§ 8.1.15 – Regolamento 26 febbraio 2004, n. 411.
Regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 3975/87 e modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 e il [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.1 questioni generali
Data:26/02/2004
Numero:411


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 8.1.15 – Regolamento 26 febbraio 2004, n. 411.

Regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 3975/87 e modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 e il regolamento (CE) n. 1/2003 relativamente ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 6 marzo 2004, n. L 68).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 83,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Né il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei, né il regolamento (CE) n. 1/2003 stesso si applicano ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi.

     (2) Ne consegue che la Commissione, nei casi di violazione degli articoli 81 e 82 del trattato nel settore dei trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi, non ha i poteri di indagine e di applicazione di cui dispone invece per i trasporti aerei intracomunitari. In particolare, non dispone degli strumenti indispensabili per accertare i fatti e del potere di imporre le misure correttive necessarie per porre termine alle violazioni né di infliggere sanzioni qualora sia stata constatata la violazione. Inoltre, i diritti e i poteri specifici che il regolamento (CE) n. 1/2003 conferisce alle giurisdizioni nazionali e alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, nonché gli obblighi particolari che impone loro, non si applicano ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi. Lo stesso dicasi per il meccanismo di cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003.

     (3) Le pratiche anticoncorrenziali nel settore dei trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi possono pregiudicare gli scambi tra Stati membri. Dato che i meccanismi previsti dal regolamento (CE) n. 1/2003 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato possono essere utilizzati anche per applicare le regole di concorrenza ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi, l'ambito d'applicazione di tale regolamento dovrebbe essere esteso a tali tipi di trasporti.

     (4) Quando si applicano gli articoli 81 e 82 del trattato CE nei procedimenti a norma del regolamento (CE) n. 1/ 2003 e conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, dovrebbero essere debitamente esaminati gli accordi in materia di trasporti aerei conclusi tra gli Stati membri e/o la Comunità europea, da un lato, e i paesi terzi, dall'altro, in particolare per valutare il grado di concorrenza nei pertinenti mercati dei trasporti aerei. Il presente regolamento non pregiudica tuttavia i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal trattato per quanto attiene alla conclusione e all'applicazione dei suddetti accordi.

     (5) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 ha natura meramente declaratoria e dovrebbe quindi essere soppresso. Ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 3, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1/ 2003 fino alla data di scadenza delle suddette decisioni, il regolamento (CEE) n. 3975/87 cesserà di avere una funzione in quanto la maggior parte delle sue disposizioni sarà eliminata dal regolamento (CE) n. 1/2003 e dovrebbe quindi essere abrogato.

     (6) Per la stessa ragione andrebbe modificato in tal senso il regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei. Tale regolamento, che autorizza la Commissione a dichiarare mediante regolamento che l'articolo 81, paragrafo 1, non si applica a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate, attualmente è espressamente limitato ai soli trasporti aerei tra aeroporti della Comunità.

     (7) La Commissione dovrebbe essere autorizzata a concedere esenzioni per categoria nel settore dei trasporti aerei relativamente al traffico tra la Comunità e i paesi terzi così come a quello intracomunitario. L'ambito d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3976/87 dovrebbe dunque essere esteso in modo da eliminare la sua limitazione ai trasporti aerei tra aeroporti comunitari.

     (8) Il regolamento (CEE) n. 3975/87 dovrebbe dunque essere abrogato e il regolamento (CEE) n. 3976/87 e il regolamento (CE) n. 1/2003 dovrebbero essere modificati di conseguenza,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 3975/87 è abrogato ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 fino alla data di scadenza di tali decisioni.

 

          Art. 2.

     Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3976/87 sono soppresse le parole «tra aeroporti della Comunità».

 

          Art. 3.

     Nell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1/2003 la lettera c) è soppressa.

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.