§ 6.2.242 - Decisione 8 maggio 2006, n. 340.
Decisione n. 2006/340/CE della Commissione che modifica la decisione 2001/171/CE al fine di prorogare la validità delle condizioni per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:08/05/2006
Numero:340


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 6.2.242 - Decisione 8 maggio 2006, n. 340.

Decisione n. 2006/340/CE della Commissione che modifica la decisione 2001/171/CE al fine di prorogare la validità delle condizioni per l’applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 12 maggio 2006, n. L 125).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

      (1) La deroga prevista dalla decisione n. 2001/171/CE della Commissione per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva n. 94/62/CE cessa di avere effetto il 30 giugno 2006.

      (2) Il rispetto in tutta la Comunità del valore limite di 100 ppm fissato dall’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva n. 94/62/CE potrebbe essere conseguito soltanto attraverso la riduzione del tasso di riciclaggio del vetro, ma tale riduzione non è auspicabile dal punto di vista ambientale.

      (3) Occorre pertanto prorogare la validità della decisione n. 2001/171/CE senza fissare un’ulteriore data di scadenza.

      (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 21 della direttiva n. 94/62/CE,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L’articolo 6 della decisione n. 2001/171/CE è soppresso.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.