§ 2.2.99 - L.R. 23 agosto 2011, n. 32.
Soppressione dell’Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:23/08/2011
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Soppressione dell’Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro
Art. 2.  Trasferimento dei rapporti giuridici
Art. 3.  Commissario Liquidatore
Art. 4.  Disposizioni sul personale
Art. 5.  Disposizioni finanziarie
Art. 6.  Modifiche e abrogazioni
Art. 7.  Disposizioni transitorie e finali


§ 2.2.99 - L.R. 23 agosto 2011, n. 32.

Soppressione dell’Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro.

(B.U. 31 agosto 2011, n. 54 Speciale)

 

Art. 1. Soppressione dell’Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro

1. L’Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro (di seguito denominato Ente) è soppresso entro la data del 29 febbraio 2012 [1].

 

     Art. 2. Trasferimento dei rapporti giuridici

dell’Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro

1. A partire dalla data di soppressione dell’Ente tutte le funzioni di sua competenza sono esercitate dalla Giunta regionale d'Abruzzo mediante la Direzione regionale competente in materia di Lavoro.

2. In particolare, a decorrere dalla data di soppressione dell’Ente, la Direzione regionale competente in materia di Lavoro deve svolgere le funzioni dell'Ente medesimo inerenti il nodo delle comunicazioni d'assunzione obbligatorie.

3. La Regione Abruzzo subentra, altresì, nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente, compresi quelli relativi ai beni ed al personale.

4. Conseguentemente al trasferimento di funzioni di cui al presente articolo, la Giunta regionale approva la ristrutturazione della Direzione competente in materia di Lavoro, tenendo conto anche dei servizi da rendere all’utenza.

 

     Art. 3. Commissario Liquidatore

1. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla soppressione e alla gestione dell’Ente, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario Liquidatore, mediante l'emanazione di un proprio decreto, a seguito di espressa proposta dell’Assessore competente in materia di Lavoro. La nomina del Commissario Liquidatore può essere effettuata anche facendo ricorso al personale dirigente della Regione Abruzzo.

2. Ai fini di quanto previsto all’articolo 1, entro il 29 febbraio 2012, il Commissario Liquidatore provvede [2]:

a) all’inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, che, dal momento della soppressione, sono trasferiti alla Direzione competente in materia di Lavoro della Giunta regionale;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso pendenti;

c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;

d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l’adempimento dei compiti connessi alla soppressione.

3. Il Commissario Liquidatore sottopone all’approvazione della Giunta regionale l’elenco delle eventuali situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare e l’inventario dei beni.

4. Gli atti posti in essere dal Commissario Liquidatore nell’esercizio delle proprie funzioni sono sottoposti al controllo della Giunta regionale.

5. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse già stanziate nell'unità previsionale di base (UPB) 1.1.1.0101.10.1, capitolo di spesa del bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2011 - bilancio pluriennale 2011 - 2013".

 

     Art. 4. Disposizioni sul personale

1. Nel rispetto della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), il personale di ruolo proveniente dall'Ente mantiene la medesima posizione giuridica ed il medesimo trattamento economico fondamentale, accessorio e previdenziale, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento nell'organico della Regione Abruzzo.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la definitiva assegnazione del personale alla Direzione regionale competente in materia di Lavoro, tenendo conto anche dei servizi da rendere all’utenza provvedendo, al contempo, alla rimodulazione della dotazione organica della predetta Direzione. In conseguenza di tale rimodulazione e dell'acquisizione delle funzioni in precedenza esercitate dall'Ente, la Direzione regionale competente in materia di Lavoro può essere oggetto di specifica riorganizzazione.

3. Le spese da sostenere per il personale dell'Ente trasferito, a seguito della presente legge, nell'organico della Giunta regionale, trova copertura finanziaria pari ad € 1.157.000,00 fino al 31 dicembre 2011, con i fondi del bilancio già stanziati nel bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2011 – bilancio pluriennale 2011-2013.

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie

1. L’onere finanziario derivante dall’applicazione della presente legge è determinato in € 1.050.921,96 ed è relativo al sostenimento del costo del personale dell’Ente, che transita, a seguito della sua soppressione, nella dotazione organica della Regione Abruzzo.

2. Eventuali ulteriori risorse finanziarie necessarie per la soppressione dell'Ente sono stabilite con legge di bilancio regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio [3].

3. Le somme occorrenti per il pagamento degli eventuali oneri derivanti dalla presente legge sono iscritte a carico del bilancio regionale.

3 bis. L’ammontare dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonché dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), sono iscritti come stanziamenti del bilancio regionale con variazione dello stesso ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), nel rispetto del principio del pareggio finanziario del bilancio e mediante integrazione dello stanziamento del fondo di riserva per spese obbligatorie dell’eventuale importo corrispondente al saldo positivo rilevato dal piano di liquidazione [4].

3 ter. La Direzione regionale competente in materia di Lavoro, procede alla gestione dei residui attivi e passivi a valere sugli stanziamenti iscritti sul bilancio regionale ai sensi del comma 3bis [5].

 

     Art. 6. Modifiche e abrogazioni

1. Dall’entrata in vigore della presente legge, alla L.R. 16 settembre 1998, n. 76 (Disciplina dell’organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all’impiego) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell’art. 4 sono soppresse le seguenti parole: "Istituisce un Ente strumentale denominato "Abruzzo-Lavoro", di seguito individuato come "Agenzia", con funzioni di assistenza tecnica alla Regione ed alle Province e di monitoraggio del Mercato del Lavoro";

b) gli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;

c) la lettera b) del comma 1dell’art. 11 è abrogata;

d) al comma 3 dell’art. 11 sono soppresse le seguenti parole: Per l’esercizio delle funzioni e l’erogazione dei servizi di cui ai commi precedenti, i Centri si avvalgono dell’assistenza tecnica di "Abruzzo-Lavoro";

e) al comma 4 dell’art. 13 sono soppresse le seguenti parole: Per l’implementazione dei servizi su basi infra e/o interprovinciali, le Province si avvalgono dell’assistenza tecnica di "Abruzzo-Lavoro";

f) al comma 1 dell’art. 16 sono soppresse le seguenti parole: La Commissione può avvalersi dell’assistenza tecnica di "Abruzzo-Lavoro".

2. I riferimenti all’Ente, contenuti nelle leggi, nei regolamenti e nelle delibere regionali, si intendono riferiti alla Direzione regionale competente in materia di Lavoro.

3. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, a far data dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 7. Disposizioni transitorie e finali

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all’attuazione della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[2] Alinea così modificato dall'art. 21 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[3] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[4] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[5] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.