§ 17.1.154 - Regolamento 3 ottobre 2011, n. 977.
Regolamento (UE) n. 977/2011 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:03/10/2011
Numero:977


Sommario
Art. 1. Nell’allegato VII, punto 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009, sono aggiunti i seguenti trattini
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 17.1.154 - Regolamento 3 ottobre 2011, n. 977.

Regolamento (UE) n. 977/2011 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

(G.U.U.E. 4 ottobre 2011, n. L 258)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) [1], in particolare l’articolo 50,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Ai sensi dell’articolo 48 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) [2], il VIS sarà introdotto progressivamente regione per regione secondo l’ordine stabilito dalla Commissione nelle decisioni adottate conformemente alla procedura di comitatologia.

 

(2) Secondo quanto disposto ai paragrafi 1 e 3 dell’articolo 48 del regolamento (CE) n. 767/2008, la Commissione determina la data a decorrere dalla quale il VIS entra in funzione nella prima regione e la data a decorrere dalla quale in ogni altra regione diventa obbligatorio trasmettere al VIS tutte le informazioni quali: dati alfanumerici, fotografie e impronte digitali. Prima che il trasferimento di tutti i dati sia reso obbligatorio in una regione, gli Stati membri possono iniziare, in qualsiasi località, a raccogliere e a trasmettere al VIS dati alfanumerici e fotografie (facoltativamente anche le impronte digitali) non appena abbiano comunicato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche a tal fine. Di conseguenza, per quanto concerne la registrazione nel VIS, tre situazioni possono coesistere:

 

(3) Nelle regioni in cui la raccolta e la trasmissione al VIS dei dati in materia di visti sono obbligatorie per una decisione della Commissione, tutti i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS, ivi comprese le impronte digitali di ciascun richiedente, saranno registrati nel VIS, tranne nei casi in cui il richiedente sia esentato dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 7, del codice dei visti. Analogamente, nelle località in cui l’uso del VIS non è ancora obbligatorio, gli Stati membri possono decidere di raccogliere e registrare nel VIS tutti i dati elencati all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS, tra cui le impronte digitali, per ciascun richiedente il visto.

 

(4) Tuttavia, nelle località in cui l’uso del VIS non è ancora obbligatorio, uno o più Stati membri possono decidere di non registrare nel VIS i richiedenti il visto, mentre altri Stati membri possono registrare solo i dati alfanumerici e le fotografie.

 

(5) Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a bis), del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [3], a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla data di entrata in funzionamento del VIS nella prima regione, le verifiche approfondite all’ingresso includeranno l’accertamento dell’identità del titolare del visto e dell’autenticità del visto tramite consultazione del VIS. A norma dell’articolo 18 del regolamento VIS, le interrogazioni dovranno essere eseguite utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto. Ciononostante, per un periodo massimo di tre anni dall’avvio delle operazioni nella prima regione, l’interrogazione può essere eseguita utilizzando solo il numero della vignetta visto. Allo scadere di detto periodo, le interrogazioni nel VIS dovranno sempre essere eseguite utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con le impronte digitali, tranne per quei titolari di visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate. Inoltre, durante un ulteriore periodo massimo di tre anni, a titolo di deroga, le interrogazioni potranno essere eseguite utilizzando solo il numero di vignetta visto in un numero limitato di circostanze quali quelle definite all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a ter), del codice frontiere Schengen.

 

(6) Al fine di agevolare i controlli alle frontiere esterne, è opportuno aggiungere un codice specifico alla vignetta visto per indicare che il titolare del visto è registrato nel VIS. L’assenza di tale codice lascia impregiudicato l’obbligo degli Stati membri di eseguire ricerche nel VIS per tutti i titolari di visto, all’ingresso delle frontiere esterne dell’area Schengen, conformemente al disposto dell’articolo 7, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen. Se le autorità di frontiera non trovano riscontro nel VIS dal momento che nessun dato è stato registrato in precedenza, il fatto che la vignetta visto non presenti alcun codice confermerà alle autorità di frontiera che il riscontro negativo non è dovuto a un problema tecnico (falsa identificazione negativa) o a una frode.

 

(7) È opportuno aggiungere un ulteriore codice specifico sulla vignetta visto per indicare i casi in cui il titolare di visto è registrato nel VIS ma le sue impronte digitali non sono state raccolte poiché tale procedura non era ancora obbligatoria nella regione interessata. La presenza di tale codice lascia impregiudicato l’obbligo di eseguire interrogazioni nel VIS utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali, a partire da tre anni dopo l’entrata in funzionamento del VIS nella prima regione.

 

(8) È necessario modificare l’allegato VII del regolamento (CE) n. 810/2009, onde garantire l’applicazione armonizzata, da parte degli Stati membri, dei codici relativi alla registrazione nel VIS dei titolari di visto e delle loro impronte digitali.

 

(9) Dato che il regolamento (CE) n. 810/2009 si fonda sull’acquis di Schengen ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 4 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato l’attuazione dell’acquis nella propria legislazione nazionale. Ai sensi del diritto internazionale la Danimarca è quindi tenuta ad attuare il presente regolamento.

 

(10) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen [4]. Il Regno Unito non è pertanto vincolato dal presente regolamento, né è soggetto alla sua applicazione.

 

(11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen [5]. L’Irlanda non è pertanto vincolata dal presente regolamento, né è soggetta alla sua applicazione.

 

(12) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen [6] che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo [7].

 

(13) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen [8] che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio [9].

 

(14) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio [10].

 

(15) Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce disposizioni basate sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesse ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

 

(16) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005.

 

(17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato visti,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Nell’allegato VII, punto 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009, sono aggiunti i seguenti trattini:

 

- "— se tutti i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS sono registrati nel sistema di informazione visti, è aggiunta la seguente dicitura: "VIS";

 

- — se nel sistema di informazione visti sono registrati soltanto i dati di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento VIS, mentre i dati di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo non sono stati raccolti poiché il rilevamento delle impronte digitali non era obbligatorio nella regione interessata, è aggiunta la seguente dicitura: "VIS 0";".

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dalla data di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008.

 

Il presente regolamento scade il giorno in cui la raccolta e la trasmissione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008, diventano obbligatorie per tutte le richieste di visto nell’ultima regione in cui il VIS è utilizzato, in conformità con la decisione che la Commissione deve adottare ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento VIS.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

 

 

[1] GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

 

[2] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

 

[3] GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

 

[4] GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

 

[5] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

 

[6] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

 

[7] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

 

[8] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

 

[9] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

 

[10] GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.