§ 8.3.161 - Regolamento 25 maggio 1998, n. 1172.
Regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada.


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:25/05/1998
Numero:1172


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito d'applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Raccolta dei dati.
Art. 4.  Precisione dei risultati.
Art. 5.  Trasmissione delle informazioni a Eurostat.
Art. 6.  Diffusione dei risultati.
Art. 7.  Relazioni.
Art. 8.  Contributo finanziario.
Art. 9.  Modalità di applicazione.
Art. 10. 
Art. 11.  Direttiva 78/546/CEE.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 8.3.161 - Regolamento 25 maggio 1998, n. 1172.

Regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada.

(G.U.C.E. 6 giugno 1998, n. L 163).

 

Art. 1. Oggetto e ambito d'applicazione.

     1. Ciascuno Stato membro elabora statistiche comunitarie relative ai trasporti di merci su strada effettuati per mezzo di autoveicoli stradali destinati al trasporto di merci e immatricolati nello Stato membro in questione, nonché ai percorsi di tali veicoli.

     2. Il presente regolamento non si applica al trasporto di merci su strada, ad eccezione di quello effettuato per mezzo:

     a) di autoveicoli stradali per il trasporto di merci il cui peso o le cui dimensioni autorizzate siano superiori ai limiti normalmente ammessi negli Stati membri interessati;

     b) di veicoli agricoli, di veicoli militari e di veicoli appartenenti alle amministrazioni pubbliche, centrali o locali, eccettuati gli autoveicoli stradali per il trasporto di merci appartenenti alle imprese pubbliche, in particolare alle imprese ferroviarie.

Ogni Stato membro ha la facoltà di escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli autoveicoli stradali per il trasporto di merci il cui carico utile, o il peso massimo autorizzato a pieno carico, sia inferiore a un determinato limite. Tale limite non può essere superiore a 3,5 tonnellate di carico utile o a 6 tonnellate di peso massimo autorizzato per gli autoveicoli singoli.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

     - «trasporti di merci su strada:» qualsiasi spostamento di merce effettuato per mezzo di un autoveicolo stradale destinato al trasporto di merci;

     - «autoveicolo stradale»: veicolo stradale munito di un motore che costituisce il suo unico mezzo di propulsione, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di merci oppure alla trazione su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di merci;

     - «veicolo stradale per il trasporto di merci»: veicolo stradale, esclusivamente o principalmente concepito per il trasporto di merci (autocarro, rimorchio, semirimorchio);

     - «autoveicolo stradale per il trasporto di merci»: ogni autoveicolo stradale isolato (autocarro) oppure una combinazione di veicoli stradali, vale a dire un autotreno (autocarro con rimorchio) o un autoarticolato (trattore stradale con semirimorchio) per il trasporto di merci);

     - «autocarro»: veicolo stradale rigido, esclusivamente o principalmente concepito per il trasporto di merci;

     - «trattore stradale»: veicolo stradale a motore, esclusivamente o principalmente concepito per il traino di altri veicoli stradali non semoventi (per lo più, semirimorchi);

     - «rimorchio»: veicolo stradale per il trasporto di merci, concepito per essere trainato da un autoveicolo stradale;

     - «semirimorchio»: veicolo stradale per il trasporto di merci, privo di asse anteriore, concepito in modo tale che una parte del veicolo e una parte considerevole del suo carico poggino sul trattore stradale;

     - «autoarticolato»: trattore stradale accoppiato a un semirimorchio;

     - «autotreno»: autoveicolo stradale per il trasporto di merci al quale è agganciato un rimorchio.

In questa categoria si includono anche gli autoarticolati che hanno un rimorchio supplementare;

     - «immatricolato»: fatto di essere iscritto in un registro dei veicoli stradali, tenuto da un organismo ufficiale, indipendentemente dal fatto che tale iscrizione comporti o meno la consegna di una targa di immatricolazione.

Nel caso in cui il trasporto sia effettuato da una combinazione di veicoli stradali, vale a dire un autotreno (autocarro con rimorchio) o un autoarticolato (trattore stradale con semirimorchio) in cui l'autoveicolo stradale (autocarro o trattore stradale) e il rimorchio o il semirimorchio siano immatricolati in paesi diversi, viene considerato paese di immatricolazione dell'insieme quello dell'autoveicolo stradale;

     - «carico utile»: peso massimo delle merci dichiarato ammissibile dall'autorità competente del paese di immatricolazione del veicolo. Se l'autoveicolo per il trasporto di merci è costituito da un autocarro con rimorchio, il carico utile dell'insieme è la somma dei carichi utili dell'autocarro e del rimorchio;

     - «peso massimo autorizzato»: somma del peso del veicolo (o di una combinazione di veicoli), da fermo e in ordine di marcia, e del peso del carico dichiarato ammissibile dall'autorità competente del paese di immatricolazione del veicolo;

     - «Eurostat»: il servizio della Commissione responsabile dell'esecuzione dei compiti ad essa affidati nel settore della produzione di statistiche comunitarie.

 

     Art. 3. Raccolta dei dati.

     1. Gli Stati membri rilevano i dati statistici che si riferiscono ai seguenti ambiti:

     a) dati relativi al veicolo;

     b) dati relativi al percorso;

     c) dati relativi alla merce.

     2. Le variabili statistiche relative a ciascun ambito, la loro definizione e i livelli di nomenclatura utilizzati per la loro ripartizione figurano negli allegati.

     3. Nel determinare il metodo da impiegare per rilevare i dati statistici, gli Stati membri si astengono dal prevedere formalità nel passaggio delle frontiere tra Stati membri.

     4. L'adeguamento delle caratteristiche della raccolta dei dati e il contenuto degli allegati sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 10.

 

     Art. 4. Precisione dei risultati.

     I metodi di raccolta e di elaborazione delle informazioni dovranno essere concepiti in modo tale che i risultati statistici trasmessi dagli Stati membri soddisfino requisiti minimi di precisione che tengano conto delle caratteristiche strutturali del trasporto stradale negli Stati membri. I requisiti di precisione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10.

 

     Art. 5. Trasmissione delle informazioni a Eurostat.

     1. Gli Stati membri trasmettono trimestralmente a Eurostat i dati individuali debitamente verificati corrispondenti alle variabili menzionate all'articolo 3 ed elencate nell'allegato A, senza indicare il nome, l'indirizzo e il numero di immatricolazione.

Tale trasmissione include, se del caso, i dati relativi a trimestri anteriori per i quali erano stati comunicati dati provvisori.

     2. Le modalità di trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1, incluse all'occorrenza le tabelle statistiche basate su tali dati sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 10.

     3. La trasmissione avviene entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla fine di ciascun trimestre d'osservazione.

La prima trasmissione copre il primo trimestre dell'anno 1999.

     4. Durante un periodo transitorio compreso tra il 1° gennaio 1999 ed una data di scadenza stabilita a norma del paragrafo 5, uno Stato membro può impiegare una codifica semplificata per le variabili riportate nell'allegato A, parte A2, punti 3, 4, 8 e 9 e parte A3, punti 5 e 6. Tale codifica semplificata consiste:

     - per il trasporto nazionale, in una codifica conforme all'allegato G;

     - per il trasporto internazionale, in una codifica per paese.

     5. La data di scadenza del periodo transitorio di cui al paragrafo 4 sarà stabilita, secondo la procedura di cui all'articolo 10, non appena sussisteranno le condizioni tecniche che consentono di utilizzare una codifica regionale efficace, tanto per il trasporto nazionale che internazionale, in base all'allegato G, punti 1 e 2.

 

     Art. 6. Diffusione dei risultati.

     Le disposizioni relative alla diffusione dei risultati statistici inerenti ai trasporti di merci su strada, inclusi la struttura e il contenuto dei risultati da diffondere, vengono definite secondo la procedura di cui all'articolo 10.

 

     Art. 7. Relazioni.

     1. Al più tardi al momento della trasmissione delle prime informazioni trimestrali, gli Stati membri trasmettono a Eurostat una relazione sui metodi di rilevazione impiegati.

Se necessario, gli Stati membri comunicano a Eurostat anche i mutamenti sostanziali subiti dai metodi di raccolta utilizzati.

     2. Gli Stati membri comunicano annualmente a Eurostat informazioni sulle dimensioni dei campioni, sui tassi di non risposta e sulla affidabilità dei principali risultati, quest'ultima sotto forma di deviazione standard o di intervallo di confidenza.

     3. Dopo tre anni di raccolta dei dati la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita nel corso del lavoro effettuato in base al presente regolamento.

 

     Art. 8. Contributo finanziario.

     1. Gli Stati membri beneficiano, durante i primi tre anni di attuazione dei rilevamenti statistici previsti dal presente regolamento, di una partecipazione, in forma di contributo finanziario della Comunità al finanziamento delle spese di esecuzione generate dai lavori resisi necessari.

     2. L'importo degli stanziamenti destinati annualmente a questa azione è stabilito nel quadro della procedura annuale di bilancio.

     3. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ciascun anno.

     4. Nella relazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento la Commissione indica l'utilizzazione degli stanziamenti comunitari destinati a detta azione.

Sulla base di tale relazione la Commissione valuterà la necessità o meno di ulteriori contributi finanziari per un periodo supplementare di tre anni.

 

     Art. 9. Modalità di applicazione.

     Le modalità di attuazione del presente regolamento, compresi i provvedimenti atti ad adeguarlo al progresso economico e tecnico, nella misura in cui tale aggiornamento non comporti un aumento sproporzionato dei costi per gli Stati membri e/o dell'onere a carico di coloro che sono tenuti a rispondere, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10. Esse riguardano in particolare:

     - l'aggiornamento delle caratteristiche della raccolta dei dati e del contenuto degli allegati del presente regolamento;

     - i requisiti di precisione;

     - le modalità di trasmissione dei dati a Eurostat, incluse all'occorrenza le tabelle statistiche su di essi fondate;

     - la diffusione dei risultati;

     - la fissazione della data di scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 5, paragrafo 5, per la trasmissione delle variabili elencate nell'articolo 5, paragrafo 4.

 

     Art. 10. [1]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in prosieguo denominato "Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 11. Direttiva 78/546/CEE.

     1. Gli Stati membri forniscono i risultati relativi agli anni di rilevamento 1997 e 1998 a norma della direttiva 78/546/CEE.

     2. La direttiva 78/546/CEE viene abrogata a decorrere dal 1° gennaio 1999.

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     II presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATI

 

Allegato A

ELENCO DELLE VARIABILI

 

Allegato B

NOMENCLATURA DELLE CONFIGURAZIONI IN BASE AL NUMERO DI ASSI

 

Allegato C

NOMENCLATURA DEI TIPI DI PERCORSO

 

Allegato D

NOMENCLATURA DELLE MERCI

 

Allegato E

NOMENCLATURA DELLE CATEGORIE DI MERCI PERICOLOSE

 

Allegato F

NOMENCLATURA DEI TIPI DI CARICO

 

Allegato G

CODIFICA DEI LUOGHI DI CARICO E DI SCARICO

 

 

ALLEGATO A [2]

ELENCO DELLE VARIABILI

 

Le informazioni da fornire per ciascun veicolo censito si suddividono in:

     A1. dati relativi al veicolo,

     A2. dati relativi al percorso

     A3. dati relativi alla merce (nell'operazione elementare di trasporto).

 

A1 VARIABILI RELATIVE AL VEICOLO

 

Secondo la definizione fornita all'articolo 2 del regolamento l'autoveicolo stradale per il trasporto di merci è qualsiasi autoveicolo singolo (autocarro), o una combinazione di autoveicoli stradali, vale a dire un autotreno (autocarro con rimorchio) o un autoarticolato (trattore stradale con semirimorchio), per il trasporto di merci.

I dati relativi al veicolo che devono essere forniti, sono i seguenti:

     1. possibilità di impiegare i veicoli per effettuare trasporti combinati (facoltativo);

     2. configurazione degli assi, in base all'allegato B (facoltativo);

     3. età dell'autoveicolo stradale (autocarro o trattore stradale), espressa in anni (a decorrere dalla sua prima immatricolazione);

     4. peso massimo autorizzato, in quintali;

     5. carico utile, in quintali;

     6. classe d'attività NACE (Rev. 1) (livello con codice numerico a quattro cifre) dell'operatore del veicolo (facoltativo) [1];

     7. tipo di trasporto (per conto terzi/per conto proprio);

     8. chilometri percorsi complessivamente durante il periodo d'indagine;

     8.1. a pieno carico;

     8.2. a vuoto (comprese le corse a vuoto dei trattori stradali) (facoltativo);

     9. ponderazione del veicolo, che va usata all'atto dell'elaborazione dei risultati completi a partire da dati elementari, qualora la raccolta delle informazioni avvenga mediante sondaggio.

 

Configurazioni successive

 

Se l'autoveicolo stradale selezionato per l'indagine è un autocarro utilizzato singolarmente (cioè senza rimorchio) durante il periodo d'indagine, esso costituisce, in quanto tale, l'autoveicolo stradale per il trasporto di merci.

Ma se l'autoveicolo stradale selezionato per l'indagine è un trattore stradale - nel qual caso gli verrà agganciato un semirimorchio - oppure è un autocarro cui viene agganciato un rimorchio, i dati richiesti in base al regolamento riguardano l'autoveicolo stradale per il trasporto di merci nel suo insieme e, in questo caso, esso può subire mutamenti di configurazione nel corso del periodo d'indagine (per esempio: autocarro che traina un rimorchio o che cambia di rimorchio nel corso del periodo; trattore stradale che cambia semirimorchio); occorre pertanto seguire tutte queste configurazioni successive e considerare che i dati relativi al veicolo devono essere forniti per ciascun percorso. Se, tuttavia, non fosse possibile seguire queste configurazioni successive, verranno assunti - come valori delle variabili relative al veicolo - quelli corrispondenti alla configurazione che esso aveva all'inizio del primo percorso a pieno carico, realizzato nel corso del periodo di indagine, oppure alla configurazione maggiormente utilizzata durante tale periodo.

 

Cambiamenti nel tipo di trasporto

 

A seconda dei percorsi, inoltre, il trasporto può essere effettuato talvolta per conto proprio e talvolta per conto terzi; il tipo di trasporto deve essere indicato per ciascun percorso. Se, tuttavia, non fosse possibile seguire questi mutamenti, si assumerà - come variabile «tipo di trasporto» - quella che corrisponde alla modalità d'impiego principale.

 

A2 VARIABILI RELATIVE AL PERCORSO

 

     Nel corso del periodo d'indagine l'autoveicolo stradale per il trasporto di merci effettua dei percorsi che possono essere a vuoto (l'autocarro, il rimorchio o il semirimorchio non contengono né merci né imballaggi vuoti: essi sono «completamente vuoti») oppure con carico (l'autocarro, il rimorchio o il semirimorchio contengono merci, o imballaggi vuoti, dal momento che gli imballaggi vuoti vengono considerati come un tipo particolare di merce). La distanza, con carico, dell'autoveicolo stradale per il trasporto di merci è la distanza tra il primo luogo di carico e l'ultimo luogo di scarico (in cui l'autoveicolo stradale per il trasporto di merci viene interamente scaricate). Un percorso con carico può pertanto comportare varie operazioni elementari di trasporto.

     I dati da fornire in merito a ciascun percorso sono i seguenti:

     1. tipo di percorso, in base alla nomenclatura dell'allegato C;

     2. peso della merce trasportata durante il percorso o durante ciascuna tappa del percorso, peso lordo in quintali;

     3. luogo di carico (dell'autoveicolo stradale per il trasporto di merci, per un percorso con carico);

     - definizione: il luogo di carico del veicolo è il primo luogo in cui le merci vengono caricate sull'autoveicolo stradale per il trasporto di merci che, in precedenza, era completamente vuoto (oppure il luogo in cui al trattore stradale viene agganciato un semirimorchio carico). Per un percorso a vuoto si tratta del luogo di scarico del percorso con carico che l'ha preceduto (nozione di «luogo di inizio del percorso a vuoto»);

     - codifica: il luogo di carico viene codificato in base alle disposizioni dell'allegato G;

     4. luogo di scarico (dell'autoveicolo stradale per il trasporto di merci, per un percorso con carico);

     - definizione: il luogo di scarico è l'ultimo luogo in cui le merci vengono scaricate dall'autoveicolo stradale per il trasporto di merci che, a partire da quel momento, è interamente vuoto (oppure il luogo in cui al trattore stradale cessa di essere agganciato un semirimorchio carico). Per un percorso a vuoto, si tratta del luogo di carico del percorso con carico che lo segue (nozione di «luogo di fine del percorso a vuoto»);

     - codifica: il luogo di scarico è codificato in base alle disposizioni dell'allegato G;

     5. distanza percorsa: distanza effettiva, eccettuata quella percorsa quando l'autoveicolo stradale per il trasporto di merci è trasportato da un altro mezzo di trasporto;

     6. tonnellate/chilometro realizzate durante il percorso;

     7. Paesi attraversati in transito (non più di 5), codificati in conformità all'allegato G.

     8. eventualmente, luogo di carico del veicolo stradale a motore su di un altro mezzo di trasporto in base alle disposizioni dell'allegato G (facoltativo);

     9. eventualmente, luogo di scarico del veicolo stradale a motore da un altro mezzo di trasporto in base alle disposizioni dell'allegato G (facoltativo);

     10. carattere di «interamente carico» (modalità 2) oppure di «non interamente carico» (modalità 1) dell'autoveicolo stradale per il trasporto di merci durante il percorso considerato, in termini di volume massimo di spazio utilizzato durante il percorso (modalità 0 = convenzionalmente, percorsi a vuoto) (facoltativo).

 

A3 VARIABILI RELATIVE ALLA MERCE

(nell'operazione elementare di trasporto)

 

Durante un percorso con carico, possono avvenire numerose operazioni elementari di trasporto; un'operazione elementare di trasporto viene definita come il trasporto di un tipo di merce (a sua volta definito in riferimento a un determinato livello di nomenclatura) tra il suo luogo di carico e il suo luogo di scarico.

I dati da fornire, relativi a un'operazione elementare di trasporto durante un percorso con carico, sono i seguenti:

     1. tipo di merce trasportata, in base ai gruppi di merci elencati in una classificazione appropriata (cfr. allegato D);

     2. peso della merce, peso lordo in quintali;

     3. eventualmente, appartenenza della merce a una categoria di merci pericolose, definita secondo le categorie principali della direttiva 94/55/CE [2] riportate nell'allegato E;

     4. tipo di carico, come indicato nell'allegato F (facoltativo);

     5. luogo di carico della merce, codificato in base alle disposizioni dell'allegato G;

     6. luogo di scarico della merce, codificato in base alle disposizioni dell'allegato G;

     7. distanza percorsa: distanza effettiva, eccettuata quella percorsa quando l'autoveicolo stradale per il trasporto di merci è trasportato da un altro mezzo di trasporto.

 

OPERAZIONI DI TRASPORTO EFFETTUATE DURANTE UN PERCORSO DEL TIPO «CIRCUITO DI RACCOLTA O DI DISTRIBUZIONE» (modalità 3 del tipo di percorso) Per questo tipo di percorso, che ha numerosi punti di carico e/o scarico, è praticamente impossibile chiedere agli operatori di trasporto la descrizione delle operazioni elementari di trasporto.

Per tali percorsi, catalogati in quanto tali, si considererà in generale che ha luogo una sola operazione elementare di trasporto, fittizia, desunta dalle informazioni relative al percorso.

Ogni Stato membro comunicherà alla Commissione la propria definizione di questo tipo di percorso e spiegherà le ipotesi semplificatrici che sarà indotto ad applicare nella raccolta dei dati relativi alle corrispondenti operazioni di trasporto.

 

Appendice metodologica

 

Percorso con carico e operazione elementare di trasporto

A seconda degli Stati membri, la raccolta dell'informazione viene effettuata:

     - privilegiando la descrizione di ciascuna operazione elementare di trasporto di merci (con verifica complementare dei percorsi a vuoto) oppure

     - privilegiando la descrizione dei percorsi realizzati dal veicolo per effettuare queste operazioni elementari di trasporto di merci. Nella maggior parte dei casi, all'atto di un percorso con carico, si realizza una, e una sola, operazione elementare di trasporto, con

     - un solo tipo di merce caricata (rispetto alla nomenclatura delle merci utilizzata, in questo caso i 24 gruppi derivati dalla nomenclatura NSTR) [3],

     - un solo luogo di carico delle merci,

     - un solo luogo di scarico delle merci.

I due metodi utilizzati, pertanto, sono perfettamente equivalenti e le informazioni raccolte dall'uno o dall'altro consentono di descrivere contemporaneamente:

     - i trasporti di merci (insieme delle operazioni elementari di trasporto di merci),

     - i percorsi dei veicoli che effettuano tali trasporti, con controllo delle capacità di trasporto e dell'utilizzazione di tali capacità (percorsi con carico, con coefficiente di utilizzazione; percorsi a vuoto). Nell'ambito del presente regolamento è necessario descrivere contemporaneamente i trasporti di merci e i percorsi dei veicoli. Occorre però evitare di riversare sugli operatori di trasporto un onere statistico eccessivo, domandando loro di descrivere dettagliatamente, d'ora in poi, sia i trasporti di merci sia i percorsi dei veicoli.

Sarà dunque compito dei servizi statistici degli Stati membri, all'atto della codifica dei questionari, ricostituire i dati non esplicitamente richiesti agli operatori di trasporto a partire da quelli che essi raccolgono nell'ottica «operazione elementare di trasporto» o nell'ottica «percorsi dei veicoli».

Il problema si porrà quando più operazioni elementari di trasporto vengono effettuate durante un percorso con carico; il che può avvenire:

     - quando esistono più luoghi di carico e/o scarico delle merci (ma in numero limitato, perché altrimenti si tratta di circuiti di raccolta o di distribuzione, i quali danno luogo a una elaborazione speciale). In questo caso, occorre controllare questi vari punti di carico e/o scarico, per calcolare correttamente le tonnellate/km realizzate durante il percorso e il servizio statistico può quindi ricostituire le operazioni elementari di trasporto;

     - e/o quando si hanno vari tipi diversi di merci trasportate durante il percorso con carico, il che sfugge generalmente al controllo statistico, poiché viene richiesto solo il tipo di merce (unico o principale). In questo caso, si accetterà la corrispondente perdita di informazione e gli Stati membri che procedono a questo tipo di semplificazione provvederanno a segnalarla esplicitamente alla Commissione.

 

 

[1] Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee.

[2] Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319 del 12. 12. 1994, pag. 7).

Direttiva modificata dalla direttiva 96/86/CE della Commissione (GU L 335 del 24. 12. 1996, pag. 43). Per le ultime modifiche apportate agli allegati, cfr. GU L 251 del 15. 9. 1997, pag. 1.

[3] NSTR: nomenclatura uniforme delle merci per la statistica dei trasporti.

 

ALLEGATO B

NOMENCLATURA DELLE CONFIGURAZIONI

IN BASE AL NUMERO DI ASSI

 

Quando si tratta di una combinazione di veicoli, il numero degli assi è calcolato sull'insieme, formato da autocarro e rimorchio oppure da trattore stradale e semirimorchio.

Vengono prese in considerazione le seguenti categorie:

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO C

NOMENCLATURA DEI TIPI DI PERCORSO

     1. Percorso con carico che comporta un'unica operazione elementare di trasporto.

     2. Percorso con carico che comporta più operazioni di trasporto ma che non è considerato un circuito di raccolta o di distribuzione.

     3. Percorso con carico, del tipo circuito di raccolta o di distribuzione.

     4. Percorso a vuoto.

 

ALLEGATO D

NOMENCLATURA DELLE MERCI

La nomenclatura delle merci sarà conforme alla NSTR fino al momento in cui la Commissione, dopo essersi consultata con gli Stati membri, non ne deciderà la sostituzione. La nomenclatura comprende anche il gruppo «solo imballaggi».

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO E

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO F

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO G [3]

CODIFICA DEI LUOGHI DI CARICO E DI SCARICO

 

     (Omissis)

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[2] Allegato così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2691/1999.

[3] Allegato sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2691/1999 e modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.