§ 2.1.97 - L.R. 9 settembre 2011, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi)


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura e foreste
Data:09/09/2011
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 2.1.97 - L.R. 9 settembre 2011, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi)

(B.U. 16 settembre 2011, n. 25)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24)

1. Alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi), e sue successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8, le parole "dal 15 ottobre al 31 dicembre" sono sostituite dalle parole "dal 1° ottobre al 15 gennaio";

 

b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8, le parole "dal 1° giugno al 30 agosto" sono sostituite dalle parole "dal 10 maggio al 31 agosto";

 

c) il comma 5 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: "5. Il tesserino è convalidato annualmente mediante l'effettuazione del versamento della tassa prevista dall'articolo 20, comma 1. Il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il mancato versamento entro il predetto giorno determina l'inidoneità del titolare del tesserino alla ricerca ed alla raccolta di tartufi e, conseguentemente, in caso di accertata infrazione, l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 18, comma 1, lettera b), della presente legge ed all'articolo 6 della legge regionale 15 marzo 1983, n. 10. Il versamento effettuato successivamente al 31 gennaio ripristina, per la rimanente parte dell'anno di riferimento, l'idoneità alla ricerca ed alla raccolta, fermo restando l'obbligo di pagamento della soprattassa prevista all'articolo 6 della legge regionale n. 10/1983. Il pagamento della tassa non è dovuto se, nell'anno di riferimento, non si esercita l'attività di ricerca e raccolta di tartufi.";

 

d) il comma 6 dell'articolo 10 è sostituito dai seguenti:

"6. Il tesserino ha validità di 10 anni dalla data di rilascio. La domanda, indirizzata al Presidente della Provincia competente per territorio, deve essere corredata di:

a) copia del certificato di idoneità alla ricerca e alla raccolta del tartufo rilasciato dal Presidente della Commissione di cui al comma 3;

b) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la residenza in uno dei comuni della provincia di competenza;

c) ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento della tassa annuale di cui all'articolo 20, comma 1;

d) due fotografie formato tessera del richiedente.

6-bis. Il tesserino di idoneità è rinnovato su domanda indirizzata al Presidente della Provincia competente per territorio.

6-ter. In caso di smarrimento o sottrazione del tesserino di idoneità, la Provincia rilascia il duplicato previa denuncia presso l'Autorità di pubblica sicurezza competente.";

 

e) l'articolo 20, come sostituito dall'articolo 1, comma 41, lettera o), della legge regionale 1 febbraio 2011, n. 2, è sostituito dal seguente:

 

"Art. 20

Tassa di concessione regionale annuale e destinazione delle entrate

1. Per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino di idoneità è istituita, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, una tassa di concessione regionale annuale di 100,00 euro. La tassa di concessione, per i disoccupati di lunga durata e per gli ultrasessantacinquenni, è pari a 50,00 euro, previa esibizione di idonea documentazione rilasciata dagli uffici competenti attestante lo stato di disoccupazione al momento della richiesta.

2. Il versamento della tassa va effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Molise, appositamente istituito.

3. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà, o comunque da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

4. Le entrate derivanti dal rilascio, dalla convalida annuale del tesserino di idoneità e dalle sanzioni amministrative confluiscono in un capitolo di bilancio appositamente istituito e sono destinate ad attività volte alla sostenibilità ambientale e sociale ed a ridurre gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico, tra cui studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica nel settore, e per la coltivazione di piante idonee alla tartuficoltura, concessione di contributi per specifici programmi di tutela e di valorizzazione dei tartufi nel Molise.".

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.