondo della moneta di tale paese membro nel Conto risorse generali oltre la sua quota. Resta inteso, tuttavia, che ai fini di questa definizione, il Fondo può escludere gli acquisti e le disponibilità dipendenti da:

 

1) politiche relative all'utilizzo delle sue risorse generali per il finanziamento compensativo delle fluttuazioni delle esportazioni;

 

2) politiche relative all'utilizzo delle sue risorse generali in relazione al finanziamento di contributi ad accordi cuscinetto (buffer stocks) internazionali per le materie prime e

 

3) altre politiche relative all'utilizzo delle sue risorse generali in rapporto alle quali, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Fondo decida di operare un'esclusione.

 

d) Pagamenti per operazioni correnti si intendono quei pagamenti che non abbiano lo scopo di trasferire capitali e comprendono senza limitazioni:

 

1) tutti i pagamenti connessi col commercio estero ed altri affari correnti compresi i servizi, le normali facilitazioni bancarie e creditizie a breve termine;

 

2) pagamenti dovuti per interessi su prestiti o come reddito netto di altri investimenti;

 

3) pagamenti di modesti importi dovuti per l'ammortamento di prestiti o di investimenti diretti; e

 

4) modeste rimesse per spese familiari di sostentamento.

 

Il Fondo può, dopo consultazione con i paesi membri interessati, stabilire se determinate transazioni particolari debbano essere considerate transazioni correnti o movimenti di capitali.

 

e) Per assegnazione cumulativa netta di diritti speciali di prelievo deve intendersi l'ammontare totale dei diritti speciali di prelievo assegnati ad un partecipante, meno quella parte degli stessi diritti che siano stati annullati ai sensi dell'articolo XVIII, sezione 2, lettera a).

 

f) Per valuta liberamente utilizzabile deve intendersi la valuta di un paese membro che il Fondo constata essere: 1) di fatto, ampiamente utilizzata per effettuare pagamenti nelle transazioni internazionali, e 2) largamente negoziata nei principali mercati valutari.

 

g) Tra i paesi che erano membri alla data del 31 agosto 1975, si riterrà incluso ogni paese membro che abbia accettato di partecipare al Fondo dopo tale data, conformemente ad una risoluzione del Consiglio dei Governatori adottata prima di tale data.

 

h) Per transazioni del Fondo deve intendersi lo scambio di attività monetarie presso il Fondo contro altre attività monetarie. Per operazioni del Fondo devono intendersi altre forme di utilizzo o di acquisizione di attività monetarie da parte del Fondo.

 

i) Per transazioni in diritti speciali di prelievo deve intendersi lo scambio di diritti speciali di prelievo contro altre attività monetarie. Per operazioni in diritti speciali di prelievo devono intendersi altre forme di utilizzo dei diritti speciali di prelievo.

 

31. Disposizioni finali.

 

Sezione 1. - Entrata in vigore

 

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena sarà stato firmato per conto dei Governi rappresentanti il 65 per cento del totale delle quote indicate nell'Allegato A e quando gli atti ricordati nella sezione 2, lettera a) di questo articolo siano stati depositati per conto dei Governi stessi. In ogni caso questo Accordo non entrerà in vigore prima del 1° maggio 1945.

 

Sezione 2. - Firma

 

a) Ogni Governo per conto del quale il presente Accordo viene firmato, depositerà, presso il Governo degli Stati Uniti d'America, un atto nel quale sia dichiarato che esso ha accettato l'Accordo stesso in conformità alle sue leggi e che ha preso tutte le misure necessarie per mettersi in grado di adempiere tutte le obbligazioni inerenti all'Accordo.

 

b) Ogni paese diventerà membro del Fondo a partire dalla data dell'effettuato deposito per conto dell'atto menzionato alla precedente lettera a); tuttavia nessun paese diventerà membro prima che questo Accordo entri in vigore ai sensi della sezione 1 di questo articolo.

 

c) Il Governo degli Stati Uniti d'America darà comunicazione ai Governi dei paesi i cui nomi figurano nell'Allegato A, e ai Governi di tutti i paesi la cui qualità di membro venga approvata in accordo alle disposizioni dell'articolo II, sezione 2, di tutte le firme apposte al presente Accordo, nonché del deposito degli atti di cui alla sopra menzionata lettera a).

 

d) Contemporaneamente alla firma dell'Accordo per suo conto, ogni Governo trasmetterà al Governo degli Stati Uniti d'America un centesimo dell'1 per cento della sua totale sottoscrizione in oro o in dollari degli Stati Uniti al fine di far fronte alle spese di amministrazione del Fondo. Il Governo degli Stati Uniti d'America terrà queste somme in uno speciale conto di deposito e le trasferirà al Consiglio dei Governatori del Fondo nel momento in cui viene convocata la riunione iniziale. Qualora il presente Accordo non entri in vigore entro il 31 dicembre 1945, il Governo degli Stati Uniti d'America restituirà le somme ricevute ai Governi che le hanno versate.

 

e) Il presente Accordo potrà essere firmato a Washington per conto dei Governi di quei paesi i cui nomi sono elencati nell'Allegato A, sino al 31 dicembre 1945.

 

f) Dopo il 31 dicembre 1945, il presente Accordo potrà essere firmato dai Governi di quei paesi la cui partecipazione sia stata approvata in accordo alle disposizioni dell'articolo II, sezione 2.

 

g) Con la firma del presente Accordo, tutti i Governi lo accettano per conto proprio, di tutte le proprie colonie, territori oltremare, paesi sotto la protezione, sovranità od autorità e di tutti i territori su cui esercitano un mandato.

 

h) Il paragrafo d) di cui sopra entrerà in vigore nei riguardi di ogni Governo firmatario dalla data della firma.

 

 

FATTO a Washington, in un'unica copia, che dovrà rimanere depositata negli Archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, il quale ne trasmetterà copie autentiche a tutti i Governi i cui nomi sono elencati nell'Allegato A, nonché agli altri Governi la cui partecipazione sia approvata in conformità all'articolo II, sezione 2.

 

 

Annesso A

 

 

Quote

 

Quote

 

 

 

 

 

In milioni di dollari degli Stati Uniti

 

In milioni di dollari degli Stati Uniti

 

 

 

 

Australia

200

Iran

25

Belgio

225

Irak

8

Bolivia

10

Islanda

1

Brasile

150

Jugoslavia

60

Canada

300

Liberia

0,5

Cecoslovacchia

125

Lussemburgo

10

Cile

50

Messico

90

Cina

550

Nicaragua

2

Columbia

50

Norvegia

50

Costarica

5

Nuova Zelanda

50

Cuba

50

Paesi Bassi

275

Danimarca

(*)

Panama0,5

 

Ecuador

5

Paraguay

2

Egitto

45

Perù

25

El Salvador

2,5

Polonia

125

Etiopia

6

Regno Unito

1.300

Filippine

15

Repubblica di San Domingo

5

Francia

450

 

 

Grecia

40

Stati Uniti

2.750

Guatemala

5

Unione Sudafricana

100

Haiti

5

U.R.S.S

1.200

Honduras

2,5

Uruguay

15

India

400

Venezuela

15

 

(*) La sottoscrizione della Danimarca sarà determinata dal Fondo dopo che il Governo della Danimarca avrà accettato di firmare questo Accordo, ma prima che la firma abbia luogo.

 

 

Annesso B

 

Disposizioni transitorie relative alle operazioni di riacquisto, al pagamento di quote suppletive, all'oro e ad alcuni problemi operativi

 

1. Gli obblighi di riacquisto, di cui all'articolo V, sezione 7, lettera b), maturati prima della data del secondo emendamento del presente Accordo e che non siano stati adempiuti a quella data, dovranno essere assolti non oltre la data, o le date, alle quali essi avrebbero dovuto essere assolti, in conformità alle disposizioni del presente Accordo, prima del secondo emendamento.

 

2. Ciascun paese membro assolverà, mediante diritti speciali di prelievo, qualsiasi obbligo di pagare in oro al Fondo, a titolo di riacquisto o di sottoscrizione, in essere alla data del secondo emendamento; tuttavia il Fondo può stabilire che tali pagamenti vengano effettuati, in tutto o in parte, nelle valute degli altri paesi membri indicati dal Fondo. Un non-partecipante ottempererà ad un obbligo, che deve essere assolvibile in diritti speciali di prelievo in conformità della presente disposizione, con le valute di altri paesi membri indicati dal Fondo.

 

3. Ai fini di quanto disposto al paragrafo 2 di cui sopra, 0.888671 grammi di oro fino equivaranno ad un diritto speciale di prelievo, e l'importo della valuta pagabile ai sensi del precedente paragrafo 2 verrà determinato su tale base, e sulla base del valore della valuta in termini di diritti speciali di prelievo, al momento del pagamento.

 

4. La valuta di un paese membro in possesso del Fondo, in eccesso del 75 per cento della quota del membro stesso alla data del secondo emendamento del presente Accordo e che non sia soggetta all'obbligo di riacquisto ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, verrà riacquistata in conformità alle seguenti norme:

 

1) le disponibilità derivanti da un acquisto verranno riacquistate secondo i criteri di utilizzo delle risorse generali del Fondo, in base ai quali l'acquisto è stato effettuato;

 

2) altre disponibilità verranno riacquistate non oltre quattro anni dalla data del secondo emendamento del presente Accordo.

 

5. I riacquisti effettuati ai sensi del precedente paragrafo 1, non soggetti a quanto disposto dal paragrafo 2 di cui sopra, i riacquisti effettuati ai sensi del precedente paragrafo 4, e ogni indicazione di valute di cui al precedente paragrafo 2 devono essere conformi al disposto dell'articolo V, sezione 7, lettera i).

 

6. Tutte le norme ed i regolamenti i tassi, le procedure e le decisioni adottati ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Accordo, in vigore alla data del secondo emendamento, rimarranno in vigore finché non verranno variati secondo le disposizioni del presente Accordo.

 

7. Nella misura in cui le operazioni di cui alle seguenti lettere a) e b) non siano state portate a termine prima della data del secondo emendamento del presente Accordo, il Fondo

 

a) venderà fino a 25 milioni di once di oro fino in suo possesso alla data del 31 agosto 1975 ai paesi che erano suoi membri a quella data e che sono d'accordo di acquistarlo, in proporzione alle loro quote a tale data. La vendita ad ogni paese membro ai sensi della presente lettera a), verrà fatta contro la valuta di tale paese e al prezzo corrispondente, al momento della vendita, ad un diritto speciale di prelievo per 0.888671 grammi di oro fino, e

 

b) venderà fino a 25 milioni di once di oro fino in suo possesso alla data del 31 agosto 1975 a beneficio dei paesi in via di sviluppo che erano suoi membri a tale data; tuttavia, quella parte di profitto o maggior valore dell'oro che corrisponda al rapporto tra la quota del paese membro al 31 agosto 1975 e il totale delle quote di tutti i paesi membri alla stessa data, verrà direttamente trasferita ad ognuno di tali paesi membri. L'obbligo da parte del Fondo di consultare, ai sensi dell'articolo V, sezione 12, lettera c), ogni paese membro, di ottenerne il consenso, o di convertire la moneta di un paese membro nelle valute di altri paesi membri, in particolari circostanze, si applicherà nei confronti della valuta ricevuta dal Fondo a seguito di vendite di oro, ai sensi della presente disposizione, diverse dalle vendite ad un paese membro in cambio della sua valuta, e collocata nel Conto risorse generali.

 

Nella vendita di oro ai sensi del presente paragrafo 7, un ammontare dei ricavi nelle valute ricevute, corrispondenti, al momento della vendita ad un diritto speciale di prelievo per 0.888671 grammi di oro fino, verrà collocato nel Conto risorse generali, e le altre attività in possesso del Fondo in connessione con le operazioni di cui alla precedente lettera b) verranno tenute separate dalle risorse generali del Fondo. Le attività che rimangono soggette alle disposizioni del Fondo in materia di cessazione di accordi ai sensi della lettera b) di cui sopra, verranno trasferite al Conto spese speciali.

 

Annesso C

 

Parità

 

1. Il Fondo notificherà ai paesi membri che, ai fini del presente Accordo in conformità con lo articolo IV, sezioni 1, 3, 4 e 5 e con il presente Allegato, la parità delle loro monete potrà essere fissata in diritti speciali di prelievo o in altro denominatore comune, come stabilito dal Fondo. Tale denominatore comune non sarà né l'oro né una valuta.

 

2. Ciascun paese membro che intende fissare una parità per la propria moneta proporrà tale parità al Fondo entro un ragionevole periodo di tempo dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo 1.

 

3. Ciascun paese membro che non intende fissare una parità per la propria moneta ai sensi del precedente paragrafo 1, si consulterà con il Fondo e garantirà che le misure valutarie che esso adotta sono conformi agli scopi del Fondo e tali da consentire al paese stesso di adempiere ai propri impegni ai sensi dell'articolo IV, sezione 1.

 

4. Il Fondo potrà dichiararsi d'accordo, o sollevare obiezioni, in merito alla parità, proposta, entro un ragionevole periodo dal ricevimento della proposta stessa. Nessuna parità monetaria avrà effetto, ai fini del presente Accordo, se il Fondo vi si oppone, ed ogni paese membro dovrà osservare quanto disposto al precedente paragrafo 3. Il Fondo non solleverà obiezioni a motivo delle misure interne sociali o politiche del paese membro che propone la parità.

 

5. Ogni paese membro che abbia fissato una parità per la propria moneta s'impegna ad adottare opportune misure in armonia con il presente Accordo al fine di garantire che i cambi massimi e minimi per le operazioni a pronti effettuate nei suoi territori tra la sua moneta e la valuta di altri paesi membri che mantengono le parità non si discostino dalla parità oltre 4,5 punti percentuali, o ogni altro margine, o margini, che il Fondo potrà adottare a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi.

 

6. Nessun paese membro proporrà la modifica della parità della propria moneta se non per correggere, o prevenire squilibri fondamentali. La modifica della parità può venire effettuata solo su proposta del paese membro e solo dopo consultazione con il Fondo.

 

7. Quando una modifica viene proposta, il Fondo si dichiarerà d'accordo o solleverà obiezioni entro un ragionevole periodo dal ricevimento della proposta. Il Fondo si dichiarerà d'accordo se ritiene che la modifica è necessaria per correggere, o per impedire che si produca, uno squilibrio fondamentale. Il Fondo non si opporrà ad una proposta di modifica a motivo delle misure interne o sociali o politiche del paese membro che le propone. Nessuna proposta di modifica della parità di una moneta avrà effetto, ai fini del presente Accordo, se il Fondo vi si oppone. Qualora un paese membro modifichi la parità della sua moneta nonostante l'opposizione del Fondo, esso sarà soggetto alle sanzioni di cui all'articolo XXVI, sezione 2. Il Fondo scoraggerà il mantenimento di parità monetarie non realistiche da parte di qualsiasi paese membro.

 

8. La parità della moneta di un paese membro, fissata in conformità con il presente Accordo, cesserà di esistere ai fini dell'Accordo stesso se il paese membro informa il Fondo della sua intenzione di porre termine e tale parità. Il Fondo può opporsi alla cessazione di una parità con una decisione presa a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi. Se un paese membro pone termine alla parità della sua moneta nonostante l'opposizione del Fondo, il paese membro sarà soggetto alle sanzioni previste dall'articolo XXVI, sezione 2. Ogni parità monetaria fissata in conformità con il presente Accordo cesserà di esistere ai fini dell'Accordo stesso qualora il paese membro vi ponga termine nonostante l'opposizione del Fondo, o qualora il Fondo accerti che il paese membro non si mantiene, per un volume considerevole di operazioni valutarie, entro i margini di cui al precedente paragrafo 5; tuttavia, il Fondo non potrà procedere a tale accertamento senza aver consultato il paese membro ed avergli dato sessanta giorni di preavviso circa l'intenzione del Fondo di considerare l'eventualità di tale accertamento.

 

9. Se, ai sensi del precedente paragrafo 8, la parità di una valuta è venuta a cessare, il paese membro si consulterà con il Fondo e garantirà che le sue misure valutarie sono conformi agli scopi del Fondo e tali da consentirgli di adempiere agli impegni assunti ai sensi dell'articolo IV, sezione 1.

 

10. Quando la parità della moneta di un paese membro è venuta a cessare, ai sensi del precedente paragrafo 8, tale paese potrà proporre, in qualsiasi momento, una nuova parità per la propria moneta.

 

11. Nonostante il disposto del precedente paragrafo 6, il Fondo può, a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, effettuare modifiche proporzionali uniformi nelle parità di tutte le monete se tali modifiche non intaccano il valore del diritto speciale di prelievo. Tuttavia, la parità della moneta di un paese membro non potrà essere modificata ai sensi di questa disposizione qualora, entro sette giorni dalla decisione del Fondo, il paese membro informi il Fondo di essere contrario alla modifica della parità della sua moneta secondo tale decisione.

 

Annesso D [11]

 

Consiglio

 

1. a) Ciascun paese membro che nomini un Direttore esecutivo, o ciascun gruppo di paesi membri per il quale i voti ad essi assegnati siano espressi da un unico Direttore esecutivo, nomineranno in seno al Consiglio un Consigliere - il quale sarà o un Governatore, o un Ministro in un governo di un paese membro, o persona di analogo rango - e potranno nominare non più di sette Consigliere aggiunti. Il Consiglio dei Governatori può, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, modificare il numero dei Consiglieri aggiunti da nominare. Ogni Consigliere, o ogni Consigliere aggiunto, durerà in carica fino a che non vi sia stata una nuova nomina o fino alla successiva elezione regolare dei Direttori esecutivi, indipendentemente da quale delle due procedure abbia avuto luogo per prima.

 

b) I Direttori esecutivi o, in loro assenza, i loro Sostituti e aggiunti avranno diritto di assistere alle sedute del Consiglio, a meno che il Consiglio non decida di tenere una seduta ristretta. Ogni paese membro e ogni gruppo di paesi membri che nomini un Consigliere nominerà un Sostituto, il quale avrà diritto di assistere alle sedute del Consiglio quando non sia presente il Consigliere, e avrà pieni poteri di agire per conto di quest'ultimo.

 

2. a) Il Consiglio sovrintenderà alla gestione e all'adeguamento del sistema monetario internazionale, incluse le varie fasi del processo di aggiustamento e dell'evoluzione della liquidità globale: a questo riguardo, seguirà gli sviluppi del trasferimento di risorse reali ai paesi in via di sviluppo.

 

b) Il Consiglio esaminerà le proposte, di cui all'articolo XXXVIII a), di emendamenti allo Statuto del Fondo.

 

3. a) Il Consiglio dei Governatori può delegare al Consiglio l'autorità di esercitare qualsiasi potere, tranne quelli direttamente conferitigli dal presente Accordo.

 

b) Ciascun Consigliere avrà diritto al numero dei voti attribuiti, ai sensi dell'articolo XII, sezione 5, al paese membro, o al gruppo di paesi membri, che lo ha nominato. Ogni Consigliere nominato da un gruppo di paesi membri può esprimere separatamente i voti attribuiti ad ogni paese membro facente parte del gruppo. Se il numero dei voti attribuiti ad un paese membro non può essere espresso da un Direttore esecutivo, il paese membro può prendere accordi con un Consigliere per assegnargli il numero dei voti di cui esso paese dispone.

 

c) Il Consiglio non può prendere alcuna iniziativa derivante dai poteri delegatigli dal Consiglio dei Governatori, che sia incompatibile con qualsiasi iniziativa presa dal Consiglio dei Governatori, e il Comitato esecutivo non prenderà alcuna iniziativa derivante dai poteri delegatigli dal Consiglio dei Governatori, che sia incompatibile con qualsiasi iniziativa presa dal Consiglio dei Governatori o dal Consiglio.

 

4. Il Consiglio sceglierà il suo presidente tra i Consiglieri, adotterà tutti i regolamenti che possano essere necessari o opportuni per l'adempimento delle sue funzioni, e stabilirà ogni aspetto di ordine procedurale. Il Consiglio terrà tutte le riunioni che possono essere decise dal Consiglio o indette dal Comitato esecutivo.

 

5. a) Il Consiglio avrà gli stessi poteri del Comitato esecutivo in ordine alle seguenti disposizioni:

 

articolo XII, sezione 2, lettere c), f), g) e i);

 

articolo XVIII, sezione 4, lettera a) e sezione 4, lettera c) 4);

 

articolo XXIII, sezione 1; e articolo XXVII, sezione 1, lettera a).

 

b) Per le decisioni del Consiglio in merito a questioni concernenti esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo, avranno diritto di voto soltanto i Consiglieri nominati da un paese membro partecipare o da un gruppo di paesi membri di cui almeno uno sia un partecipante. Ciascuno di questi Consiglieri avrà diritto al numero di voti attribuiti al paese membro partecipante che lo ha nominato, o ai paesi membri partecipanti facenti parte del gruppo che lo ha nominato, ed ai voti attribuiti ad un partecipante con il quale abbia stabilito accordi in conformità con quanto detto nell'ultima frase del precedente paragrafo 3, b).

 

c) Il Consiglio può, con apposite disposizioni, stabilire una procedura per la quale il Comitato esecutivo può avere il voto dei Consiglieri su una questione specifica, senza indire una riunione del Consiglio, ove il Comitato esecutivo ri tenga che un'azione debba essere intrapresa dal Consiglio, che essa non debba essere rimandata alla prossima riunione del Consiglio e che non giustifichi la convocazione di una speciale riunione.

 

d) Quanto disposto all'articolo IX, sezione 8, si applicherà ai Consiglieri, ai loro Sostituti e aggiunti, e a qualsiasi altra persona autorizzata ad assistere ad una riunione del Consiglio.

 

e) Ai fini della lettera b) e 3b) di cui sopra un accordo ai sensi dell'articolo XII, sezione 3 1) 2) da parte di un membro, o da parte di un membro che è partecipante, permetterà a un Consigliere di votare e di disporre del numero dei voti assegnati al membro.

 

6. Si riterrà che la prima frase dell'articolo XII, sezione 2, lettera a) includa un riferimento al Consiglio.

 

Annesso E [12]

 

Elezione dei Direttori esecutivi

 

1. L'elezione dei Direttori esecutivi elettivi avrà luogo mediante votazione da parte dei Governatori aventi diritto a voto.

 

2. Nella votazione per i Direttori esecutivi da eleggere, ciascuno dei Governatori aventi diritto a voto darà ad una sola persona tutti i voti spettantigli secondo l'articolo XII, sezione 5, lettera a). Diverranno Direttori esecutivi le quindici persone che riceveranno il maggior numero di voti) tuttavia non si considererà eletto chi avesse ricevuto meno del 4 per cento dei voti complessivamente disponibili.

 

3. Qualora quindici persone non risultino elette al primo scrutinio, si farà luogo ad una seconda votazione, nella quale voteranno solo: a) quei Governatori che nella prima votazione votarono per una persona che non è stata eletta; e b) quei Governatori i cui voti a favore di una persona eletta si ritiene, ai sensi del seguente paragrafo 4, abbiano portato i voti favorevoli a quella persona al disopra del 9 per cento dei voti disponibili. Se al secondo scrutinio, il numero dei candidati è superiore a quello dei Direttori esecutivi da eleggere, la persona che avrà ricevuto il minor numero di voti al primo scrutinio non potrà concorrere all'elezione.

 

4. Nello stabilire se si debba ritenere che i voti da un Governatore abbiano portato al disopra del 9 per cento dei voti complessivi i voti favorevoli ad una data persona, si riterrà che il 9 per cento comprenda anzitutto i voti del Governatore che diede il maggior numero di voti a quella persona, indi i voti del Governatore che diede il numero di voti immediatamente inferiore, e così di seguito fino alla concorrenza del 9 per cento.

 

5. Qualora si debba computare una parte dei voti di un Governatore allo scopo di portare il totale di una persona al disopra del 4 per cento, si riterrà che quel Governatore abbia dato tutti i suoi voti a quella persona, anche se in tal modo i voti complessivi per quella persona superino il 9 per cento.

 

6. Se dopo il secondo scrutinio non risultano elette 15 persone, si terranno successive votazioni secondo i principi sopra esposti, fino a che saranno state elette 15 persone, tenendo presente che dopo che 14 persone sono state elette, la quindicesima può essere eletta a semplice maggioranza dei rimanenti voti e si riterrà eletta da tutti questi voti.

 

Annesso F

 

Designazione

 

Durante il primo periodo di base, le regole in materia di designazione saranno le seguenti:

 

a) I partecipanti suscettibili di essere designati in virtù dell'articolo XIX sezione 5, lettera a) 1) lo saranno per somme tali da condurre nel corso del tempo all'uguaglianza dei rapporti fra le loro disponibilità in diritti speciali di prelievo in eccesso alle loro assegnazioni cumulative nette e le loro disponibilità ufficiali in oro o in valute.

 

b) La formula di applicazione della disposizione di cui alla precedente lettera a) sarà tale che i partecipanti suscettibili di designazione saranno designati:

 

1) proporzionalmente alle loro disponibilità ufficiali in oro e in valute allorché i rapporti menzionati alla lettera a) di cui sopra saranno uguali; e

 

2) in modo da ridurre progressivamente la differenza fra i rapporti bassi e quelli elevati indicati alla lettera a) di cui sopra.

 

Annesso G

 

Ricostituzione

 

1. Durante il primo periodo base, le regole della ricostituzione saranno le seguenti:

 

a) 1) Ogni partecipante utilizzerà e ricostituirà le sue disponibilità in diritti speciali di prelievo in modo tale che, cinque anni dopo la prima assegnazione e alla fine di ogni trimestre successivo la media dell'ammontare totale delle sue disponibilità giornaliere in diritti speciali di prelievo, durante il periodo degli ultimi cinque anni, non sia inferiore al 30 per cento della media della sua assegnazione cumulativa netta giornaliera di diritti speciali di prelievo durante tale periodo;

 

2) due anni dopo la prima assegnazione e alla fine di ogni mese successivo, il Fondo effettuerà dei calcoli per ogni partecipante per accertare se, ed eventualmente per quale ammontare, il partecipante abbia bisogno di acquistare diritti speciali di prelievo fra la data in cui il calcolo è effettuato e la fine del periodo quinquennale al fine di adempiere a quanto previsto alla lettera a) 1) di cui sopra. Il Fondo fisserà norme per quanto concerne le basi sulle quali effettuare tali calcoli così come il momento nel quale dovrà avvenire la designazione dei partecipanti ai sensi dell'articolo XIX, sezione 5, lettera a) 2) per aiutarli a rispettare la disposizione della lettera a) 1) di cui sopra;

 

3) Il Fondo darà espressa notifica ad un partecipante allorché i calcoli di cui alla lettera a) 2) di cui sopra indicheranno che è poco probabile che tale partecipante possa conformarsi alla disposizione della lettera a) 1) di cui sopra, a meno che esso non cessi di utilizzare diritti speciali di prelievo durante il rimanente periodo per il quale questi calcoli sono stati effettuati ai sensi della lettera a) 2) di cui sopra;

 

4) il partecipante che abbia bisogno di acquistare diritti speciali di prelievo per far fronte a tale obbligo, sarà tenuto a procurarseli, e avrà il diritto di farlo, a sua scelta contro valuta accettabile dal Fondo in una transazione col Fondo effettuata attraverso il Conto risorse generali. Se per questa via non sarà possibile a tale partecipante ottenere un ammontare sufficiente di diritti speciali di prelievo per far fronte al suo obbligo, esso sarà tenuto a procurarseli, ed avrà il diritto di farlo, in cambio di valuta liberamente utilizzabile, da un partecipante indicato dal Fondo.

 

b) I partecipanti dovranno inoltre tenere nel debito conto l'opportunità di raggiungere, nel corso del tempo, un rapporto equilibrato fra le loro disponibilità in diritti speciali di prelievo e le loro altre riserve.

 

2. Allorché un partecipante non rispetterà le regole della ricostituzione, il Fondo stabilirà se le circostanze giustifichino o no la sospensione prevista dall'articolo XXIII, sezione 2, lettera b).

 

Annesso H

 

Cessazione della partecipazione

 

1. Se dalla compensazione prevista all'articolo XXIV, sezione 2, lettera b) risulta un obbligo in favore del partecipante uscente e se nessun accordo relativo al regolamento dei conti fra il Fondo ed il partecipante uscente sia intervenuto nei sei mesi successivi alla data della cessazione, il Fondo riacquisterà la rimanenza dei diritti speciali di prelievo con versamenti semestrali uguali e distribuiti su un periodo massimo di cinque anni a partire dalla data della cessazione. Il Fondo riacquisterà tale rimanenza a sua scelta, sia a) corrispondendo al partecipante uscente gli ammontari corrisposti al Fondo dai restanti partecipanti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo XXIV, sezione 5, sia b) autorizzando il partecipante uscente ad utilizzare i suoi diritti speciali di prelievo per acquistare la propria valuta o una valuta liberamente utilizzabile da un partecipante designato dal Fondo, o dal Conto risorse generali, o da qualunque altro possessore.

 

2. Se dalla compensazione prevista all'articolo XXIV, sezione 2, lettera b), risulta un obbligo in favore del Fondo e se nessun accordo relativo al regolamento dei conti sia intervenuto nei sei mesi successivi, il partecipante uscente adempirà a tale obbligo effettuando versamenti semestrali uguali entro un termine di tre anni a partire dalla data della cessazione o entro quel termine maggiore che può essere stabilito dal Fondo. Il partecipante uscente adempirà a tale obbligo, secondo quanto stabilito dal Fondo, a) sia versando al Fondo valuta liberamente utilizzabile, a sua scelta, b) sia ottenendo diritti speciali di prelievo, secondo le disposizioni contenute nell'articolo XXIV, sezione 6, dal Conto risorse generali o in accordo con un partecipante indicato dal Fondo o da qualunque altro detentore e compensando questi diritti speciali di prelievo contro gli ammontari dovuti.

 

3. I versamenti previsti ai paragrafi 1 e 2 sopra esposti verranno a scadenza sei mesi dopo la cessazione della partecipazione e le successive scadenze si avranno a sei mesi di intervallo.

 

4. Nel caso in cui il Dipartimento diritti speciali di prelievo venga posto in liquidazione, ai sensi dell'articolo XXV, nei sei mesi successivi alla data in cui un partecipante ha posto fine alla propria partecipazione, il regolamento dei conti fra il Fondo ed il Governo interessato si effettuerà conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo XXV e nell'Allegato I.

 

Annesso I

 

Procedure di liquidazione del dipartimento diritti speciali di prelievo

 

1. Qualora il Dipartimento diritti speciali di prelievo sia posto in liquidazione, i partecipanti salderanno le loro obbligazioni verso il Fondo effettuando dieci versamenti semestrali, o in più lungo periodo, che il Fondo possa ritenere necessario, in valuta liberamente utilizzabile e nelle valute dei partecipanti detentori di diritti speciali di prelievo che debbano essere riacquistati al momento di uno dei detti versamenti e nella misura in cui questi riacquisti debbano essere effettuati secondo ciò che stabilirà il Fondo. Il primo versamento semestrale verrà effettuato sei mesi dopo la data della decisione di porre in liquidazione il Dipartimento diritti speciali di prelievo.

 

2. Nel caso in cui la liquidazione del Fondo venga deciso meno di sei mesi dopo la data della decisione di porre in liquidazione il Dipartimento diritti speciali di prelievo, la liquidazione del Dipartimento diritti speciali di prelievo sarà sospesa fintanto che i diritti speciali di prelievo detenuti nel Conto risorse generali saranno distribuiti secondo le seguenti modalità:

 

una volta effettuate le ripartizioni previste al paragrafo 2, lettera a) dell'Allegato K, il Fondo ripartirà i diritti speciali di prelievo tenuti nel Conto risorse generali fra tutti i paesi membri aventi titolo di partecipanti, proporzionalmente all'ammontare dovuto ad ogni partecipante, dopo che si sarà proceduto alla ripartizione prevista al paragrafo 2, lettera b). Per determinare lo ammontare dovuto ad ogni paese membro per la distribuzione del resto delle sue disponibilità in ogni valuta ai sensi del paragrafo 2, lettera d) dell'Allegato K, il Fondo detrarrà i diritti speciali di prelievo che saranno stati ripartiti in applicazione alla presente regola.

 

3. Il Fondo utilizzerà gli ammontari ricevuti ai sensi del precedente paragrafo 1 per riacquistare dai loro detentori i diritti speciali di prelievo in loro possesso secondo le modalità e nell'ordine seguenti:

 

a) i diritti speciali di prelievo detenuti dai Governi la cui partecipazione sia cessata più di sei mesi prima della data della decisione del Consiglio dei Governatori di liquidare il Dipartimento diritti speciali di prelievo, saranno riacquistati secondo i termini di qualunque accordo ai sensi dell'articolo XXIV, o dell'Allegato H;

 

b) i diritti speciali di prelievo detenuti da non partecipanti verranno riacquistati con precedenza su quelli dei partecipanti ed il loro riacquisto si effettuerà proporzionalmente allo ammontare posseduto da ogni detentore;

 

c) il Fondo stabilirà la proporzione di diritti speciali di prelievo in possesso di ogni partecipante in rapporto alle rispettive assegnazioni cumulative nette. Il Fondo riacquisterà dapprima i diritti speciali di prelievo dai partecipanti la cui proporzione è maggiore fino a che questa proporzione sia ricondotta al livello di quella immediatamente inferiore; il Fondo riacquisterà quindi i diritti speciali di prelievo detenuti da questi partecipanti secondo la loro assegnazione cumulativa netta fino a che la loro proporzione sia ricondotta al livello di quella immediatamente inferiore; e questo processo continuerà fino ad esaurimento del fondo disponibile per i riacquisti.

 

4. Qualunque somma un partecipante abbia il diritto di ricevere a titolo di riacquisto ai sensi del paragrafo 3 di cui sopra sarà compensata da qualunque somma della quale esso sia debitore ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra.

 

5. Durante la liquidazione, il Fondo corrisponderà un interesse sugli ammontari dei diritti speciali di prelievo posseduti da ciascun detentore, ed ogni partecipante verserà al Fondo delle provvigioni calcolate sulla sua assegnazione cumulativa netta di diritti speciali di prelievo, ridotte di qualunque pagamento effettuato ai sensi del precedente paragrafo 1. I tassi di interesse e di provvigione, e le scadenze relative verranno fissati dal Fondo. L'interesse e le provvigioni dovranno essere pagati, per quanto possibile, in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che detenga un ammontare di diritti speciali di prelievo insufficiente a coprire le provvigioni delle quali è debitore, effettuerà il pagamento in una valuta specificata dal Fondo. Nella misura in cui saranno necessari a coprire le spese di amministrazione, i diritti speciali di prelievo ricevuti a titolo di provvigione non saranno utilizzati per il pagamento dell'interesse, ma saranno trasferiti al Fondo e riacquistati per primi con le valute che il Fondo utilizza per coprire le sue spese.

 

6. Finché non abbiano effettuato uno qualsiasi dei pagamenti dovuti ai sensi dei paragrafi 1 o 5 di cui sopra, i partecipanti non riceveranno nessuna delle somme che sarebbero loro dovute ai sensi del paragrafo 3 o 5 di cui sopra.

 

7. Se, una volta effettuati gli ultimi pagamenti ai partecipanti, i partecipanti in regola non detengano tutti la stessa proporzione in diritti speciali di prelievo in rapporto alla loro assegnazione cumulativa, netta, i partecipanti in possesso di una proporzione minore acquisteranno da quelli in possesso di una proporzione maggiore, secondo le disposizioni adottate dal Fondo, in modo da rendere uguali le rispettive proporzioni delle proprie disponibilità in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che non abbia provveduto al pagamento corrisponderà al Fondo, nella propria valuta, una somma uguale a quella per la quale è debitore. Il Fondo ripartirà fra i partecipanti tale valuta ed eventuali crediti residui in proporzione all'ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti da ognuno, e questi diritti di prelievo saranno annullati. Il Fondo chiuderà allora la contabilità del Dipartimento diritti speciali di prelievo e cesseranno tutti i suoi impegni risultanti dalla assegnazione dei diritti speciali di prelievo come anche l'amministrazione del Dipartimento diritti speciali di prelievo.

 

9. Il partecipante la cui valuta sia distribuita ad altri partecipanti ai sensi del presente Allegato, si renderà garante del fatto che tale valuta sia utilizzabile senza restrizioni ed in ogni momento per acquisto di beni o per pagamento di somme dovutegli o dovute a residenti nei suoi territori. Ogni partecipante così vincolato accetta di indennizzare gli altri partecipanti per le perdite derivanti dalla differenza fra il valore in base al quale il Fondo ha distribuito la suddetta valuta ai sensi del presente Allegato ed il valore realizzato da tali partecipanti al momento della sua utilizzazione.

 

Annesso J

 

Liquidazione dei conti dei paesi membri uscenti

 

1. La liquidazione dei conti, per quanto concerne il Conto risorse generali, verrà fatta secondo quanto disposto ai paragrafi da 1 a 6 di questo Allegato. Il Fondo sarà obbligato a pagare al paese membro uscente l'ammontare della sua quota, più qualsiasi altro ammontare di cui il Fondo gli è debitore, meno qualsiasi ammontare da esso dovuto al Fondo, comprese le provvigioni maturate dopo la data di recesso; ma non si farà luogo ad alcun pagamento prima che siano trascorsi sei mesi dalla data predetta. I pagamenti saranno effettuati nella valuta del paese membro uscente e, a tal fine, il Fondo può trasferire al Conto risorse generali le disponibilità nella valuta del paese membro presso il Conto spese speciali o il Conto investimenti contro un ammontare corrispondente di valute di altri paesi membri presso il Conto risorse generali scelti dal Fondo con il loro consenso.

 

2. Se le disponibilità del Fondo in valuta del paese membro uscente non sono sufficienti per pagare l'ammontare netto dovuto dal Fondo, il saldo sarà pagato in una valuta liberamente utilizzabile o in qualsiasi altra maniera che possa venire concordata. Se il Fondo ed il paese membro uscente non raggiungono un accordo entro sei mesi dalla data del ritiro, il Fondo verserà immediatamente al paese membro uscente le proprie disponibilità in valuta dello stesso. Il saldo eventualmente dovuto sarà pagato in dieci rate semestrali nei cinque anni successivi. Ciascuna rata semestrale sarà pagata, a scelta del Fondo, o in moneta del paese membro ritiratosi, pervenuta al Fondo dopo il suo ritiro, o in una valuta liberamente utilizzabile.

 

3. Se il Fondo non pagasse, nel modo descritto nel paragrafo precedente, una qualsiasi delle rate dovute, il paese membro avrà il diritto di chiedere al Fondo il pagamento della rata stessa in qualsiasi valuta da esso detenuta, tranne che nelle valute dichiarate scarse ai sensi dell'articolo VII, sezione 3.

 

4. Se le disponibilità del Fondo nella valuta del paese membro uscente superano l'importo dovutogli, e se l'accordo circa il modo di liquidare i conti non viene raggiunto entro sei mesi dalla data del ritiro, il paese membro uscito è tenuto a riacquistare detta eccedenza contro valuta liberamente utilizzabile. Il riacquisto sarà effettuato ai tassi di cambio in base ai quali il Fondo venderebbe tali valute alla data del ritiro dal Fondo. Il paese membro uscente completerà il riacquisto entro cinque anni dalla data del ritiro o nel periodo più lungo che può essere fissato dal Fondo, ma non sarà tenuto a riacquistare in ciascun periodo semestrale più di un decimo dell'eccedenza della sua valuta detenuta dal Fondo alla data del ritiro, più le eventuali acquisizione di valuta durante tale periodo semestrale. Se il paese membro uscente non adempie a questo suo obbligo, il Fondo può, con la dovuta cautela, liquidare in qualsiasi mercato la valuta che avrebbe dovuto essere riacquistata.

 

5. Qualsiasi paese membro che desideri acquistare la valuta di un paese membro che si è ritirato, lo farà acquistandola dal Fondo nella misura nella quale tale paese membro ha accesso alle risorse generali del Fondo e della disponibilità di quella valuta ai sensi del precedente paragrafo 4.

 

6. Il paese membro uscente garantisce l'uso senza restrizioni, in qualunque momento, della valuta venduta ai sensi dei precedenti paragrafi 4 e 5, per l'acquisto di beni o per il pagamento di somme dovute ad esso o a persone residenti nei suoi territori. Compenserà il Fondo di ogni perdita risultante dalla differenza tra la parità della sua valuta in termini di diritti speciali di prelievo alla data del ritiro ed il valore ricavato in termini di diritti speciali di prelievo dal Fondo vendendo la valuta ai sensi dei precedenti paragrafi 4 e 5.

 

7. Se il paese membro ha una posizione debitoria nei confronti del Fondo a seguito di transazioni effettuate attraverso il Conto spese speciali ai sensi dell'articolo V, sezione 12, lettera f), 2), il debito verrà pagato conformemente alle condizioni dell'indebitamento.

 

8. Qualora il Fondo detenga la valuta del paese membro uscente nel Conto spese speciali o nel Conto investimenti, potrà, con la dovuta cautela, convertire su qualsiasi mercato, contro le valute dei paesi membri, l'ammontare in valuta del paese membro uscente che rimane in ognuno dei conti dopo la sua utilizzazione ai sensi del precedente paragrafo 1, e il ricavato della conversione verrà tenuto in tali conti. Quanto disposto al paragrafo 5 di cui sopra e dalla prima frase del paragrafo 6 si applicherà alla valuta del paese membro uscente.

 

9. Qualora il Fondo detenga titoli del paese membro uscente nel Conto spese speciali ai sensi dell'articolo V, sezione 12, lettera h), oppure nel Conto investimenti, ve li manterrà fino alla data di scadenza o ne disporrà prima di tale scadenza. Quanto disposto al paragrafo 8 di cui sopra si applicherà al ricavato di tale disinvestimento.

 

10. Nel caso che il Fondo venga posto in liquidazione ai sensi dell'articolo XXVII, sezione 2, entro sei mesi dalla data del ritiro di un paese membro, i conti tra il Fondo e quel Governo saranno liquidati in conformità all'articolo XXVII, sezione 2, e all'Allegato K.

 

Annesso K.

 

Disposizioni per la liquidazione

 

1. In caso di liquidazione, le passività del Fondo non rappresentate dal rimborso delle quote sottoscritte avranno la precedenza nella distribuzione delle attività del Fondo. Nel far fronte a tali passività il Fondo utilizzerà le sue attività nel seguente ordine:

 

a) valute in cui la passività è pagabile;

 

b) oro;

 

c) tutte le altre valute, in proporzione delle quote dei paesi membri, in quanto ciò sia possibile.

 

2. Dopo estinzione delle passività del Fondo secondo quanto disposto al paragrafo 1, le rimanenti attività del Fondo saranno distribuite ed assegnate nel seguente modo:

 

a) 1) Il Fondo calcolerà il valore dell'oro detenuto alla data del 31 agosto 1975 ed ancora in suo possesso al momento della decisione di liquidare il Fondo. Tale calcolo verrà fatto in conformità al seguente paragrafo 9, oltre che sulla base di un diritto speciale di prelievo per 0.888671 grammi di oro fino al momento della liquidazione. L'oro equivalente alla differenza tra il primo ed il secondo di questi due valori sarà distribuito tra i paesi che erano membri del Fondo alla data del 31 agosto 1975 in proporzione delle loro quote a quella data.

 

2) Il fondo distribuirà tutte le attività tenute nel Conto spese speciali alla data della decisione della liquidazione, tra tutti i paesi che erano membri alla data del 31 agosto 1975 in proporzione delle loro quote a quella data. Ciascun tipo di attività verrà distribuito proporzionalmente tra i paesi membri.

 

b) Il Fondo distribuirà le sue rimanenti disponibilità di oro tra i paesi membri, delle cui monete il Fondo possegga importi inferiori alle rispettive quote, in proporzione, ma non in eccedenza all'importo per il quale le loro quote superano le disponibilità del Fondo nelle loro valute.

 

c) Il Fondo distribuirà a ciascun paese membro metà delle proprie disponibilità nelle rispettive monete; tuttavia, questa distribuzione non dovrà superare il 50 per cento della quota di ciascun paese membro.

 

d) Il Fondo ripartirà il resto delle proprie disponibilità in ciascuna valuta:

 

1) tra tutti i paesi membri in proporzione, ma in eccedenza, all'importo dovuto a ciascun paese membro dopo le distribuzioni di cui alle lettere b) e c), a condizione che, nel calcolare l'importo dovuto, non si tenga conto della distribuzione di cui al paragrafo 2, lettera a), e

 

2) ogni disponibilità in eccesso di oro e di valuta tra tutti i paesi membri in proporzione alle loro quote.

 

3. Ogni paese membro riacquisterà le disponibilità della sua valuta assegnate ad altri paesi membri ai sensi del paragrafo 2, lettera d), o si accorderà col Fondo, entro tre mesi dalla decisione della liquidazione, per una ordinata procedura di riacquisto.

 

4. Qualora un paese membro non abbia raggiunto un accordo col Fondo nel predetto termine di tre mesi, di cui al precedente paragrafo 3, il Fondo utilizzerà le valute di altri paesi membri, assegnate secondo il paragrafo 2, lettera d) a quel paese membro, per riacquistare la valuta di quel paese membro assegnata ad altri paesi membri. Ciascuna valuta assegnata ad un paese membro col quale non si sia raggiunto l'accordo per il rimborso verrà utilizzata, nei limiti del possibile, per il rimborso della valuta dello stesso assegnata ai paesi membri che si sono accordati col Fondo, secondo quanto stabilito al paragrafo 3.

 

5. Se un paese membro ha concluso un accordo col Fondo ai sensi del precedente paragrafo 3, il Fondo userà le valute di altri paesi membri assegnate a quel paese membro ai sensi del precedente paragrafo 2, lettera d) per riscattare la valuta di quel paese membro assegnata ad altri paesi membri che hanno concluso accordi col Fondo ai sensi del paragrafo 3. Ciascun importo sarà riacquistato nella valuta del paese membro cui è stato assegnato.

 

6. Dopo aver eseguito quanto disposto nei precedenti paragrafi, il Fondo pagherà a ciascun paese membro le rimanenti valute tenute per conto dello stesso.

 

7. Ciascun paese membro, la cui valuta è stata distribuita ad altri paesi membri ai sensi del paragrafo precedente, riscatterà tale valuta nella valuta del paese membro che richiede il riacquisto, o in qualsiasi altra maniera che possa venire tra loro concordata. Se i paesi membri in questione non raggiungono un accordo, il paese membro tenuto al riacquisto completerà tale riacquisto entro cinque anni dalla data della distribuzione, ma non sarà tenuto a riacquistare in ciascun periodo semestrale più di un decimo dell'importo distribuito a ciascun altro paese membro. Se il paese membro non adempie a questo suo obbligo, l'importo della valuta che avrebbe dovuto essere riacquistata potrà essere liquidato, con la dovuta cautela, in qualsiasi mercato.

 

8. Ogni paese membro, la cui valuta è stata distribuita ad altri paesi membri ai sensi del precedente paragrafo 6, garantisce l'uso senza restrizioni di tale valuta, in ogni momento, per l'acquisto di beni o per il pagamento di somme dovute ad esso o a persone residenti nei suoi territori. Ogni paese membro tenuto a quanto sopra si obbliga a reintegrare gli altri paesi membri di qualsiasi perdita risultante dalla differenza tra il valore della sua valuta in termini di diritti speciali di prelievo alla data della decisione di liquidare il fondo ed il valore in diritti speciali di prelievo ricavato dal paese membro interessato nel vendere la sua valuta.

 

9. Il Fondo determinerà il valore dell'oro, ai sensi di questo Allegato, sulla base dei prezzi di mercato.

 

10. Ai fini di quanto disposto nel presente Allegato, si riterrà che le quote siano state aumentate per l'intera misura nella quale sarebbero state aumentate in conformità all'articolo III, sezione 2, lettera b) del presente Accordo.


[1] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

[2] Per un emendamento alla presente lettera, vedi la L. 31 ottobre 2011, n. 190.

[3] Per un emendamento alla presente lettera, vedi la L. 31 ottobre 2011, n. 190.

[4] Per un emendamento alla presente lettera, vedi la L. 31 ottobre 2011, n. 190.

[5] Per un emendamento alla presente lettera, vedi la L. 31 ottobre 2011, n. 190.

[6] Per un emendamento alla presente lettera, vedi la L. 31 ottobre 2011, n. 190.

[7] Per un emendamento alla presente lettera, vedi la L. 31 ottobre 2011, n. 190.

[8] Per un emendamento alla presente sezione, vedi la L. 31 ottobre 2011, n. 190.

[9] Per un emendamento al presente numero, vedi la L. 31 ottobre 2011, n. 190.

[10] Per un emendamento alla presente lettera, vedi la L. 31 ottobre 2011, n. 190.

[11] Per un emendamento al presente annesso, vedi la L. 31 ottobre 2011, n. 190.

[12] Per un emendamento al presente annesso, vedi la L. 31 ottobre 2011, n. 190.