§ 2.2.98 - L.R. 11 agosto 2011, n. 29.
Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:11/08/2011
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Soppressione dell’Agenzia Regionale
Art. 2.  Esercizio delle funzioni già dell'ARSSA
Art. 3.  Servizi per ricerca, innovazione, competitività e sviluppo rurale
Art. 4.  Commissario liquidatore
Art. 5.  Inventario dei beni e ricognizione dei rapporti giuridici e dei procedimenti contenziosi pendenti
Art. 6.  Successione nei rapporti
Art. 7.  Norma transitoria e finanziaria
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 2.2.98 - L.R. 11 agosto 2011, n. 29.

Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo.

(B.U. 26 agosto 2011, n. 51)

 

Art. 1. Soppressione dell’Agenzia Regionale

per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA)

1. In coerenza con la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), e con le leggi regionali 12 dicembre 2006, n. 44 (Determinazione delle aliquote Irap e addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale) e 30 aprile 2009, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2009)" e s.m.i., al fine di ridurre la spesa pubblica e razionalizzare i servizi resi sul territorio, l'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA), istituita con legge regionale 1 giugno 1996, n. 29, è soppressa.

2. Le funzioni e le competenze a qualsiasi titolo attribuite all'ARSSA sono trasferite alla Giunta regionale.

 

     Art. 2. Esercizio delle funzioni già dell'ARSSA

1. Le funzioni e le competenze già dell’ARSSA, trasferite alla Giunta regionale con la presente legge, sono allocate nelle strutture organizzative regionali della Giunta, prioritariamente nella Direzione Regionale Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, in considerazione della stretta attinenza con le competenze proprie della predetta Direzione.

2. Il personale che, all’atto della soppressione dell'ARSSA, risulta dipendente di ruolo della predetta Agenzia, con contratto a tempo indeterminato, viene immesso nel ruolo unico del personale regionale, la cui dotazione organica può essere conseguentemente incrementata, e conserva la posizione giuridica, economica e previdenziale in godimento al momento della soppressione.

 

     Art. 3. Servizi per ricerca, innovazione, competitività e sviluppo rurale

1. La Giunta regionale provvede, entro 4 mesi dalla soppressione dell'ARSSA, a definire e strutturare, nell'ambito della Direzione Regionale Politiche Agricole e Sviluppo Rurale due o più servizi dedicati alla ricerca, all'innovazione, alla competitività e allo sviluppo rurale per l'assolvimento delle funzioni già esercitate dalla disciolta Agenzia e/o anche con ulteriori competenze a servizio del sistema locale delle imprese agro-alimentari e sviluppo della green economy. I predetti Servizi vengono dotati del personale necessario, con priorità per quello proveniente dalla soppressa Agenzia e di idonee attrezzature e strutture per esercitare in modo efficiente ed economico le funzioni trasferite ed in particolare, ricerca ed innovazione, assistenza alle imprese, promozione e marketing, miglioramento e certificazione della qualità, riconversione e miglioramento delle produzioni, sviluppo rurale e programmazione settoriale, sicurezza alimentare ed educazione al consumo.

2. La ristrutturazione della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale tiene conto delle sinergie fra le diverse attribuzioni e le funzioni trasferite con la presente legge, e ridefinisce le diverse competenze e la più idonea articolazione territoriale evitando le sovrapposizioni di competenze e la ripetizione delle attività. La Giunta regionale approva la ristrutturazione della Direzione Regionale Politiche Agricole e Sviluppo Rurale redatta tenendo conto anche della distribuzione sul territorio delle attuali sedi di lavoro e dei servizi da rendere all'utenza sentite la 3a e la 2a Commissione del Consiglio regionale.

3. I Servizi di cui al comma 1 hanno sede presso l'ARSSA nella città di Avezzano.

 

     Art. 4. Commissario liquidatore

1. La liquidazione dell'ARSSA è affidata ad un Commissario liquidatore, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto alle Politiche Agricole, fra soggetti in possesso delle conoscenze tecnico giuridiche necessarie e dei requisiti occorrenti per l’accesso all’incarico di Direttore presso le Direzioni della Giunta regionale.

2. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, assicurando le migliori condizioni di efficacia, efficienza e rapidità, e salvo espressa rinuncia da parte dello stesso, l’incarico di Commissario liquidatore è affidato al Commissario straordinario in carica presso l’ARSSA al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

3. Il decreto di nomina del Commissario liquidatore è adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso ed il termine ultimo per la conclusione dell’attività di liquidazione che non potrà superare la data del 31 dicembre 2012 [1].

5. Fino alla nomina del Commissario liquidatore, il Commissario straordinario continua a svolgere l’incarico conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2010, n. 81 in regime di prorogatio.

6. Il Commissario liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare e l’inventario dei beni mobili ed immobili.

7. Le risultanze delle operazioni di liquidazione, comprensive dell'ammontare dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonché dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione, sono approvate dalla Giunta regionale al fine dell'iscrizione dei relativi stanziamenti nel bilancio regionale mediante variazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), nel rispetto del principio del pareggio finanziario del bilancio e mediante integrazione dello stanziamento del fondo di riserva per spese obbligatorie dell'eventuale importo corrispondente al saldo positivo rilevato dal piano di liquidazione [2].

7 bis. La Direzione regionale competente in materia di Politiche agricole e Sviluppo Rurale, procede alla gestione dei residui attivi e passivi a valere sugli stanziamenti iscritti sul bilancio regionale ai sensi del comma 7 [3].

8. Gli atti deliberativi assunti dal Commissario liquidatore, in rapporto al disbrigo degli affari correnti necessari a garantire la continuità delle funzioni e la gestione economica e patrimoniale, sono sottoposti al controllo della Giunta regionale secondo la disciplina già vigente per l'Agenzia soppressa.

9. Per gli adempimenti di sua competenza il Commissario liquidatore si avvale del personale messo a disposizione dalla Giunta regionale, scelto tra i soggetti già in servizio presso l'Agenzia soppressa.

 

     Art. 5. Inventario dei beni e ricognizione dei rapporti giuridici e dei procedimenti contenziosi pendenti

1. Il Commissario liquidatore redige apposito inventario dei beni che, al momento della soppressione, risultano di proprietà dell’ARSSA. I predetti beni sono trasferiti alla Regione Abruzzo.

2. Il Commissario liquidatore, nel redigere l'inventario di cui al comma 1, compila un apposito e distinto elenco per i terreni e le opere della riforma fondiaria.

3. Per i terreni e le opere di cui al comma 2 l'iscrizione catastale e nei registri immobiliari è effettuata a favore della Regione Abruzzo con l'ulteriore dicitura «Gestione speciale ad esaurimento riforma fondiaria».

4. Il Commissario liquidatore provvede inoltre a redigere un elenco dei procedimenti in corso avanti l'autorità giudiziaria, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere all'atto della soppressione dell'ARSSA.

5. I beni patrimoniali di valore storico ricadenti nella bonifica e nei territori del Fucino sono iscritti al patrimonio indisponibile della Regione Abruzzo e conseguentemente sono considerati inalienabili.

 

     Art. 6. Successione nei rapporti

1. Esaurita la procedura di liquidazione, la Regione succede all'ARSSA nei rapporti giuridici attivi e passivi non estinti dal Commissario liquidatore durante il suo mandato.

 

     Art. 7. Norma transitoria e finanziaria

1. Fino alla loro assegnazione alle strutture organizzative della Giunta regionale, i dipendenti di ruolo dell'ARSSA aventi incarichi di responsabilità di servizio o ufficio mantengono il trattamento economico connesso agli incarichi in essere all'atto della soppressione dell’Agenzia.

2. La spesa da sostenere per il personale dell’Agenzia trasferito, a seguito della presente legge, nell’organico della Giunta regionale trova copertura, fino al 31 dicembre 2011, con i fondi di bilancio già assegnati all’Agenzia. A decorrere dall’anno 2012, l’entità delle risorse necessarie è stabilita con legge di bilancio nel rispetto degli equilibri di bilancio [4].

3. Ai dipendenti della soppressa Agenzia, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del-l’articolo 23 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010)", che intendono esercitare la facoltà di esonero entro il 31 dicembre 2011, è consentito di presentare idonea istanza entro il mese di settembre 2011.

4. I costi derivanti dalla nomina del Commissario trovano copertura finanziaria sui fondi di bilancio già assegnati all’Agenzia.

5. L’attuazione della presente legge non determina oneri finanziari aggiuntivi per la Regione Abruzzo.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[2] Comma già sostituito dall'art. 14 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1, dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 2013, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 aprile 2013, n. 10.

[3] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[4] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.