§ 6.2.196 - Decisione 19 febbraio 2001, n. 171.
Decisione n. 2001/171/CE che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:19/02/2001
Numero:171


Sommario
Art. 1.      La presente decisione si applica agli imballaggi in vetro disciplinati dalla direttiva 94/62/CE e intende stabilire le condizioni alle quali vengono derogati i livelli di concentrazione di cui [...]
Art. 2.      Ai fini della presente decisione:
Art. 3.      Dopo il termine del 30 giugno 2001, gli imballaggi in vetro possono superare il limite di 100 ppm per peso stabilito dall'articolo 11 della direttiva 94/62/CE, purché siano rispettate tutte le [...]
Art. 4.      È vietata l'introduzione deliberata di piombo, cadmio, mercurio o cromo esavalente nel processo di produzione.
Art. 5.      Qualora il livello medio di concentrazione di metalli pesanti superi il valore limite di 200 ppm su una base di rilevazione di dodici mesi consecutivi, relativa alla produzione di ciascuna [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 6.2.196 - Decisione 19 febbraio 2001, n. 171.

Decisione n. 2001/171/CE che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva n. 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.C.E. 2 marzo 2001, n. L 62)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 94/62/CE stabilisce, all'articolo 11, una graduale riduzione della concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballaggi.

     (2) I dati relativi ai primi anni di applicazione dell'articolo 11 hanno evidenziato l'esistenza di un problema peculiare al settore del vetro, in quanto il vetro riciclato viene contaminato da materiale vitreo contenente elevate percentuali di piombo.

     (3) Una applicazione totale del tetto di 100 ppm, prevista entro il termine del 30 giugno 2001, potrebbe dar luogo a una riduzione dell'impiego del vetro riciclato allo scopo di rispettare la disposizione di cui all'articolo 11, e quindi a un risultato ecologicamente negativo.

     (4) La deroga interessa gli imballaggi in vetro e ne tiene in considerazione le caratteristiche relative alle emissioni di metalli pesanti, incoraggiando l'utilizzo sempre maggiore del vetro riciclato.

     (5) La presente deroga riguarda il limite di 100 ppm.

     (6) Qualora le autorità competenti ne facciano richiesta i produttori sono tenuti a fornire i dati numerici relativi ai propri impianti e la descrizione dei metodi di misurazione impiegati.

     (7) La presente deroga cessa di avere effetto dopo il termine del 30 giugno 2006, salvo che tale termine non venga prorogato conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 94/62/CE.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21 della direttiva 94/62/CE,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La presente decisione si applica agli imballaggi in vetro disciplinati dalla direttiva 94/62/CE e intende stabilire le condizioni alle quali vengono derogati i livelli di concentrazione di cui all'articolo 11 della suddetta direttiva.

 

          Art. 2.

     Ai fini della presente decisione:

     - si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 94/62/CE,

     - per "introduzione deliberata" si intende l'atto di utilizzare volontariamente una sostanza nella formulazione di un imballaggio o di un componente di imballaggio qualora si desideri assicurarne la presenza nell'imballaggio finale o in suo componente, al fine di garantire una caratteristica, una presentazione o una qualità specifiche. L'impiego di materiale riciclato quale materia prima per la produzione di nuovi materiali di imballaggio non è considerato "introduzione deliberata", anche se una parte di tali materiali riciclati può contenere metalli regolamentati.

 

          Art. 3.

     Dopo il termine del 30 giugno 2001, gli imballaggi in vetro possono superare il limite di 100 ppm per peso stabilito dall'articolo 11 della direttiva 94/62/CE, purché siano rispettate tutte le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 della presente decisione.

 

          Art. 4.

     È vietata l'introduzione deliberata di piombo, cadmio, mercurio o cromo esavalente nel processo di produzione.

     Il materiale di imballaggio può superare i limiti di concentrazione solo a seguito dell'aggiunta di materiale riciclato.

 

          Art. 5.

     Qualora il livello medio di concentrazione di metalli pesanti superi il valore limite di 200 ppm su una base di rilevazione di dodici mesi consecutivi, relativa alla produzione di ciascuna fornace di vetro e tale da rappresentare l'attività ordinaria e regolare, il produttore o un suo rappresentante autorizzato presenta un rapporto alle autorità competenti degli Stati membri. Tale rapporto deve contenere come minimo le seguenti informazioni:

     - dati numerici rilevati,

     - descrizione dei metodi di misurazione impiegati,

     - fonti ritenute responsabili della presenza di metalli pesanti in concentrazione elevata,

     - descrizione dettagliata delle misure adottate per ridurre il livello eccessivo di concentrazione dei metalli pesanti.

     Qualora né il produttore né il suo rappresentante autorizzato siano stabiliti all'interno dell'Unione europea, l'obbligo di presentare il rapporto alle autorità competenti incombe alla persona che immette in commercio il prodotto nel territorio comunitario.

     I dati numerici rilevati presso gli impianti di produzione e i metodi di misurazione impiegati devono essere messi a disposizione delle autorità competenti ogniqualvolta queste ne facciano richiesta.

 

          Art. 6. [1]

     [La presente decisione cessa di essere in vigore dopo il 30 giugno 2006, a meno che non ne venga prorogata la validità, in particolar modo sulla base dei rapporti di cui all'articolo 5 della presente decisione e dell'articolo 17 della direttiva 94/62/CE, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 21 della direttiva 94/62/CE.]

 

          Art. 7.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della decisione n. 2006/340/CE.