§ 8.3.18 - Regolamento 4 giugno 1970, n. 1107.
Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:04/06/1970
Numero:1107


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento si applica agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, purché tali aiuti siano propri dell'attività di questo settore.
Art. 2.      Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.
Art. 3.      1.Salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie e del [...]
Art. 4. 
Art. 5.      1. Gli Stati membri, nell'informare la Commissione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, dei progetti diretti ad istituire o modificare aiuti, comunicano tutti gli elementi [...]
Art. 6.      Presso la Commissione viene istituito un Comitato consultivo incaricato di assisterla nell'esame degli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile. Il [...]
Art. 7.      L'articolo 3 non si applica alle misure adottate da uno Stato membro per l'attuazione di un regime di aiuti che ha già formato oggetto di una presa di posizione della Commissione, ai sensi degli [...]
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1971.


§ 8.3.18 - Regolamento 4 giugno 1970, n. 1107. [1]

Regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

(G.U.C.E. 15 giugno 1970, n. L 130).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento si applica agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, purché tali aiuti siano propri dell'attività di questo settore.

 

     Art. 2.

     Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

 

     Art. 3.

     1.Salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie e del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, gli Stati membri adottano misure di coordinamento ovvero impongono servitù inerenti alla nozione di servizio pubblico comportanti la concessione di aiuti ai sensi dell'articolo 77 del trattato soltanto nei casi ed alle condizioni seguenti: 1. in materia di coordinamento dei trasporti: a) quando gli aiuti accordati alle aziende ferroviarie non soggette al regolamento (CEE) n. 1192/69 sono destinati a compensare gli oneri supplementari che esse sostengono rispetto ad altre imprese di trasporto per le stesse voci di normalizzazioni di cui al citato regolamento;

     b) fino all'entrata in vigore di una regolamentazione comune in materia di imputazione dei costi di infrastruttura : quando gli aiuti sono accordati ad imprese che hanno a loro carico spese di infrastruttura da esse utilizzata mentre altre imprese non sostengono gli stessi oneri, l'importo degli aiuti così accordati dovrà essere valutato tenendo conto dei costi di infrastruttura che non sono sostenuti dai trasporti concorrenti;

     c) quando gli aiuti hanno lo scopo di agevolare: - la ricerca di forme e tecniche di trasporto più economiche per la collettività,

     - lo sviluppo di forme e tecniche di trasporto più economiche per la collettività,

sempreché tali aiuti siano limitati alla fase sperimentale e non concernano la fase della gestione commerciale di dette forme e tecniche di trasporto;

     d) fino all'entrata in vigore di regolamentazioni comunitarie relative all'accesso al mercato dei trasporti : quando gli aiuti sono accordati a titolo eccezionale e temporaneo per eliminare, nel quadro di un piano di risanamento, una sovraccapacità comportante gravi difficoltà strutturali, e per contribuire in tale modo ad un migliore soddisfacimento delle necessità del mercato dei trasporti;

     e) sino al 31 dicembre 1997, quando gli aiuti sono accordati temporaneamente e mirano a facilitare lo sviluppo del trasporto combinato, essi devono riferirsi:

     - ad investimenti nell'infrastruttura,

     - oppure ad investimenti per le attrezzature fisse e mobili necessarie al trasbordo,

     - oppure ad investimenti in materiali di trasporto adattati specificamente al trasporto combinato e destinati a suo uso esclusivo,

     - oppure ai costi derivanti dalla gestione di servizi di trasporto combinato in transito attraverso  la Svizzera o gli Stati della ex Iugoslavia.

Ogni due anni la Commissione presenta al Consiglio una relazione di valutazione dell'applicazione delle misure di cui sopra, precisando in particolare la destinazione degli aiuti, il loro ammontare ed il loro impatto sul trasporto combinato. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie alla stesura della suddetta relazione.

Entro il 31 dicembre 1997, il Consiglio delibera, su proposta della Commissione alle condizioni previste dal trattato, in merito al regime da applicare successivamente e, se necessario, alle modalità di cessazione di tale regime [2].

     f) fino al 31 dicembre 1999, quando gli aiuti sono concessi a titolo temporaneo e hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo del trasporto per via navigabile. Essi devono riguardare:

     - investimenti nell'infrastruttura dei terminali fluviali; oppure

     - investimenti negli impianti fissi e mobili necessari per il trasporto da e verso la via navigabile.

Gli aiuti concessi non possono superare il 50 % dell'importo totale dell'investimento.

Gli aiuti sono finalizzati allo sviluppo di tonnellaggio di trasporto per via navigabile nuovi o supplementari. I beneficiari devono osservare le modalità prescritte dallo Stato membro interessato e sono responsabili della realizzazione effettiva dell'investimento.

Ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione di tali misure, in particolare precisando la destinazione degli aiuti, il loro importo ed il loro impatto sul trasporto per via navigabile. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere tale relazione.

Entro il 31 luglio 1999 il Consiglio, su proposta della Commissione ed alle condizioni previste dal trattato, delibera sul regime da applicarsi in futuro, ovvero, se del caso, sulle modalità di cessazione di tale regime [3].

     2. in materia di rimborso di servitù inerenti alla nozione di servizio pubblico:

fino all'entrata in vigore delle regolamentazioni comunitarie ad essi relative : quando i versamenti sono effettuati ad imprese di trasporto per ferrovia, su strada e per via navigabile per compensare gli obblighi di servizio pubblico loro imposti dallo Stato o dagli enti pubblici e concernenti: - obblighi tariffari non considerati nell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1191/69,

     - o le imprese o le attività di trasporto escluse dal campo di applicazione di tale regolamento.

     3. Il Consiglio può modificare, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, l'elenco di cui ai paragrafi 1 e 2, salve restando le disposizioni dell'articolo 75, paragrafo 3, del trattato.

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5.

     1. Gli Stati membri, nell'informare la Commissione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, dei progetti diretti ad istituire o modificare aiuti, comunicano tutti gli elementi necessari a stabilire che gli aiuti in questione rispondono alle prescrizioni del presente regolamento.

     2. Gli aiuti di cui all'articolo 3, punto 1, lettera e) sono esentati dalla procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato; essi vengono comunicati alla Commissione a titolo preventivo all'inizio di ogni anno, poi, a titolo di consuntivo, dopo la chiusura dell'esercizio di bilancio [5].

 

     Art. 6.

     Presso la Commissione viene istituito un Comitato consultivo incaricato di assisterla nell'esame degli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile. Il Comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione ed è composto di rappresentanti designati da ciascuno Stato membro. Esso è convocato almeno dieci giorni prima della riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno ; questo termine può essere ridotto in caso d'urgenza. Per il funzionamento di tale Comitato si applicano le disposizioni dell'articolo 83 del trattato.

Il Comitato può esaminare ed esprimere pareri in merito a tutti i problemi relativi all'applicazione del presente regolamento e delle altre disposizioni concernenti il regime degli aiuti nel settore dei trasporti. Il Comitato viene informato della natura, dell'importo e, in generale, di tutte le particolarità utili concernenti gli aiuti accordati alle imprese di trasporto appena sono comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 7.

     L'articolo 3 non si applica alle misure adottate da uno Stato membro per l'attuazione di un regime di aiuti che ha già formato oggetto di una presa di posizione della Commissione, ai sensi degli articoli 77, 92 e 93 del trattato.

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1971.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1370/2007.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1658/82, successivamente sostituita dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3578/92 e da ultimo così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 543/97.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2255/96.

[4] Articolo soppresso dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 543/97.

[5] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 543/97.