§ 8.3.14 - Regolamento 19 luglio 1968, n. 1017.
Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:19/07/1968
Numero:1017


Sommario
Art. 1.  Disposizioni di principio.
Art. 2.  Divieto delle intese.
Art. 3.  Eccezione legale per gli accordi tecnici.
Art. 4.  Esenzione per i raggruppamenti di piccole e medie imprese.
Art. 13.  Durata della validità e revoca delle decisioni di applicazione dell'articolo 5.
Art. 14. - 29. 
Art. 30.  Entrata in vigore, intese esistenti.
Art. 31.  Revisione del regolamento.


§ 8.3.14 - Regolamento 19 luglio 1968, n. 1017. [1]

Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.

(G.U.C.E. 23 luglio 1968, n. L 175).

 

 

Art. 1. Disposizioni di principio.

     Nel settore dei trasporti ferroviari, stradali e per via navigabile, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili agli accordi, decisioni e pratiche concordate che hanno per oggetto o per effetto la fissazione di prezzi e condizioni di trasporto, la limitazione o il controllo dell'offerta di trasporto, la ripartizione dei mercati dei trasporti, l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica, il finanziamento o l'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi alla prestazione di trasporto, sempre che ciò sia necessario per l'esercizio in comune di un raggruppamento di imprese di trasporto stradale o per via navigabile come definito all'articolo 4, nonché alle posizioni dominanti sul mercato dei trasporti. Queste disposizioni sono applicabili anche alle operazioni degli ausiliari dei trasporti che hanno lo stesso oggetto o gli stessi effetti sopra indicati.

 

     Art. 2. Divieto delle intese. [2]

 

     Art. 3. Eccezione legale per gli accordi tecnici.

     1. Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non e applicabile agli accordi, decisioni e pratiche concordate che abbiano solamente per oggetto e per effetto l'applicazione di miglioramenti tecnici o la cooperazione tecnica mediante [3]:

     a) l'applicazione uniforme di norme e di tipi per il materiale, gli approvvigionamenti per i trasporti, i mezzi di trasporto e gli impianti fissi;

     b) lo scambio o l'utilizzazione in comune, per l'esercizio dei trasporti, del personale, del materiale, dei mezzi di trasporto e degli impianti fissi;

     c) l'organizzazione e l'esecuzione di trasporti successivi complementari, sostitutivi o combinati, nonché la determinazione e l'applicazione di prezzi e condizioni globali per detti trasporti, ivi compresi i prezzi di concorrenza;

     d) l'instradamento di trasporti eseguiti a mezzo di un solo modo di trasporto sugli itinerari più razionali dal punto di vista dell'esercizio;

     e) il coordinamento degli orari di trasporto su itinerari successivi;

     f) il raggruppamento di spedizioni isolate;

     g) l'adozione di regole uniformi relative alla struttura e alle condizioni di applicazione delle tariffe di trasporto, purché tali regole non fissino i prezzi e condizioni di trasporto.

     2. Se necessario, la commissione presenterà al consiglio proposte dirette ad ampliare o a ridurre l'elenco di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 4. Esenzione per i raggruppamenti di piccole e medie imprese.

     1. Gli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 81, paragrafo 1sono esenti dal divieto stabilito da tale articolo quando abbiano per oggetto:

     - la costituzione ed il funzionamento di raggruppamenti di imprese di trasporto su strada o per via navigabile per l'esercizio di attività di trasporto,

     - il finanziamento o l'acquisizione in comune di materiale o di forniture di trasporto direttamente connessi alla prestazione di trasporto, purché ciò sia necessario per l'esercizio in comune di tali raggruppamenti e quando la capacita totale di carico del raggruppamento non superi:

     - 10.000 tonnellate per i trasporti su strada,

     - 500.000 tonnellate per i trasporti per via navigabile. La capacita individuale di ciascuna impresa aderente al raggruppamento non può superare 1.000 tonnellate per i trasporti su strada o 50.000 tonnellate per i trasporti per via navigabile. [4]

     2. Se l'applicazione degli accordi, decisioni o pratiche concordate di cui al paragrafo 1 produce, in un dato caso, effetti incompatibili con le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, può richiedersi alle imprese o associazioni di imprese di far cessare detti effetti [5].

 

     Artt. 5. - 12. [6]

 

     Art. 13. Durata della validità e revoca delle decisioni di applicazione dell'articolo 5.

     1. [7].

     2. [8].

     3. La commissione può revocare o modificare la sua decisione o vietare gli interessati determinati comportamenti:

     a) se cambia la situazione di fatto relativa ad un elemento essenziale della decisione,

     b) se gli interessati non osservano un onere imposto dalla decisione,

     c) se la decisione e stata rilasciata in base a indicazioni inesatte ovvero ottenuta con frode,

     d) se gli interessati abusano dell'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 2 che e stata loro concessa con la decisione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) la decisione può essere revocata con effetto retroattivo.

 

     Art. 14. - 29. [9]

 

     Art. 30. Entrata in vigore, intese esistenti.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1968.

     2. [10].

     3. [11].

     4. [12].

 

     Art. 31. Revisione del regolamento.

     1. In seguito alle discussioni che avranno luogo con gli stati terzi firmatari della convenzione riveduta di Mannheim ed entro sei mesi dalla chiusura di tali discussioni, il consiglio procederà, su proposta della commissione, agli adattamenti dell'insieme del presente regolamento che risultassero necessari, tenuto conto degli obblighi derivanti dalla convenzione riveduta di Mannheim.

     2. La commissione trasmette al consiglio, anteriormente al 1 gennaio 1971, una relazione generale sull'applicazione del presente regolamento e, anteriormente al 1 luglio 1971, una proposta di regolamento per apportare al presente regolamento le modifiche che risultassero necessarie.

 


[1] Abrogato dall'art. 4 del Regolamento (CE) n. 169/2009, con le eccezioni ivi previste.

[2] Articolo abrogato dall’art. 36 del regolamento (CE) n. 1/2003.

[3] Alinea così modificato dall’art. 36 del regolamento (CE) n. 1/2003.

[4] Paragrafo così modificato dall’art. 36 del regolamento (CE) n. 1/2003.

[5] Paragrafo così sostituito dall’art. 36 del regolamento (CE) n. 1/2003.

[6] Articoli abrogati dall’art. 36 del regolamento (CE) n. 1/2003.

[7] Paragrafo abrogato dall’art. 36 del regolamento (CE) n. 1/2003.

[8] Paragrafo abrogato dall’art. 36 del regolamento (CE) n. 1/2003.

[9] Articoli abrogati dall’art. 36 del regolamento (CE) n. 1/2003.

[10] Paragrafo abrogato dall’art. 36 del regolamento (CE) n. 1/2003.

[11] Paragrafo abrogato dall’art. 36 del regolamento (CE) n. 1/2003.

[12] Paragrafo abrogato dall’art. 36 del regolamento (CE) n. 1/2003.