§ 6.2.140 - Decisione 20 dicembre 2000, n. 2850.
Decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:20/12/2000
Numero:2850


Sommario
Art. 1.      1. Viene istituito un quadro comunitario per la cooperazione nel settore dell'inquinamento marino accidentale o intenzionale (in seguito denominato "quadro di cooperazione") per il periodo [...]
Art. 2.      Fatta salva la ripartizione delle competenze fra gli Stati membri e la Commissione, la Commissione attua le azioni previste dal quadro di cooperazione di cui agli allegati I e II.
Art. 3.      1. Il piano aperto destinato all'attuazione del quadro di cooperazione contiene le singole azioni da intraprendere.
Art. 4.      1. La Commissione è assistita da un comitato.
Art. 5.      La Commissione valuta l'attuazione del quadro di cooperazione, a metà del periodo di decorrenza e prima della sua scadenza, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro i [...]
Art. 6.      La decisione 86/85/CEE è abrogata.
Art. 7.      La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 8.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 6.2.140 - Decisione 20 dicembre 2000, n. 2850.

Decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali.

(G.U.C.E. 28 dicembre 2000, n. L 332).

 

Art. 1.

     1. Viene istituito un quadro comunitario per la cooperazione nel settore dell'inquinamento marino accidentale o intenzionale (in seguito denominato "quadro di cooperazione") per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006.

     2. Il quadro di cooperazione intende:

     a) fornire sostegno e integrare le attività degli Stati membri, a livello nazionale, regionale e locale, destinate alla protezione dell'ambiente marino, dei litorali e della salute umana contro i rischi derivanti da fenomeni di inquinamento accidentale o intenzionale in mare, esclusi i flussi permanenti di inquinamento originati in terraferma; i rischi di inquinamento marino dovuto a cause accidentali includono i versamenti di sostanze nocive nell'ambiente marino di qualsiasi origine, provenienti sia dalle navi che dalla costa o dagli estuari, compresi quelli legati alla presenza di materiali scaricati in mare, come le munizioni, a eccezione degli scarichi autorizzati e di quei flussi permanenti di inquinamento che hanno origine in terraferma;

     b) contribuire a migliorare le capacità di intervento degli Stati membri in caso di incidenti con versamento in mare di petrolio o di altre sostanze pericolose o di pericolo imminente di tale versamento e a prevenirne i rischi. Conformemente alla ripartizione interna delle competenze nell'ambito degli Stati membri, tali Stati si scambieranno le informazioni sulle discariche di munizioni per agevolare l'identificazione dei rischi e il dispositivo di reazione;

     c) consolidare i presupposti per un'assistenza e una cooperazione reciproche ed efficaci tra gli Stati membri in questo settore e agevolarle e

     d) promuovere la cooperazione tra Stati membri per prevedere un risarcimento dei danni secondo il principio "chi inquina paga".

 

     Art. 2.

     Fatta salva la ripartizione delle competenze fra gli Stati membri e la Commissione, la Commissione attua le azioni previste dal quadro di cooperazione di cui agli allegati I e II.

     a) Nell'ambito del quadro di cooperazione viene istituito un sistema comunitario di informazione al fine di scambiare dati per agevolare la preparazione e l'intervento in caso di inquinamento marino accidentale o intenzionale. Il sistema sarà costituito almeno dagli elementi di cui all'allegato I.

I tipi di azioni previste dal quadro di cooperazione e le modalità di finanziamento per il contributo comunitario figurano nell'allegato II.

     b) Viene adottato un piano aperto triennale sottoposto a riesame annuo, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e in base anche alle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione.

Ove necessario, la Commissione può prevedere altre azioni oltre a quelle di cui all'allegato II. Tali azioni supplementari sono valutate alla luce delle priorità fissate e delle risorse finanziarie disponibili e sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

     c) La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione per il periodo 2000-2006 è fissata a 12,6 milioni di EUR.

     Il finanziamento assegnato alle azioni di cui alla presente decisione è iscritto negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio entro i limiti delle prospettive finanziarie. [1]

 

     Art. 3.

     1. Il piano aperto destinato all'attuazione del quadro di cooperazione contiene le singole azioni da intraprendere.

     2. Le singole azioni vengono selezionate principalmente in base ai criteri indicati di seguito:

     a) capacità di contribuire a fornire informazioni e a preparare tutti coloro che, negli Stati membri, sono responsabili o partecipano agli interventi in caso di inquinamento marino accidentale o intenzionale, comprese eventualmente le autorità portuali, per migliorare il grado di preparazione e contribuire a prevenire i rischi;

     b) capacità di contribuire a migliorare le tecniche e i metodi di risposta e di ripristino dopo le emergenze e a migliorare le tecniche di valutazione dei danni causati all'ambiente marino e litoraneo;

     c) capacità di contribuire a migliorare l'informazione del pubblico per aiutare a precisare i rischi e per trasmettere le informazioni sugli incidenti;

     d) capacità di contribuire a rafforzare la cooperazione di organismi locali competenti e di organizzazioni protezionistiche, in materia di prevenzione dei rischi e di relativo intervento;

     e) capacità di contribuire a fornire un sostegno operativo agli Stati membri in situazioni di emergenza, mobilitando esperti provenienti in prevalenza dalla task force comunitaria, e a diffondere tra gli Stati membri le esperienze acquisite in tali situazioni.

     3. Ogni singola azione è attuata in stretta collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale.

 

     Art. 4.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Qualora è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 5.

     La Commissione valuta l'attuazione del quadro di cooperazione, a metà del periodo di decorrenza e prima della sua scadenza, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro i 36 mesi successivi all'entrata in vigore della decisione e, successivamente, sei anni dopo l'entrata in vigore della medesima. Nella relazione finale, la Commissione propone, se del caso, nuove misure per la prosecuzione del presente quadro.

 

     Art. 6.

     La decisione 86/85/CEE è abrogata.

 

     Art. 7.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato I

Elementi del sistema comunitario di informazione

 

Il sistema comunitario di informazione utilizzerà un moderno sistema di elaborazione automatica dei dati. Nel sito Internet saranno disponibili nella "home page" della Comunità informazioni generali di base a livello comunitario e, nelle pagine nazionali, informazioni relative ai mezzi di intervento disponibili su scala nazionale.

Separatamente una parte stampata del sistema verrà mantenuta, sotto forma di un fascicolo comunitario a schede mobili, contenente informazioni sulla gestione delle crisi in ogni Stato membro.

1. La Commissione aprirà un sito web con una pagina di accesso generale al sistema e una home page della Comunità.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione, gli Stati membri provvedono a:

a) nominare l'autorità competente, o le autorità competenti, per la gestione della parte nazionale del sistema e a informarne la Commissione;

b) aprire o mantenere una home page nazionale o home pages nazionali interconnesse. Tale home page nazionale o una delle home pages interconnesse saranno collegate a tutto il sistema attraverso la pagina comunitaria di accesso generale al sistema stesso;

c) inserire nella propria home page nazionale (nelle proprie home pages nazionali) le opportune informazioni, in particolare:

i) una descrizione delle strutture nazionali e dei collegamenti tra autorità nazionali nel settore dell'inquinamento marino accidentale o intenzionale, compresi i punti centrali a cui rivolgersi per interventi d'emergenza;

ii) informazioni generali su squadre e attrezzature esistenti per l'intervento e la pulizia in caso di emergenza, in particolare:

- squadre di intervento (marittime) composte da navi antiversamento,

- squadre di intervento (terrestri) per combattere l'inquinamento litoraneo, organizzare il deposito temporaneo e svolgere azioni per il ripristino di zone litoranee sensibili,

- gruppi di esperti per il monitoraggio ambientale dell'inquinamento e/o per valutare l'impatto delle tecniche di lotta utilizzate, compresa la dispersione chimica,

- altri mezzi meccanici, chimici e biologici per combattere l'inquinamento marino e per ripulire il litorale, compresi i sistemi di alleggerimento delle petroliere,

- aeromobili per la sorveglianza aerea,

- localizzazione delle riserve,

- capacità di rimorchio d'emergenza,

- numero(i) telefonico(i) d'emergenza di pubblica utilità;

iii) i requisiti per fornire assistenza.

A richiesta, i punti centrali forniranno informazioni supplementari.

3. Gli Stati membri aggiornano la propria home page nazionale (le proprie home pages nazionali) di cui al punto 2 non appena intervengono cambiamenti.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni sulla gestione operativa delle emergenze; tali informazioni, comprese quelle relative alle procedure operative per la mobilitazione e i punti di contatto operativi, con i rispettivi riferimenti verranno inserite nel fascicolo operativo a schede mobili della Comunità.

5. Gli Stati membri comunicano appena possibile alla Commissione eventuali cambiamenti nelle informazioni inserite nel fascicolo a schede mobili comunitario.

6. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri una copia del fascicolo, nonché tutti gli eventuali aggiornamenti.

I modelli delle home pages comunitaria e nazionali e gli ulteriori orientamenti per l'attuazione del sistema comunitario di informazione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

 

 

Allegato II

Modalità di finanziamento per il contributo comunitario

 

 

Tipi di azioni

Modalità di finanziamento

A. Azioni nel campo della formazione e dell'informazione

1. Corsi e workshop (1)

Organizzazione di corsi e workshop per i funzionari delle amministrazioni nazionali, regionali e locali negli Stati membri e per altre persone impegnate a garantire una risposta rapida ed efficace dei servizi competenti.

Contributo finanziario massimo della Comunità: 75% del costo complessivo dell'azione, per un importo massimo di 75000 EUR per azione.

2. Scambi di esperti

Organizzazione del comando di esperti in altri Stati membri per consentire loro di acquisire esperienza o di valutare tecniche diverse utilizzate e di studiare gli approcci adottati in altri servizi di emergenza o altri organismi analoghi, come organizzazioni non governative specializzate per l'inquinamento marino accidentale o intenzionale.

 

Organizzazione di scambi di esperti degli Stati membri per consentire loro di tenere o seguire brevi corsi o moduli di formazione in altri Stati membri.

Contributo finanziario massimo della Comunità: 75 % delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio degli esperti e 100 % delle spese di coordinamento del sistema.

3. Esercitazioni (1)

Le esercitazioni sono intese a mettere a confronto metodi diversi, a incentivare la cooperazione tra Stati membri e a sostenere l'evoluzione e il coordinamento dei servizi nazionali di emergenza.

Contributo finanziario massimo della Comunità: 50 % del costo per la partecipazione degli osservatori di altri Stati membri e per l'organizzazione dei rispettivi workshop, la preparazione delle esercitazioni, della relazione finale, ecc.

4. Sistema comunitario di informazione

Sviluppo e aggiornamento di un moderno sistema informatizzato che aiuti le autorità nazionali ad affrontare casi di inquinamento marino accidentale o intenzionale, fornendo le informazioni necessarie alla gestione delle emergenze.

Finanziamento al 100 % della parte del sistema fornito dalla Commissione.

B. Azioni destinate a perfezionare le tecniche e i metodi di risposta e di ripristino (progetti pilota) (1)

Progetti concepiti per migliorare le capacità di risposta e di ripristino degli Stati membri. Essi intendono in via prioritaria perfezionare i mezzi, le tecniche e le procedure adottati. Riguardano tutti o vari Stati membri ed potrebbero comprendere progetti per l'applicazione di nuove tecnologie nel campo dell'inquinamento marino accidentale o intenzionale. Saranno incentivati i progetti che prevedono la partecipazione di due o più Stati membri.

Contributo finanziario massimo della Comunità: 50 % delcosto complessivo di ciascun progetto, per un importomassimo di 150 000 EUR.

 

 

 

Tipi di azioni

Modalità di finanziamento

C. Azioni di sostegno e informazione

1. Impatto ambientale

Azioni a sostegno di indagini sugli effetti ambientali provocati da un incidente, intese a valutare lemisure preventive e curative adottate e destinate a dare la massima diffusione in altri Stati membri ai risultati e alle esperienze acquisiti.

Contributo finanziario massimo della Comunità: 50 % del costo complessivo di ciascuna azione.

2. Conferenze e altre iniziative (1)

Conferenze e altre iniziative nel settore dell'inquinamento marino destinate ad un vasto pubblico, in particolare se coinvolgono vari Stati membri.

Contributo finanziario massimo della Comunità: 30 % del costo complessivo dell'azione, per un importo massimo di 50 000 EUR.

3. Altre azioni di sostegno (1)

Azioni intese a determinare lo stato dell'arte, ad elaborare principi e orientamenti su temi importanti in materia di inquinamento marino accidentale o intenzionale e a valutare il quadro di cooperazione istituito.

 

Azioni intese ad agevolare lo scambio di informazionitra autorità competenti sui rischi legati alle munizioni abbandonate, le zone interessate (compresa la mappatura) e il dispositivo di reazione in caso di emergenza.

Finanziamento al 100 %.

4. Informazione

Pubblicazioni, materiale per mostre e altre informazioni da distribuire al pubblico in merito alla cooperazione comunitaria nel settore dell'inquinamento accidentale o intenzionale.

Finanziamento al 100 %.

D. Mobilitazione degli esperti

Azione diretta a mobilitare gli esperti della task force comunitaria e farli intervenire in caso di emergenza a sostegno del sistema istituito dalle autorità di uno Stato membro o di un paese terzo confrontato ad un'emergenza e ad inviare un esperto sul posto per coordinare gli osservatori provenienti da altri Stati membri.

Contributo finanziario della Comunità: 100 % delle spese di missione degli esperti.

 

(1) Le uniche azioni ammissibili sono quelle che prevedono la partecipazione di tutti gli Stati membri o di una parte significativa di essi.


[1] Lettera così sostituita dall’art. 4 della decisione n. 787/2004/CE.