§ 6.6.18 - Direttiva 19 luglio 1999, n. 74.
Direttiva 1999/74/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.6 protezione degli animali
Data:19/07/1999
Numero:74


Sommario
Art. 1.      1. La presente direttiva stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole
Art. 2.      1. Le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 98/58/CE si applicano se del caso
Art. 3.      In funzione del/dei sistema/i adottato/i dagli Stati membri, questi ultimi provvedono affinché, oltre alle disposizioni pertinenti previste dalla direttiva 98/58/CE e dall'allegato della [...]
Art. 4.      1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2002, tutti gli impianti di allevamento di cui al presente capo nuovi o ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, [...]
Art. 5.      1. Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1o gennaio 2003 tutte le gabbie di cui al presente capo soddisfino almeno i requisiti elencati in prosieguo
Art. 6.      Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1o gennaio 2002 tutte le gabbie di cui al presente capo soddisfino almeno i requisiti elencati in prosieguo
Art. 7.      Gli Stati membri provvedono affinché gli allevamenti di cui all'ambito di applicazione della presente direttiva siano registrati dall'autorità competente, con attribuzione di un numero [...]
Art. 8.      1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché l'autorità competente proceda ad ispezioni onde assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva. Tali [...]
Art. 9.      1. Secondo quanto necessario per garantire l'applicazione uniforme delle prescrizioni della presente direttiva, esperti veterinari della Commissione possono, di concerto con le autorità [...]
Art. 10.      Entro il 1 gennaio 2005 la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata sulla scorta del parere del comitato scientifico veterinario, sui vari sistemi di allevamento delle galline [...]
Art. 11. 
Art. 12.      La direttiva n. 88/166/CEE è abrogata con effetto dal 1 gennaio 2003
Art. 13.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, incluse le eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° [...]
Art. 14.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 15.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 6.6.18 - Direttiva 19 luglio 1999, n. 74.

Direttiva 1999/74/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.

(G.U.C.E. 3 agosto 1999, n. L 203).

 

Art. 1.

     1. La presente direttiva stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.

     2. La presente direttiva non si applica:

     - agli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole;

     - agli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole riproduttrici.

     Detti stabilimenti restano tuttavia soggetti alle prescrizioni pertinenti della direttiva 98/58/CE.

 

     Art. 2.

     1. Le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 98/58/CE si applicano se del caso.

     2. Inoltre, ai fini della presente direttiva si intende per:

     a) "galline ovaiole": le galline della specie Gallus gallus, mature per la deposizione di uova, allevate ai fini della produzione di uova non destinate alla cova;

     b) "nido": uno spazio separato, i cui componenti escludono per il pavimento qualsiasi utilizzo di rete metallica che possa entrare in contatto con i volatili, previsto per la deposizione delle uova di una singola gallina o di un gruppo di galline (nido di gruppo);

     c) "lettiera": il materiale allo stato friabile che permette alle ovaiole di soddisfare le loro esigenze etologiche;

     d) "zona utilizzabile": una zona avente una larghezza minima di 30 cm, una pendenza massima del 14 % sovrastata da uno spazio libero avente un'altezza minima di 45 cm. Gli spazi destinati a nido non fanno parte della zona utilizzabile.

 

     Art. 3.

     In funzione del/dei sistema/i adottato/i dagli Stati membri, questi ultimi provvedono affinché, oltre alle disposizioni pertinenti previste dalla direttiva 98/58/CE e dall'allegato della presente direttiva, i proprietari o  detentori di galline ovaiole applichino i requisiti specifici di ciascuno dei seguenti sistemi, vale a dire:

     a) le disposizioni di cui al capo I per quanto concerne i sistemi alternativi;

     b) o le disposizioni di cui al capo II per quanto concerne le gabbie non modificate;

     c) o le disposizioni di cui al capo III per quanto concerne le gabbie modificate.

 

CAPO I

Disposizioni applicabili ai sistemi alternativi

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2002, tutti gli impianti di allevamento di cui al presente capo nuovi o ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, soddisfino almeno i requisiti elencati in prosieguo:

     1) Tutti gli impianti devono essere attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano:

     a) di mangiatoie lineari che offrano almeno 10 cm di lunghezza per volatile o circolari che offrano almeno 4 cm di lunghezza per volatile;

     b) di abbeveratoi continui che offrano 2,5 cm di lunghezza per ovaiola o circolari che offrano 1 cm di lunghezza per ovaiola.

     Inoltre, in caso di utilizzazione di abbeveratoi a tettarella o a coppetta, è prevista almeno una tettarella o una coppetta ogni 10 ovaiole. Nel caso di abbeveratoi a raccordo, almeno due tettarelle o due coppette devono essere raggiungibili da ciascuna ovaiola;

     c) di almeno un nido per 7 ovaiole. Se sono utilizzati nidi di gruppo, deve essere prevista una superficie di almeno 1 m2 per un massimo di 120 ovaiole;

     d) di posatoi appropriati, privi di bordi aguzzi e che offrano almeno 15 cm di spazio per ovaiola. I posatoi non sovrastano le zone coperte di lettiera; la distanza orizzontale fra posatoi non è inferiore a 30 cm e quella fra i posatoi e le pareti non è inferiore a 20 cm;

     e) di una superficie di lettiera di almeno 250 cm2 per ovaiola; la lettiera deve occupare almeno un terzo della superficie al suolo.

     2) Il pavimento degli impianti deve essere costruito in modo da sostenere adeguatamente ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa.

     3) Oltre alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2,

     a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli:

     i) il numero di livelli sovrapposti è limitato a 4;

     ii) l'altezza libera minima fra i vari livelli deve essere di 45 cm;

     iii) le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere ripartiti in modo da permettere a tutte le ovaiole un accesso uniforme;

     iv) i livelli devono essere installati in modo da impedire alle deiezioni di cadere sui livelli inferiori.

     b) Se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto:

     i) diverse aperture del passaggio debbono dare direttamente accesso allo spazio all'aperto, avere un'altezza minima di 35 cm, una larghezza di 40 cm ed essere distribuite su tutta la lunghezza dell'edificio; un'apertura totale di 2 m deve comunque essere disponibile ogni 1000 ovaiole;

     ii) gli spazi all'aperto devono:

     - al fine di prevenire qualsiasi contaminazione, avere una superficie adeguata alla densità di ovaiole allevate e alla natura del suolo;

     - essere provvisti di riparo dalle intemperie e dai predatori e, se necessario, di abbeveratoi appropriati.

     4) Il coefficiente di densità non può essere superiore a 9 galline ovaiole per m2 di zona utilizzabile.

     Tuttavia, quando la zona utilizzabile corrisponde alla superficie al suolo disponibile, gli Stati membri possono, fino al 31 dicembre 2011, autorizzare un coefficiente di densità di 12 volatili per m2 di superficie disponibile per gli allevamenti che applicano questo sistema il 3 agosto 1999.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2007, i requisiti minimi previsti al paragrafo 1 si applichino a tutti i sistemi alternativi.

 

CAPO II

Disposizioni applicabili all'allevamento in gabbie non modificate

 

     Art. 5.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1o gennaio 2003 tutte le gabbie di cui al presente capo soddisfino almeno i requisiti elencati in prosieguo:

     1) ogni gallina ovaiola deve disporre di almeno 550 cm2 di superficie della gabbia che deve essere misurata su un piano orizzontale e utilizzabile senza limitazioni, in particolare escludendo dal calcolo eventuali bordi deflettori antispreco che potrebbero restringere la superficie disponibile;

     2) dev'essere prevista una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di ovaiole nella gabbia;

     3) in mancanza di tettarelle o coppette, ogni gabbia deve disporre di un abbeveratoio continuo della medesima lunghezza della mangiatoia di cui al punto 2. Nel caso di abbeveratoi a raccordo, almeno due tettarelle o coppette devono essere raggiungibili da ciascuna gabbia;

     4) l'altezza minima delle gabbie non deve essere inferiore a 40 cm per il 65 % della superficie e non può essere inferiore a 35 cm in ogni punto;

     5) il pavimento delle gabbie deve essere costruito in modo da sostenere adeguatamente ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa. La pendenza del pavimento non deve superare il 14 % ovvero 8 gradi. In caso di pavimenti diversi da quelli provvisti di rete metallica rettangolare, gli Stati membri possono autorizzare pendenze superiori;

     6) le gabbie sono provviste di adeguati dispositivi per accorciare le unghie.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché l'allevamento nelle gabbie di cui al presente capo sia vietato a decorrere dal 1 gennaio 2012. Inoltre, la costruzione o la messa in funzione per la prima volta di gabbie di cui al presente capo è vietata a decorrere dal 1 gennaio 2003.

 

CAPO III

Disposizioni applicabili  all'allevamento in gabbie modificate

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1o gennaio 2002 tutte le gabbie di cui al presente capo soddisfino almeno i requisiti elencati in prosieguo:

     1) le galline ovaiole devono disporre:

     a) di almeno 750 cm2 di superficie della gabbia per ovaiola, di cui 600 cm2 di superficie utilizzabile, fermo restando che l'altezza della gabbia diversa dall'altezza al di sopra della superficie utilizzabile non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e che la superficie totale di ogni gabbia non può essere inferiore a 2000 cm2;

     b) di un nido;

     c) di una lettiera che consenta ai volatili di becchettare e razzolare;

     d) di posatoi appropriati che offrano almeno 15 cm di spazio per ovaiola;

     2) dev'essere prevista una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 12 cm moltiplicata per il numero di ovaiole nella gabbia;

     3) ogni gabbia deve disporre di un sistema di abbeveraggio appropriato tenuto conto in particolare della dimensione del gruppo; nel caso di abbeveratoi a raccordo, almeno due tettarelle o coppette devono essere raggiungibili da ciascuna ovaiola;

     4) per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione dei volatili, le file di gabbie devono essere separate da passaggi aventi una larghezza minima di 90 cm e deve essere previsto uno spazio di almeno 35 cm tra il pavimento dell'edificio e le gabbie delle file inferiori;

     5) le gabbie sono provviste di adeguati dispositivi per accorciare le unghie.

 

CAPO IV

Disposizioni finali

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri provvedono affinché gli allevamenti di cui all'ambito di applicazione della presente direttiva siano registrati dall'autorità competente, con attribuzione di un numero identificativo, che consenta di rintracciare le uova ammesse sul mercato e destinate al consumo umano.

     Le modalità di applicazione del presente articolo saranno stabilite entro il 1o gennaio 2002 secondo la procedura di cui all'articolo 11.

 

     Art. 8.

     1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché l'autorità competente proceda ad ispezioni onde assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva. Tali ispezioni possono aver luogo nell'ambito di controlli effettuati ad altri fini.

     2. A decorrere da una data che sarà determinata secondo la procedura di cui all'articolo 11, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulle ispezioni di cui al paragrafo 1. La Commissione presenta una sintesi di tali relazioni al comitato veterinario permanente.

     3. Anteriormente al 1o gennaio 2002 la Commissione presenta, secondo la procedura di cui all'articolo 11, disposizioni intese ad armonizzare:

     a) le ispezioni di cui al paragrafo 1,

     b) la presentazione, il contenuto e la frequenza delle relazioni di cui al paragrafo 2.

 

     Art. 9.

     1. Secondo quanto necessario per garantire l'applicazione uniforme delle prescrizioni della presente direttiva, esperti veterinari della Commissione possono, di concerto con le autorità competenti,

     a) verificare che gli Stati membri si conformino alle prescrizioni summenzionate,

     b) effettuare controlli in loco per accertarsi che le ispezioni siano effettuate ai sensi della presente direttiva.

     2. Lo Stato membro nel cui territorio viene effettuata un'ispezione fornisce agli esperti veterinari della Commissione tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento del loro mandato. I risultati dei controlli devono essere discussi con le autorità competenti dello Stato membro interessato prima della stesura e della diffusione di una relazione definitiva.

     3. L'autorità competente dello Stato membro interessato adotta le misure che potrebbero rivelarsi necessarie per tener conto dei risultati di tale controllo.

     4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 11.

 

     Art. 10.

     Entro il 1 gennaio 2005 la Commissione presenta al Consiglio una relazione, elaborata sulla scorta del parere del comitato scientifico veterinario, sui vari sistemi di allevamento delle galline ovaiole con particolare riguardo ai sistemi di cui alla presente direttiva, che tenga conto, da un lato, degli aspetti patologici, zootecnici, fisiologici ed etologici e, dall'altro, delle incidenze sanitarie e ambientali.

     Inoltre, detta relazione sarà elaborata in base ad uno studio sulle implicazioni socioeconomiche dei vari sistemi e sulle incidenze in materia di relazioni con le parti economiche della Comunità.

     Essa sarà inoltre corredata delle proposte appropriate alla luce delle conclusioni ivi delineate e dei risultati dei negoziati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

     Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su queste proposte entro i 12 mesi successivi alla loro presentazione.

 

     Art. 11. [1]

     1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 12.

     La direttiva n. 88/166/CEE è abrogata con effetto dal 1 gennaio 2003.

 

     Art. 13.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, incluse le eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, gli Stati membri possono mantenere o applicare sul loro territorio disposizioni in materia di protezione delle galline ovaiole più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva. Essi informano la Commissione di tutte le misure adottate in tal senso.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 14.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 15.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     Oltre alle pertinenti disposizioni di cui all'allegato della direttiva 98/58/CE, si applicano le prescrizioni seguenti:

     1) Tutte le galline ovaiole devono essere ispezionate dal proprietario o dalla persona responsabile almeno una volta al giorno.

     2) Il livello sonoro deve essere ridotto al minimo possibile e si devono evitare rumori di fondo o improvvisi. La costruzione, l'installazione, la manutenzione e il funzionamento dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature devono essere tali da provocare il minimo rumore possibile.

     3) Tutti gli edifici devono essere dotati di un'illuminazione sufficiente per consentire alle galline di vedersi e di essere viste chiaramente, di guardarsi intorno e di muoversi normalmente. In caso di illuminazione naturale le aperture per la luce devono essere disposte in modo da ripartirla uniformemente nei locali.

     Dopo i primi giorni di adattamento il regime deve essere previsto in modo da evitare problemi di salute e di comportamento. Deve pertanto seguire un ciclo di 24 ore e comprendere un periodo di oscurità sufficiente e ininterrotto, a titolo indicativo pari a circa un terzo della giornata, per consentire alle galline di riposarsi ed evitare problemi quali immunodepressione e anomalie oculari. In concomitanza con la diminuzione della luce dovrebbe essere rispettato un periodo di penombra di durata sufficiente per consentire alle galline di sistemarsi senza confusione o ferite.

     4) Tutti i locali, le attrezzature e gli utensili con i quali le galline sono in contatto sono completamente puliti e disinfettati con regolarità e comunque ogni volta che viene praticato un vuoto sanitario e prima di introdurre una nuova partita di galline. Quando i locali sono occupati, tutte le superfici e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di pulizia soddisfacenti.

     Occorre eliminare con la necessaria frequenza le deiezioni e quotidianamente le galline morte.

     5) I sistemi di allevamento devono essere concepiti in modo da evitare che le galline possano scappare.

     6) Gli impianti che comportano più piani di gabbie devono essere provvisti di dispositivi o di misure adeguate che consentano di ispezionare direttamente e agevolmente tutti i piani, e che facilitino il ritiro delle galline.

     7) La gabbia e le dimensioni della relativa apertura devono essere concepite in modo tale che una gallina adulta possa essere ritirata senza inutili sofferenze o senza essere ferita.

     8) Fatte salve le disposizioni di cui al punto 19 dell'allegato della direttiva 98/58/CE, è vietato qualsiasi tipo di mutilazione.

     Tuttavia, al fine di prevenire plumofagia e cannibalismo, gli Stati membri possono autorizzare la troncatura del becco, a condizione che tale operazione sia effettuata da personale qualificato su pulcini di età inferiore a 10 giorni destinati alla deposizione di uova

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 806/2003.